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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA IA UP Presidente
LA AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.07.2025 al n. 3450 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA DONATO
[...] C.F._1
del foro di Milano e da C.F. ), con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. MUTO SILVIA e dell'avv. ORAZIO CAMPA del foro di Milano, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 10/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 10/07/2025, tra l'altro, i ricorrenti hanno allegato di essere genitori di nato a [...] il [...], residente in [...]
Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25, di avere convissuto more uxorio da aprile 2019 a giugno 2024, ma la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata, che la casa familiare, sita in Cerro Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25, già di proprietà di re- Controparte_2 1 Residente in Cerro Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25 sta allo stesso assegnata e di avere raggiunto il seguente accordo sulle condizioni inerenti la prole:
“1) La casa familiare sita in Cerro Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25, di proprietà del Sig.
[...]
rimane allo stesso assegnata;
Parte_3
2) il figlio minore nato a [...] il [...] resta affidato in maniera condivisa CP_1
ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso il domicilio materno e quello paterno nei termini di cui ai punti che seguono e fissazione della residenza anagrafica presso il domicilio paterno, in Cerro
Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25;
3) con riguardo al collocamento paritario ed alle visite genitori/figlio, le parti concordano quanto segue:
a) trascorrerà in via alternata una settimana con ciascun genitore, da venerdì a venerdì CP_1
dall'uscita pomeridiana della scuola;
b) i c.d. ponti verranno trascorsi dal minore in maniera alternata tra i genitori secondo la settimana di propria competenza;
c) le vacanze di Natale verranno trascorse da con la madre o con il padre seguendo la propria CP_1
settimana di competenza con alternanza del solo giorno di Natale o di S. Stefano, giornata che i genitori concorderanno di anno in anno, e riaccompagnamento del minore a scuola da parte del genitore secondo la settimana di competenza;
d) le vacanze di Pasqua verranno trascorse da con la madre o con il padre seguendo la propria CP_1
settimana di competenza con alternanza del solo giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, giornata che i genitori concorderanno di anno in anno, e riaccompagnamento del minore a scuola da parte del geni- tore secondo la settimana di competenza.
e) qualora i genitori programmino una vacanza con nei periodi di Natale/Capodanno e/o Pa- CP_1
squa, di cui ai punti precedenti, previo preavviso di un mese, trascorrerà il periodo di vacanza CP_1
programmato con il relativo genitore e le giornate di Natale e Santo Stefano e di Pasqua e Pasquetta non seguiranno in tal caso la regola dell'alternanza. 2 Residente in Milano, Viale Aretusa n. 19 f) le vacanze estive, comprese tra il mese di maggio e quello di settembre di ogni anno e con un preavviso di almeno due mesi, saranno trascorse da con la madre per due settimane consecutive e altre due CP_1
settimane consecutive con il padre con l'intesa che, terminate le due settimane consecutive con ciascun geni- tore, trascorrerà la settimana successiva con il genitore con cui non ha trascorso le due settimane CP_1
consecutive per poi procedere con l'alternanza settimanale tra i genitori seguendo il nuovo ordine creatosi.
I genitori concordano di attribuire la priorità al genitore che avanzerà per primo la richiesta all'altro.
g) in occasione della festa della mamma trascorrerà la giornata dedicata con la madre;
in occa- CP_1
sione della festa del papà trascorrerà la giornata dedicata con il padre. Tali festività potranno CP_1
essere festeggiate dai genitori insieme a il giorno stesso in cui cadono oppure il primo sabato o la CP_1
prima domenica successiva alla ricorrenza, a prescindere dalla settimana di competenza, previo preavviso di almeno una settimana;
4) i genitori concordano che il mantenimento del figlio minore sarà a carico diretto di ciascuno di loro nei tempi di permanenza del minore presso gli stessi;
5) i genitori concordano che le spese straordinarie relative al figlio minore saranno a carico del 50% cia- scuno, così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Cor- te d'Appello di Milano, in data 14.11.2017 che si allegano al presente ricorso;
6) L'assegno unico continuerà ad esser ripartito al 50% tra i genitori ed erogato alle coordinate bancarie trasmesse a febbraio 2025 all Se necessario, il ge- Controparte_3
nitore interessato potrà aggiornare in autonomia le proprie coordinate bancarie e/o le modalità di eroga- zione della propria quota di assegno unico. Le parti concordano, altresì, che il conto corrente cointestato n. 000000110247 verrà estinto.
7) Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i genitori gli stessi concordano che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa del presente accordo:
- la Sig.ra verserà € 2.449,53 al Sig. a definizione dei rapporti ri- Parte_4 Controparte_2
guardanti gli investimenti dagli stessi effettuati;
- la Sig.ra cederà al Sig. la propria quota di proprietà del 50% della Parte_4 Controparte_2
vettura Suzuki Vitara tg GG001KR con versamento da parte di quest'ultimo dell'importo di €
6.169,00 corrispondente alla metà del valore della vettura, determinato secondo il listino Eurotax (prezzo di vendita al rivenditore e non a privato). Il trapasso verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, con il costo del passaggio di proprietà a carico esclusivo del compratore. Il Sig. provvederà ad effettuare il bonifico il giorno stesso in cui verrà effettuato il CP_2
trapasso, detraendo dal prezzo, a conguaglio, € 2.449,53, a sua volta dovuti dalla sig.ra allo Parte_4
stesso a definizione dei rapporti relativi agli investimenti e di cui sopra.
8) il tutto salvo migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze evolutive e di crescita del figlio”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo genitoriale innanzi ri- chiamato per esteso che non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettato, appare idoneo a garantire a CP_1
il diritto a una crescita sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo siglato dai ricorrenti e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 15/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
LA AL IA IA UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA IA UP Presidente
LA AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.07.2025 al n. 3450 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA DONATO
[...] C.F._1
del foro di Milano e da C.F. ), con Parte_2 C.F._2
il patrocinio dell'avv. MUTO SILVIA e dell'avv. ORAZIO CAMPA del foro di Milano, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso depo- sitato in data 10/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 10/07/2025, tra l'altro, i ricorrenti hanno allegato di essere genitori di nato a [...] il [...], residente in [...]
Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25, di avere convissuto more uxorio da aprile 2019 a giugno 2024, ma la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata, che la casa familiare, sita in Cerro Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25, già di proprietà di re- Controparte_2 1 Residente in Cerro Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25 sta allo stesso assegnata e di avere raggiunto il seguente accordo sulle condizioni inerenti la prole:
“1) La casa familiare sita in Cerro Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25, di proprietà del Sig.
[...]
rimane allo stesso assegnata;
Parte_3
2) il figlio minore nato a [...] il [...] resta affidato in maniera condivisa CP_1
ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso il domicilio materno e quello paterno nei termini di cui ai punti che seguono e fissazione della residenza anagrafica presso il domicilio paterno, in Cerro
Maggiore (MI), Via Cappuccini n. 25;
3) con riguardo al collocamento paritario ed alle visite genitori/figlio, le parti concordano quanto segue:
a) trascorrerà in via alternata una settimana con ciascun genitore, da venerdì a venerdì CP_1
dall'uscita pomeridiana della scuola;
b) i c.d. ponti verranno trascorsi dal minore in maniera alternata tra i genitori secondo la settimana di propria competenza;
c) le vacanze di Natale verranno trascorse da con la madre o con il padre seguendo la propria CP_1
settimana di competenza con alternanza del solo giorno di Natale o di S. Stefano, giornata che i genitori concorderanno di anno in anno, e riaccompagnamento del minore a scuola da parte del genitore secondo la settimana di competenza;
d) le vacanze di Pasqua verranno trascorse da con la madre o con il padre seguendo la propria CP_1
settimana di competenza con alternanza del solo giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, giornata che i genitori concorderanno di anno in anno, e riaccompagnamento del minore a scuola da parte del geni- tore secondo la settimana di competenza.
e) qualora i genitori programmino una vacanza con nei periodi di Natale/Capodanno e/o Pa- CP_1
squa, di cui ai punti precedenti, previo preavviso di un mese, trascorrerà il periodo di vacanza CP_1
programmato con il relativo genitore e le giornate di Natale e Santo Stefano e di Pasqua e Pasquetta non seguiranno in tal caso la regola dell'alternanza. 2 Residente in Milano, Viale Aretusa n. 19 f) le vacanze estive, comprese tra il mese di maggio e quello di settembre di ogni anno e con un preavviso di almeno due mesi, saranno trascorse da con la madre per due settimane consecutive e altre due CP_1
settimane consecutive con il padre con l'intesa che, terminate le due settimane consecutive con ciascun geni- tore, trascorrerà la settimana successiva con il genitore con cui non ha trascorso le due settimane CP_1
consecutive per poi procedere con l'alternanza settimanale tra i genitori seguendo il nuovo ordine creatosi.
I genitori concordano di attribuire la priorità al genitore che avanzerà per primo la richiesta all'altro.
g) in occasione della festa della mamma trascorrerà la giornata dedicata con la madre;
in occa- CP_1
sione della festa del papà trascorrerà la giornata dedicata con il padre. Tali festività potranno CP_1
essere festeggiate dai genitori insieme a il giorno stesso in cui cadono oppure il primo sabato o la CP_1
prima domenica successiva alla ricorrenza, a prescindere dalla settimana di competenza, previo preavviso di almeno una settimana;
4) i genitori concordano che il mantenimento del figlio minore sarà a carico diretto di ciascuno di loro nei tempi di permanenza del minore presso gli stessi;
5) i genitori concordano che le spese straordinarie relative al figlio minore saranno a carico del 50% cia- scuno, così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Cor- te d'Appello di Milano, in data 14.11.2017 che si allegano al presente ricorso;
6) L'assegno unico continuerà ad esser ripartito al 50% tra i genitori ed erogato alle coordinate bancarie trasmesse a febbraio 2025 all Se necessario, il ge- Controparte_3
nitore interessato potrà aggiornare in autonomia le proprie coordinate bancarie e/o le modalità di eroga- zione della propria quota di assegno unico. Le parti concordano, altresì, che il conto corrente cointestato n. 000000110247 verrà estinto.
7) Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i genitori gli stessi concordano che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa del presente accordo:
- la Sig.ra verserà € 2.449,53 al Sig. a definizione dei rapporti ri- Parte_4 Controparte_2
guardanti gli investimenti dagli stessi effettuati;
- la Sig.ra cederà al Sig. la propria quota di proprietà del 50% della Parte_4 Controparte_2
vettura Suzuki Vitara tg GG001KR con versamento da parte di quest'ultimo dell'importo di €
6.169,00 corrispondente alla metà del valore della vettura, determinato secondo il listino Eurotax (prezzo di vendita al rivenditore e non a privato). Il trapasso verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, con il costo del passaggio di proprietà a carico esclusivo del compratore. Il Sig. provvederà ad effettuare il bonifico il giorno stesso in cui verrà effettuato il CP_2
trapasso, detraendo dal prezzo, a conguaglio, € 2.449,53, a sua volta dovuti dalla sig.ra allo Parte_4
stesso a definizione dei rapporti relativi agli investimenti e di cui sopra.
8) il tutto salvo migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze evolutive e di crescita del figlio”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo genitoriale innanzi ri- chiamato per esteso che non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettato, appare idoneo a garantire a CP_1
il diritto a una crescita sana ed equilibrata e, comunque, a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo siglato dai ricorrenti e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 15/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
LA AL IA IA UP