Art. 5.
Il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, e' riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli Archivi notarili che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonche' a quelli che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante di prima classe degli Archivi stessi; ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
L' articolo 9, lettera b) della legge 19 luglio 1957, n. 588 , e' abrogato.
Il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, e' riservato agli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli Archivi notarili che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonche' a quelli che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante di prima classe degli Archivi stessi; ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
L' articolo 9, lettera b) della legge 19 luglio 1957, n. 588 , e' abrogato.