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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione lavoro e previdenza in persona dei magistrati dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 31.3.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 370/23 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Corrado Riggio (cf: ) elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Salerno presso il suo studio in Via Salvatore Marano 15 appellante
E Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Annarita Colantuono, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell Controparte_2
. di Salerno, Via
[...] Controparte_3
San Leonardo, oltre che all'indirizzo digitale
appellato Email_1
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 866/23 pubblicata il 24.5.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha respinto la domanda proposta dal dott. nei confronti dell' Parte_1 [...]
(di seguito: Controparte_1
Azienda), avente a oggetto la retribuzione di posizione prevista dall'art. 91
CCNL vigente dal gennaio 2020, quale titolare di uno degli incarichi previsti
1 dall'art. 18 medesimo contratto (per il totale richiesto di € 3.311,46) ̶ con spese secondo soccombenza.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il ricorrente, Dirigente medico neurochirurgo, non aveva dedotto, né provato, il possesso del requisito di uno degli incarichi di cui all'art. 18 CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 (del 19.12.19), legittimanti il riconoscimento, ex art. 91 del medesimo contratto, della retribuzione di posizione- parte fissa;
• che il ricorrente, come risultava dai cedolini paga da lui prodotti, era da gennaio 2020 dirigente medico “senza incarico”.
° 3. Il dott. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Pt_1
depositato il 22.6.23, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo come in atti per l'accoglimento della stessa, con vittoria delle spese di lite. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente applicato gli articoli 91 e 92 del CCNL
Dirigenza medica e veterinaria del 2020;
• che l'appellata, nel giudizio di primo grado, si era costituita oltre i termini previsti dal codice di rito con la conseguenza che tutte le eccezioni formulate ed i documenti prodotti andavano considerati tamquam non essent;
• che il giudice di prime cure aveva frainteso l'oggetto del ricorso, ritenendo trattarsi del mancato conferimento di un incarico di alta specialità e/o dirigenziale, laddove si trattava, invece, del mancato adeguamento della voce retributiva, e consequenzialmente ritenuto che al ricorrente non spettasse la retribuzione di posizione;
• che quindi al ricorrente spettava la voce Retribuzione di posizione -parte fissa, spettante a tutti i dirigenti medici, a prescindere dal conferimento di incarico di alta specialità.
°
2 4. L'Azienda si è costituita con memoria 28.2.25, sostenendo l'infondatezza della pretesa dell'appellante e deducendo in sintesi:
• che, in particolare, l'art. 91 CCNL, applicabile nel caso di specie, prevedeva che soltanto a seguito di uno degli incarichi di cui all'art. 18 spettava una retribuzione di posizione correlata ai medesimi;
• che il dott. non era mai stato titolare di alcuno degli incarichi di cui Pt_1
all'art. 18 CCNL, come risultava dalla certificazione a firma del direttore dell'U.O.C. Gestione risorse umane;
• che, in ogni caso, il dott. era stato dipendente sino al 30.11.21 (data Pt_1
di cessazione del servizio), il che rendeva comunque inapplicabile al suo caso la previsione contrattuale invocata.
° 5. All'esito della disposta trattazione scritta e della conseguente camera di consiglio in data odierna, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
° 6. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni seguenti. Oggetto della controversia è la mancata attribuzione e corresponsione della cd. retribuzione di posizione-parte fissa, come prevista dall'invocato Sanità. CP_4
L'appellante rivendica, in luogo della riconosciuta “retribuzione di posizione minima unificata”, l'attribuzione della nuova voce stipendiale cd. retribuzione di posizione - parte fissa, prevista dall'art. 91 del CCNL suddetto per i dirigenti medici con anzianità di servizio superiore a cinque ed inferiore a quindici anni.
Il dott. richiede, pertanto, la differenza tra le due voci stipendiali, pari Pt_1
ad € 183,97 mensili, a partire dal mese di gennaio 2020 fino a maggio 2021, per una somma complessiva asseritamente pari ad € 3.311,46 (più esattamente, dovrebbe trattarsi di € 3.127,49). Il dott. pur non essendo in possesso Pt_1
di uno degli incarichi di cui all'art 18 comma 1 del CCNL invoca, in sostanza, un'automatica conversione della “retribuzione di posizione minima unificata” nella “retribuzione di posizione-parte fissa”, comportante una maggiore
3 retribuzione, sulla base dell'anzianità maturata. La richiesta, però, difetta dei necessari presupposti, vale a dire:
➢ titolarità di uno degli incarichi previsti dall'art 18comma 2 del CCNL menzionato, di cui egli è sprovvisto, e a cui l'art. 92, rubricato “Clausola di garanzia”, non deroga;
➢ nella verifica e nel conseguimento di valutazione positiva da parte del collegio tecnico, richiesti dal medesimo art. 92 in relazione all'incarico conferito.
Dalla lettura sistematica delle suddette disposizioni normative, emerge che la retribuzione di posizione prevista dal nuovo contratto collettivo di categoria spetta al dirigente, se titolare di uno degli incarichi previsti dall'art. 18 del medesimo CCNL, il che non risulta nel caso di specie.
Pertanto, le doglianze dell'appellante relative all'inammissibilità della documentazione prodotta dall tardivamente costituita non colgono nel CP_1
segno, perché il primo Giudice non ha fondato il rigetto su tale documentazione, bensì sull'assenza di prova circa i requisiti necessari per l'assegnazione della nuova voce stipendiale.
In altri termini, le norme applicabili non prevedono un'automatica trasformazione della voce retributiva della posizione minima unificata nella nuova voce “di posizione minima- parte fissa”, ma richiedono lo svolgimento di uno degli incarichi ex art. 18 citato, nonché una preventiva valutazione positiva (sulla necessità di effettivo svolgimento dell'incarico in tema di dirigenza sanitaria, inoltre, cfr. Cass. Sez. L., ordinanza 16854 del 7/8/20, secondo cui In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 stabilisce i criteri per la sostituzione del primario in ipotesi di assenza, impedimento o nei casi di urgenza (prevedendosi a tal fine la sostituzione del medesimo da parte dell'aiuto e che, tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetti all'aiuto con maggiori titoli), ma, trattandosi di misura di rilievo primariamente organizzativo, al fine del
4 determinarsi delle conseguenze economiche in favore dei sostituti, è sempre necessaria la prova dell'effettivo svolgimento dei compiti sostitutivi, in forza di incarico formale o in via di fatto, principio valido anche in virtù dei diversi criteri sostitutivi di cui all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, ove il diritto alle differenze retributive è riconosciuto a favore del dirigente medico
"incaricato della sostituzione">.
°
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore
1.101/5.200, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 866/23, pubblicata il 24.5.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del
15%, e contributi e IVA come per legge;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02. Così deciso in Salerno, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione lavoro e previdenza in persona dei magistrati dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in grado di appello, in data 31.3.25, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 370/23 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Corrado Riggio (cf: ) elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Salerno presso il suo studio in Via Salvatore Marano 15 appellante
E Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Annarita Colantuono, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell Controparte_2
. di Salerno, Via
[...] Controparte_3
San Leonardo, oltre che all'indirizzo digitale
appellato Email_1
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 866/23 pubblicata il 24.5.23, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha respinto la domanda proposta dal dott. nei confronti dell' Parte_1 [...]
(di seguito: Controparte_1
Azienda), avente a oggetto la retribuzione di posizione prevista dall'art. 91
CCNL vigente dal gennaio 2020, quale titolare di uno degli incarichi previsti
1 dall'art. 18 medesimo contratto (per il totale richiesto di € 3.311,46) ̶ con spese secondo soccombenza.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che il ricorrente, Dirigente medico neurochirurgo, non aveva dedotto, né provato, il possesso del requisito di uno degli incarichi di cui all'art. 18 CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 (del 19.12.19), legittimanti il riconoscimento, ex art. 91 del medesimo contratto, della retribuzione di posizione- parte fissa;
• che il ricorrente, come risultava dai cedolini paga da lui prodotti, era da gennaio 2020 dirigente medico “senza incarico”.
° 3. Il dott. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Pt_1
depositato il 22.6.23, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo come in atti per l'accoglimento della stessa, con vittoria delle spese di lite. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente applicato gli articoli 91 e 92 del CCNL
Dirigenza medica e veterinaria del 2020;
• che l'appellata, nel giudizio di primo grado, si era costituita oltre i termini previsti dal codice di rito con la conseguenza che tutte le eccezioni formulate ed i documenti prodotti andavano considerati tamquam non essent;
• che il giudice di prime cure aveva frainteso l'oggetto del ricorso, ritenendo trattarsi del mancato conferimento di un incarico di alta specialità e/o dirigenziale, laddove si trattava, invece, del mancato adeguamento della voce retributiva, e consequenzialmente ritenuto che al ricorrente non spettasse la retribuzione di posizione;
• che quindi al ricorrente spettava la voce Retribuzione di posizione -parte fissa, spettante a tutti i dirigenti medici, a prescindere dal conferimento di incarico di alta specialità.
°
2 4. L'Azienda si è costituita con memoria 28.2.25, sostenendo l'infondatezza della pretesa dell'appellante e deducendo in sintesi:
• che, in particolare, l'art. 91 CCNL, applicabile nel caso di specie, prevedeva che soltanto a seguito di uno degli incarichi di cui all'art. 18 spettava una retribuzione di posizione correlata ai medesimi;
• che il dott. non era mai stato titolare di alcuno degli incarichi di cui Pt_1
all'art. 18 CCNL, come risultava dalla certificazione a firma del direttore dell'U.O.C. Gestione risorse umane;
• che, in ogni caso, il dott. era stato dipendente sino al 30.11.21 (data Pt_1
di cessazione del servizio), il che rendeva comunque inapplicabile al suo caso la previsione contrattuale invocata.
° 5. All'esito della disposta trattazione scritta e della conseguente camera di consiglio in data odierna, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
° 6. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni seguenti. Oggetto della controversia è la mancata attribuzione e corresponsione della cd. retribuzione di posizione-parte fissa, come prevista dall'invocato Sanità. CP_4
L'appellante rivendica, in luogo della riconosciuta “retribuzione di posizione minima unificata”, l'attribuzione della nuova voce stipendiale cd. retribuzione di posizione - parte fissa, prevista dall'art. 91 del CCNL suddetto per i dirigenti medici con anzianità di servizio superiore a cinque ed inferiore a quindici anni.
Il dott. richiede, pertanto, la differenza tra le due voci stipendiali, pari Pt_1
ad € 183,97 mensili, a partire dal mese di gennaio 2020 fino a maggio 2021, per una somma complessiva asseritamente pari ad € 3.311,46 (più esattamente, dovrebbe trattarsi di € 3.127,49). Il dott. pur non essendo in possesso Pt_1
di uno degli incarichi di cui all'art 18 comma 1 del CCNL invoca, in sostanza, un'automatica conversione della “retribuzione di posizione minima unificata” nella “retribuzione di posizione-parte fissa”, comportante una maggiore
3 retribuzione, sulla base dell'anzianità maturata. La richiesta, però, difetta dei necessari presupposti, vale a dire:
➢ titolarità di uno degli incarichi previsti dall'art 18comma 2 del CCNL menzionato, di cui egli è sprovvisto, e a cui l'art. 92, rubricato “Clausola di garanzia”, non deroga;
➢ nella verifica e nel conseguimento di valutazione positiva da parte del collegio tecnico, richiesti dal medesimo art. 92 in relazione all'incarico conferito.
Dalla lettura sistematica delle suddette disposizioni normative, emerge che la retribuzione di posizione prevista dal nuovo contratto collettivo di categoria spetta al dirigente, se titolare di uno degli incarichi previsti dall'art. 18 del medesimo CCNL, il che non risulta nel caso di specie.
Pertanto, le doglianze dell'appellante relative all'inammissibilità della documentazione prodotta dall tardivamente costituita non colgono nel CP_1
segno, perché il primo Giudice non ha fondato il rigetto su tale documentazione, bensì sull'assenza di prova circa i requisiti necessari per l'assegnazione della nuova voce stipendiale.
In altri termini, le norme applicabili non prevedono un'automatica trasformazione della voce retributiva della posizione minima unificata nella nuova voce “di posizione minima- parte fissa”, ma richiedono lo svolgimento di uno degli incarichi ex art. 18 citato, nonché una preventiva valutazione positiva (sulla necessità di effettivo svolgimento dell'incarico in tema di dirigenza sanitaria, inoltre, cfr. Cass. Sez. L., ordinanza 16854 del 7/8/20, secondo cui In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 stabilisce i criteri per la sostituzione del primario in ipotesi di assenza, impedimento o nei casi di urgenza (prevedendosi a tal fine la sostituzione del medesimo da parte dell'aiuto e che, tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetti all'aiuto con maggiori titoli), ma, trattandosi di misura di rilievo primariamente organizzativo, al fine del
4 determinarsi delle conseguenze economiche in favore dei sostituti, è sempre necessaria la prova dell'effettivo svolgimento dei compiti sostitutivi, in forza di incarico formale o in via di fatto, principio valido anche in virtù dei diversi criteri sostitutivi di cui all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, ove il diritto alle differenze retributive è riconosciuto a favore del dirigente medico
"incaricato della sostituzione">.
°
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore
1.101/5.200, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 866/23, pubblicata il 24.5.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del
15%, e contributi e IVA come per legge;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02. Così deciso in Salerno, camera di consiglio 31.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
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