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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in VIA LIBERTÀ 37/I PALERMO, presso lo studio dell'avv. SCA-
VUZZO MARIALDA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. NIVOLA MARIO, che lo rappresenta e difende per CP_1
procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
16/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 01/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, riconosciuto in fase di ATP sog- getto portatore di handicap grave con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'accertamento della invalidità pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni di-
[...]
verse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “il sig. nato il Parte_1
17/07/2003 a Palermo sia nelle condizioni di potere essere riconosciuto inva- lido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% fin dalla data di pre- sentazione della domanda, epoca in cui, come documentato, quanto riscontrato nel corso delle attuali operazioni peritali era già presente come da certificazione sanitaria scrupolosamente esaminata” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo, con distrazione in favore del procuratore antistatari.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa lecontainer dichiara che è invalido con totale e permanente ina- Parte_1
bilità lavorativa al 100% ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in VIA LIBERTÀ 37/I PALERMO, presso lo studio dell'avv. SCA-
VUZZO MARIALDA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. NIVOLA MARIO, che lo rappresenta e difende per CP_1
procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
16/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 01/08/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe, riconosciuto in fase di ATP sog- getto portatore di handicap grave con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., per l'accertamento della invalidità pari o superiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni di-
[...]
verse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “il sig. nato il Parte_1
17/07/2003 a Palermo sia nelle condizioni di potere essere riconosciuto inva- lido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% fin dalla data di pre- sentazione della domanda, epoca in cui, come documentato, quanto riscontrato nel corso delle attuali operazioni peritali era già presente come da certificazione sanitaria scrupolosamente esaminata” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo, con distrazione in favore del procuratore antistatari.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa lecontainer dichiara che è invalido con totale e permanente ina- Parte_1
bilità lavorativa al 100% ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile