Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2729/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2729/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
E Gambini, PEC vvocati.prato. ; Email_1
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e diesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Ezio Nardi, PEC Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Opponente: • nel merito, in via principale, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo ed il relativo credito non provato;
• nel merito, in via subordinata, accertata la mancata e/o inesatta esecuzione a regola d'arte dei lavori svolti da parte della società sull'immobile sito in Controparte_1
Carmignano, via Fontemorana, n. 212 di proprietà della Sig.ra , la non congruità Parte_1
degli importi richiesti in relazione alle tariffe esistenti e/o agli usi per le lavorazioni di cui sarà accertata l'effettiva esecuzione alla regola d'arte, nonchè quantificati i costi di ripristino che la opponente dovrà sostenere per intervenire sulle zone oggetto di una non corretta e/o non esatta e/o mancata lavorazione, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è pagina 1 di 6
• nel merito, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'eventuale minor credito dovuto in favore della creditrice opposta e per l'effetto dichiarare quindi nullo, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Opposta: (…) come da comparsa di costituzione e risposta e prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; segnatamente: a) rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguentemente conferma del D.I. n. 915/2021; b) accertata la temerarietà dell'opposizione e condannare l'opponente al pagamento dei danni subiti dalla società esponente, da liquidarsi anche in via equitativa. c) Vinte le spese di lite anche della fase d'opposizione. In via istruttoria, per quanto occorrer possa, insiste per le prove di cui alla seconda e terza memoria 183, sesto comma, c.p.c. non ammesse.
FATTO E DIRITTO ha proposto, con citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 915/2021 Parte_1
del 25/08/2021 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a
[...]
(di seguito: IM) la somma di € 7.837,50, oltre interessi, spese e accessori, a Controparte_1
titolo di corrispettivo di lavori di tinteggiatura interni eseguiti presso l'immobile di Carmignano, via Fontemorana n. 212, di cui alle fatture nn. 35/2020 e 35/2021.
A fondamento dell'opposizione, in punto di fatto, la sig.ra ha allegato: che la società Pt_1
opposta, per i lavori in questione, aveva emesso un preventivo di € 3.821,00; che gli interventi vennero eseguiti nel mese di ottobre 2020; che le opere, tuttavia, furono eseguite solo in parte e non a regola d'arte, tanto che la committente non le accettò e anzi effettuò numerose segnalazioni, non solo verbali, chiedendo che fossero eseguite in maniera conforme.
In diritto la parte opponente ha contestato la certezza e la liquidità del credito azionato in via monitoria, eccependo - tra l'altro -.che il corrispettivo fatturato non è conforme al preventivo e alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, peraltro non conformemente alle regole dell'arte.
C Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La parte opposta ha rilevato come il corrispettivo richiesto sia conforme al preventivo e comunque dovuto in relazione alle opere cc.dd. extrapreventivo ordinate dalla committente in corso d'opera e dalla stessa approvate. Ha inoltre eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi, peraltro solo genericamente lamentati, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
pagina 2 di 6 All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di € 4.046,00 oltre IVA ed è stata disposta la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 28/2010 (nella versione all'epoca vigente) che però ha avuto esito negativo.
La causa è stata istruita con la prova per testi dedotta dalle parti, nei limiti dei capitoli ammessi dal giudice istruttore, e con una c.t.u. sul seguente quesito: «Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, previo sopralluogo presso l'immobile posto in Carmignano, via Fontemorana n. 212, quantifichi il corrispettivo delle opere “extrapreventivo” indicate nella fattura n. 30/2021 del
19/07/2021 (“stucco a grassello testata letto n. 2 camere, parete cucina e caminetto”;
“verniciatura con smalto ad acqua pareti bagno e alzate scala;
verniciatura lungarina in ferro, finestra soffitto scale e inferriata bagno”; “fornitura e posa in opera zoccolino in legno”;
“fornitura e posa in opera cartongesso per chiusura tubi scarico gas camera, chiusura colonna scarichi camera, parete e tramezzo bagno piano terra”), avvalendosi, ove possibile, del
Prezziario della Regione Toscana o del Bollettino Ingegneri vigenti all'epoca delle lavorazioni».
Le parti, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali, hanno discusso la causa all'udienza del 17/03/2025 ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c. (nella formulazione antecedente al d.l.vo n. 149/2022).
***
1. L'opposizione è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione. C
2. Non è contestato che tra in qualità di committente, e , in qualità di Parte_1 appaltatrice, è stato stipulato, nel settembre 2020, un contratto d'appalto avente a oggetto le opere descritte nel preventivo di spesa datato 9/09/2020 e redatto su carta intestata alla società opposta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), ossia «Tinteggiatura palchi in legno e pianello con una mano di fissativo e due mani di prodotto lavabile» al prezzo di € 1.275,00,
«Tinteggiatura pareti con due mani di prodotto idrorepellente antimuffa incluse piccole stuccature» al prezzo di € 1.290,00, «Tinteggiatura facciate con una mano di fissativo» al prezzo di € 756,00 e «Verniciatura gronde» al prezzo di € 500,00, oltre IVA.
È pacifico anche che le parti si accordarono per l'esecuzione delle opere «extrapreventivo» C descritte nella nota provvisoria di controllo emessa da a lavori conclusi (doc. 7 ibidem), ma non è provato che vi sia stata una determinazione negoziale dei prezzi indicati nel consuntivo, per i quali, pertanto, ai sensi dell'art. 1657 c.c., è stata disposta ed espletata una c.t.u. (v. infra).
3. I testi escussi all'udienza del 13/12/2023, su iniziativa della società opposta, hanno confermato che le lavorazioni indicate nel consuntivo sono state eseguite. In particolare,
pagina 3 di 6 C
artigiano che collabora con in veste di lavoratore autonomo, ha Testimone_1 confermato l'esecuzione di tutte le opere;
il teste è attendibile perché, sotto il profilo soggettivo,
è privo di un interesse, anche di mero fatto, nella causa, mentre dal punto di vista oggettivo è a diretta conoscenza di fatti, avendo egli partecipato alle lavorazioni. idraulico di Tes_2
fiducia di ha dichiarato di avere visto direttamente eseguire lo stucco della cucina Parte_1
e il cartongesso nello stanzino in cui è stato ricavato il bagno, e di avere visto anche le restanti opere, ancorché già ultimate;
il teste è attendibile perché estraneo alla causa e perché ha potuto
C constatare personalmente l'operato di o comunque le opere già compiute. C
4. ha eccepito la sussistenza di vizi delle opere eseguite da , ma, a fronte Parte_1
C dell'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667, comma 2, c.c. sollevata da , non ha provato di averli tempestivamente denunziati all'appaltatrice.
Sul punto è stato sentito, all'udienza del 13/12/2023, il teste intimato Testimone_3 dall'opponente, che però è inattendibile, non solo perché legato soggettivamente alla sig.ra Pt_1
di cui è figlio, ma in quanto le dichiarazioni rese contrastano con i fatti non contestati in giudizio e con alcune risultanze documentali: in primo luogo, il teste ha collocato cronologicamente i lavori in estate, pur essendo pacifico che sono stati eseguiti dal mese di ottobre, così mostrando di avere scarsi conoscenza o ricordo dei fatti;
in secondo luogo, ha riferito di telefonate effettuate
C dalla sig.ra a per lamentare i vizi delle opere in orario serale, sebbene gli altri testi Pt_1
abbiano affermato che la committente era presente durante i lavori, anche se non per tutto il tempo, per cui ben avrebbe potuto fare le contestazioni di giorno e alla fisica presenza dell'appaltatrice; in terzo luogo, la parte opposta ha prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti tramite Whatsapp nel periodo da settembre 2020 a luglio 2021 e fino all'emissione della fattura del 19/07/2020 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), non contestata dall'opponente ex art. 2712 c.c., in cui non vi è traccia di denunce o lamentele che, considerata l'informalità del mezzo, sarebbero state logicamente fatte attraverso la chat, che le parti erano solite utilizzare per le loro comunicazioni, come si evince dai numerosi messaggi scambiati, senza con ciò contrastare l'intento della sig.ra riferita dal figlio, di risolvere la questione in Pt_1
via bonaria;
infine, è inverosimile che la committente, per denunziare i vizi e le difformità
C dell'opera, telefonasse a , continuativamente ogni due o tre giorni, come riferito dal teste.
In ogni caso, a prescindere dalla mancata dimostrazione di una tempestiva denunzia, è assorbente la considerazione della genericità delle allegazioni della parte opponente la quale non ha descritto specificamente i difetti, dei quali peraltro non ha provato, né chiesto di provare l'esistenza, né ha indicato i lavori asseritamente ineseguiti.
pagina 4 di 6 5. Venendo ora alla quantificazione del prezzo delle opere, dev'essere anzitutto richiamato il preventivo del 9/09/2020, su cui vi è accordo delle parti, con la precisazione che il prezzo della tinteggiatura interna dev'essere determinato non in € 1.290,00 oltre IVA, come preventivato, ma in € 1.500,00 oltre IVA, sul quale vi è un riconoscimento dei debito di effettuato Parte_1
attraverso la chat Whatsapp in data 14/07/2021 alle ore 9:00, in risposta a un messaggio di del 13/07/2021 ore 9:52: alla richiesta del sig. di una Controparte_1 CP_1
tempistica per il saldo della fattura di € 1.500,00 oltre IVA relativa alla tinteggiatura interna (la n. 35 del 14/12/2020), la sig.ra risponde «Scusami se non ti ho risposto prima (…), una Pt_1 data certa non ce l'ho, entro luglio, faccio il possibile», senza contestare alcunché.
6. Il prezzo delle opere «extrapreventivo» può essere invece determinato, come sopra accennato, attraverso la c.t.u. del geom. il quale, partendo dalle voci indicate nella fattura n. CP_2
C 30/2021, ha redatto una contabilità dei lavori eseguiti da adottando, in mancanza di una determinazione pattizia, come metodo di misurazione delle lavorazioni, le norme di misurazione del Prezzario Lavori della Regione Toscana per la Provincia di Prato;
tale modalità, del tutto condivisibile, non è stata oggetto di critica da parte di opponente e opposta le quali, infatti, pur avendo nominato CTP, non hanno inviato osservazioni.
Nel caso di specie, infatti, è legittimo l'esercizio del potere giudiziale di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. avendo l'appaltatrice assolto all'onere di provare l'entità e la consistenza delle opere eseguite (cfr. tra le tante: Cass., n. 26365 del 07/09/2022).
Il corrispettivo così calcolato è pari a € 2.806,85, oltre IVA.
Non coglie nel segno il rilievo della parte opposta nella comparsa conclusionale secondo cui il
CTU avrebbe erroneamente omesso di conteggiare i costi dei materiali per zoccolino e cartongesso, avendo considerato solo la manodopera: infatti, le voci nn. 3 e 4 della contabilità allegata alla relazione peritale fanno riferimento, non solo alla posa in opera, ma anche alla fornitura di zoccolino e cartongesso.
L'importo calcolato dal CTU si aggiunge, pertanto, al corrispettivo preventivato, con la sola maggiorazione del prezzo della tinteggiatura interna già evidenziata (€ 1.500,00 anziché €
1.290,00, oltre IVA).
C
7. Il credito di è allora pari a € 6.837,85 oltre IVA al 10%, per un totale di € 7.521,63, importo di poco inferiore a quello domandato (€ 7.837,50).
8. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere allora revocato, con la condanna di a Parte_1
pagare in favore della società opposta la predetta somma, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del sollecito di pagamento (8/06/2021) al 25/07/2021,
pagina 5 di 6 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso per ingiunzione
(26/07/2021) al saldo.
9. Va esclusa la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite della fase monitoria e della fase di opposizione sia perché il divario tra petitum e condanna è minimo sia in quanto la sig.ra ha rifiutato una conveniente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (pagamento di Pt_1
€ 5.000,00 per capitale ed € 1.200,00 oltre accessori per spese processuali) che avrebbe consentito di definire la controversia nel mese di gennaio 2024 senza l'espletamento della c.t.u..
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2024, in base al valore della causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per il procedimento monitorio, per la fase di attivazione della mediazione e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale del giudizio di opposizione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 915/2021 emesso da questo Tribunale in data 26/08/2021 e per l'effetto condanna a pagare a € 7.521,63, oltre Parte_1 Controparte_1 agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 8/06/2021 al
25/07/2021, e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 26/07/2021 al saldo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida a titolo di compensi professionali in € 567,00 per il procedimento monitorio, € 441,00 per la mediazione ed € 5.077,00 per il giudizio di opposizione, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 18/03/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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