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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 661/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/06/2024
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Marino, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Senise, alla Via C. Donnaperna,
37
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “A) Pronunciare la separazione personale di e Parte_1 CP_1
con addebito a quest'ultimo, ordinando le relative annotazioni all'Ufficiale dello Stato
[...]
civile del Comune di Senise;
B) Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra anche Parte_1
collocataria dei 4 figli, statuendo il contributo nel mantenimento dei figli pur maggiorenni ma non autonomi economicamente, nella misura ritenuta di giustizia;
C) Statuire che l'assegno unico erogato pagina 1 di 8 dall' venga percepito nella misura del 100/100, e dunque nella sua totalità esclusivamente da CP_2
parte di che cura ed assiste da sempre in particolare le 2 figlie affette da handicap;
D) Parte_1
Essendo tutti i figli maggiorenni saranno gli stessi a scegliere se avere, e in che misura, rapporti con il padre.”
Per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
Oggetto: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, chiedeva all'adito Tribunale pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio con rito concordatario in data 14/02/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Senise - Anno 1998 Parte II S. A N.2 La ricorrente esponeva: che dall'unione coniugale erano nati i figli (30/06/1998), Persona_1 Persona_2
(08/02/2000), (13/11/2001) e (30/12/2003); di avere
[...] Persona_3 Persona_4
stabilito la residenza familiare in Senise (PZ), in Via Fontana Di Basso nr.94 p.3; che da tempo la ricorrente vive un grave disagio nel rapporto di coppia, legato a comportamenti censurabili tenuti dal coniuge;
che da ultimo e partitamente dagli inizi di marzo c.a., incorrendo Controparte_1
nella piena infedeltà, intesseva rapporto con altra donna e concepiva una figlia, nata fuori dal matrimonio e riconosciuta nella paternità; che la moglie apprendeva da terzi la circostanza ed il CP_1 alla contestazione della moglie confermava l'evento; che il abbandonava il domicilio familiare CP_1
nei primi giorni di marzo c.a. ma evidentemente, per essere la figlia concepita fuori dal matrimonio nata, a dire della ricorrente e per quanto a sua conoscenza, nel febbraio c.a, la relazione Parte_1
extraconiugale era, con tutta evidenza, di gran lunga precedente;
che la ricorrente si è sempre presa cura della prole, ed in particolare delle figlie e entrambe Persona_3 Persona_2
affette da handicap.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Pronunciare la separazione personale di e , con addebito a quest'ultimo, ordinando le Parte_1 Controparte_1 relative annotazioni all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Senise;
B) Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra anche collocataria dei 4 figli, statuendo il contributo nel Parte_1
mantenimento dei figli pur maggiorenni ma non autonomi economicamente, nella misura ritenuta di giustizia;
C) Statuire che l'assegno unico erogato dall' venga percepito nella misura del 100/100, CP_2
e dunque nella sua totalità esclusivamente da parte di che cura ed assiste da sempre in Parte_1
particolare le 2 figlie affette da handicap;
D) Essendo tutti i figli maggiorenni saranno gli stessi a scegliere se avere, e in che misura, rapporti con il padre.”
pagina 2 di 8 Con decreto del 23/10/2024, il Gop dott.ssa Abagnara, subentrata nella gestione del ruolo del precedente giudice delegato alla trattazione, dott. Guerino Francesco Gatto, ha rimesso gli atti allo scrivente, sulla scorta del decreto del Presidente Vicario del Tribunale n. 42/2024.
Lo scrivente ha quindi fissato udienza in prosieguo per il giorno 26/11/2024, allorquando veniva disposto il libero ascolto della ricorrente, unica parte comparsa. All'esito veniva dichiarata la contumacia del resistente, e la causa veniva rinviata per discussione e Controparte_1
decisione al 04/02/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza fino al giorno stesso.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, con provvedimento del 06/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il proprio parere.
In data 21/03/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Sulle domande di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le gravi accuse di infedeltà coniugale rivolte dalla ricorrente al marito, nonché il disinteresse manifestato da quest'ultimo rispetto al presente giudizio, unitamente alla prova documentale dell'attuale convivenza del con altra donna, tale (cfr. CP_1 Persona_5
certificato di stato di famiglia in atti), dalla quale risulta aver avuto una figlia ), nata in Persona_6
Policoro il 22/02/2024, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n.
11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia adeguatamente provato la fondatezza della sua domanda.
pagina 3 di 8 Ed invero a base dell'addebito la difesa della ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione Pt_1
sarebbe dipesa dal comportamento del marito che avrebbe violato il dovere di fedeltà coniugale e di coabitazione.
Vero è che dalla documentazione in atti risulta l'attuale coabitazione del resistente con altra donna, dalla quale ha anche avuto una figlia, presso un domicilio diverso da quello coniugale;
ciò nonostante, non vi sono sufficienti riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, posto che peraltro la ricorrente, oltre a non articolare alcuna prova orale sul punto, ha dichiarato che i rapporti con il marito erano difficili già da almeno un paio di anni, dunque ben prima dell'allontanamento dello stesso dalla casa familiare (cfr. verbale di udienza del 26/11/2024).
La separazione personale va pertanto pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
Va accolta la domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa coniugale, vivendo con la stessa i quattro figli nati dall'unione coniugale. Né rileva in senso contrario la circostanza che gli stessi siano tutti maggiorenni, posto che la ricorrente ha allegato la mancanza di autosufficienza degli stessi, ed in particolare delle figlie e entrambe affette da handicap, Persona_3 Persona_2
come da documentazione medica in atti. Il provvedimento di assegnazione si appalesa pertanto conforme all'interesse dei figli, maggiorenni non autosufficienti, alla conservazione del proprio habitat domestico.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei quattro figli nati dal matrimonio, pur essendo gli stessi maggiorenni, in quanto economicamente non autosufficienti
Ai fini che occupano giova, infatti, premettere che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148
c.c. mantenimento dei figli, a norma dell' art.337-septies c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i
Supremi Giudici (cfr. Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di pagina 4 di 8 quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante cfr. Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa la Suprema Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro pagina 5 di 8 elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti ( cfr. Cass. n. 12952/2016).
Orbene ritiene il Collegio che, alla stregua del più recente orientamento giurisprudenziale, siano stati acquisiti elementi, di natura logica e presuntiva, comprovanti la non autosufficienza di tutti e quattro i figli, atteso che:
- è diplomata come operatrice sanitaria, ma non risulta percettrice di reddito e Persona_1
l'ingresso nel mondo del lavoro appare ancora futuro ed incerto;
- risulta ad oggi ancora studente universitario;
Persona_4
- risulta affetta da Handicap medio e percettrice di assegno di invalidità; Persona_3
- affetta da autismo e percettrice di assegno di invalidità e di indennità di Persona_2
accompagnamento.
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori ed i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre.
Orbene, considerato che non risulta documentazione reddituale del resistente, rimasto contumace, e che non è stato dimostrato il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con i genitori, deve pagina 6 di 8 darsi preminente rilievo alle esigenze connaturate all'età della prole, nonché alla diversa potenzialità di produrre reddito dei figli e rispetto alle figlie portatrici di handicap Per_1 Per_4 [...]
e Per_3 Persona_2
Il Tribunale, pertanto, stima equo porre a carico del resistente un assegno mensile di € 150,00 ciascuno a titolo di contributo al mantenimento per i figli e ed un assegno mensile di € Per_1 Per_4
250,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e Persona_3 Persona_2
per un totale complessivo di € 800,00 mensili da corrispondersi a , entro e non oltre Parte_2
il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1
delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, dei figli e di quelle straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate.
Sulla domanda di attribuzione dell'assegno unico al 100% alla ricorrente in quanto genitore collocatario delle figlie portatrici di handicap e . Persona_3 Persona_2
La domanda di attribuzione dell'assegno unico al 100% alla ricorrente può trovare accoglimento sulla scorta di quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. I con Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025. Con la pronuncia in parola, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice del merito possa attribuire l'assegno unico per l'intero al genitore collocatario dei figli minori – principio senz'altro estensibile in via analogica ai figli maggiorenni portatori di handicap - per esigenze di semplificazione, nell'interesse dalla prole, trattandosi del genitore che, convivendo con i figli, provvede ai bisogni ed alle esigenze immediate di questi ultimi. Ciò con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppur tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'interesse della prole.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto della natura della controversia, nonché del rigetto della domanda di addebito ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, comma 1, c.c.;
2) assegna a la ex casa coniugale;
Parte_1
pagina 7 di 8 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 800,00 per il mantenimento dei figli, da ripartirsi tra i figli secondo quanto indicato in parte motiva. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da maggio 2026, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) dispone che l'assegno unico e universale per le figlie e venga Persona_3 Persona_2
percepito al 100% dalla madre che potrà chiederne il versamento diretto all'Ente Parte_1 erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senise (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 14/02/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1998;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/06/2024
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosa Marino, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Senise, alla Via C. Donnaperna,
37
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “A) Pronunciare la separazione personale di e Parte_1 CP_1
con addebito a quest'ultimo, ordinando le relative annotazioni all'Ufficiale dello Stato
[...]
civile del Comune di Senise;
B) Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra anche Parte_1
collocataria dei 4 figli, statuendo il contributo nel mantenimento dei figli pur maggiorenni ma non autonomi economicamente, nella misura ritenuta di giustizia;
C) Statuire che l'assegno unico erogato pagina 1 di 8 dall' venga percepito nella misura del 100/100, e dunque nella sua totalità esclusivamente da CP_2
parte di che cura ed assiste da sempre in particolare le 2 figlie affette da handicap;
D) Parte_1
Essendo tutti i figli maggiorenni saranno gli stessi a scegliere se avere, e in che misura, rapporti con il padre.”
Per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
Oggetto: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, chiedeva all'adito Tribunale pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio con rito concordatario in data 14/02/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Senise - Anno 1998 Parte II S. A N.2 La ricorrente esponeva: che dall'unione coniugale erano nati i figli (30/06/1998), Persona_1 Persona_2
(08/02/2000), (13/11/2001) e (30/12/2003); di avere
[...] Persona_3 Persona_4
stabilito la residenza familiare in Senise (PZ), in Via Fontana Di Basso nr.94 p.3; che da tempo la ricorrente vive un grave disagio nel rapporto di coppia, legato a comportamenti censurabili tenuti dal coniuge;
che da ultimo e partitamente dagli inizi di marzo c.a., incorrendo Controparte_1
nella piena infedeltà, intesseva rapporto con altra donna e concepiva una figlia, nata fuori dal matrimonio e riconosciuta nella paternità; che la moglie apprendeva da terzi la circostanza ed il CP_1 alla contestazione della moglie confermava l'evento; che il abbandonava il domicilio familiare CP_1
nei primi giorni di marzo c.a. ma evidentemente, per essere la figlia concepita fuori dal matrimonio nata, a dire della ricorrente e per quanto a sua conoscenza, nel febbraio c.a, la relazione Parte_1
extraconiugale era, con tutta evidenza, di gran lunga precedente;
che la ricorrente si è sempre presa cura della prole, ed in particolare delle figlie e entrambe Persona_3 Persona_2
affette da handicap.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Pronunciare la separazione personale di e , con addebito a quest'ultimo, ordinando le Parte_1 Controparte_1 relative annotazioni all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Senise;
B) Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra anche collocataria dei 4 figli, statuendo il contributo nel Parte_1
mantenimento dei figli pur maggiorenni ma non autonomi economicamente, nella misura ritenuta di giustizia;
C) Statuire che l'assegno unico erogato dall' venga percepito nella misura del 100/100, CP_2
e dunque nella sua totalità esclusivamente da parte di che cura ed assiste da sempre in Parte_1
particolare le 2 figlie affette da handicap;
D) Essendo tutti i figli maggiorenni saranno gli stessi a scegliere se avere, e in che misura, rapporti con il padre.”
pagina 2 di 8 Con decreto del 23/10/2024, il Gop dott.ssa Abagnara, subentrata nella gestione del ruolo del precedente giudice delegato alla trattazione, dott. Guerino Francesco Gatto, ha rimesso gli atti allo scrivente, sulla scorta del decreto del Presidente Vicario del Tribunale n. 42/2024.
Lo scrivente ha quindi fissato udienza in prosieguo per il giorno 26/11/2024, allorquando veniva disposto il libero ascolto della ricorrente, unica parte comparsa. All'esito veniva dichiarata la contumacia del resistente, e la causa veniva rinviata per discussione e Controparte_1
decisione al 04/02/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza fino al giorno stesso.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, con provvedimento del 06/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il proprio parere.
In data 21/03/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Sulle domande di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le gravi accuse di infedeltà coniugale rivolte dalla ricorrente al marito, nonché il disinteresse manifestato da quest'ultimo rispetto al presente giudizio, unitamente alla prova documentale dell'attuale convivenza del con altra donna, tale (cfr. CP_1 Persona_5
certificato di stato di famiglia in atti), dalla quale risulta aver avuto una figlia ), nata in Persona_6
Policoro il 22/02/2024, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n.
11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia adeguatamente provato la fondatezza della sua domanda.
pagina 3 di 8 Ed invero a base dell'addebito la difesa della ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione Pt_1
sarebbe dipesa dal comportamento del marito che avrebbe violato il dovere di fedeltà coniugale e di coabitazione.
Vero è che dalla documentazione in atti risulta l'attuale coabitazione del resistente con altra donna, dalla quale ha anche avuto una figlia, presso un domicilio diverso da quello coniugale;
ciò nonostante, non vi sono sufficienti riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, posto che peraltro la ricorrente, oltre a non articolare alcuna prova orale sul punto, ha dichiarato che i rapporti con il marito erano difficili già da almeno un paio di anni, dunque ben prima dell'allontanamento dello stesso dalla casa familiare (cfr. verbale di udienza del 26/11/2024).
La separazione personale va pertanto pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Sulla domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
Va accolta la domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa coniugale, vivendo con la stessa i quattro figli nati dall'unione coniugale. Né rileva in senso contrario la circostanza che gli stessi siano tutti maggiorenni, posto che la ricorrente ha allegato la mancanza di autosufficienza degli stessi, ed in particolare delle figlie e entrambe affette da handicap, Persona_3 Persona_2
come da documentazione medica in atti. Il provvedimento di assegnazione si appalesa pertanto conforme all'interesse dei figli, maggiorenni non autosufficienti, alla conservazione del proprio habitat domestico.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei quattro figli nati dal matrimonio, pur essendo gli stessi maggiorenni, in quanto economicamente non autosufficienti
Ai fini che occupano giova, infatti, premettere che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148
c.c. mantenimento dei figli, a norma dell' art.337-septies c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i
Supremi Giudici (cfr. Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di pagina 4 di 8 quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante cfr. Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa la Suprema Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro pagina 5 di 8 elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti ( cfr. Cass. n. 12952/2016).
Orbene ritiene il Collegio che, alla stregua del più recente orientamento giurisprudenziale, siano stati acquisiti elementi, di natura logica e presuntiva, comprovanti la non autosufficienza di tutti e quattro i figli, atteso che:
- è diplomata come operatrice sanitaria, ma non risulta percettrice di reddito e Persona_1
l'ingresso nel mondo del lavoro appare ancora futuro ed incerto;
- risulta ad oggi ancora studente universitario;
Persona_4
- risulta affetta da Handicap medio e percettrice di assegno di invalidità; Persona_3
- affetta da autismo e percettrice di assegno di invalidità e di indennità di Persona_2
accompagnamento.
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori ed i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre.
Orbene, considerato che non risulta documentazione reddituale del resistente, rimasto contumace, e che non è stato dimostrato il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con i genitori, deve pagina 6 di 8 darsi preminente rilievo alle esigenze connaturate all'età della prole, nonché alla diversa potenzialità di produrre reddito dei figli e rispetto alle figlie portatrici di handicap Per_1 Per_4 [...]
e Per_3 Persona_2
Il Tribunale, pertanto, stima equo porre a carico del resistente un assegno mensile di € 150,00 ciascuno a titolo di contributo al mantenimento per i figli e ed un assegno mensile di € Per_1 Per_4
250,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e Persona_3 Persona_2
per un totale complessivo di € 800,00 mensili da corrispondersi a , entro e non oltre Parte_2
il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1
delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, dei figli e di quelle straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate.
Sulla domanda di attribuzione dell'assegno unico al 100% alla ricorrente in quanto genitore collocatario delle figlie portatrici di handicap e . Persona_3 Persona_2
La domanda di attribuzione dell'assegno unico al 100% alla ricorrente può trovare accoglimento sulla scorta di quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione Civile Sez. I con Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025. Con la pronuncia in parola, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice del merito possa attribuire l'assegno unico per l'intero al genitore collocatario dei figli minori – principio senz'altro estensibile in via analogica ai figli maggiorenni portatori di handicap - per esigenze di semplificazione, nell'interesse dalla prole, trattandosi del genitore che, convivendo con i figli, provvede ai bisogni ed alle esigenze immediate di questi ultimi. Ciò con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppur tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'interesse della prole.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto della natura della controversia, nonché del rigetto della domanda di addebito ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, comma 1, c.c.;
2) assegna a la ex casa coniugale;
Parte_1
pagina 7 di 8 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Controparte_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 800,00 per il mantenimento dei figli, da ripartirsi tra i figli secondo quanto indicato in parte motiva. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, con decorrenza da maggio 2026, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4) dispone che l'assegno unico e universale per le figlie e venga Persona_3 Persona_2
percepito al 100% dalla madre che potrà chiederne il versamento diretto all'Ente Parte_1 erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senise (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 14/02/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1998;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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