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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1032/2024 L.P.
Il Giudice, Dott. Michela Mignucci
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PACELLI SABRINA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
[...]
*****
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 13/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1032 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. = C.F. 1 ), Parte 1
elettivamente domiciliata in Fabrica di Roma, viale degli Eroi, 11, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Pacelli che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Sebastiano Cubeddu in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
[...] Notaio in Roma, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' CP_2 si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Nel merito, l'art. 1 della 1. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi.
Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché
l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso,
l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc.
La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che "la Sig.ra Pt_1 invalida civile al 100%, NON presenta
,
i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento".
Va pertanto dichiarato che la ricorrente non è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80
e della L. 508/88 con decorrenza da luglio 2022.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Lespese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_2
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' CP_2 le spese di CTU separatamente liquidate.
Viterbo lì, 13 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Michela Mignucci
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1032/2024 L.P.
Il Giudice, Dott. Michela Mignucci
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PACELLI SABRINA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
[...]
*****
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 13/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1032 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. = C.F. 1 ), Parte 1
elettivamente domiciliata in Fabrica di Roma, viale degli Eroi, 11, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Pacelli che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Sebastiano Cubeddu in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
[...] Notaio in Roma, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale INPS.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui agli artt.1 L. 18/80 e 1 L. 508/88 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato, nel successivo termine di legge, il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' CP_2 si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Nel merito, l'art. 1 della 1. n. 508/1988 dispone che spetti l'indennità di accompagnamento ai cittadini che presentino una invalidità totale in ragione delle patologie fisiche o psichiche che li affliggono e che si trovino, a cagione di ciò, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando pertanto di assistenza continua. La Corte di Cassazione, poi, con sent. n. 817 del 2004, ha ritenuto che i presupposti debbano essere alternativi e non cumulativi.
Il Ministero del tesoro con circolare n. 14 del 28.9.1992 prot. 04085 ha disposto che il giudizio medico legale deve fondarsi "sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi e sufficientemente quel minimo di funzioni di vita quotidiana e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita", sicché
l'accertamento deve essere volto a verificare se il ricorrente sia in grado di compiere "un insieme di azioni elementari ...tesa al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita" quali il compiere atti di igiene personale, la possibilità di autosoccorso,
l'effettuazione di acquisti per la sopravvivenza, ecc.
La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che "la Sig.ra Pt_1 invalida civile al 100%, NON presenta
,
i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della legge 18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento".
Va pertanto dichiarato che la ricorrente non è in possesso del requisito medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80
e della L. 508/88 con decorrenza da luglio 2022.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Lespese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_2
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' CP_2 le spese di CTU separatamente liquidate.
Viterbo lì, 13 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Michela Mignucci