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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 747/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cureggio (NO), via Dante n. 20A, presso lo studio dell'Avv. BOSCO VINCENZO MAURO e VERZINI CLAUDIA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. ODDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. CP_2 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis, presso lo studio dell'Avv. PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenute
OGGETTO: opposizione all'esecuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1. Sospendere l'esecuzione del ruolo di cui all'Avviso di Intimazione ed alla cartella di pagamento n. 07320190007716474000, ai sensi dell'art. 24 comma 6 D. Lgs. 46/99;
1 2. In accoglimento del retro esteso ricorso, dichiarare nullo ovvero disporre l'annullamento del ruolo di cui all'Avviso di Intimazione e dichiarare illegittima e comunque infondata la cartella di pagamento n. 07320190007716474000 e per l'effetto dichiararne la nullità o disporne l'annullamento. Con vittoria del compenso di difesa e delle spese.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi
PER LA CONVENUTA Controparte_3
(di seguito ):
[...] CP_3
Previa, occorrendo, idonea CTU contabile per la verifica degli importi per contributi, sanzioni e interessi dovuti dalla ricorrente;
Respingersi tutte le pretese e domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate e condannare l'avv. Parte_1 al pagamento dell'intimazione di pagamento opposta;
In via subordinata e riconvenzionale: Previa eventuale fissazione di nuova udienza a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c., ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c. per cui si fa espressa istanza;
Nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per vizi formali della procedura esattiva, condannarsi l'avv. al versamento diretto alla degli importi complessivi Parte_1 CP_3 iscritti nel ruolo 2019 relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per complessivi Euro 81.301,96, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 18 della Legge 576/82, nella misura del 2,75% annuo o di quella superiore prevista annualmente per il tasso legale (e così, in particolare, Euro 5% per l'anno 2023), dalla data del dovuto al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere avvocato e di essere stata iscritta alla Cassa forense fino al 21.12.2016, allorché la Giunta esecutiva dell'Ente ne aveva disposto la cancellazione, ai sensi dell'art.
6.1 del previgente regolamento attuativo della l. n. 247/2012. Il 3.12.2018, aveva ricevuto la lettera che produceva sub doc. 1, con la quale le era stato richiesto il pagamento di euro 81.301,96, a titolo di contributi e sanzioni, a seguito di presunte irregolarità dichiarative e contributive, negli anni precedenti la cancellazione. Il 16.1.2019, la stessa aveva inviato alla osservazioni scritte (doc. 2 CP_2
2 ric.), sostenendo che negli anni in questione, ella sarebbe stata debitrice dei soli contributi minimi, regolarmente versati, ma non di quelli eccedenti, poiché calcolati sul reddito dell'associazione professionale con il marito notaio. L'associazione professionale non svolgeva attività di avvocato, ma notarile. Contestualmente, aveva richiesto il rimborso di euro 3.609, indebitamente versati per l'anno 2017. Allegava, infatti, che, fino al 31.12.2016, la ricorrente aveva fatto parte dell'associazione professionale “Domenico Polito Notaio e Partners”, che svolgeva esclusivamente attività notarile. Riferiva di non aver, quindi, ricevuto alcun provvedimento, fino all'avviso di intimazione oggetto della presente causa (n. 073 2023 90022514 34 – doc. 8 ric.), che le era stato notificato il 29.8.2023 e con cui le era stato intimato il pagamento di euro 88.410,67. Nello stesso, si faceva riferimento alla cartella di pagamento n.
07320190007716474000, notificata il 14.9.2021, relativa ai ruoli emessi da
[...]
, relativamente agli anni dal 2013 al 2016. CP_3
Di quest'ultima cartella la ricorrente eccepiva la mancata notificazione, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento e anche con finalità recuperatoria dell'opposizione all'esecuzione. Eccepiva, quindi, la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, per decorso del termine di cui all'art. 25, d. lgs. n. 46/1999, poiché il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo, al più tardi, entro il 31.12.2019. Eccepiva la prescrizione della pretesa relativa alla penalità di cui all'art. 17, comma 4, l. n. 576/80 (euro 958), per l'infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 28, l. 689/1981. Nel merito, contestava la violazione dell'art. 12, comma 3, lett b del regolamento sanzioni, per avere la provveduto a iscrivere a ruolo l'importo, nonostante le CP_2 osservazioni scritte della ricorrente, senza dargliene previa comunicazione. Deduceva, inoltre, che i redditi sui quali erano stati richiesti i contributi superiori ai minimi derivavano dall'attività della citata associazione professionale con il marito notaio dott. Polito, già integralmente sottoposti a contribuzione alla Cassa nazionale del Notariato (docc. sub 9 ric.). Ne deduceva che correttamente la ricorrente non aveva dichiarato un volume d'affari rilevante ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. n. 576/80, poiché a tal fine rilevavano solo i proventi della professione di avvocato.
Eccepiva, in ogni caso, la compensazione di quanto dovuto con il credito di euro 3.609, relativo a contributi indebitamente versati alla per l'anno 2017. CP_3
Si costituiva l , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 23.4.2024. Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo a tutte le questioni relative alla pretesa creditoria e al titolo, fino alla formazione del ruolo, nonché all'eccezione di compensazione. Evidenziava che il proprio compito era unicamente quello di riscuotere il credito iscritto.
3 Osservava che il termine di cui all'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, operava unicamente per la formazione del ruolo e non per la notificazione della cartella esattoriale, che era soggetta al solo termine di prescrizione. Nel caso di specie, i ruoli erano stati formati il
18.10.2019 e la notificazione era avvenuta nel 2021. Evidenziava, in proposito, che ai termini era applicabile la normativa emergenziale, in tema di sospensione della prescrizione. Produceva la prova della notificazione della cartella al ricorrente (doc. 3 ), CP_4 rilevando che, per effetto della mancata impugnazione della stessa, la pretesa creditoria non era più contestabile. Quanto all'eccezione di prescrizione delle sanzioni, rilevava che l'art. 66, l.n. 247/2012, aveva reintrodotto la previsione della prescrizione decennale delle contribuzioni dovute alla , valevole per i crediti non ancora prescritti alla CP_3 data di entrata in vigore della stessa (2.2.2013). In ogni caso, evidenziava l'effetto interruttivo della comunicazione della al CP_2 ricorrente, in data 3.12.2018.
Si costituiva la Controparte_3
con memoria difensiva depositata il 12.4.2024.
[...]
Eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione, per decorso del termine di cui all'art. 24, quinto comma, d. lgs. n. 46/1999, in relazione alla cartella esattoriale notificata il 14.9.2021. Nel merito, riferiva che la ricorrente era stata iscritta all'albo degli avvocati di Novara dal 1999 al 31.12.2016 e alla Cassa forense dal 2008 al 31.12.2016. Precisava che l'intimazione opposta aveva a oggetto la contribuzione eccedente i minimi, oltre alle sanzioni e agli interessi, per gli anni dal 2013 al 2016. Riferiva che, in seguito alla cancellazione, la aveva richiesto alla CP_2 professionista le sue dichiarazioni fiscali, dalle quali era emerso un volume d'affari non dichiarato alla stessa (docc. 6, 7, 8 e 8 bis . Pertanto, contestualmente alla CP_2 CP_5 comunicazione di cancellazione, le aveva contestato le difformità reddituali, chiedendo il pagamento della contribuzione integrativa e degli accessori e applicando altresì le sanzioni di cui all'art. 9, l. n. 141/1992, per dichiarazione infedele. In assenza di pagamento, nel 2019, la aveva provveduto all'iscrizione a ruolo degli importi CP_2
(doc. 11 . CP_5
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo alle questioni relative alla notificazione della cartella. Quanto al termine per l'iscrizione a ruolo, evidenziava che l'art. 25, d. lgs. n. 46/1999 era riferita agli enti pubblici previdenziali, mentre la aveva natura CP_3 privatistica e che, in ogni caso, il termine in questione era stato rispettato, avendo l'Ente provveduto alla contestazione con raccomandata del 12.12.2018 e all'iscrizione del credito nel ruolo 2019, reso esecutivo il 18.10.2019. Anche il termine di prescrizione era stato, in tale modo, rispettato.
4 In via riconvenzionale subordinata, chiedeva, in ogni caso, procedersi all'accertamento del credito previdenziale e alla condanna del ricorrente al pagamento dello stesso. Nel merito, contestava la tesi dell'opponente, deducendo che nella determinazione dei redditi rilevanti doveva tenersi conto degli utili riconosciuti al socio avvocato dell'associazione professionale e che la qualità soggettiva del professionista prevalesse sull'elemento dell'attività effettivamente svolta dall'associazione. La ricorrente aveva denunciato nel modello 5 il reddito da partecipazione all'associazione ma, contraddittoriamente, sosteneva che il volume d'affari IVA non derivasse da attività professionale. Argomentava, citando precedenti giurisprudenziali, sull'ampiezza della definizione dell'attività professionale dell'avvocato. Quanto alla prescrizione, rammentava la diffida del 12.2.2018 e la normativa di cui all'art. 66, l. n. 247/2012, che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, l. n. 335/1995. Riepilogava, quindi, la normativa applicabile al calcolo dei contributi dovuti alla e dei relativi accessori e quella che imponeva agli avvocati la presentazione CP_2 annuale della dichiarazione dei redditi alla (modello 5). Per i professionisti CP_2 associati, il reddito da dichiarare era quello imputabile al singolo professionista, ripartendo i redditi e il volume d'affari totale, sulla base delle percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili ai soci. Nel caso di specie, la ricorrente aveva correttamente indicato i redditi, ma aveva poi dichiarato un volume d'affari pari a zero. Riportava, quindi, i dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali. Quanto all'eccezione di compensazione, confermava che la ricorrente aveva versato un importo non dovuto di euro 3.609 e si dichiarava disponibile al relativo rimborso.
Disposto il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., l'11.10.2024, la ricorrente depositava memoria di replica alla domanda riconvenzionale. Contestava la regolare notificazione della cartella del 2021, deducendo che, stante l'irreperibilità solo temporanea dal domicilio dichiarato, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Produceva sub doc. 14 il certificato di residenza.
Nel merito, contestava la tesi della , deducendo che i redditi e il CP_3 volume d'affari dell'associazione professionale erano derivati dalla sola attività del dott. Polito, sicché non residuava alcun volume d'affari derivante dalla professione di avvocato, rilevante per la CP_2
Riferiva di aver, comunque, intrapreso il pagamento rateale delle somme di cui all'intimazione oggetto di causa, riservandosi il diritto alla ripetizione delle stesse, all'esito del presente giudizio. Chiedeva, pertanto, condannarsi l' al rimborso di CP_4 quanto versato. Insisteva, infine, nella propria eccezione di compensazione.
5 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È fondata, infatti, l'eccezione di decadenza proposta dalla CP_2
Occorre prendere le mosse dalle questioni giuridiche controverse, relativamente all'applicabilità del d. lgs. n. 46/1999 (e in particolare, degli artt. 24 e 25) alla
[...]
. Parte ricorrente ha sostenuto che l'art. 25, riguardante il termine per l'iscrizione CP_3
a ruolo dei crediti, è senz'altro applicabile alla in quanto essa è collocata in una CP_2 posizione analoga agli enti previdenziali pubblici. La Cassa forense, invece, ha sostenuto che l'art. 25 è applicabile solo agli enti pubblici, mentre essa ha natura privatistica, salvo, contraddittoriamente, eccepire la decadenza di cui all'art. 24, parimenti riferito (comma 1) agli “enti previdenziali pubblici”.
L'applicabilità della normativa della riscossione mediante ruolo, di cui al d. lgs. n. 46/1999, anche alla è stata a più riprese ribadita dalla S.C., la quale “ha CP_3 poi precisato che la è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo CP_3 svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria)” (v., tra le molte, Cass., sez. I, 4.9.2023, n. 25691, in motivazione).
È proprio la parificazione delle funzioni, rispetto agli enti previdenziali pubblici, a consentire alla di fare uso della riscossione mediante ruolo, giovandosi CP_2 dell'esenzione dalla necessità di affrontare un procedimento civile di cognizione, richiesto, invece, a qualsiasi privato che voglia ottenere l'esecuzione coattiva dei propri crediti. Ne consegue che alla debbono ritenersi applicabili le disposizioni degli CP_2 artt. 24 e 25, d. lgs. n. 46/1999.
Ciò posto, fin dalla nota sentenza delle S.U., 17.11.2016, n. 23397, la Corte di cassazione ha statuito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo”. Si è, in seguito, precisato che “l'effetto preclusivo che discende dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (Cass., sez. VI, 22.2.2023, n. 5444, in motivazione). 2. In punto di fatto, si deve dare atto che l ha depositato in giudizio la prova della CP_4 notificazione della cartella n. 07320190007716474000 (doc. 3 ), il cui contenuto è CP_4 desumibile dall'estratto di ruolo (docc. 5-6 ) e dall'estratto prodotto dalla CP_4 CP_2
(doc. 1 . CP_5
6 Di tale notificazione, parte opponente ha contestato la regolarità, producendo certificato di residenza (doc. 20 ric.), da cui risulta che la ricorrente risiede in Cureggio, via Dante Alighieri n. 20/A dal 29.1.1985 alla data di rilascio. Dall'avviso di consegna, emerge che il messo notificatore ha tentato per due volte l'accesso a tale indirizzo (il 18.2.2020 e il 6.4.2020), senza rinvenire né la persona della ricorrente, né il suo nome, né sulla cassetta delle lettere (“buca”), né sui campanelli, dal che ha desunto l'irreperibilità assoluta della stessa. Si deve incidentalmente osservare che il rispetto delle norme di cui al codice di procedura civile, relative alle notificazioni, non è richiesto in ambito di riscossione esattoriale, essendo, invece, applicabili quelle relative al servizio postale (Cass., sez. trib., 20.2.2023, n. 5303), le quali non richiedono il rilascio della comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In ogni caso, dall'avviso di ricevimento, avente valore di prova legale, non emerge alcun indice (né la ricorrente ne ha offerto alcuno), da cui il messo avrebbe dovuto inferire che l'assenza della ricorrente dalla residenza dichiarata era solo temporaneo ed è appena il caso di rilevare che l'affissione dell'avviso di deposito o il suo inserimento nella cassetta delle lettere sarebbe stato impossibile, in assenza di traccia alcuna della presenza del domicilio del destinatario. Correttamente, quindi, la ricorrente è stata considerata irreperibile e non temporaneamente assente. Il deposito nella casa comunale di Cureggio è avvenuto il 13.9.2021, sicché il ricorso è senz'altro tardivo, rispetto al termine di 40 giorni di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
3. Tale conclusione assorbe sia la domanda riconvenzionale, che è stata proposta in via subordinata, sia l'eccezione di compensazione, la quale presuppone l'esame nel merito della pretesa creditoria, che, nel caso di specie, non è più ammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 88.410,67), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto decisive per il giudizio, in complessivi euro 6.000 per ciascuna delle parti convenute, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato a favore della sola . CP_3
Va disposta la distrazione in favore del Difensore dell , dichiaratosi CP_4 antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
7 2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell e della Controparte_1 Controparte_3
, liquidate in complessivi euro 6.000 per ciascuno dei suddetti enti, oltre a
[...] rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., a favore della sola Controparte_3
, con distrazione delle spese liquidate per l'Agenzia in
[...] CP_1 favore dell'Avv. Francesco Oddo. Così deciso il 10.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 747/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cureggio (NO), via Dante n. 20A, presso lo studio dell'Avv. BOSCO VINCENZO MAURO e VERZINI CLAUDIA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. ODDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. CP_2 Parte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Torino, c.so Siccardi n. 11 bis, presso lo studio dell'Avv. PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenute
OGGETTO: opposizione all'esecuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1. Sospendere l'esecuzione del ruolo di cui all'Avviso di Intimazione ed alla cartella di pagamento n. 07320190007716474000, ai sensi dell'art. 24 comma 6 D. Lgs. 46/99;
1 2. In accoglimento del retro esteso ricorso, dichiarare nullo ovvero disporre l'annullamento del ruolo di cui all'Avviso di Intimazione e dichiarare illegittima e comunque infondata la cartella di pagamento n. 07320190007716474000 e per l'effetto dichiararne la nullità o disporne l'annullamento. Con vittoria del compenso di difesa e delle spese.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi
PER LA CONVENUTA Controparte_3
(di seguito ):
[...] CP_3
Previa, occorrendo, idonea CTU contabile per la verifica degli importi per contributi, sanzioni e interessi dovuti dalla ricorrente;
Respingersi tutte le pretese e domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate e condannare l'avv. Parte_1 al pagamento dell'intimazione di pagamento opposta;
In via subordinata e riconvenzionale: Previa eventuale fissazione di nuova udienza a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c., ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c. per cui si fa espressa istanza;
Nel denegato caso di dichiarazione di nullità e/o di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per vizi formali della procedura esattiva, condannarsi l'avv. al versamento diretto alla degli importi complessivi Parte_1 CP_3 iscritti nel ruolo 2019 relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per complessivi Euro 81.301,96, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 18 della Legge 576/82, nella misura del 2,75% annuo o di quella superiore prevista annualmente per il tasso legale (e così, in particolare, Euro 5% per l'anno 2023), dalla data del dovuto al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere avvocato e di essere stata iscritta alla Cassa forense fino al 21.12.2016, allorché la Giunta esecutiva dell'Ente ne aveva disposto la cancellazione, ai sensi dell'art.
6.1 del previgente regolamento attuativo della l. n. 247/2012. Il 3.12.2018, aveva ricevuto la lettera che produceva sub doc. 1, con la quale le era stato richiesto il pagamento di euro 81.301,96, a titolo di contributi e sanzioni, a seguito di presunte irregolarità dichiarative e contributive, negli anni precedenti la cancellazione. Il 16.1.2019, la stessa aveva inviato alla osservazioni scritte (doc. 2 CP_2
2 ric.), sostenendo che negli anni in questione, ella sarebbe stata debitrice dei soli contributi minimi, regolarmente versati, ma non di quelli eccedenti, poiché calcolati sul reddito dell'associazione professionale con il marito notaio. L'associazione professionale non svolgeva attività di avvocato, ma notarile. Contestualmente, aveva richiesto il rimborso di euro 3.609, indebitamente versati per l'anno 2017. Allegava, infatti, che, fino al 31.12.2016, la ricorrente aveva fatto parte dell'associazione professionale “Domenico Polito Notaio e Partners”, che svolgeva esclusivamente attività notarile. Riferiva di non aver, quindi, ricevuto alcun provvedimento, fino all'avviso di intimazione oggetto della presente causa (n. 073 2023 90022514 34 – doc. 8 ric.), che le era stato notificato il 29.8.2023 e con cui le era stato intimato il pagamento di euro 88.410,67. Nello stesso, si faceva riferimento alla cartella di pagamento n.
07320190007716474000, notificata il 14.9.2021, relativa ai ruoli emessi da
[...]
, relativamente agli anni dal 2013 al 2016. CP_3
Di quest'ultima cartella la ricorrente eccepiva la mancata notificazione, con conseguente nullità della successiva intimazione di pagamento e anche con finalità recuperatoria dell'opposizione all'esecuzione. Eccepiva, quindi, la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, per decorso del termine di cui all'art. 25, d. lgs. n. 46/1999, poiché il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo, al più tardi, entro il 31.12.2019. Eccepiva la prescrizione della pretesa relativa alla penalità di cui all'art. 17, comma 4, l. n. 576/80 (euro 958), per l'infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 28, l. 689/1981. Nel merito, contestava la violazione dell'art. 12, comma 3, lett b del regolamento sanzioni, per avere la provveduto a iscrivere a ruolo l'importo, nonostante le CP_2 osservazioni scritte della ricorrente, senza dargliene previa comunicazione. Deduceva, inoltre, che i redditi sui quali erano stati richiesti i contributi superiori ai minimi derivavano dall'attività della citata associazione professionale con il marito notaio dott. Polito, già integralmente sottoposti a contribuzione alla Cassa nazionale del Notariato (docc. sub 9 ric.). Ne deduceva che correttamente la ricorrente non aveva dichiarato un volume d'affari rilevante ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. n. 576/80, poiché a tal fine rilevavano solo i proventi della professione di avvocato.
Eccepiva, in ogni caso, la compensazione di quanto dovuto con il credito di euro 3.609, relativo a contributi indebitamente versati alla per l'anno 2017. CP_3
Si costituiva l , con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 23.4.2024. Eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo a tutte le questioni relative alla pretesa creditoria e al titolo, fino alla formazione del ruolo, nonché all'eccezione di compensazione. Evidenziava che il proprio compito era unicamente quello di riscuotere il credito iscritto.
3 Osservava che il termine di cui all'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, operava unicamente per la formazione del ruolo e non per la notificazione della cartella esattoriale, che era soggetta al solo termine di prescrizione. Nel caso di specie, i ruoli erano stati formati il
18.10.2019 e la notificazione era avvenuta nel 2021. Evidenziava, in proposito, che ai termini era applicabile la normativa emergenziale, in tema di sospensione della prescrizione. Produceva la prova della notificazione della cartella al ricorrente (doc. 3 ), CP_4 rilevando che, per effetto della mancata impugnazione della stessa, la pretesa creditoria non era più contestabile. Quanto all'eccezione di prescrizione delle sanzioni, rilevava che l'art. 66, l.n. 247/2012, aveva reintrodotto la previsione della prescrizione decennale delle contribuzioni dovute alla , valevole per i crediti non ancora prescritti alla CP_3 data di entrata in vigore della stessa (2.2.2013). In ogni caso, evidenziava l'effetto interruttivo della comunicazione della al CP_2 ricorrente, in data 3.12.2018.
Si costituiva la Controparte_3
con memoria difensiva depositata il 12.4.2024.
[...]
Eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione, per decorso del termine di cui all'art. 24, quinto comma, d. lgs. n. 46/1999, in relazione alla cartella esattoriale notificata il 14.9.2021. Nel merito, riferiva che la ricorrente era stata iscritta all'albo degli avvocati di Novara dal 1999 al 31.12.2016 e alla Cassa forense dal 2008 al 31.12.2016. Precisava che l'intimazione opposta aveva a oggetto la contribuzione eccedente i minimi, oltre alle sanzioni e agli interessi, per gli anni dal 2013 al 2016. Riferiva che, in seguito alla cancellazione, la aveva richiesto alla CP_2 professionista le sue dichiarazioni fiscali, dalle quali era emerso un volume d'affari non dichiarato alla stessa (docc. 6, 7, 8 e 8 bis . Pertanto, contestualmente alla CP_2 CP_5 comunicazione di cancellazione, le aveva contestato le difformità reddituali, chiedendo il pagamento della contribuzione integrativa e degli accessori e applicando altresì le sanzioni di cui all'art. 9, l. n. 141/1992, per dichiarazione infedele. In assenza di pagamento, nel 2019, la aveva provveduto all'iscrizione a ruolo degli importi CP_2
(doc. 11 . CP_5
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, con riguardo alle questioni relative alla notificazione della cartella. Quanto al termine per l'iscrizione a ruolo, evidenziava che l'art. 25, d. lgs. n. 46/1999 era riferita agli enti pubblici previdenziali, mentre la aveva natura CP_3 privatistica e che, in ogni caso, il termine in questione era stato rispettato, avendo l'Ente provveduto alla contestazione con raccomandata del 12.12.2018 e all'iscrizione del credito nel ruolo 2019, reso esecutivo il 18.10.2019. Anche il termine di prescrizione era stato, in tale modo, rispettato.
4 In via riconvenzionale subordinata, chiedeva, in ogni caso, procedersi all'accertamento del credito previdenziale e alla condanna del ricorrente al pagamento dello stesso. Nel merito, contestava la tesi dell'opponente, deducendo che nella determinazione dei redditi rilevanti doveva tenersi conto degli utili riconosciuti al socio avvocato dell'associazione professionale e che la qualità soggettiva del professionista prevalesse sull'elemento dell'attività effettivamente svolta dall'associazione. La ricorrente aveva denunciato nel modello 5 il reddito da partecipazione all'associazione ma, contraddittoriamente, sosteneva che il volume d'affari IVA non derivasse da attività professionale. Argomentava, citando precedenti giurisprudenziali, sull'ampiezza della definizione dell'attività professionale dell'avvocato. Quanto alla prescrizione, rammentava la diffida del 12.2.2018 e la normativa di cui all'art. 66, l. n. 247/2012, che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, l. n. 335/1995. Riepilogava, quindi, la normativa applicabile al calcolo dei contributi dovuti alla e dei relativi accessori e quella che imponeva agli avvocati la presentazione CP_2 annuale della dichiarazione dei redditi alla (modello 5). Per i professionisti CP_2 associati, il reddito da dichiarare era quello imputabile al singolo professionista, ripartendo i redditi e il volume d'affari totale, sulla base delle percentuali utilizzate per la distribuzione degli utili ai soci. Nel caso di specie, la ricorrente aveva correttamente indicato i redditi, ma aveva poi dichiarato un volume d'affari pari a zero. Riportava, quindi, i dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali. Quanto all'eccezione di compensazione, confermava che la ricorrente aveva versato un importo non dovuto di euro 3.609 e si dichiarava disponibile al relativo rimborso.
Disposto il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., l'11.10.2024, la ricorrente depositava memoria di replica alla domanda riconvenzionale. Contestava la regolare notificazione della cartella del 2021, deducendo che, stante l'irreperibilità solo temporanea dal domicilio dichiarato, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Produceva sub doc. 14 il certificato di residenza.
Nel merito, contestava la tesi della , deducendo che i redditi e il CP_3 volume d'affari dell'associazione professionale erano derivati dalla sola attività del dott. Polito, sicché non residuava alcun volume d'affari derivante dalla professione di avvocato, rilevante per la CP_2
Riferiva di aver, comunque, intrapreso il pagamento rateale delle somme di cui all'intimazione oggetto di causa, riservandosi il diritto alla ripetizione delle stesse, all'esito del presente giudizio. Chiedeva, pertanto, condannarsi l' al rimborso di CP_4 quanto versato. Insisteva, infine, nella propria eccezione di compensazione.
5 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È fondata, infatti, l'eccezione di decadenza proposta dalla CP_2
Occorre prendere le mosse dalle questioni giuridiche controverse, relativamente all'applicabilità del d. lgs. n. 46/1999 (e in particolare, degli artt. 24 e 25) alla
[...]
. Parte ricorrente ha sostenuto che l'art. 25, riguardante il termine per l'iscrizione CP_3
a ruolo dei crediti, è senz'altro applicabile alla in quanto essa è collocata in una CP_2 posizione analoga agli enti previdenziali pubblici. La Cassa forense, invece, ha sostenuto che l'art. 25 è applicabile solo agli enti pubblici, mentre essa ha natura privatistica, salvo, contraddittoriamente, eccepire la decadenza di cui all'art. 24, parimenti riferito (comma 1) agli “enti previdenziali pubblici”.
L'applicabilità della normativa della riscossione mediante ruolo, di cui al d. lgs. n. 46/1999, anche alla è stata a più riprese ribadita dalla S.C., la quale “ha CP_3 poi precisato che la è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo CP_3 svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria)” (v., tra le molte, Cass., sez. I, 4.9.2023, n. 25691, in motivazione).
È proprio la parificazione delle funzioni, rispetto agli enti previdenziali pubblici, a consentire alla di fare uso della riscossione mediante ruolo, giovandosi CP_2 dell'esenzione dalla necessità di affrontare un procedimento civile di cognizione, richiesto, invece, a qualsiasi privato che voglia ottenere l'esecuzione coattiva dei propri crediti. Ne consegue che alla debbono ritenersi applicabili le disposizioni degli CP_2 artt. 24 e 25, d. lgs. n. 46/1999.
Ciò posto, fin dalla nota sentenza delle S.U., 17.11.2016, n. 23397, la Corte di cassazione ha statuito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo”. Si è, in seguito, precisato che “l'effetto preclusivo che discende dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (Cass., sez. VI, 22.2.2023, n. 5444, in motivazione). 2. In punto di fatto, si deve dare atto che l ha depositato in giudizio la prova della CP_4 notificazione della cartella n. 07320190007716474000 (doc. 3 ), il cui contenuto è CP_4 desumibile dall'estratto di ruolo (docc. 5-6 ) e dall'estratto prodotto dalla CP_4 CP_2
(doc. 1 . CP_5
6 Di tale notificazione, parte opponente ha contestato la regolarità, producendo certificato di residenza (doc. 20 ric.), da cui risulta che la ricorrente risiede in Cureggio, via Dante Alighieri n. 20/A dal 29.1.1985 alla data di rilascio. Dall'avviso di consegna, emerge che il messo notificatore ha tentato per due volte l'accesso a tale indirizzo (il 18.2.2020 e il 6.4.2020), senza rinvenire né la persona della ricorrente, né il suo nome, né sulla cassetta delle lettere (“buca”), né sui campanelli, dal che ha desunto l'irreperibilità assoluta della stessa. Si deve incidentalmente osservare che il rispetto delle norme di cui al codice di procedura civile, relative alle notificazioni, non è richiesto in ambito di riscossione esattoriale, essendo, invece, applicabili quelle relative al servizio postale (Cass., sez. trib., 20.2.2023, n. 5303), le quali non richiedono il rilascio della comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In ogni caso, dall'avviso di ricevimento, avente valore di prova legale, non emerge alcun indice (né la ricorrente ne ha offerto alcuno), da cui il messo avrebbe dovuto inferire che l'assenza della ricorrente dalla residenza dichiarata era solo temporaneo ed è appena il caso di rilevare che l'affissione dell'avviso di deposito o il suo inserimento nella cassetta delle lettere sarebbe stato impossibile, in assenza di traccia alcuna della presenza del domicilio del destinatario. Correttamente, quindi, la ricorrente è stata considerata irreperibile e non temporaneamente assente. Il deposito nella casa comunale di Cureggio è avvenuto il 13.9.2021, sicché il ricorso è senz'altro tardivo, rispetto al termine di 40 giorni di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
3. Tale conclusione assorbe sia la domanda riconvenzionale, che è stata proposta in via subordinata, sia l'eccezione di compensazione, la quale presuppone l'esame nel merito della pretesa creditoria, che, nel caso di specie, non è più ammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 88.410,67), della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto decisive per il giudizio, in complessivi euro 6.000 per ciascuna delle parti convenute, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato a favore della sola . CP_3
Va disposta la distrazione in favore del Difensore dell , dichiaratosi CP_4 antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
7 2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 dell e della Controparte_1 Controparte_3
, liquidate in complessivi euro 6.000 per ciascuno dei suddetti enti, oltre a
[...] rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u., a favore della sola Controparte_3
, con distrazione delle spese liquidate per l'Agenzia in
[...] CP_1 favore dell'Avv. Francesco Oddo. Così deciso il 10.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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