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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3823/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3823/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Ettore Quinto Parte_1
ATTORE/I contro
con il patrocinio dell'avv. Paolo Filannino;
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Sofia Pasquino;
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha introdotto il giudizio di divisione endoesecutiva all'esito del Parte_1 provvedimento di sospensione della procedura esecutiva rg.es. 249/2018 del giudice dell'esecuzione immobiliare, in ragione del pignoramento della quota di un mezzo dell'immobile in capo al debitore
. Controparte_2
In questa sede, quindi, accertata l'indivisibilità dell'immobile, si è proceduto alla vendita delegata ed è stato altresì approvato e dichiarato esecutivo, in assenza di contestazioni, il progetto di divisione del ricavato della vendita.
Restavano, perciò, da regolare solo le spese di lite.
Su questo profilo il Tribunale deve solo osservare che, se nell'ambito degli ordinari giudizi di divisione è generalmente applicato il principio per cui tutti i condividenti sopportano le spese affrontate per il proprio interesse e quindi partecipando alle spese processuali in proporzione alla propria quota (cd. spese alla massa), è però altrettanto accreditato in giurisprudenza il principio per cui le spese di lite inerenti alla partecipazione alla lite del creditore procedente nella procedura esecutiva seguono invece la regola della soccombenza del debitore esecutato, poiché evidentemente il creditore non ha un interesse alla divisione pari a quello dei condividenti, bensì egli assume una tale iniziativa solo ed esclusivamente nell'ottica della soddisfazione del proprio credito in via esecutiva, sostanzialmente trattandosi di spese connesse all'esecuzione forzata resa necessaria dall'inadempimento del debitore (v. Cass.n.2787/2023).
pagina 1 di 2 Ne deriva che le spese di lite del creditore attore, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza del debitore . Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande, il Tribunale:
a) condanna alla refusione in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa se e come dovute e spese generali al 15%;
b) compensa le spese di lite nei rapporti fra le altre parti.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza in udienza.
Trani, 24.2.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3823/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Ettore Quinto Parte_1
ATTORE/I contro
con il patrocinio dell'avv. Paolo Filannino;
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Sofia Pasquino;
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha introdotto il giudizio di divisione endoesecutiva all'esito del Parte_1 provvedimento di sospensione della procedura esecutiva rg.es. 249/2018 del giudice dell'esecuzione immobiliare, in ragione del pignoramento della quota di un mezzo dell'immobile in capo al debitore
. Controparte_2
In questa sede, quindi, accertata l'indivisibilità dell'immobile, si è proceduto alla vendita delegata ed è stato altresì approvato e dichiarato esecutivo, in assenza di contestazioni, il progetto di divisione del ricavato della vendita.
Restavano, perciò, da regolare solo le spese di lite.
Su questo profilo il Tribunale deve solo osservare che, se nell'ambito degli ordinari giudizi di divisione è generalmente applicato il principio per cui tutti i condividenti sopportano le spese affrontate per il proprio interesse e quindi partecipando alle spese processuali in proporzione alla propria quota (cd. spese alla massa), è però altrettanto accreditato in giurisprudenza il principio per cui le spese di lite inerenti alla partecipazione alla lite del creditore procedente nella procedura esecutiva seguono invece la regola della soccombenza del debitore esecutato, poiché evidentemente il creditore non ha un interesse alla divisione pari a quello dei condividenti, bensì egli assume una tale iniziativa solo ed esclusivamente nell'ottica della soddisfazione del proprio credito in via esecutiva, sostanzialmente trattandosi di spese connesse all'esecuzione forzata resa necessaria dall'inadempimento del debitore (v. Cass.n.2787/2023).
pagina 1 di 2 Ne deriva che le spese di lite del creditore attore, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza del debitore . Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande, il Tribunale:
a) condanna alla refusione in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa se e come dovute e spese generali al 15%;
b) compensa le spese di lite nei rapporti fra le altre parti.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza in udienza.
Trani, 24.2.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 2 di 2