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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 7.1.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12586 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI MORANDI Parte_1
ESTER, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dal funzionario delegato LAURINO DAVIDE CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 27/03/2024, premesso di essere Parte_1
stata titolare di indennità di accompagnamento e portatrice di handicap grave in forza di verbali della Commissione Medica competente del 5-12-2017 e di essere stata convocata a visita di revisione per il giorno 10.1.2022, ha lamentato che, non essendo ella comparsa nella data indicata perché impossibilitata in ragione del suo grave stato di salute, l' , CP_1
dopo soli tre giorni, con provvedimento del 13.1.2022 le ha comunicato la sospensione della prestazione, invitandola a giustificare l'assenza, avvertendo che in difetto avrebbe provveduto alla revoca definitiva della prestazione, e successivamente, malgrado ella con
PEC del 27.9.2022 abbia giustificato l'assenza allegando un certificato medico, richiedendo la fissazione di una nuova visita, con provvedimento del 24.8.2022 ha comunicato il
1 pagamento indebito del rateo di febbraio 2022 richiesto in restituzione, sollecitato con comunicazione del 12.12.2022. Ha anche dedotto di aver più volte richiesto la fissazione di una nuova data di visita, con missive del 19.10.2022 e del 21.3.2023, senza ottenere alcun riscontro.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione e di comunicazione di indebito, invocando l'esonero dalla visita di revisione in ragione della patologia da cui è affetta e, in ogni caso, evidenziando che la mancata presentazione a visita risulta giustificata dalle patologie che l'affliggono, lamentando altresì la disparità di trattamento rispetto alle visite disposte su domanda degli interessati, per le quali la procedura prevede una CP_1
seconda convocazione a visita.
Ha quindi concluso affinché, accertato il suo diritto all'indennità di accompagnamento e le condizioni di handicap grave a decorrere dal 13.1.2022, l' sia condannato al CP_1
pagamento dei ratei maturati a decorrere dalla detta data e, altresì, accertata l'illegittimità delle comunicazioni relative all'indebito, l' sia condannato alla restituzione delle CP_1
somme illegittimamente trattenute, con vittoria di spese da distarsi.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire in CP_1
relazione alla condizione di handicap grave, per la quale non è stata disposta alcuna revisione, e contestando, in relazione all'indennità di accompagnamento, l'inammissibilità o comunque infondatezza della pretesa, non avendo la parte tempestivamente prodotto alcuna idonea e tempestiva giustificazione dell'assenza alla visita di revisione, instando per il rigetto della domanda.
Disposta CTU medico-legale e depositate note autorizzate, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità della domanda spiegata in questa sede in relazione alla sospensione dell'indennità di accompagnamento, anche in difetto di presentazione di una nuova domanda amministrativa, dovendosi rammentare che, secondo il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nella nota
2 sentenza n. 14561 del 09/05/2022, “In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.”
Per contro non è ammissibile la domanda in riferimento alla condizione di disabilità, non essendo stata la ricorrente mai convocata a visita di revisione per il detto accertamento.
3. Nel merito si osserva che, con messaggio n. 1835 del 06-05-2021, emanato in riferimento alla disciplina di cui all'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, l' ha fornito indicazioni in tema di “Semplificazione delle attività di gestione CP_1
degli assenti a visita di revisione”, prevedendo che “la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione. Pertanto, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita - che non dovrà più essere registrata con l'apposizione dello specifico flag - dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l'inserimento della
Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni. La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”. L'effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione. Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute. Per effetto dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura territorialmente competente idonea CP_1 giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione. A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni. Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione
3 dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.”
L'iter individuato dallo stesso Istituto all'epoca dei provvedimenti oggetto di scrutinio, prevedeva quindi senz'altro che, a fronte di giustificazioni rese nel termine di 90 gg. dalla sospensione, l avrebbe dovuto, ove ritenute valide, riconvocare a visita l'assistito CP_1
ovvero, in caso contrario, disporre la revoca definitiva della prestazione.
4. Nel caso di specie, nel corso del processo è emerso che, a fronte delle giustificazioni tempestivamente rassegnate dalla ricorrente, l non ha provveduto a riconvocarla a CP_2
visita ma neppure ha proceduto alla revoca definitiva del beneficio, che, per quanto dedotto e non contestato, risulta allo stato meramente sospeso, non essendo stata documentata l'adozione di alcun provvedimento di definitiva revoca (tale non potendo ritenersi la mera comunicazione di indebito).
Ed invero, con le note di trattazione scritta, la parte ricorrente ha dapprima dedotto e poi, su richiesta dell'ufficio, documentato di aver rassegnato le proprie giustificazioni con comunicazione via PEC del 25.3.2022 - ricadente quindi entro il termine di 90 gg. dalla sospensione del beneficio risalente al 13.1.2022 – alla quale era stato allegato un certificato medico, datato 9.3.2022, nel quale il sanitario di fiducia aveva rappresentato che la ricorrente, in ragione delle sue gravi condizioni di salute, non era stata in grado di presenziare alla visita di revisione.
La documentazione prodotta, in difetto di contrarie emergenze, era dunque senz'altro idonea a dare impulso alla seconda convocazione a visita, la quale, malgrado il recapito di due ulteriori solleciti della ricorrente, non è mai stata disposta.
Ne discende che, pur a fronte della legittima sospensione della prestazione, l' è CP_1
rimasto illegittimamente inerte, omettendo di sottoporre la ricorrente alla visita di revisione.
5. Per tale ragione è stata disposta CTU medico-legale, nel corso della quale il perito, a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte, evidenziando che la deambulazione non è più possibile in via autonoma a causa di una poliartrosi limitante
4 nonché dei rilevanti postumi di intervento di artrodesi della colonna dorso-lombare; anche i passaggi posturali sono possibili solo con assistenza.
Ad avviso del CTU, tale complesso morboso comportava la necessità di assistenza continua a decorrere dal settembre 2023, tenuto conto delle certificazioni in atti.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, neppure evidenziati dalle parti.
Pertanto, deve certamente dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2023.
Quanto ai requisiti extra-sanitari, in difetto di specifica contestazione da parte dell' , essi debbono ritenersi pacifici tra le parti;
in ogni caso, dalla consulenza tecnica CP_1
d'ufficio non risulta che la ricorrente sia titolare di altra prestazione incompatibile e che sia stata mai ricoverata presso Istituti di cura con retta a carico dello Stato e/o di altri Enti
Pubblici.
6. La domanda va dunque in parte accolta, dovendo dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2023, condannandosi l' CP_2
al pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991) sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al saldo.
7. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con decorrenza successiva alla revisione ma anteriore al deposito del ricorso, ben possono essere compensate in ragione della metà, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo,
a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
5 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 27/03/2024, così provvede:
[...]
1. - dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2023;
2. - condanna, per l'effetto, l' al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi legali CP_1
(ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991) sui ratei arretrati dalle singole scadenze fino al saldo;
3. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. FERRARI MORANDI ESTER, CP_1
procuratore antistatario, di metà delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €1400,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge;
4. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Roma, 07/01/2025
Il Giudice
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