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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13994 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa IN IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20156 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
con l' avv Mannarelli Giancarlo che lo rappresenta e difende Parte_1
giusto mandato in atti;
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con l'avvocatura generale dello Stato;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come da verbale del 12 maggio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, ha proposto opposizione alla intimazione di pagamento n. 097 20219 006253004/000 notificata il 18 febbraio 2022 per la somma di euro 26.934,81 relativa a cartelle di pagamento emesse per la riscossione di crediti di natura diversa.
A sostegno della domanda l'attore evidenziava l'omessa notifica delle cartelle, e degli atti presupposti l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
L si costituiva in giudizio evidenziando la infondatezza Controparte_1 della domanda.
Nel corso del giudizo l'attore rinunciava alla domanda nei confronti dei convenuti non costituiti ( , , ) e limitava la Controparte_2 Controparte_3 CP_4 domanda nei soli confronti dell'agenzia delle entrate e riscossione
Il giudizio veniva assunto in decisone sulle questione preliminare della giurisdizione e della competenza.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
E', quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario, rilevando che nel caso di specie, sia del tutto pacifico che per le cartelle di pagamento sottese alla intimazione opposta relative a crediti di natura tributaria (trattandosi di tasse ed imposte) (Cass. civ. SS.UU. Ordinanza del 06.06.13 n. 10403), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito relativamente a tali crediti, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Quanto invece alle altre cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative anche per violazione del codice della strada la competenza per valore e per materia è devoluta al Giudice di Pace .
Pertanto il Tribunale dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace territorialmente competente dinanzi al quale, pertanto, la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa, principalmente su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P Q M
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito sulle domande proposte dall'attore in relazione alle obbligazioni tributarie di cui alla intimazione opposta
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace territorialmente competente relativamente alle rimanenti cartelle di cui alla intimazione opposta
3) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
4) Compensa integralmente e spese di giudizio tra le parti.
Così decido in Roma il 10 ottobre 2025
Il giudice
IN IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa IN IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20156 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
con l' avv Mannarelli Giancarlo che lo rappresenta e difende Parte_1
giusto mandato in atti;
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con l'avvocatura generale dello Stato;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come da verbale del 12 maggio 2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, ha proposto opposizione alla intimazione di pagamento n. 097 20219 006253004/000 notificata il 18 febbraio 2022 per la somma di euro 26.934,81 relativa a cartelle di pagamento emesse per la riscossione di crediti di natura diversa.
A sostegno della domanda l'attore evidenziava l'omessa notifica delle cartelle, e degli atti presupposti l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
L si costituiva in giudizio evidenziando la infondatezza Controparte_1 della domanda.
Nel corso del giudizo l'attore rinunciava alla domanda nei confronti dei convenuti non costituiti ( , , ) e limitava la Controparte_2 Controparte_3 CP_4 domanda nei soli confronti dell'agenzia delle entrate e riscossione
Il giudizio veniva assunto in decisone sulle questione preliminare della giurisdizione e della competenza.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi ed imposte di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, l'art. 19 del d.lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006). Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva - ai fini della giurisdizione - la natura dei crediti posti a fondamento della cautela. Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione è fondata sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
E', quindi, necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario, rilevando che nel caso di specie, sia del tutto pacifico che per le cartelle di pagamento sottese alla intimazione opposta relative a crediti di natura tributaria (trattandosi di tasse ed imposte) (Cass. civ. SS.UU. Ordinanza del 06.06.13 n. 10403), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito relativamente a tali crediti, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Quanto invece alle altre cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative anche per violazione del codice della strada la competenza per valore e per materia è devoluta al Giudice di Pace .
Pertanto il Tribunale dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace territorialmente competente dinanzi al quale, pertanto, la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita. Essendo stata, la controversia, decisa, principalmente su questioni pregiudiziali di rito valutate sulla base della documentazione prodotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P Q M
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito sulle domande proposte dall'attore in relazione alle obbligazioni tributarie di cui alla intimazione opposta
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace territorialmente competente relativamente alle rimanenti cartelle di cui alla intimazione opposta
3) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
4) Compensa integralmente e spese di giudizio tra le parti.
Così decido in Roma il 10 ottobre 2025
Il giudice
IN IL