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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. LI AN de VO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 16.09.2022 al N° R.G.C.A. 10001/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca GABBRIELLINI Parte_1
-attore- contro
, residente in [...] Controparte_1
-convenuta contumace- in persona del procuratore dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Realdo COLOMBO
[...]
-convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze, in regime di indennizzo diretto, condannare Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
21.834,00 (di cui euro 15.602,00 per spese di riparazione, euro 3432,44 per IVA, euro 800 per fermo tecnico ed euro 2.000 per svalutazione commerciale del veicolo immatricolato solo due mesi prima del sinistro) o di quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al saldo. Con vittoria di spese (ivi incluse quelle di C.t.u. e di C.t.p.) e competenze professionali, 15% spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge. pagina 1 di 10
Per IN TESI accertare che non è stata dimostrata la responsabilità esclusiva del Controparte_4 conducente dell'autoveicolo Wolkswagen Polo tg. DP742YK e respingere la domanda di risarcimento danno proposta con l'atto di citazione notificato e dichiarare che nessuna somma a titolo di risarcimento danno è dovuta da
; IN IPOTESI se accertata una responsabilità del conducente dell'autoveicolo Controparte_5
Wolkswagen Polo tg.DP742YK e dovuto il risarcimento del danno, accertare le singole responsabilità nella causazione dell'incidente stradale del 19/12/2021 e condannare al pagamento della Controparte_5 somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese processuali.
Esposizione dei Fatti
In atto di citazione, ritualmente notificato, espone: Parte_1
--che in data 19 dicembre 2021 alle ore 2,30 circa, egli era alla guida della propria autovettura VW
T RO tg. F205KS, assicurata per la RCA con la società e percorreva la Controparte_4
SR 222 (Chiantigiana - Via Montagnola) in direzione Greve in Chianti;
--che era preceduto dall'autovettura VW Golf tg. DH345SV, condotta da Controparte_6
--che a bordo della VW T RO vi era;
Persona_1
--che, giunto in prossimità del Km 10, quasi al termine di un lungo rettilineo e prima di una curva volgente a sinistra ove la carreggiata era divisa da linea continua di mezzeria, veniva superato a forte velocità dalla VW Polo tg. DP742YK, assicurata con Reale Mutua, di proprietà di
[...]
, condotta da con a bordo CP_1 CP_7 Persona_2
--che la Polo, non avendo spazio sufficiente per superare anche la VW Golf condotta da CP_6 rientrava nella corsia di marcia e si poneva davanti alla VW T OC di frenando Pt_1 bruscamente;
--che al fine di evitare di impattare contro la Polo, tentava di frenare e sterzava a sinistra;
Pt_1
--che, ciò nonostante, la parte anteriore dell'autovettura VW T RO andava ad urtare la parte posteriore sinistra della Pt_2
--che in loco intervenivano i Carabinieri di Greve in Chianti (FI) per i rilevi del caso per poi redigere il verbale di incidente stradale;
pagina 2 di 10 --che i CC contestavano a la violazione dell'art. 149 quinto comma C.d.S. per non aver Pt_1 mantenuto la distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva;
--che la condotta di guida imprudente di (per aver effettuato un sorpasso in un punto CP_7 della Via Montagnola ove lo stesso è vietato dalla presenza di striscia continua di mezzeria ed in prossimità di una curva) sarebbe la causa determinante la verificazione del sinistro;
--che ha subito danni patrimoniali nella misura complessiva di euro 24.835,00 (di cui euro 21.585 iva compresa per spese di riparazione del mezzo preventivate dall' , euro 2.450,00 Controparte_8 per svalutazione commerciale essendo stato il veicolo immatricolato in data 18.10.2021, euro 800 per 20 gg di fermo tecnico) e ne chiede il risarcimento alla propria Compagnia in questa sede, promuovendo l'azione ex art. 149 D.lgs. 209/2005;
--che ha espletato la procedura della negoziazione assistita, senza esito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.02.2023,
[...] ha contestato la domanda attrice assumendo che la condotta di guida di CP_4 Pt_1 sarebbe parimenti poco chiara e che, comunque, l'attore è tenuto a provare non solo l'esatta dinamica del sinistro ma anche di aver posto in essere tutte le misure precauzionali atte ad evitarlo per essere risarcito.
La convenuta ha posto in evidenza come esistano diverse versioni dei fatti rese dai trasportati dei veicoli coinvolti circa le modalità di verificazione del sinistro stradale, non potendo ritenere le dichiarazioni di rilevanti in quanto, precedendo entrambi i veicoli, Controparte_6 non ha visto nulla dettagliare il fatto che sul manto stradale si era formato un leggero, strato di ghiaccio;
in particolare, sottolinea:
trasportato nella vettura condotta da , ha riferito ai C.C. Persona_2 CP_7 che: “dopo aver terminato la fase del sorpasso dell'autoveicolo T OC, condotto da rientravamo nella corsia Pt_1 di marcia, imboccavano la curva a destra presente alla fine del rettilineo e pochi istanti dopo venivano tamponati dall'autoveicolo di colore Bianco T OC…l'unica cosa che ricordo è che l'auto di colore bianco che ci tamponava viaggiava ad una velocità sostenuta e quindi era troppo vicina all'auto del mio amico e pertanto il CP_7 tamponamento era ormai inevitabile”; pagina 3 di 10 trasportata sul veicolo condotto da ha riferito ai CC che Parte_3 Pt_1
“…oltrepassata la Stazione di Servizio IP posta lungo il tragitto nel rettilineo, immediatamente dopo sorpassavamo la vettura che ci precedeva ovvero una Polo di colore nero. Giunti in prossimità della fine di tale rettilineo proseguivamo la marcia lungo la corsia stabilita e, dopo aver percorso alcune decine di metri di curve, all'immissione sul rettilineo successivo, notavo improvvisamente i fari dello Stop della che erano davanti alla nostra Pt_2 vettura dopo averci tagliato la strada”. ha evidenziato, altresì, che: Controparte_4
era stato contravvenzionato per la violazione dell'art. 149 5° co C.d.S.; Persona_3
2-che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti erano risultati positivi al test alcolemico;
3-che dall'esame del dispositivo satellitare Super Easy installato sull'autovettura T OC (che monitora e registra le informazioni inerenti il mezzo e la condotta di guida del suo conducente) era emerso che la T OC percorreva la SR 222 ad una velocità pari a 130 km/h; informazione avente valore di “Piena Prova” ex art. 145 bis C.d.S. (salva la prova del mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo). ha contestato anche il quantum debeatur, sia perché la spesa delle Controparte_4 riparazioni era portata da un preventivo che, in quanto tale, non prova l'avvenuto esborso, sia perché non risulta dimostrata l'effettiva economicità e utilità delle riparazioni, sia perché il fermo tecnico (rappresentato dalle spese sostenute per il costo di una vettura sostitutiva e dalle spese fisse del bollo auto e dell'assicurazione) non è risarcibile in via automatica, dovendo essere comunque fornita la prova della durata effettiva delle riparazioni.
è stata dichiarata contumace. Controparte_1
La fase istruttoria è consistita nell'assunzione delle dichiarazioni testimoniali di
[...]
sono CP_6 Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 Persona_2 state acquisite presso l'Ospedale di Santissima Annunziata in Ponte a Niccheri (FI) informazioni circa lo stato alcolemico di e di in data 19.12.2021; di quest'ultime è Parte_1 CP_7 stata data lettura all'udienza del 23.1.2024 e le relative documentazioni sono state inserite in PCT;
tali risultanze escludono che i due conducenti fossero in uno stato di alterazione psico-fisica pagina 4 di 10 derivante da assunzione di sostanze stupefacenti;
tuttavia, deve precisarsi che il tasso alcolimetrico di alle ore 4,00 del mattino del 19.12.2021 era di 0,48, inferiore al tasso di legge di 0,8 Pt_1
(g/l) (anche tenendo conto del fatto che l'incidente stradale era avvenuto tre ore prima circa), mentre , di età inferiore a 21 anni, risultava positivo con 0,2 (g/l) per cui gli è stata CP_7 contestata la violazione dell'art. 186 2° comma C.d.S. (superiore a 0 e inferiore a 0,5) e sottoposto a sanzione amministrativa.
E' stato disposto l'interrogatorio libero di per l'udienza del 29.2.2024 per Parte_1 chiarire i rapporti che sono intercorsi tra l'attore e prima della verificazione del Controparte_6 sinistro e sono state acquisite in PCT pagine estratte dai Profili Facebook di e di Parte_1 in ordine a tale rapporto. Controparte_6
E' stata, infine, ammessa ed espletata la CTU estimativa del danno riportato dalla vettura attorea da parte del perito il conferimento dell'incarico è avvenuto all'udienza Persona_4 cartolare del 6.6.2024 sul seguente quesito: “Quantifichi il CTU il costo per la riparazione dei danni subiti dall'autoveicolo Wolkswagen T RO tg GF205KS ritenuti compatibili e riferibili alla dinamica dello scontro per cui è causa e valuti l'economicità delle riparazioni eseguite nel caso concreto”.
Depositata la relazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza del 25.6.2025; sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesse
1-----Parte convenuta ha eccepito sia negli atti processuali che all'udienza del 9.11.2023
l'incapacità a testimoniare della trasportata nell'autovettura di;
allo stesso Pt_1 Persona_1 modo l'attore ha eccepito l'incapacità a testimoniare di sia in atti che all'udienza Persona_2 del 9.11.2023. Entrambi i testi hanno, tuttavia, dichiarato di non aver riportato né danni alla propria persona né danni patrimoniali. Questo giudice si è riservato ogni altro giudizio anche sulla loro attendibilità. Su tale tematica la Suprema Corte di Cassazione (Sez. civ. III^, sentenza n. 24867 del 9 settembre 2025) è intervenuta recentemente affermando alcuni principi fondamentali circa la pagina 5 di 10 posizione giuridica dei trasportati nei giudizi relativi agli incidenti stradali: 1) l'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) sussiste solo quando il teste abbia un interesse giuridico diretto e concreto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio come parte, non essendo sufficiente l'interesse di mero fatto;
2) l'attendibilità del testimone riguarda la credibilità intrinseca della deposizione, che il giudice può valutare discrezionalmente in base a precisione, coerenza, rapporti personali e altri elementi soggettivi od oggettivi. La Corte di Cassazione ribadisce, quindi, che la condizione di terzo trasportato non implica l'automatica incapacità a testimoniare, salva l'eccezione tempestiva della controparte (che nella specie è stata sollevata) e la dimostrazione di un effettivo interesse giuridico in capo al teste, che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio. Poiché alcuna parte ha provato quale sia l'interesse CONCRETO e DIRETTO che renderebbe incapaci i detti testi, questo giudice ritiene ammissibili entrambe le testimonianze, salvo sottoporle ad un vaglio di
“credibilità”.
2---deve darsi atto che i di Greve in Chianti (e non la Polizia Municipale) Parte_4 hanno raccolto le sommarie informazioni dei presenti non il giorno successivo al fatto ma in date successive (quasi un mese dopo) e anche in date diverse ( il 16.1.2022, Persona_1 [...] il 17.1.2022, il 13.1.2022, il 12.1.2022, il Per_2 Controparte_6 CP_7 Parte_1
16.1.2022); inoltre hanno concluso i propri accertamenti affermando e ritenendo “plausibile”
l'ipotesi del tamponamento della da parte della T RO. Pt_2
3—non consta agli atti processuali che la violazione contestata a – di violazione Pt_1 dell'art. 149 comma 5° CdS – sia stata opposta e annullata dal GdP, così come la violazione dell'art. 186 comma 2° CdS contestata a . CP_7
4—parte convenuta assegna ai dati estrapolati dal dispositivo satellitare – nella parte in cui avrebbe registrato la velocità di 130 km/h della VW T RO di – piena efficacia Parte_1 probante di cui questo giudice dovrebbe necessariamente tener conto ex art. 145 bis del C.d.Ass..
A tale riguardo la Corte di Cassazione (sez. III, ordinanza n.13725/2024 pubblicata il 16.05.2024) ha ricordato come il codice delle assicurazioni avesse rimandato a successivi decreti attuativi ministeriali la puntualizzazione di alcuni punti chiave perché i dati estrapolati divenissero vincolanti per l'A.G. (i decreti avrebbero dovuto definire le caratteristiche tecniche delle scatole nere, le pagina 6 di 10 modalità di conservazione dei dati e la loro non ripudiabilità, nonchè le norme sulla portabilità dei dispositivi fra compagnie); poiché i detti decreti attuativi previsti dall'art. 132 ter C.d.Ass. non sono mai stati emanati, si ritiene che “non è possibile attribuire valore legale a un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”, per cui le risultanze della scatola nera sono al massimo un indizio;
in ogni caso, se si dovesse tener fede al dato dell'alta velocità tenuta dalla VW T RO, non può non considerarsi che anche la , superando la T RO, tenesse una velocità anche maggiore, per Pt_2 cui entrambi i veicoli procedevano a velocità non adeguata al tipo di strada (SR 222).
5---le dichiarazioni rese sia ai CC che a questo giudice da non sono Controparte_6
rilevanti ai fini del decidere, in quanto si limita ad affermare che, precedendo con la sua Golf i due veicoli, ebbe solo a sentire un forte boato alle spalle (che non saprei stabilire se fosse riconducibile ad una frenata o ad un impatto tra autovetture) e che, una volta fermatasi accostando prudentemente sulla destra, si vide superare (“sfilò”) dalla che, a sua volta, si fermò 50/100 metri in avanti e che, Pt_2 una volta discesa anch'ella dalla sua vettura, vide la T RO, anch'essa postasi davanti alla Golf - accostata sul guard rail posto sulla sinistra;
si tratta di circostanze generiche che non depongono né
a favore né a sfavore delle due versioni dei fatti e ciò rende altrettanto irrilevante il fatto che CP_6 abbia riferito dinanzi a questo giudice di aver conosciuto le parti solo a seguito del sinistro, quando, dalle pagine Facebook prodotte da parte convenute estratte dal profilo di emerga come CP_6 invece conoscesse sia che . CP_6 Pt_1 Per_1
Sulla dinamica del sinistro
L'incidente stradale si è verificato con condizioni meteorologiche serene, condizioni di traffico scarse e con buona visibilità, per cui entrambi i conducenti erano nella condizione di adeguare la propria guida allo stato della strada.
In sede di S.i.t. ha riferito che la condotta da , dopo aver Persona_2 Pt_2 CP_7
terminato la fase di sorpasso della T RO condotta da rientrava nella corsia di Parte_1 marcia e imboccava la curva a destra presente alla fine del rettilineo, quando veniva tamponata dalla T RO che viaggiava a velocità sostenuta;
ha confermato in sede testimoniale Per_2
pagina 7 di 10 quanto riferito in sede di S.i.t., precisando che precedentemente a tale sorpasso anche la T RO, dopo il distributore IP, aveva sorpassato la e che a causa del tamponamento la Pt_2 Pt_2 ricevette una forte spinta in avanti, percorrendo 50/100 metri in avanti per poi fermarsi;
ciò consente di ritenere che, così come la T RO procedesse ad alta velocità, anche la velocità di marcia dell'autovettura non era adeguata e conferma la mancata tenuta della distanza di Pt_2 sicurezza della T RO rispetto alla condotta da CP_9 CP_6
In sede di S.i.t. ha dichiarato la , in fase di sorpasso, avrebbe tagliato la Persona_1 Pt_2
strada alla T RO provocando l'urto: “oltrepassata la stazione di servizio IP posta lungo il tragitto nel rettilineo posto immediatamente dopo sorpassavamo la vettura che ci precedeva ovvero un VW Polo di colore nero.
Giunti in prossimità della fine di tale rettilineo proseguivamo la marcia lungo la corsia stabilita e, dopo aver percorso alcune decine di metri di curve, all'immissione sul rettilineo successivo notavo improvvisamente i fari dello stop della che erano di nuovo davanti alla nostra vettura dopo averci tagliato la strada” ; detta versione è stata Pt_2 confermata in sede testimoniale, con la precisazione che tentò una sterzata a sinistra perché Pt_1
a destra c'era un'oliveta e che in questo frangente ci fu il contatto tra le due auto;
la teste conferma, come che la T RO aveva già superato la Polo alcune centinaia di metri prima e che Per_2 subito il conducente della Polo decise di intraprendere una nuova manovra di sorpasso.
Dunque, occorre prendere atto che i due veicoli, procedendo entrambi a velocità sostenuta ed inadeguata ai luoghi e al tipo di strada, avevano intrapreso condotte di guida molto imprudenti
(superandosi l'un l'altro) nonostante che la strada avesse curve alternate a brevi rettilinei;
inoltre, occorre dare atto che così come il conducente della Polo, nel superare la T RO, non aveva considerato né la presenza della davanti la T RO né dell'avvicinarsi della curva volgente a CP_9 sinistra (per cui è dovuto rientrare nella corsia di marcia tagliando la strada alla T RO), allo stesso modo il conducente della T RO non ha rallentato la propria velocità per agevolare il rientro dell'autovettura che l'aveva superata.
La presunzione di pari responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. comporta che, nel caso di scontro tra veicoli e fino a prova contraria, ciascuno dei conducenti ha concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
pagina 8 di 10 Tale ipotesi ha carattere residuale in considerazione del fatto che la stessa risulta applicabile solo allorquando è impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, atteso che siffatta presunzione ha carattere sussidiario e scatta quando il giudice del merito non ha potuto assumere prove indotte da parte attrice finalizzate a far superare la presunzione di pari responsabilità.
In conclusione, emergono elementi che convergono per ritenere entrambi i conducenti responsabili, in pari modo, della verificazione del sinistro stradale, dato che non esiste la prova rigorosa della responsabilità esclusiva di alla guida dell'autoveicolo Wolkswagen Polo CP_7 tg. DP742YK nella causazione del sinistro de quo.
In punto di quantum debeatur
La CTU espletata – della quale si condividono le conclusioni per essere immuni da censure logico tecniche - indica in euro 15.602,51, oltre iva de dovuta, la somma necessaria per le riparazioni dell'autovettura e in tale somma viene ricompresa anche la c.d. svalutazione commerciale;
inoltre ha ritenuto l'economicità, stante il breve lasso temporale intercorso tra l'immatricolazione ed il sinistro, delle riparazioni eseguite.
Relativamente alla voce di danno da fermo tecnico - che è il danno derivante dal non utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato durante il quale il proprietario ha dovuto rinunciare all'uso dell'auto per un determinato periodo, incidendo tutto ciò nella organizzazione degli impegni, della vita professionale e del tempo libero dello stesso – va ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da fermo tecnico necessita di specifica allegazione e di prova puntuale da parte del proprietario che ne pretenda il risarcimento, per cui in assenza di prova specifica circa l'avvenuto noleggio di altro veicolo sostitutivo e/o circa le spese sostenute a causa della permanenza dell'autovettura presso la Carrozzeria di fiducia durante il tempo necessario per eseguire le riparazioni e/o di un mancato guadagno professionale, non può essere riconosciuto.
Viene pertanto liquidato l'importo di euro 7.802,00 (15.602,51/2), oltre iva se dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 19.12.2021 alla data di deposito della presente pagina 9 di 10 sentenza ed oltre gli interessi compensativi, parametrati nel tasso legale, sulla somma devalutata al
19.12.2021 e via via calcolati fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio tariffario, tenendo conto del quantum riconosciuto a parte attrice.
Le spese di CTU e di CTP sono compensate per la metà, in considerazione del concorso di responsabilità dell'attore e poste a carico dei convenuti nel residuo.
Le spese del CTP attoreo ( di cui alle fatture nr. 15/2024 e 22/2024 Persona_5 vengono liquidate nel totale di euro 1056,85 (2.113,65/2),
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, accertata la pari responsabilità di nella causazione del sinistro stradale del 19.12.2021, Parte_1 condanna e in solido tra loro, a pagare a titolo Controparte_1 Controparte_4 risarcitorio la somma di euro 7.802,00 (15.602,51/2), oltre iva se dovuta, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo indici istat dal 19.12.2021 alla data di deposito della presente sentenza ed oltre gli interessi compensativi, parametrati nel tasso legale, sulla somma devalutata al
19.12.2021 e via via calcolati fino al saldo.
Condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077 per compenso professionale, Parte_1 oltre le spese vive, i.v.a. e c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di CTU e di CTP, compensate per la metà, sono poste a carico dei convenuti, sempre in solido tra loro, per il residuo.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice on.
LI AN de VO
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