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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL BORRELLO Parte_1 P.IVA_1 GAETANO DIEGO ANGELO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LOLLI MARGHERITA e dell'avv. GHELFI GABRIELE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia: nel merito e in via istruttoria, come da foglio di p.c. depositato in Parte_1 data 26.11.25 (nel merito <in via principale - dato atto che ha provveduto a parte_1 risarcire integralmente per tutte le conseguenze ed i danni dalla stessa parte_2 subiti seguito del sinistro stradale 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta l'aggravamento dei sofferti da nel periodo successivo al 2018 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo euro 118.450,00, oltre interessi rivalutazione, o nella maggiore minore somma sarà ritenuta giustizia;
con vittoria spese, diritti onorari causa…>>).
, come da note difensive autorizzate Controparte_1 depositate il 21.11.25 (che rinviano alle conclusioni già rassegnate;
v. la prima memoria, quanto al merito: <voglia l'ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità o la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c. e, l'effetto, condannare , persona del procuratore dott.ssa parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite ed oneri di legge. In via principale: - nella denegata ipotesi CP_2 di mancato accoglimento della eccezione formulata in via preliminare, alla luce delle considerazioni sollevate dalla scrivente difesa così come spiegate in atti, accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare , in persona del Parte_1 Procuratore Dott.ssa al pagamento delle spese di lite ed oneri di legge>>). Controparte_2
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ) ha convenuto, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' (d'ora innanzi per brevità anche Controparte_3 Cont solo o ”) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <in via principale - dato atto che ha provveduto a parte_1 risarcire integralmente per tutte le conseguenze ed i danni dalla stessa parte_2 subiti seguito del sinistro stradale 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta l'aggravamento dei sofferti da nel periodo successivo al 2018 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo euro 118.450,00, oltre interessi rivalutazione, o nella maggiore minore somma sarà ritenuta giustizia;
con vittoria spese, diritti onorari causa…/>[...] 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta per l'aggravamento dei danni sofferti da
[...] nel periodo successivo al sinistro del 17 novembre 2018 e per l'effetto Parte_2 condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo di Parte_1 euro 118.450,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa>>.
2. In particolare, allega che, in qualità di compagnia assicurativa per la RCA del responsabile civile del sinistro che, in data 17.11.2018, nella località Cà di Bazzone di Monterenzio, vedeva Parte coinvolte (assicurata ) e il pedone ha Controparte_5 Parte_2 interesse ad agire nei confronti della Struttura, quale responsabile in solido per il danno a Part quest'ultima ( da derivato ed ottenere la restituzione delle somme Pt_2 Parte_2 pagate alla infortunata a causa dei danni dalla stessa subiti nel corso del ricovero conseguente al Part sinistro predetto. Lamenta, segnatamente, che la da è risultata esposta ad Pt_2 un'infezione nosocomiale che ha avuto origine dal predetto trattamento sanitario, consistente nell'intervento di riduzione e sintesi con placca e viti dell'omero destro del 25.11.2018, e che il pessimo outcome funzionale alla spalla sarebbe legato in prevalenza alla complicanza osteomielitica non riconducibile al sinistro, bensì alla contaminazione cutanea contratta dallo stesso al momento dell'inserzione delle fishes. Invoca, quindi, gli artt. 2055 c.c. e 1299 c.c., affermando che <in via principale - dato atto che ha provveduto a parte_1 risarcire integralmente per tutte le conseguenze ed i danni dalla stessa parte_2 subiti seguito del sinistro stradale 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta l'aggravamento dei sofferti da nel periodo successivo al 2018 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo euro 118.450,00, oltre interessi rivalutazione, o nella maggiore minore somma sarà ritenuta giustizia;
con vittoria spese, diritti onorari causa…/>– a seguito del maggior danno causato dall'infezione…>>. Pt_2 Parte_2
3. Si è costituita la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c.; In via principale: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione formulata in via preliminare, alla luce delle considerazioni sollevate dalla scrivente difesa così come spiegate in atti, accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare al Controparte_6 pagamento delle spese di lite ed oneri di legge>>.
4. In particolare, la convenuta rappresenta in fatto a sua volta che: di , in quanto pedone vittima di investimento stradale da parte di CP_1 CP_1 un'automobile, assicurata per la con , con conseguente trauma CP_7 Parte_1 cranico, trauma toraco-addominale e della spalla destra. Gli esami strumentali eseguiti evidenziavano altresì una frattura pluriframmentaria della testa e del collo omerale di destra, con aspetti ingranati, trattata con un bendaggio in attesa di “stabilizzazione delle altre patologie”. La paziente veniva dapprima ricoverata presso la UO Medicina d'Urgenza e successivamente, a far data dal 22.11.2018, presso la del suindicato nosocomio. CP_8 In data 26.11.2018 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca, così descritto nel verbale operatorio: “… si individua clb in frattura che si isola e si seziona all'intervallo dei rotatori. Si apprezza importante perdita di sostanza sub trochitica con parti di cartilagine impattata nell'osso subcondrale. Si riempie in parte il gap osseo con cubo di kronos. Si ricostruisce il calcar e si procede a sintesi con placca intrauma 6 fori con viti a stabilità angolare prossimale. Controllo in scopia, prove di stabilità, emostasi, sutura per strati e medicazione. Braccio al collo per 4 settimane. Può mobilizzare il gomito quotidianamente solo in flesso estensione” …La scheda anestesiologica intraoperatoria documenta l'avvio di terapia antibiotica con Cefamezin 2 grammi. In data 29.11.2018, la sig.ra veniva Parte_2 dimessa con la seguente diagnosi: “pneumotorace destro con contusioni polmonari, frattura omero destro, frattura ossa nasali” ed indicazione a controllo ortopedico per il giorno 04.01.2019. In data 01.02.2019 la sig.ra accedeva nuovamente al Pronto Parte_2
Soccorso dell' di per “cianosi e ipotermia arto inferiore sinistro”; Controparte_1 CP_1 veniva quindi ricoverata per “verosimile TVP dell'arto inferiore sinistro”. Il relativo diario clinico certifica l'assenza di segni di infezioni durante la degenza della paziente, assenza di infezioni confermata dalle successive consulenze ortopediche eseguite. Al termine del ciclo riabilitativo, in data 26.02.2019, la sig.ra veniva dimessa a domicilio, con Parte_2 miglioramento della sintomatologia algica dell'arto superiore destro e dell'articolarità della spalla (doc. 2). La documentazione in atti riporta la successiva esecuzione da parte della sig.ra in data 25.04.2019, di “infiltrazione endoarticolare di 2 ml di lidocaina con accesso Pt_2 posteriore” (cfr. certificato dott.ssa citato in doc. 4 atto di citazione). In data Per_1 31.05.2019, la sig.ra si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso Parte_2 dell' di per comparsa, dal venerdì precedente (24.05.2019 ndr) di Controparte_1 CP_1 arrossamento del braccio con fuoriuscita di materiale ematico purulento, motivo per cui aveva iniziato terapia con Augmentin. Nel diario clinico veniva annotato che in precedenza (verosimilmente 25.04.2019 ndr) la paziente si era sottoposta ad infiltrazione del sovraspinato con lidocaina (doc. 3). Nei mesi seguenti la sig.ra eseguiva molteplici visite di Parte_2 controllo clinico-strumentale, tra cui, in data 12.07.2019, una scintigrafia con leucociti marcati risultava positiva per “processo flogisitico in fase attiva che prende origine dai mezzi di sintesi impiantati nel tratto prossimale dell'omero e si stende nei tessuti molli della regione antero- mediale del terzo superiore di braccio e raggiunge la superficie cutanea a livello del gemizio cutaneo obiettivamente”. Il giorno 12.09.2019, la sig.ra veniva ricoverata presso Parte_2 la UO Ortopedia A dell' di per eseguire un intervento Controparte_1 CP_1 programmato di rimozione dei mezzi di sintesi. L'esame colturale intraoperatorio risultava positivo per Staphylococcus Aureus MSSA per cui veniva impostata dal consulente infettivologo terapia medica con doppio antibiotico. La paziente veniva dimessa in data 18.09.2019>>. Secondo parte convenuta, tra l'altro, nel merito, alla luce della documentazione medica in atti e della storia clinica sopra richiamata, in punto di fatto, non vi sarebbe alcun nesso causale tra il trattamento sanitario svoltosi presso l a seguito del sinistro succitato e Controparte_1 l'infezione oggetto di causa.
5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico legale. I periti d'ufficio hanno svolto le seguenti considerazioni medico legali: <<la sig.ra da pt_2 pagina 3 di 8 Part in questione presentava ab initio, una predisposizione a TUTTE le infezioni in quanto affetta da diabete mellito ed obesa. Ha certamente avuto una infezione dei mezzi di sintesi inseriti nella articolazione scapolo-omerale destra, con manifestazioni chiaramente indicative di una osteomielite infettiva (formazione di fistola, fuoriuscita di materiale purulento). La frattura traumatica dell'omero destro era chiusa, quindi una contaminazione dell'osso dall'esterno al momento del traumatismo è molto improbabile: si può ipotizzare una batteriemia al momento del traumatismo, principalmente per le coesistenti contusioni del polmone. Tuttavia la circostanza che l'intervento ortopedico sia stato effettuato DOPO 11 giorni dal traumatismo rende anche tale possibilità (contagio dell'articolazione causato da una batteriemia post-traumatica) estremamente remota. Il fondamentale quesito è il seguente: è ipotizzabile che la infezione osteomielitica, evidente in data 31.05.2019 (fuoriuscita di materiale purulento dal braccio destro) e confermata in data 12.07.2019 dalla scintigrafia, sia conseguenza di un contagio avvenuto al momento dell'intervento chirurgico ortopedico del 26.11.2018 (circa 6 mesi prima) eseguito all'ospedale di e che sia CP_1 CP_1 quindi da considerarsi nosocomiale? Gli elementi contro tale ipotesi sono molteplici: - Non si è verificata una SSI (infezione del sito chirurgico) come comprovato dalla chiusura della ferita chirurgica in tempi normali. - in data 4.01.2019 alla Rx si rilevava:” …buona fase di consolidazione…”, cioè iniziale formazione di callo osseo, evento assai raro nel caso della presenza di una infezione in atto (se contratta all'intervento di 40 giorni prima). - In data 1.02.2019 ed anche 19.02.2019 i valori normali della PCR (proteina C reattiva) escludono con elevata probabilità una infezione in atto in quel momento. - Il germe isolato alla coltura dei mezzi di sintesi rimossi è uno Staphylococcus aureus MSSA, quindi molto sensibile agli antibiotici e poco probabilmente di origine nosocomiale. Nella paziente vi erano sedi anatomiche potenzialmente foriere di batteriemie, con successiva possibile infezione (endogena e NON nosocomiale) dei mezzi di sintesi articolari: - in data 21.01.2019 la paziente aveva una raccolta sieroematica in sede peritrocanterica sinistra evidente alla RMN: si tratta di un fattore di rischio di infezione locale, con possibili batteriemie e successiva localizzazione di germi endogeni a livello dei mezzi di sintesi omerali. Tale formazione verrà aspirata in data 30.05.2019, eliminando, ma solo in quella data, una possibile fonte di contagio dei mezzi di sintesi. - In data 1.02.2019 la paziente aveva una trombosi venosa profonda femoro-poplitea, si tratta di una patologia che facilmente può infettarsi e provocare batteriemie, in maniera analoga a quanto sopra esplicitato. - In data 25.04.2019 fu eseguita una infiltrazione endoarticolare ambulatoriale alla spalla destra, in ambiente certamente meno sterile di una camera operatoria. - in data 30.05.2019 fu effettuata aspirazione di circa 400 cc di liquido ematico dal gluteo sinistro, eliminando solo allora una possibile fonte di batteriemia. In sostanza i molteplici elencati elementi sono in favore, ovviamente in senso probabilistico, dell'ipotesi di una osteomielite causata da una infezione al momento della infiltrazione (fatta in regime ambulatoriale) oppure endogena, causata da una batteriemia, in corso di flebite o a partenza dall'ematoma, ovviamente quest'ultimo sempre conseguenza del traumatismo, ma NON nosocomiale>> (enfasi dell'estensore).
6. I predetti periti hanno, quindi, concluso <<come già esplicitato la paziente era a priori ad alto rischio infettivo. corretta profilassi antibiotica praticata ha ridotto, ma non azzerato, il infettivo chirurgico. struttura convenuta prodotto protocolli anti-infettivi genericamente applicati e indicati agli operatori sanitari (uso di disinfettanti, lavaggio delle mani): in sostanza si tratta provvedimenti erga omnes. nello specifico riguardo al caso specie, sempre fornito prova della sterilizzazione autoclave del materiale utilizzato nell'intervento 26.11.2018 sulla perizianda ed anche pulizia sala operatoria ortopedica quella data. questi elementi, insieme alla perioperatoria correttamente eseguita, sicuramente riducono possibilità (senza azzerarla) pagina 4 8 un contagio al momento dell'intervento del 26.11.2018. Abbiamo diffusamente argomentato circa la nostra ipotesi di una infezione NON nosocomiale, che è stata una conseguenza della presenza di mezzi di sintesi articolari, e quindi del primitivo traumatismo. …Abbiamo diffusamente argomentato e spiegato le motivazioni che ci fanno ritenere più probabile che non un contagio della articolazione in tempi successivi rispetto all'intervento del 26.11.2018. Va rilevato che: - L'iniziale traumatismo era prognosticamente grave, anche se non si fosse verificata la successiva infezione. - L'intervento chirurgico del 26.11.2028 era indicato. - L'intervento chirurgico successivo di rimozione dei mezzi di sintesi era indispensabile al fine di eradicare l'infezione. - L'infezione ha certamente peggiorato l'esito finale. - Entrambi gli interventi chirurgici sono stati tecnicamente ben eseguiti... La durata della inabilità temporanea assoluta è stata pari a giorni 60 (sessanta giorni), parziale al 75% di giorni 90 (novanta), parziale al 50% di giorni 120 (centoventi). …Sussistono postumi permanenti che determinano, in accordo con i consulenti delle parti, una incidenza sulla integrità psicofisica della donna nella misura del 38% (trentotto)... Nel fascicolo NON vi sono spese mediche documentate>>.
7. La S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo pagina 5 di 8 su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per pagina 6 di 8 valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19).
In tema di infezioni nosocomiali, segnatamente, la S.C. ha, inoltre, chiarito che: <la sig.ra da pt_2 pagina 3 di 8 procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).>>
Nel caso di specie, le considerazioni medico legali sopra riportate dei CCTTUU incaricati sono idonee a fornire idonea prova dell'assenza di una riferibilità causale dell'infezione al contesto Cont nosocomiale del trattamento sanitario presso l convenuta, in quanto ampiamente argomentate, logiche e prive di errori di fatto;
dalle conclusioni dei periti (idonee a dare ampia risposta alle osservazioni dei ctp di parte attrice) emerge, pertanto, una mera possibilità e l'improbabilità che l'infezione sia stata contratta in occasione dell'intervento oggetto di causa e, quindi, MAGGIORE PROBABILITA' CHE NON SIA RIFERIBILE a quest'ultimo, sia in base a criteri cronologici, che in base alla natura del batterio ed alle caratteristiche ed anamnesi della paziente, oltre che alla luce degli eventi che hanno preceduto o sono stati concomitanti o succeduti al trattamento de quo, analiticamente ed oggettivamente valutati dai CCTTUU, con riferimento al caso concreto, come richiesto dalla succitata giurisprudenza di legittimità.
8. La domanda attorea non può, pertanto, essere accolta. Le sopra riportate conclusioni della perizia d'ufficio sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sia di merito, che istruttoria.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri medi (per causa del valore pari all'importo richiesto dall'attrice) per la fase di mediazione e per le prime tre fasi di giudizio, minimi per la fase conclusiva, vista la contrazione della stessa, e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm..
10. Le spese di CTU, visto l'esito della stessa, devono essere poste a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
ON , in persona del l.r.p.t., a rimborsare all' in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 12.984,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL BORRELLO Parte_1 P.IVA_1 GAETANO DIEGO ANGELO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LOLLI MARGHERITA e dell'avv. GHELFI GABRIELE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia: nel merito e in via istruttoria, come da foglio di p.c. depositato in Parte_1 data 26.11.25 (nel merito <in via principale - dato atto che ha provveduto a parte_1 risarcire integralmente per tutte le conseguenze ed i danni dalla stessa parte_2 subiti seguito del sinistro stradale 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta l'aggravamento dei sofferti da nel periodo successivo al 2018 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo euro 118.450,00, oltre interessi rivalutazione, o nella maggiore minore somma sarà ritenuta giustizia;
con vittoria spese, diritti onorari causa…>>).
, come da note difensive autorizzate Controparte_1 depositate il 21.11.25 (che rinviano alle conclusioni già rassegnate;
v. la prima memoria, quanto al merito: <voglia l'ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità o la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c. e, l'effetto, condannare , persona del procuratore dott.ssa parte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite ed oneri di legge. In via principale: - nella denegata ipotesi CP_2 di mancato accoglimento della eccezione formulata in via preliminare, alla luce delle considerazioni sollevate dalla scrivente difesa così come spiegate in atti, accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare , in persona del Parte_1 Procuratore Dott.ssa al pagamento delle spese di lite ed oneri di legge>>). Controparte_2
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ) ha convenuto, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' (d'ora innanzi per brevità anche Controparte_3 Cont solo o ”) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <in via principale - dato atto che ha provveduto a parte_1 risarcire integralmente per tutte le conseguenze ed i danni dalla stessa parte_2 subiti seguito del sinistro stradale 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta l'aggravamento dei sofferti da nel periodo successivo al 2018 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo euro 118.450,00, oltre interessi rivalutazione, o nella maggiore minore somma sarà ritenuta giustizia;
con vittoria spese, diritti onorari causa…/>[...] 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta per l'aggravamento dei danni sofferti da
[...] nel periodo successivo al sinistro del 17 novembre 2018 e per l'effetto Parte_2 condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo di Parte_1 euro 118.450,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa>>.
2. In particolare, allega che, in qualità di compagnia assicurativa per la RCA del responsabile civile del sinistro che, in data 17.11.2018, nella località Cà di Bazzone di Monterenzio, vedeva Parte coinvolte (assicurata ) e il pedone ha Controparte_5 Parte_2 interesse ad agire nei confronti della Struttura, quale responsabile in solido per il danno a Part quest'ultima ( da derivato ed ottenere la restituzione delle somme Pt_2 Parte_2 pagate alla infortunata a causa dei danni dalla stessa subiti nel corso del ricovero conseguente al Part sinistro predetto. Lamenta, segnatamente, che la da è risultata esposta ad Pt_2 un'infezione nosocomiale che ha avuto origine dal predetto trattamento sanitario, consistente nell'intervento di riduzione e sintesi con placca e viti dell'omero destro del 25.11.2018, e che il pessimo outcome funzionale alla spalla sarebbe legato in prevalenza alla complicanza osteomielitica non riconducibile al sinistro, bensì alla contaminazione cutanea contratta dallo stesso al momento dell'inserzione delle fishes. Invoca, quindi, gli artt. 2055 c.c. e 1299 c.c., affermando che <in via principale - dato atto che ha provveduto a parte_1 risarcire integralmente per tutte le conseguenze ed i danni dalla stessa parte_2 subiti seguito del sinistro stradale 17 novembre 2018, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 1228 c.c. della struttura ospedaliera convenuta l'aggravamento dei sofferti da nel periodo successivo al 2018 l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione in favore di dell'importo euro 118.450,00, oltre interessi rivalutazione, o nella maggiore minore somma sarà ritenuta giustizia;
con vittoria spese, diritti onorari causa…/>– a seguito del maggior danno causato dall'infezione…>>. Pt_2 Parte_2
3. Si è costituita la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
3-4 c.p.c.; In via principale: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione formulata in via preliminare, alla luce delle considerazioni sollevate dalla scrivente difesa così come spiegate in atti, accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare al Controparte_6 pagamento delle spese di lite ed oneri di legge>>.
4. In particolare, la convenuta rappresenta in fatto a sua volta che:
Soccorso dell' di per “cianosi e ipotermia arto inferiore sinistro”; Controparte_1 CP_1 veniva quindi ricoverata per “verosimile TVP dell'arto inferiore sinistro”. Il relativo diario clinico certifica l'assenza di segni di infezioni durante la degenza della paziente, assenza di infezioni confermata dalle successive consulenze ortopediche eseguite. Al termine del ciclo riabilitativo, in data 26.02.2019, la sig.ra veniva dimessa a domicilio, con Parte_2 miglioramento della sintomatologia algica dell'arto superiore destro e dell'articolarità della spalla (doc. 2). La documentazione in atti riporta la successiva esecuzione da parte della sig.ra in data 25.04.2019, di “infiltrazione endoarticolare di 2 ml di lidocaina con accesso Pt_2 posteriore” (cfr. certificato dott.ssa citato in doc. 4 atto di citazione). In data Per_1 31.05.2019, la sig.ra si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso Parte_2 dell' di per comparsa, dal venerdì precedente (24.05.2019 ndr) di Controparte_1 CP_1 arrossamento del braccio con fuoriuscita di materiale ematico purulento, motivo per cui aveva iniziato terapia con Augmentin. Nel diario clinico veniva annotato che in precedenza (verosimilmente 25.04.2019 ndr) la paziente si era sottoposta ad infiltrazione del sovraspinato con lidocaina (doc. 3). Nei mesi seguenti la sig.ra eseguiva molteplici visite di Parte_2 controllo clinico-strumentale, tra cui, in data 12.07.2019, una scintigrafia con leucociti marcati risultava positiva per “processo flogisitico in fase attiva che prende origine dai mezzi di sintesi impiantati nel tratto prossimale dell'omero e si stende nei tessuti molli della regione antero- mediale del terzo superiore di braccio e raggiunge la superficie cutanea a livello del gemizio cutaneo obiettivamente”. Il giorno 12.09.2019, la sig.ra veniva ricoverata presso Parte_2 la UO Ortopedia A dell' di per eseguire un intervento Controparte_1 CP_1 programmato di rimozione dei mezzi di sintesi. L'esame colturale intraoperatorio risultava positivo per Staphylococcus Aureus MSSA per cui veniva impostata dal consulente infettivologo terapia medica con doppio antibiotico. La paziente veniva dimessa in data 18.09.2019>>. Secondo parte convenuta, tra l'altro, nel merito, alla luce della documentazione medica in atti e della storia clinica sopra richiamata, in punto di fatto, non vi sarebbe alcun nesso causale tra il trattamento sanitario svoltosi presso l a seguito del sinistro succitato e Controparte_1 l'infezione oggetto di causa.
5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico legale. I periti d'ufficio hanno svolto le seguenti considerazioni medico legali: <<la sig.ra da pt_2 pagina 3 di 8 Part in questione presentava ab initio, una predisposizione a TUTTE le infezioni in quanto affetta da diabete mellito ed obesa. Ha certamente avuto una infezione dei mezzi di sintesi inseriti nella articolazione scapolo-omerale destra, con manifestazioni chiaramente indicative di una osteomielite infettiva (formazione di fistola, fuoriuscita di materiale purulento). La frattura traumatica dell'omero destro era chiusa, quindi una contaminazione dell'osso dall'esterno al momento del traumatismo è molto improbabile: si può ipotizzare una batteriemia al momento del traumatismo, principalmente per le coesistenti contusioni del polmone. Tuttavia la circostanza che l'intervento ortopedico sia stato effettuato DOPO 11 giorni dal traumatismo rende anche tale possibilità (contagio dell'articolazione causato da una batteriemia post-traumatica) estremamente remota. Il fondamentale quesito è il seguente: è ipotizzabile che la infezione osteomielitica, evidente in data 31.05.2019 (fuoriuscita di materiale purulento dal braccio destro) e confermata in data 12.07.2019 dalla scintigrafia, sia conseguenza di un contagio avvenuto al momento dell'intervento chirurgico ortopedico del 26.11.2018 (circa 6 mesi prima) eseguito all'ospedale di e che sia CP_1 CP_1 quindi da considerarsi nosocomiale? Gli elementi contro tale ipotesi sono molteplici: - Non si è verificata una SSI (infezione del sito chirurgico) come comprovato dalla chiusura della ferita chirurgica in tempi normali. - in data 4.01.2019 alla Rx si rilevava:” …buona fase di consolidazione…”, cioè iniziale formazione di callo osseo, evento assai raro nel caso della presenza di una infezione in atto (se contratta all'intervento di 40 giorni prima). - In data 1.02.2019 ed anche 19.02.2019 i valori normali della PCR (proteina C reattiva) escludono con elevata probabilità una infezione in atto in quel momento. - Il germe isolato alla coltura dei mezzi di sintesi rimossi è uno Staphylococcus aureus MSSA, quindi molto sensibile agli antibiotici e poco probabilmente di origine nosocomiale. Nella paziente vi erano sedi anatomiche potenzialmente foriere di batteriemie, con successiva possibile infezione (endogena e NON nosocomiale) dei mezzi di sintesi articolari: - in data 21.01.2019 la paziente aveva una raccolta sieroematica in sede peritrocanterica sinistra evidente alla RMN: si tratta di un fattore di rischio di infezione locale, con possibili batteriemie e successiva localizzazione di germi endogeni a livello dei mezzi di sintesi omerali. Tale formazione verrà aspirata in data 30.05.2019, eliminando, ma solo in quella data, una possibile fonte di contagio dei mezzi di sintesi. - In data 1.02.2019 la paziente aveva una trombosi venosa profonda femoro-poplitea, si tratta di una patologia che facilmente può infettarsi e provocare batteriemie, in maniera analoga a quanto sopra esplicitato. - In data 25.04.2019 fu eseguita una infiltrazione endoarticolare ambulatoriale alla spalla destra, in ambiente certamente meno sterile di una camera operatoria. - in data 30.05.2019 fu effettuata aspirazione di circa 400 cc di liquido ematico dal gluteo sinistro, eliminando solo allora una possibile fonte di batteriemia. In sostanza i molteplici elencati elementi sono in favore, ovviamente in senso probabilistico, dell'ipotesi di una osteomielite causata da una infezione al momento della infiltrazione (fatta in regime ambulatoriale) oppure endogena, causata da una batteriemia, in corso di flebite o a partenza dall'ematoma, ovviamente quest'ultimo sempre conseguenza del traumatismo, ma NON nosocomiale>> (enfasi dell'estensore).
6. I predetti periti hanno, quindi, concluso <<come già esplicitato la paziente era a priori ad alto rischio infettivo. corretta profilassi antibiotica praticata ha ridotto, ma non azzerato, il infettivo chirurgico. struttura convenuta prodotto protocolli anti-infettivi genericamente applicati e indicati agli operatori sanitari (uso di disinfettanti, lavaggio delle mani): in sostanza si tratta provvedimenti erga omnes. nello specifico riguardo al caso specie, sempre fornito prova della sterilizzazione autoclave del materiale utilizzato nell'intervento 26.11.2018 sulla perizianda ed anche pulizia sala operatoria ortopedica quella data. questi elementi, insieme alla perioperatoria correttamente eseguita, sicuramente riducono possibilità (senza azzerarla) pagina 4 8 un contagio al momento dell'intervento del 26.11.2018. Abbiamo diffusamente argomentato circa la nostra ipotesi di una infezione NON nosocomiale, che è stata una conseguenza della presenza di mezzi di sintesi articolari, e quindi del primitivo traumatismo. …Abbiamo diffusamente argomentato e spiegato le motivazioni che ci fanno ritenere più probabile che non un contagio della articolazione in tempi successivi rispetto all'intervento del 26.11.2018. Va rilevato che: - L'iniziale traumatismo era prognosticamente grave, anche se non si fosse verificata la successiva infezione. - L'intervento chirurgico del 26.11.2028 era indicato. - L'intervento chirurgico successivo di rimozione dei mezzi di sintesi era indispensabile al fine di eradicare l'infezione. - L'infezione ha certamente peggiorato l'esito finale. - Entrambi gli interventi chirurgici sono stati tecnicamente ben eseguiti... La durata della inabilità temporanea assoluta è stata pari a giorni 60 (sessanta giorni), parziale al 75% di giorni 90 (novanta), parziale al 50% di giorni 120 (centoventi). …Sussistono postumi permanenti che determinano, in accordo con i consulenti delle parti, una incidenza sulla integrità psicofisica della donna nella misura del 38% (trentotto)... Nel fascicolo NON vi sono spese mediche documentate>>.
7. La S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo pagina 5 di 8 su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per pagina 6 di 8 valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19).
In tema di infezioni nosocomiali, segnatamente, la S.C. ha, inoltre, chiarito che: <la sig.ra da pt_2 pagina 3 di 8 procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni- sentinella;
m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).>>
Nel caso di specie, le considerazioni medico legali sopra riportate dei CCTTUU incaricati sono idonee a fornire idonea prova dell'assenza di una riferibilità causale dell'infezione al contesto Cont nosocomiale del trattamento sanitario presso l convenuta, in quanto ampiamente argomentate, logiche e prive di errori di fatto;
dalle conclusioni dei periti (idonee a dare ampia risposta alle osservazioni dei ctp di parte attrice) emerge, pertanto, una mera possibilità e l'improbabilità che l'infezione sia stata contratta in occasione dell'intervento oggetto di causa e, quindi, MAGGIORE PROBABILITA' CHE NON SIA RIFERIBILE a quest'ultimo, sia in base a criteri cronologici, che in base alla natura del batterio ed alle caratteristiche ed anamnesi della paziente, oltre che alla luce degli eventi che hanno preceduto o sono stati concomitanti o succeduti al trattamento de quo, analiticamente ed oggettivamente valutati dai CCTTUU, con riferimento al caso concreto, come richiesto dalla succitata giurisprudenza di legittimità.
8. La domanda attorea non può, pertanto, essere accolta. Le sopra riportate conclusioni della perizia d'ufficio sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sia di merito, che istruttoria.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri medi (per causa del valore pari all'importo richiesto dall'attrice) per la fase di mediazione e per le prime tre fasi di giudizio, minimi per la fase conclusiva, vista la contrazione della stessa, e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm..
10. Le spese di CTU, visto l'esito della stessa, devono essere poste a carico di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
ON , in persona del l.r.p.t., a rimborsare all' in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € 12.984,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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