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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. RI IN Presidente rel. est. dott. RI di Martino Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 814 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2023, avente ad oggetto: oneri per accertamento e riscossione TARSU e TIA
TRA
( c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MAJELLO in virtù di P.IVA_1 procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA MAJELLO ( c.f. P.IVA_1
) C.F._1
- Appellante -
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Appellata non costituita
NONCHÉ
in p.l.r.p.t. con sede in alla via Gionti n. 16 (C.F. Controparte_2 CP_2
), rappresentato e difeso, previo decreto sindacale n. 25 del 23/03/2023, P.IVA_3 dall'Avv. Luigi Tretola (C.F.: C.F._2
Appellato
Fatto e diritto Con atto di appello notificato a mezzo pec il 13.2.2023, la
[...] ha impugnato, nei confronti del Parte_1 [...]
e della la sentenza n. 7066/2022 pubblicata dal CP_2 Parte_1
Tribunale di Napoli in data 14.7.2022 con cui il giudice di primo grado ha rigettato la sua domanda tesa ad accertare l'obbligo del in concorso con la Controparte_2 di sostenere i costi del servizio di accertamento e Controparte_3 riscossione della TARSU ed ottenere dal il pagamento dell'importo posto a CP_2 suo carico.
Solo il si è costituito per resistere al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
Con istanze congiunte del 3.7.2024 le parti costituite hanno allegato di aver transatto la lite e tuttavia hanno chiesto un differimento per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 18.11.2025 le parti non sono comparse. Notiziate del rinvio ex art. 309 c.p.c. al 25.11.2025, anche a tale udienza le parti non sono comparse.
Deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt. 309, 181 e 310 c.p.c.
PQM
la Corte come sopra composta, definitivamente pronunziando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, 25 novembre 2025
Il Presidente estensore
RI IN
Con una citazione
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza fissata la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia
L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, anteriore alla riforma dettata con D.Lgs. n. 149/2022 poiché il si è sottratto Pt_2 all'onere di contestare con critiche logiche le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure a sostegno della pronunzia adottata ed ha unicamente reiterato le argomentazioni proposte in primo grado.
Deve ricordarsi che l'atto di appello, pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una chiara individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli. Tali principi trovano totale conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. SS.UU. n. 21799/2017).
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata con riferimento all'art. 342 c.p.c., considerato che l'appello proposto supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze, pur verbose e prolisse oltre il necessario, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata.
………………………………………….
Il governo delle spese processuali del grado è ispirato al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Spettano per ciascuna parte appellata ( le compagnie assicurative sono avvinte in un'unica rappresentanza e difesa), tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e in assenza di fase istruttoria propriamente detta, € 1489,00 per la fase di studio, 956,00 per l'atto introduttivo ed € 2.552,00 per la fase decisoria. In totale € 4997,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, in favore del , dell' e delle compagnie assicurative CP_4 CP_5 unitariamente rappresentate e difese.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del medesimo appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_6
…………….n. 7066/2022 del così provvede: a) rigetta l'appello proposto nei confronti del e condanna Controparte_6 gli appellanti al rimborso delle spese del grado sostenute dal CP_4 liquidate in € 4997,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge;
b) dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti della della CP_5
e della e condanna parte appellante al rimborso CP_7 Controparte_8 delle spese processuali sostenute da ciascuna parte ( le compagnie assicurative unitariamente rappresentate e difese) liquidate in € 4997,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge;
c) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei medesimi appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. RI IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. RI IN Presidente rel. est. dott. RI di Martino Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 814 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2023, avente ad oggetto: oneri per accertamento e riscossione TARSU e TIA
TRA
( c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MAJELLO in virtù di P.IVA_1 procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA MAJELLO ( c.f. P.IVA_1
) C.F._1
- Appellante -
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Appellata non costituita
NONCHÉ
in p.l.r.p.t. con sede in alla via Gionti n. 16 (C.F. Controparte_2 CP_2
), rappresentato e difeso, previo decreto sindacale n. 25 del 23/03/2023, P.IVA_3 dall'Avv. Luigi Tretola (C.F.: C.F._2
Appellato
Fatto e diritto Con atto di appello notificato a mezzo pec il 13.2.2023, la
[...] ha impugnato, nei confronti del Parte_1 [...]
e della la sentenza n. 7066/2022 pubblicata dal CP_2 Parte_1
Tribunale di Napoli in data 14.7.2022 con cui il giudice di primo grado ha rigettato la sua domanda tesa ad accertare l'obbligo del in concorso con la Controparte_2 di sostenere i costi del servizio di accertamento e Controparte_3 riscossione della TARSU ed ottenere dal il pagamento dell'importo posto a CP_2 suo carico.
Solo il si è costituito per resistere al gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
Con istanze congiunte del 3.7.2024 le parti costituite hanno allegato di aver transatto la lite e tuttavia hanno chiesto un differimento per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 18.11.2025 le parti non sono comparse. Notiziate del rinvio ex art. 309 c.p.c. al 25.11.2025, anche a tale udienza le parti non sono comparse.
Deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt. 309, 181 e 310 c.p.c.
PQM
la Corte come sopra composta, definitivamente pronunziando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, 25 novembre 2025
Il Presidente estensore
RI IN
Con una citazione
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza fissata la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia
L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, anteriore alla riforma dettata con D.Lgs. n. 149/2022 poiché il si è sottratto Pt_2 all'onere di contestare con critiche logiche le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure a sostegno della pronunzia adottata ed ha unicamente reiterato le argomentazioni proposte in primo grado.
Deve ricordarsi che l'atto di appello, pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una chiara individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli. Tali principi trovano totale conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. SS.UU. n. 21799/2017).
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata con riferimento all'art. 342 c.p.c., considerato che l'appello proposto supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze, pur verbose e prolisse oltre il necessario, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata.
………………………………………….
Il governo delle spese processuali del grado è ispirato al principio di cui all'art. 91 cpc;
la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Spettano per ciascuna parte appellata ( le compagnie assicurative sono avvinte in un'unica rappresentanza e difesa), tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e in assenza di fase istruttoria propriamente detta, € 1489,00 per la fase di studio, 956,00 per l'atto introduttivo ed € 2.552,00 per la fase decisoria. In totale € 4997,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, in favore del , dell' e delle compagnie assicurative CP_4 CP_5 unitariamente rappresentate e difese.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte del medesimo appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_6
…………….n. 7066/2022 del così provvede: a) rigetta l'appello proposto nei confronti del e condanna Controparte_6 gli appellanti al rimborso delle spese del grado sostenute dal CP_4 liquidate in € 4997,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge;
b) dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti della della CP_5
e della e condanna parte appellante al rimborso CP_7 Controparte_8 delle spese processuali sostenute da ciascuna parte ( le compagnie assicurative unitariamente rappresentate e difese) liquidate in € 4997,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge;
c) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei medesimi appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. RI IN