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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13402/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO COLLAVINI e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO, 10 00193 ROMA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO CASTIONI, elettivamente domiciliato in VIA A. RIGHI, 2 37135 VERONA presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“In ossequio alla pronuncia delle Cassazione civile, sez. unite, 14 settembre 2016, n. 18121 che, dichiarata l'incompetenza del Foro di Milano, in adesione alla eccezione svolta da parte della
venga autorizzata la riassunzione Innanzi il Tribunale di Busto Arsizio. CP_2
Nel merito, previa riassunzione, si insiste nell'accoglimento del proposto gravame, rassegnando le di seguito riportate conclusioni
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
In via preliminare, attesa l'incompetenza del Tribunale di Milano, disporre la riassunzione nei termini di legge innanzi il Tribunale di Busto Arsizio competente in relazione al gravame proposto alla sentenza emessa da parte del Giudice di pace di Busto Arsizio.
Nel merito per le motivazioni in narrativa e previo annullamento ed integrale riforma della sentenza n.
4887/2023, emessa dal Giudice di Pace Milano, qui impugnata. pagina 1 di 3
Nel Merito
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art. 5, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto:
CONDANNARE la convenuta, in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore di ciascun attore della somma complessiva di Euro 1.028,47, di cui:
• Euro 400,00 ciascuno, a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04;
• Euro 300,00 ciascuno, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal;
• Euro 178,47 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
• Euro 150,00 ciascuno, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza”.
PER PARTE APPELLTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così provvedere:
In preliminare:
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per essere stato proposto avanti al Tribunale incompetente;
In via preliminare, subordinata:
nell'ipotesi in cui il Tribunale propendesse per l'ammissibilità dell'appello, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio:
In via principale:
rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato
e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto d'appello introduttivo del presente giudizio la sig.ra ha chiesto la Parte_1 riforma integrale della sentenza n. 711723 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, e nel merito declaratoria di accertamento della responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art. 5, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. nav., degli artt. 19 e 22 15 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la conseguente condanna della medesima a corrispondere in favore dell'appellante la somma di 250,00 euro, a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. (Ce)
261/04, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita l'appellata la quale in via preliminare ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
e di improcedibilità dell'appello per essere lo stesso stato proposto innanzi al Tribunale territorialmente incompetente;
in via preliminare subordinata ha chiesto la declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, spese di lite vinte.
Dopo la costituzione dell'appellata, l'appellante ha aderito all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio.
Come da pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. (Cass. n. 18121/2016) l'appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c. ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario davanti all'organo dichiarato competente. Pertanto la
Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione e confermato l'effetto conservativo dell'appello con la possibilità della translatio iudicii sia nei casi di incompetenza territoriale sia in quelli di incompetenza per grado.
Dev'essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Busto Arsizio, con onere in capo all'appellante di riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., come da dispositivo.
Attesa l'adesione dell'appellante all'eccezione dell'appellata deve disporsi la compensazione tra le stesse delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
letto l'art. 50 c.p.c. indica in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza la data per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 24 marzo 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13402/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO COLLAVINI e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO, 10 00193 ROMA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO CASTIONI, elettivamente domiciliato in VIA A. RIGHI, 2 37135 VERONA presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“In ossequio alla pronuncia delle Cassazione civile, sez. unite, 14 settembre 2016, n. 18121 che, dichiarata l'incompetenza del Foro di Milano, in adesione alla eccezione svolta da parte della
venga autorizzata la riassunzione Innanzi il Tribunale di Busto Arsizio. CP_2
Nel merito, previa riassunzione, si insiste nell'accoglimento del proposto gravame, rassegnando le di seguito riportate conclusioni
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
In via preliminare, attesa l'incompetenza del Tribunale di Milano, disporre la riassunzione nei termini di legge innanzi il Tribunale di Busto Arsizio competente in relazione al gravame proposto alla sentenza emessa da parte del Giudice di pace di Busto Arsizio.
Nel merito per le motivazioni in narrativa e previo annullamento ed integrale riforma della sentenza n.
4887/2023, emessa dal Giudice di Pace Milano, qui impugnata. pagina 1 di 3
Nel Merito
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art. 5, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto:
CONDANNARE la convenuta, in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore di ciascun attore della somma complessiva di Euro 1.028,47, di cui:
• Euro 400,00 ciascuno, a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04;
• Euro 300,00 ciascuno, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal;
• Euro 178,47 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
• Euro 150,00 ciascuno, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza”.
PER PARTE APPELLTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così provvedere:
In preliminare:
dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per essere stato proposto avanti al Tribunale incompetente;
In via preliminare, subordinata:
nell'ipotesi in cui il Tribunale propendesse per l'ammissibilità dell'appello, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio:
In via principale:
rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato
e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto d'appello introduttivo del presente giudizio la sig.ra ha chiesto la Parte_1 riforma integrale della sentenza n. 711723 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, e nel merito declaratoria di accertamento della responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art. 5, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. nav., degli artt. 19 e 22 15 della Convenzione di Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la conseguente condanna della medesima a corrispondere in favore dell'appellante la somma di 250,00 euro, a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. (Ce)
261/04, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita l'appellata la quale in via preliminare ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
e di improcedibilità dell'appello per essere lo stesso stato proposto innanzi al Tribunale territorialmente incompetente;
in via preliminare subordinata ha chiesto la declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, spese di lite vinte.
Dopo la costituzione dell'appellata, l'appellante ha aderito all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto Arsizio.
Come da pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. (Cass. n. 18121/2016) l'appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c. ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente, essendo possibile, attraverso il meccanismo della riassunzione, trasferire e proseguire il rapporto processuale originario davanti all'organo dichiarato competente. Pertanto la
Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione e confermato l'effetto conservativo dell'appello con la possibilità della translatio iudicii sia nei casi di incompetenza territoriale sia in quelli di incompetenza per grado.
Dev'essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del
Tribunale di Busto Arsizio, con onere in capo all'appellante di riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., come da dispositivo.
Attesa l'adesione dell'appellante all'eccezione dell'appellata deve disporsi la compensazione tra le stesse delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
letto l'art. 50 c.p.c. indica in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza la data per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale competente;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 24 marzo 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
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