TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1459/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Abate Gaetano Riccardo;
- ricorrente –
CONTRO
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
LI ND;
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, nata il [...]; nata il [...], Controparte_2 Controparte_3 [...]
, nato il [...]; nato il [...]; CP_4 Parte_2
, nata il [...]; , nata il [...]; Parte_3 Parte_4 Pt_5 nato il [...]; , nata il [...];
[...] Parte_6
, nato il [...]; , nata il Parte_7 Parte_8
24.5.1990; , nata il [...]; , nato il Parte_9 Controparte_5
12.5.1993; , nato il [...]; , nata il CP_6 Controparte_7
23.8.1965; , nata il [...]; , nato il Parte_10 CP_8
6.12.1990; , nato il [...] Controparte_9
- litisconsorti contumaci -
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato il 12.2.2024 e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' lamentando Parte_1 CP_10 di essere stato illegittimamente escluso dalla graduatoria degli specialisti ambulatoriali odontoiatri per il conferimento degli incarichi presso strutture del SSN, pubblicata in data
12.1.2024, a valere per l'anno 2024, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
In particolare, a sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 31.1.2023 domanda per essere inserito nella graduatoria degli specialisti ambulatoriali odontoiatri per il conferimento di incarichi presso strutture del SSN, Contr formata ai sensi dell'art. 19 dell' per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali;
- di essere stato escluso dalla graduatoria pubblicata in data 12.1.2024, non essendo stato inserito nell'elenco degli aspiranti in possesso di specializzazione, pur essendo laureato in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra ottenuta in seguito a superamento dell'esame di Stato sostenuto nel 2009;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 19 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 31.3.2020 per l'inserimento tra gli specialisti odontoiatri;
- di avere diritto ad essere inserito nella graduatoria degli specialisti ambulatoriali a valere per l'anno 2024, con un punteggio di 16,65;
- di subire, in mancanza di inserimento, un pregiudizio economico per non poter essere destinatario di incarichi convenzionati, con l'ulteriore rischio di perdere l'anzianità acquisita.
Tanto premesso parte ricorrente ha chiesto, ai fini cautelari “
1. Ritenere, accertare e dichiarare illegittima l'esclusione del dott. dalla graduatoria Parte_1 provvisoria 2023 degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre Professionalità
Sanitarie, pubblicata in data 12.1.2024 a valere per l'anno 2024;
2. Ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nella graduatoria provvisoria 2023 degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari
e altre Professionalità Sanitarie, pubblicata in data 1-12-2024, da valere per l'anno 2024;
3. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' Controparte_12
e per essa al Comitato Consultivo Zonale, di procedere alla correzione della suddetta
[...] graduatoria inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lui spettante;
2
4. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali;
5. ordinare all' convenuta di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per CP_1 il corretto inserimento nella predetta graduatoria;
6. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito”.
Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni: “[…] previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenuta e/o condannare l' resistente, in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore a procedere alla correzione della suddetta graduatoria, inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con i punteggi a lui spettanti;
8. In via gradata, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame, condannare l'
[...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti Controparte_1 dall'illegittima esclusione che si quantificano in € 10.000,00 e/o in via subordinata nell'ipotesi in cui non si ritenga raggiunta la prova sulla stima del patito danno, si chiede che il predetto risarcimento venga quantificato secondo equità […]”.
1.1. Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, CP_10 deducendo in particolare l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito della specializzazione Contr richiesto dall'art. 19 co. 4 dell' , nonché il difetto di prova in ordine ai criteri di assegnazione del punteggio preteso per l'inserimento in graduatoria;
ha contestato altresì la sussistenza dei presupposti di fumus e periculum per la concessione del provvedimento cautelare, chiedendo quindi rigettarsi il ricorso e tutte le ulteriori istanze.
1.2. Pur correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria per cui è causa (cfr. depositi del 16.4.2024 e del
24.5.2024), nessuno si è costituito in giudizio. Va dunque dichiarata la contumacia dei litisconsorti.
Con ordinanza del 2.7.2024 è stata rigettata la domanda cautelare.
Istruita mediante richiesta di integrazioni documentali, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 30.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
3 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. Oggetto di domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria per i medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l' CP_10
, valida per l'anno 2024 e pubblicata, in via provvisoria, in data 12.1.2024, dalla quale
[...] ha lamentato di essere stato escluso in quanto ritenuto non in possesso del requisito della specializzazione. Tale esclusione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dipenderebbe dalla erronea interpretazione del requisito della suddetta specializzazione, che non dovrebbe essere richiesta nei confronti di coloro che hanno conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, in quanto il preteso diploma di specializzazione sarebbe sovrapponibile nella sostanza al titolo di laurea.
3.1. La disciplina per la formazione della graduatoria per cui è causa è dettata dall'art. 19 dell'ACN del 31 marzo 2020, come integrato con le modifiche del 20 maggio 2021 (cfr. produzione di parte ricorrente del 25.11.2024), ai sensi del quale: “
1. Lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del SSN di cui all'articolo 2, comma 1, deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo di procedura telematica al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato zonale di riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico ovvero al competente ufficio dell'Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2 […]
3. La domanda, in bollo, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, atte a provare il possesso dei titoli professionali, conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente, elencati nella dichiarazione stessa.
4. Gli aspiranti all'iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) e l) e devono possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all'Albo professionale;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2. […]
4
7. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale:
- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato 1, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari;
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato 1, per gli altri
Professionisti”.
Il comma 4 dell'art. 19 individua e differenzia, dunque, fra i requisiti per l'accesso alle graduatorie per il conferimento degli incarichi ambulatoriali, il possesso del “diploma di laurea” (lett. c) e il possesso del diverso e ulteriore “diploma di specializzazione” (lett. d) che a sua volta riguarda una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, come individuate dall'allegato n. 2. Contr L'allegato 2 all' indica le diverse specializzazioni per ciascuna categoria professionale e, nell'ambito della categoria “odontoiatria”, individua tredici diverse specializzazioni, le quali si possono aggiungere al diploma di laurea.
L'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria avviene poi sulla Contr base dei criteri fissati dall'allegato 1 dell' , che riconosce un punteggio base in ragione del voto di laurea, un ulteriore punteggio per la specializzazione in una branca specialistica di cui all'allegato 2 e per il relativo voto di specializzazione, nonché ulteriori punti attribuiti in ragione del numero di sostituzioni, incarichi provvisori e a tempo determinato in precedenza svolti, con la previsione che “a parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione, di laurea e in subordine la minore età”.
Deve poi darsi atto che sulla formazione delle graduatorie a valere per l'anno 2024 ha inciso la previsione di cui all'art. 15 ter, co. 3, del D.L. 34/2023, modificato in sede di conversione con la L. 56/2023, il quale ha apportato modifiche all'art. 8 del D.lgs. 502/1992, che definisce i principi cui devono attenersi le previsioni degli ACN;
in particolare, è stato modificato il co. 1, lett. h-ter) del richiamato art. 8, prevedendo che gli accordi debbano
“disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”. La nuova previsione normativa ha dunque differenziato la categoria professionale degli odontoiatri, escludendo che l'accesso alle funzioni di specialista possa essere condizionata al possesso di una specializzazione, per tali dovendosi
5 intendere le specializzazioni post laurea, ossia le branche specialistiche indicate dall'allegato 2 Contr dell' .
3.2. Definita nei suddetti termini la disciplina di riferimento, nel caso di specie occorre in primo luogo dare atto che è pacifico tra le parti che il ricorrente non è in possesso di alcun Contr diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 19 co. 4 lett. d) dell' e del relativo allegato n.
2, essendo invece in possesso del solo diploma di laurea in odontoiatria.
Tenuto conto della chiara distinzione che l'art 19 co. 4 pone tra il diploma di laurea e quello di specializzazione, non appare fondata la tesi del ricorrente secondo cui il possesso della laurea in odontoiatria sarebbe equivalente al possesso di un diploma di specializzazione.
Ancora, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risulta che il ricorrente, pur non essendo in possesso di diploma di specializzazione, è stato inserito nelle graduatorie Cont formate dell' di per l'anno 2024, seppur non in quella degli odontoiatri con CP_10 specializzazione, bensì nella separata graduatoria degli odontoiatri “non in possesso di specializzazione come richiesto dall'art. 19 comma 4 lettera d) dell'ACN” (cfr. pag. 27 e 28 della graduatoria provvisoria – fasc. ricorrente). L'inserimento del ricorrente nel medesimo Cont elenco è stato altresì confermato con la graduatoria definitiva prodotta da (cfr. deposito del 21.11.2024) ove è attribuito a collocato in ottava posizione, un punteggio pari a Pt_1
2,00.
Non può dunque affermarsi che il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dalla formazione delle graduatorie oggetto di causa e dalla possibilità di conseguire i correlati incarichi professionali, né può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 8, co. 1, lett. h-ter) nel testo vigente a seguito delle modifiche intervenute nel 2023, atteso che la mancanza del requisito della specializzazione in una branca dell'odontoiatria (titolo del quale il ricorrente pacificamente non è in possesso) non ha comunque impedito a di accedere alla Pt_1 graduatoria per il conferimento di incarichi nell'ambito di strutture del SSN, seppur mediante inserimento di un elenco diverso da quello dei soggetti muniti di specializzazione.
3.3. Per altro verso, nemmeno può riconoscersi al ricorrente il diritto ad essere inserito in graduatoria con un punteggio maggiore di quello riconosciuto e pari, secondo quanto prospettato in ricorso, a 16,65 punti da attribuirsi in ragione del totale di ore di servizio prestate pari a 555,00, il che gli avrebbe consentito di collocarsi in prima posizione nella graduatoria con punteggio superiore a quello degli odontoiatri con specializzazione.
La suddetta pretesa è priva di qualsiasi supporto probatorio, non avendo parte ricorrente prodotto alcun attestato del servizio e delle ore di lavoro che gli avrebbero dato diritto ad un
6 maggiore punteggio. Il ricorso è sotto tale profilo carente anche sotto il profilo dell'allegazione, avendo parte ricorrente genericamente affermato di avere svolto 555,00 ore di servizio, senza tuttavia indicare con precisione quali sarebbero stati gli incarichi in precedenza svolti come Contr sostituto, incaricato provvisorio o a tempo determinato (attività per le quali l'allegato 1 all' prevede l'attribuzione di punteggio ulteriore, oltre a quello per titoli); sul punto, vale altresì osservare che il ricorrente non ha nemmeno compilato il corrispondente punto 6 della domanda di inserimento in graduatoria (cfr. allegato alle note del 21.10.2024), i cui campi sono stati lasciati vuoti, sicché nessun diverso punteggio oltre a quello per titolo di studio avrebbe potuto essergli assegnato.
Nemmeno risulta che sia stato inserito in precedenza nelle graduatorie valide per Pt_1
l'anno 2023, circostanza dalla quale avrebbe eventualmente potuto ricavarsi un diverso punteggio attribuito ed eventualmente riconoscibile anche nel 2024 (cfr. graduatoria 2023 – fasc. resistente).
A ciò si aggiunga che il punteggio pari a 2,00 attribuito al ricorrente nella graduatoria Contr definitiva risulta coerente con i criteri fissati dall' , posto che in domanda ha Pt_1 dichiarato di avere conseguito la laurea in odontoiatria in data 7.4.2003 con voto 99/100 e che Contr l'allegato 1 dell' prevede che per il “Voto di laurea da 101/110 a 110/110 o da 91/100 a
100/100” siano attribuiti 2 punti.
3.4. L'infondatezza della pretesa di parte ricorrente implica altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata solo genericamente nel petitum del ricorso e priva di adeguata allegazione e di supporto probatorio in punto di individuazione delle concrete conseguenze pregiudizievoli in tesi subite.
3.5. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo sia per la fase cautelare sia per la fase di merito, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., dello scaglione tabellare per le cause fino ad € 26.000,00, facendo applicazione dei valori minimi in ragione della modesta complessità in diritto e in fatto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1459/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
7 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 convenuta, che liquida nella misura complessiva di € 3.843,50 per compensi professionali, oltre spese al 15%, IVA e CPA.
Catania, 31/10/2025
La giudice del lavoro
IA OL
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1459/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Abate Gaetano Riccardo;
- ricorrente –
CONTRO
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
LI ND;
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, nata il [...]; nata il [...], Controparte_2 Controparte_3 [...]
, nato il [...]; nato il [...]; CP_4 Parte_2
, nata il [...]; , nata il [...]; Parte_3 Parte_4 Pt_5 nato il [...]; , nata il [...];
[...] Parte_6
, nato il [...]; , nata il Parte_7 Parte_8
24.5.1990; , nata il [...]; , nato il Parte_9 Controparte_5
12.5.1993; , nato il [...]; , nata il CP_6 Controparte_7
23.8.1965; , nata il [...]; , nato il Parte_10 CP_8
6.12.1990; , nato il [...] Controparte_9
- litisconsorti contumaci -
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato il 12.2.2024 e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., ha convenuto in giudizio l' lamentando Parte_1 CP_10 di essere stato illegittimamente escluso dalla graduatoria degli specialisti ambulatoriali odontoiatri per il conferimento degli incarichi presso strutture del SSN, pubblicata in data
12.1.2024, a valere per l'anno 2024, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
In particolare, a sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 31.1.2023 domanda per essere inserito nella graduatoria degli specialisti ambulatoriali odontoiatri per il conferimento di incarichi presso strutture del SSN, Contr formata ai sensi dell'art. 19 dell' per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali;
- di essere stato escluso dalla graduatoria pubblicata in data 12.1.2024, non essendo stato inserito nell'elenco degli aspiranti in possesso di specializzazione, pur essendo laureato in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra ottenuta in seguito a superamento dell'esame di Stato sostenuto nel 2009;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 19 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 31.3.2020 per l'inserimento tra gli specialisti odontoiatri;
- di avere diritto ad essere inserito nella graduatoria degli specialisti ambulatoriali a valere per l'anno 2024, con un punteggio di 16,65;
- di subire, in mancanza di inserimento, un pregiudizio economico per non poter essere destinatario di incarichi convenzionati, con l'ulteriore rischio di perdere l'anzianità acquisita.
Tanto premesso parte ricorrente ha chiesto, ai fini cautelari “
1. Ritenere, accertare e dichiarare illegittima l'esclusione del dott. dalla graduatoria Parte_1 provvisoria 2023 degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre Professionalità
Sanitarie, pubblicata in data 12.1.2024 a valere per l'anno 2024;
2. Ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nella graduatoria provvisoria 2023 degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari
e altre Professionalità Sanitarie, pubblicata in data 1-12-2024, da valere per l'anno 2024;
3. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' Controparte_12
e per essa al Comitato Consultivo Zonale, di procedere alla correzione della suddetta
[...] graduatoria inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio a lui spettante;
2
4. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti e consequenziali;
5. ordinare all' convenuta di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per CP_1 il corretto inserimento nella predetta graduatoria;
6. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito”.
Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni: “[…] previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenuta e/o condannare l' resistente, in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore a procedere alla correzione della suddetta graduatoria, inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con i punteggi a lui spettanti;
8. In via gradata, previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame, condannare l'
[...]
in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti Controparte_1 dall'illegittima esclusione che si quantificano in € 10.000,00 e/o in via subordinata nell'ipotesi in cui non si ritenga raggiunta la prova sulla stima del patito danno, si chiede che il predetto risarcimento venga quantificato secondo equità […]”.
1.1. Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, CP_10 deducendo in particolare l'insussistenza in capo al ricorrente del requisito della specializzazione Contr richiesto dall'art. 19 co. 4 dell' , nonché il difetto di prova in ordine ai criteri di assegnazione del punteggio preteso per l'inserimento in graduatoria;
ha contestato altresì la sussistenza dei presupposti di fumus e periculum per la concessione del provvedimento cautelare, chiedendo quindi rigettarsi il ricorso e tutte le ulteriori istanze.
1.2. Pur correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria per cui è causa (cfr. depositi del 16.4.2024 e del
24.5.2024), nessuno si è costituito in giudizio. Va dunque dichiarata la contumacia dei litisconsorti.
Con ordinanza del 2.7.2024 è stata rigettata la domanda cautelare.
Istruita mediante richiesta di integrazioni documentali, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 30.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
3 2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3. Oggetto di domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria per i medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l' CP_10
, valida per l'anno 2024 e pubblicata, in via provvisoria, in data 12.1.2024, dalla quale
[...] ha lamentato di essere stato escluso in quanto ritenuto non in possesso del requisito della specializzazione. Tale esclusione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dipenderebbe dalla erronea interpretazione del requisito della suddetta specializzazione, che non dovrebbe essere richiesta nei confronti di coloro che hanno conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, in quanto il preteso diploma di specializzazione sarebbe sovrapponibile nella sostanza al titolo di laurea.
3.1. La disciplina per la formazione della graduatoria per cui è causa è dettata dall'art. 19 dell'ACN del 31 marzo 2020, come integrato con le modifiche del 20 maggio 2021 (cfr. produzione di parte ricorrente del 25.11.2024), ai sensi del quale: “
1. Lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell'ambito delle strutture del SSN di cui all'articolo 2, comma 1, deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo di procedura telematica al competente ufficio dell'Azienda ove ha sede il Comitato zonale di riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico ovvero al competente ufficio dell'Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2 […]
3. La domanda, in bollo, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, atte a provare il possesso dei titoli professionali, conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente, elencati nella dichiarazione stessa.
4. Gli aspiranti all'iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all'articolo 27, comma 1, lettere h) e l) e devono possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
b) iscrizione all'Albo professionale;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2. […]
4
7. L'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale:
- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato 1, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari;
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato 1, per gli altri
Professionisti”.
Il comma 4 dell'art. 19 individua e differenzia, dunque, fra i requisiti per l'accesso alle graduatorie per il conferimento degli incarichi ambulatoriali, il possesso del “diploma di laurea” (lett. c) e il possesso del diverso e ulteriore “diploma di specializzazione” (lett. d) che a sua volta riguarda una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, come individuate dall'allegato n. 2. Contr L'allegato 2 all' indica le diverse specializzazioni per ciascuna categoria professionale e, nell'ambito della categoria “odontoiatria”, individua tredici diverse specializzazioni, le quali si possono aggiungere al diploma di laurea.
L'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria avviene poi sulla Contr base dei criteri fissati dall'allegato 1 dell' , che riconosce un punteggio base in ragione del voto di laurea, un ulteriore punteggio per la specializzazione in una branca specialistica di cui all'allegato 2 e per il relativo voto di specializzazione, nonché ulteriori punti attribuiti in ragione del numero di sostituzioni, incarichi provvisori e a tempo determinato in precedenza svolti, con la previsione che “a parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione, di laurea e in subordine la minore età”.
Deve poi darsi atto che sulla formazione delle graduatorie a valere per l'anno 2024 ha inciso la previsione di cui all'art. 15 ter, co. 3, del D.L. 34/2023, modificato in sede di conversione con la L. 56/2023, il quale ha apportato modifiche all'art. 8 del D.lgs. 502/1992, che definisce i principi cui devono attenersi le previsioni degli ACN;
in particolare, è stato modificato il co. 1, lett. h-ter) del richiamato art. 8, prevedendo che gli accordi debbano
“disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”. La nuova previsione normativa ha dunque differenziato la categoria professionale degli odontoiatri, escludendo che l'accesso alle funzioni di specialista possa essere condizionata al possesso di una specializzazione, per tali dovendosi
5 intendere le specializzazioni post laurea, ossia le branche specialistiche indicate dall'allegato 2 Contr dell' .
3.2. Definita nei suddetti termini la disciplina di riferimento, nel caso di specie occorre in primo luogo dare atto che è pacifico tra le parti che il ricorrente non è in possesso di alcun Contr diploma di specializzazione ai sensi dell'art. 19 co. 4 lett. d) dell' e del relativo allegato n.
2, essendo invece in possesso del solo diploma di laurea in odontoiatria.
Tenuto conto della chiara distinzione che l'art 19 co. 4 pone tra il diploma di laurea e quello di specializzazione, non appare fondata la tesi del ricorrente secondo cui il possesso della laurea in odontoiatria sarebbe equivalente al possesso di un diploma di specializzazione.
Ancora, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti risulta che il ricorrente, pur non essendo in possesso di diploma di specializzazione, è stato inserito nelle graduatorie Cont formate dell' di per l'anno 2024, seppur non in quella degli odontoiatri con CP_10 specializzazione, bensì nella separata graduatoria degli odontoiatri “non in possesso di specializzazione come richiesto dall'art. 19 comma 4 lettera d) dell'ACN” (cfr. pag. 27 e 28 della graduatoria provvisoria – fasc. ricorrente). L'inserimento del ricorrente nel medesimo Cont elenco è stato altresì confermato con la graduatoria definitiva prodotta da (cfr. deposito del 21.11.2024) ove è attribuito a collocato in ottava posizione, un punteggio pari a Pt_1
2,00.
Non può dunque affermarsi che il ricorrente sia stato illegittimamente escluso dalla formazione delle graduatorie oggetto di causa e dalla possibilità di conseguire i correlati incarichi professionali, né può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 8, co. 1, lett. h-ter) nel testo vigente a seguito delle modifiche intervenute nel 2023, atteso che la mancanza del requisito della specializzazione in una branca dell'odontoiatria (titolo del quale il ricorrente pacificamente non è in possesso) non ha comunque impedito a di accedere alla Pt_1 graduatoria per il conferimento di incarichi nell'ambito di strutture del SSN, seppur mediante inserimento di un elenco diverso da quello dei soggetti muniti di specializzazione.
3.3. Per altro verso, nemmeno può riconoscersi al ricorrente il diritto ad essere inserito in graduatoria con un punteggio maggiore di quello riconosciuto e pari, secondo quanto prospettato in ricorso, a 16,65 punti da attribuirsi in ragione del totale di ore di servizio prestate pari a 555,00, il che gli avrebbe consentito di collocarsi in prima posizione nella graduatoria con punteggio superiore a quello degli odontoiatri con specializzazione.
La suddetta pretesa è priva di qualsiasi supporto probatorio, non avendo parte ricorrente prodotto alcun attestato del servizio e delle ore di lavoro che gli avrebbero dato diritto ad un
6 maggiore punteggio. Il ricorso è sotto tale profilo carente anche sotto il profilo dell'allegazione, avendo parte ricorrente genericamente affermato di avere svolto 555,00 ore di servizio, senza tuttavia indicare con precisione quali sarebbero stati gli incarichi in precedenza svolti come Contr sostituto, incaricato provvisorio o a tempo determinato (attività per le quali l'allegato 1 all' prevede l'attribuzione di punteggio ulteriore, oltre a quello per titoli); sul punto, vale altresì osservare che il ricorrente non ha nemmeno compilato il corrispondente punto 6 della domanda di inserimento in graduatoria (cfr. allegato alle note del 21.10.2024), i cui campi sono stati lasciati vuoti, sicché nessun diverso punteggio oltre a quello per titolo di studio avrebbe potuto essergli assegnato.
Nemmeno risulta che sia stato inserito in precedenza nelle graduatorie valide per Pt_1
l'anno 2023, circostanza dalla quale avrebbe eventualmente potuto ricavarsi un diverso punteggio attribuito ed eventualmente riconoscibile anche nel 2024 (cfr. graduatoria 2023 – fasc. resistente).
A ciò si aggiunga che il punteggio pari a 2,00 attribuito al ricorrente nella graduatoria Contr definitiva risulta coerente con i criteri fissati dall' , posto che in domanda ha Pt_1 dichiarato di avere conseguito la laurea in odontoiatria in data 7.4.2003 con voto 99/100 e che Contr l'allegato 1 dell' prevede che per il “Voto di laurea da 101/110 a 110/110 o da 91/100 a
100/100” siano attribuiti 2 punti.
3.4. L'infondatezza della pretesa di parte ricorrente implica altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata solo genericamente nel petitum del ricorso e priva di adeguata allegazione e di supporto probatorio in punto di individuazione delle concrete conseguenze pregiudizievoli in tesi subite.
3.5. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo sia per la fase cautelare sia per la fase di merito, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., dello scaglione tabellare per le cause fino ad € 26.000,00, facendo applicazione dei valori minimi in ragione della modesta complessità in diritto e in fatto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA OL, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1459/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
7 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 convenuta, che liquida nella misura complessiva di € 3.843,50 per compensi professionali, oltre spese al 15%, IVA e CPA.
Catania, 31/10/2025
La giudice del lavoro
IA OL
8