CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 944/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 944/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: “Ricorso ex art. 702 c.p.c. contro provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa d'ufficio”, emesso dalla Corte di
Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 561/2023 R.G. liq., n. 132/2022 R.G. App., datato 11/03/24, depositato in data 12/8/2024, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio”, e vertente
TRA
Avv. nella qualità di difensore di ufficio di Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], difesa dall'Avv. Lamberti Renato,
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Salerno alla Via S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,
1 presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.
58;
RESISTENTE OPPOSTO
Conclusioni. Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/9/2024 l'avv. Pt_1
nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a
[...] Parte_2
Salerno il 25/8/1979, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 561/2023 R.G. liq., n. 132/2022
R.G. App., datato 11/03/24, depositato in data 12/8/2024, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente si è costituita e ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata in data 25/7/2023 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. nella veste più sopra Pt_1 specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 132/2022 R.G.
Appello; questo processo penale è stato definito con sentenza n. 1551/22
2 della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale del 21/9/2022, depositata il 17/10/2022, la quale ha rigettato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno in data 8/2/2022 confermando la sentenza impugnata.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. quale difensore di ufficio di , sulla Pt_1 Parte_2 base della seguente motivazione: «… rilevato che il difensore ha dedotto di aver coltivato la procedura esecutiva mobiliare con esito negativo pur tuttavia risultano allegati sì missiva di messa in mora nonché decreto ingiuntivo notificato all'imputato, atto di precetto, pure notificato ma anche verbale di pignoramento mobiliare non con esito negativo ma con accesso negativo (pignoramento mancato); rilevato che, invitato il ricorrente ad interloquire sul punto, è stata prodotta memoria in data
6.2.2024 con la quale si evidenzia giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale appare bastevole, per il riconoscimento del compenso, la prova di aver tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo;
rilevato che, da ultimo, la Suprema Corte (n. 16799/2022, n 15416/2022
Cass. Civ.) ha evidenziato che è pacifico che l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, così come l'atto di precetto ed il pignoramento, che nell'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione, che, inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
rilevato che, come detto nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso mancato (come risulta dal verbale di pignoramento,
l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per
3 procedere all'apertura forzata, ha desistito e che, dunque, l'iter procedimentale non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito)
… l'istanza deve essere rigettata».
I motivi della impugnazione.
La parte ricorrente avv. ha, in particolare, posto a Pt_1 fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi :«-che l'avv. Pt_1 ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig.
; -che la predetta avv. ha difeso il predetto Persona_1 Pt_1 sig. nella predisposizione e deposito dell'atto di appello e Parte_2 nella partecipazione all'udienza non in presenza del 22/09/22, nel procedimento penale RGA n. 132/22, RGNR n. 13915/14 , dinanzi alla
Corte di Appello, Sez. Penale, ; -che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 1551/22 di rigetto dell'appello, -che l'attività svolta dal sottoscritto difensore è consistita in fase di studio per € 225,00, fase introduttiva per € 450,00 e fase decisionale per € 675,00, per un totale di
€ 1.350,00, oltre rimborso 15% L.P, IVA e CPA se dovute;
… -che il
Giudice di Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, ha emesso decreto ingiuntivo n. 220/2023, R.G. 321/2023, in data 30/01/23, depositato in Cancelleria in pari data, notificato il
14/02/23, con cui ha ingiunto di pagare al sig. la somma di € Parte_2
1.350,00 per sorta, oltre € 300,00 per onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA, se dovute, in favore dell'avv.
-che il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. il Pt_1 Parte_2
14.02.23 e non è stato opposto, per cui è stato munito di esecutorietà il
28.04.23; -che il 23.05.23 l'avv. ha notificato atto di precetto al Pt_1 sig. … -che in date 12.06.23 e 30.06.23 da parte dell' Parte_2 CP_3 della Corte di Appello di Salerno è stato esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig. con esito mancato/negativo; -che, Parte_2 una volta che il difensore di ufficio ha esperito la procedura esecutiva per riscuotere il proprio onorario, ha diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione degli stessi da parte del giudice;
-che i costi e compensi della
4 procedura monitoria e seguenti non devono restare a carico del difensore;
-che l'avv. ha espletato inutilmente l'iter procedimentale per il Pt_1 recupero del credito, senza esito;
-che il meccanismo previsto dall'art. 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell'imputato, né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Esso consiste in una anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice;
-che, in virtù della recente ordinanza n. 3763/29019 della Suprema Corte di Cassazione, non occorre che l'avvocato compia puntigliosamente tutte le attività previste in successione, cioè pignoramento etc. -che, a seguito dell'istanza di liquidazione depositata dal sottoscritto in data 25.07.23 a mezzo SIAMM, in data 03.12.23, l'avv. riceveva provvedimento di richiesta di Pt_1 integrazione emesso dalla Corte di Appello di Salerno, con cui si richiedeva allegarsi verbale di pignoramento negativo, -in data 05.02.24,
l'Avv. depositava istanza integrativa di liquidazione, spiegando Pt_1 che il doppio accesso di pignoramento mancato è sufficiente ai fini della liquidazione del compenso da difesa d'ufficio, -invece, in data 12.09.24,
l'Avv. riceveva provvedimento di rigetto della Corte di Appello Pt_1 di Salerno;
…».
La decisione.
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
La richiesta di liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio è disciplinata dall'art. 116, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, il quale subordina la liquidazione a carico dell'Erario alla dimostrazione che il difensore abbia "esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". L'art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue: «Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le
5 somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario se non dimostra di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (cfr. Cass. n. 8359/2020).
Non è richiesto invece che provi l'impossidenza dell'assistito, onere che si risolverebbe in un eccessivo aggravio. Ai sensi dell'art. 116 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio [cfr.
Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8359 del 29/4/2020].
Nel caso in esame, il difensore ricorrente non ha dimostrato di aver completato e reso infruttuose le procedure esecutive tese al recupero del credito, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza. A sostegno del tentativo di recupero sono stati allegati il decreto ingiuntivo n. 220/2023 nei confronti del debitore e due verbali di Parte_2 pignoramento mobiliare della Corte di Appello di Salerno – UNEP. In particolare, si è prodotto il verbale di pignoramento mobiliare datato
12/6/2023 della Corte di Appello di Salerno – UNEP, nel quale si trova attestato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto e malgrado abbia più volte suonato al citofono … nessuno mi ha risposto e tantomeno aperto. Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica, né la presenza del fabbro e di quanto altro necessario per poter procedere alla esecuzione forzata. Per cui, io funzionario procedente rimetto alla CP_3 parte istante il presente verbale di pignoramento mancato» ed il verbale di pignoramento mobiliare datato 30/6/2023 della Corte di Appello di
Salerno – nel quale si trova attestato, in particolare, quanto segue: CP_3
«… Qui giunto e malgrado abbia eseguito un ulteriore accesso dopo aver
6 più volte suonato al citofono dello stabile, nessuno mi ha risposto né tantomeno aperto. Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica né la presenza di un fabbro per poter procedere nell'esecuzione forzata, rimetto alla parte istante il presente verbale di pignoramento mancato». In entrambi i tentativi, l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di aver trovato la porta chiusa e di non aver ricevuto risposta, desistendo dall'esecuzione per mancanza di assistenza della forza pubblica o di altri mezzi idonei all'accesso forzato. A ciò va aggiunto che, sebbene il debitore risulti risiedere all'indirizzo dove il pignoramento è stato tentato,
(e ciò, invero, rende ancora più determinante l'onere di ricorrere alla forza pubblica), non risulta che il creditore abbia effettuato idonee ed esaurienti ricerche anagrafiche anche presso il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria (DAP), al fine di escludere che il debitore sia o sia stato ristretto in carcere.
In linea con i principi affermati dalla Cassazione (cfr. Ord. n.
16799/2022), si chiarisce che se l'Ufficiale Giudiziario non riesce ad accedere al domicilio del debitore (per assenza o porta chiusa), la procedura esecutiva non può dirsi completata ai sensi dell'art. 518 c.p.c..
In tale circostanza, al fine di completare l'iter e accertare l'infruttuoso recupero del credito, il creditore può e deve avvalersi dell'ausilio della forza pubblica (art. 513, comma 2, c.p.c.).
Nel caso di specie, l'iter procedimentale si è arrestato ad un mero accesso negativo, poiché l'Ufficiale Giudiziario ha desistito dal pignoramento e non risulta che il difensore abbia richiesto in modo adeguato l'intervento della forza pubblica o di altri mezzi per l'apertura forzata. La cassazione ha affermato, sul punto, in maniera condivisibile, quanto segue [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 16799/2022 del
24/5/2022]: «- la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
in tale ipotesi come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località
7 qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione;
- inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo (quanto alla produzione del verbale del secondo accesso, il collegio rileva che non è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisive, ai sensi dell'art.360, comma 1,
n.5 c.p.c.): come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate». Non si configura, pertanto, un pignoramento negativo (infruttuoso), bensì un accesso negativo.
La procedura esecutiva, specialmente quando l'obbligato al pagamento è lo Stato, richiede maggiore rigore e non ammette deroghe;
le spese sostenute dal difensore per l'esperimento infruttuoso sono comunque a lui rimborsabili (Cass. n. 16799/2022). Il ricorrente non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002.
Su questa conclusione non incide la circostanza per cui lo Stato possa ripetere le somme anticipate, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 116, poiché la liquidazione in favore del difensore è sempre subordinata alla sussistenza dei presupposti del primo comma.
Occorre, peraltro, ribadire che l'art. 116 del d.p.r. n. 115 del
2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. La
8 norma non richiede un mero tentativo di esperire le procedure esecutive, bensì un utile esperimento delle procedure finalizzate al recupero dei crediti professionali. Occorre, quindi, che queste procedure siano completate, quale che sia l'esito, positivo o negativo delle stesse. Spetta, peraltro, al giudice del merito, determinare se nel singolo caso esaminato l'esperimento della procedura sia giunto al suo termine, con indagine anche di fatto sulle operazioni in concreto poste in essere dal difensore e compiute dall'Ufficiale Giudiziario. Nel caso esaminato nel presente procedimento l'Ufficiale Giudiziario ha compiuto un primo accesso in data 12/6/2023 alle ore 16 e 30; in tale sede l'Ufficiale Giudiziario ha riportato nel verbale di avere più volte suonato al citofono, ma che nessuno ha risposto, né aperto. L'Ufficiale Giudiziario, quindi, ha verbalizzato quanto segue: «Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica, né la presenza del fabbro e di quanto altro necessario per poter procedere alla esecuzione forzata»; «Per cui … rimetto alla parte istante il presente verbale di pignoramento …».
L'Ufficiale Giudiziario ha, poi, posto in essere un secondo accesso in data 30/6/2023. Anche in questo caso l'Ufficiale ha verbalizzato di avere suonato più volte al citofono dello stabile, ma che nessuno ha risposto, né aperto. Anche in questo caso l'Ufficiale
Giudiziario ha verbalizzato quanto segue: «Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica, né la presenza di un fabbro per poter procedere alla esecuzione forzata»; «Per cui … rimetto alla parte istante il presente verbale di pignoramento …». Segue una parola non chiaramente leggibile che potrebbe essere “Mancato”.
Da quanto sinora esposto consegue che la procedura di pignoramento è stata solo avviata, ma non si è perfezionata (a prescindere dall'esito fruttuoso o infruttuoso).
La cassazione ha affermato, in argomento, in maniera condivisibile, il seguente principio: «"Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma l, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del
9 credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c."» [cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 41386/21 Cron., depositata il 23/12/2021].
Nel caso qui esaminato non vi è stato un idoneo atto di esercizio del credito da parte del creditore procedente. L'Ufficiale
Giudiziario si è limitato a suonare al citofono, senza neppure bussare alla porta del debitore. Non risultano effettuate adeguate ricerche, da parte del creditore procedente, per verificare se il debitore fosse in alcun modo ristretto in ambienti carcerari. Non risulta neppure che il creditore procedente abbia in maniera idonea sollecitato l'Ufficiale Giudiziario a procurarsi l'assistenza della forza pubblica, di un fabbro o di quanto altro necessario per procedere ala esecuzione. D'altra parte, la circostanza che l'Ufficiale Giudiziario abbia suonato al citofono senza nemmeno bussare alla porta del debitore fa ritenere che non si è neppure effettivamente verificato se fosse possibile oppure no accedere alla abitazione del debitore. Non emerge, inoltre, alcun elemento processualmente rilevante dal quale posa desumersi che il debitore fosse irreperibile;
sul punto non risulta effettuata alcuna opportuna ricerca, anche minima, oltre l'avere bussato al citofono.
Le circostanze di fatto sin qui esaminate portano, quindi, a concludere che il difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 116, primo comma, del d.p.r. n. 115 del 2002.
I motivi dell'opposizione sono quindi infondati e la decisione impugnata è corretta.
La parte opponente, Avv. risulta soccombente e va, Pt_1 pertanto, condannata al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del , resistente costituito. Le spese sono Controparte_1 liquidate, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.100,01 a €
10 5.200,00) e della non particolare complessità delle questioni trattate, nell'importo minimo previsto per le fasi processuali espletate, pari a €
1.457,50, oltre IVA e CPA come per legge.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 561/2023 R.G. liq., n.
132/2022 R.G. App., datato 11/03/24, depositato in data 12/8/2024, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio”, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, Parte_1 comma 4, c.p.p., di , nato a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa o Controparte_1 assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna parte ricorrente opponente avv. nella Parte_1 qualità di difensore d'ufficio , nato a [...] il Parte_2
25/8/1979, al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge
11 sull'imponibile, se dovute;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente avv. nella qualità Parte_1 di difensore d'ufficio nato a [...] il Parte_2
25/8/1979, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Salerno, 30/10/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
12
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott.
Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 944/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: “Ricorso ex art. 702 c.p.c. contro provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali da difesa d'ufficio”, emesso dalla Corte di
Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 561/2023 R.G. liq., n. 132/2022 R.G. App., datato 11/03/24, depositato in data 12/8/2024, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio”, e vertente
TRA
Avv. nella qualità di difensore di ufficio di Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], difesa dall'Avv. Lamberti Renato,
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Salerno alla Via S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,
1 presso cui ope legis domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.
58;
RESISTENTE OPPOSTO
Conclusioni. Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/9/2024 l'avv. Pt_1
nella qualità di difensore d'ufficio di , nato a
[...] Parte_2
Salerno il 25/8/1979, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 561/2023 R.G. liq., n. 132/2022
R.G. App., datato 11/03/24, depositato in data 12/8/2024, nei confronti del . Controparte_1
La parte resistente si è costituita e ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 9/10/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Unica Penale, più sopra indicato.
Con il decreto oggetto di opposizione la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata in data 25/7/2023 (cfr. il decreto impugnato) dall'avv. nella veste più sopra Pt_1 specificata, in relazione al compenso concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 132/2022 R.G.
Appello; questo processo penale è stato definito con sentenza n. 1551/22
2 della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale del 21/9/2022, depositata il 17/10/2022, la quale ha rigettato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno in data 8/2/2022 confermando la sentenza impugnata.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. quale difensore di ufficio di , sulla Pt_1 Parte_2 base della seguente motivazione: «… rilevato che il difensore ha dedotto di aver coltivato la procedura esecutiva mobiliare con esito negativo pur tuttavia risultano allegati sì missiva di messa in mora nonché decreto ingiuntivo notificato all'imputato, atto di precetto, pure notificato ma anche verbale di pignoramento mobiliare non con esito negativo ma con accesso negativo (pignoramento mancato); rilevato che, invitato il ricorrente ad interloquire sul punto, è stata prodotta memoria in data
6.2.2024 con la quale si evidenzia giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale appare bastevole, per il riconoscimento del compenso, la prova di aver tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo;
rilevato che, da ultimo, la Suprema Corte (n. 16799/2022, n 15416/2022
Cass. Civ.) ha evidenziato che è pacifico che l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, così come l'atto di precetto ed il pignoramento, che nell'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art. 139 c.p.c., comma 4, cui rivolgere l'ingiunzione, che, inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
rilevato che, come detto nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso mancato (come risulta dal verbale di pignoramento,
l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per
3 procedere all'apertura forzata, ha desistito e che, dunque, l'iter procedimentale non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito)
… l'istanza deve essere rigettata».
I motivi della impugnazione.
La parte ricorrente avv. ha, in particolare, posto a Pt_1 fondamento dell'impugnazione i seguenti motivi :«-che l'avv. Pt_1 ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig.
; -che la predetta avv. ha difeso il predetto Persona_1 Pt_1 sig. nella predisposizione e deposito dell'atto di appello e Parte_2 nella partecipazione all'udienza non in presenza del 22/09/22, nel procedimento penale RGA n. 132/22, RGNR n. 13915/14 , dinanzi alla
Corte di Appello, Sez. Penale, ; -che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 1551/22 di rigetto dell'appello, -che l'attività svolta dal sottoscritto difensore è consistita in fase di studio per € 225,00, fase introduttiva per € 450,00 e fase decisionale per € 675,00, per un totale di
€ 1.350,00, oltre rimborso 15% L.P, IVA e CPA se dovute;
… -che il
Giudice di Pace di Salerno, a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, ha emesso decreto ingiuntivo n. 220/2023, R.G. 321/2023, in data 30/01/23, depositato in Cancelleria in pari data, notificato il
14/02/23, con cui ha ingiunto di pagare al sig. la somma di € Parte_2
1.350,00 per sorta, oltre € 300,00 per onorario della procedura monitoria, oltre rimborso 15% L.P., IVA e CPA, se dovute, in favore dell'avv.
-che il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. il Pt_1 Parte_2
14.02.23 e non è stato opposto, per cui è stato munito di esecutorietà il
28.04.23; -che il 23.05.23 l'avv. ha notificato atto di precetto al Pt_1 sig. … -che in date 12.06.23 e 30.06.23 da parte dell' Parte_2 CP_3 della Corte di Appello di Salerno è stato esperito doppio pignoramento mobiliare in danno del sig. con esito mancato/negativo; -che, Parte_2 una volta che il difensore di ufficio ha esperito la procedura esecutiva per riscuotere il proprio onorario, ha diritto al rimborso dei compensi previa liquidazione degli stessi da parte del giudice;
-che i costi e compensi della
4 procedura monitoria e seguenti non devono restare a carico del difensore;
-che l'avv. ha espletato inutilmente l'iter procedimentale per il Pt_1 recupero del credito, senza esito;
-che il meccanismo previsto dall'art. 116 DPR 115/2002 non richiede la non abbienza dell'imputato, né presume che lo stesso sia insolvibile per provvedere al pagamento del difensore. Esso consiste in una anticipazione che lo Stato versa al difensore sulla somma che verrà liquidata dal giudice;
-che, in virtù della recente ordinanza n. 3763/29019 della Suprema Corte di Cassazione, non occorre che l'avvocato compia puntigliosamente tutte le attività previste in successione, cioè pignoramento etc. -che, a seguito dell'istanza di liquidazione depositata dal sottoscritto in data 25.07.23 a mezzo SIAMM, in data 03.12.23, l'avv. riceveva provvedimento di richiesta di Pt_1 integrazione emesso dalla Corte di Appello di Salerno, con cui si richiedeva allegarsi verbale di pignoramento negativo, -in data 05.02.24,
l'Avv. depositava istanza integrativa di liquidazione, spiegando Pt_1 che il doppio accesso di pignoramento mancato è sufficiente ai fini della liquidazione del compenso da difesa d'ufficio, -invece, in data 12.09.24,
l'Avv. riceveva provvedimento di rigetto della Corte di Appello Pt_1 di Salerno;
…».
La decisione.
L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
La richiesta di liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio è disciplinata dall'art. 116, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, il quale subordina la liquidazione a carico dell'Erario alla dimostrazione che il difensore abbia "esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". L'art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue: «Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le
5 somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio».
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario se non dimostra di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (cfr. Cass. n. 8359/2020).
Non è richiesto invece che provi l'impossidenza dell'assistito, onere che si risolverebbe in un eccessivo aggravio. Ai sensi dell'art. 116 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio [cfr.
Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 8359 del 29/4/2020].
Nel caso in esame, il difensore ricorrente non ha dimostrato di aver completato e reso infruttuose le procedure esecutive tese al recupero del credito, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza. A sostegno del tentativo di recupero sono stati allegati il decreto ingiuntivo n. 220/2023 nei confronti del debitore e due verbali di Parte_2 pignoramento mobiliare della Corte di Appello di Salerno – UNEP. In particolare, si è prodotto il verbale di pignoramento mobiliare datato
12/6/2023 della Corte di Appello di Salerno – UNEP, nel quale si trova attestato, in particolare, quanto segue: «… Qui giunto e malgrado abbia più volte suonato al citofono … nessuno mi ha risposto e tantomeno aperto. Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica, né la presenza del fabbro e di quanto altro necessario per poter procedere alla esecuzione forzata. Per cui, io funzionario procedente rimetto alla CP_3 parte istante il presente verbale di pignoramento mancato» ed il verbale di pignoramento mobiliare datato 30/6/2023 della Corte di Appello di
Salerno – nel quale si trova attestato, in particolare, quanto segue: CP_3
«… Qui giunto e malgrado abbia eseguito un ulteriore accesso dopo aver
6 più volte suonato al citofono dello stabile, nessuno mi ha risposto né tantomeno aperto. Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica né la presenza di un fabbro per poter procedere nell'esecuzione forzata, rimetto alla parte istante il presente verbale di pignoramento mancato». In entrambi i tentativi, l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di aver trovato la porta chiusa e di non aver ricevuto risposta, desistendo dall'esecuzione per mancanza di assistenza della forza pubblica o di altri mezzi idonei all'accesso forzato. A ciò va aggiunto che, sebbene il debitore risulti risiedere all'indirizzo dove il pignoramento è stato tentato,
(e ciò, invero, rende ancora più determinante l'onere di ricorrere alla forza pubblica), non risulta che il creditore abbia effettuato idonee ed esaurienti ricerche anagrafiche anche presso il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria (DAP), al fine di escludere che il debitore sia o sia stato ristretto in carcere.
In linea con i principi affermati dalla Cassazione (cfr. Ord. n.
16799/2022), si chiarisce che se l'Ufficiale Giudiziario non riesce ad accedere al domicilio del debitore (per assenza o porta chiusa), la procedura esecutiva non può dirsi completata ai sensi dell'art. 518 c.p.c..
In tale circostanza, al fine di completare l'iter e accertare l'infruttuoso recupero del credito, il creditore può e deve avvalersi dell'ausilio della forza pubblica (art. 513, comma 2, c.p.c.).
Nel caso di specie, l'iter procedimentale si è arrestato ad un mero accesso negativo, poiché l'Ufficiale Giudiziario ha desistito dal pignoramento e non risulta che il difensore abbia richiesto in modo adeguato l'intervento della forza pubblica o di altri mezzi per l'apertura forzata. La cassazione ha affermato, sul punto, in maniera condivisibile, quanto segue [cfr. Cass. civ., sez. 6 – 2, ordinanza n. 16799/2022 del
24/5/2022]: «- la questione di diritto sottoposta dal ricorrente riguarda l'ipotesi in cui il creditore non abbia effettuato accesso al domicilio del debitore per sua assenza e per aver trovato la porta chiusa;
in tale ipotesi come correttamente affermato dal giudice di merito, non può dirsi completata la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., dovendo il creditore accertare che il debitore non si sia trasferito in altra località
7 qualora all'atto dell'accesso la porta era chiusa e non erano presenti le persone indicate all'art.139 comma IV c.p.c., cui rivolgere l'ingiunzione;
- inoltre, al fine di completare la procedura esecutiva, il creditore può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica;
- nel caso di specie, l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso negativo (quanto alla produzione del verbale del secondo accesso, il collegio rileva che non è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisive, ai sensi dell'art.360, comma 1,
n.5 c.p.c.): come risulta dal verbale di pignoramento, l'ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere all'apertura forzata, “ha desistito”; - l'iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito;
- la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall'esperimento della procedura esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate». Non si configura, pertanto, un pignoramento negativo (infruttuoso), bensì un accesso negativo.
La procedura esecutiva, specialmente quando l'obbligato al pagamento è lo Stato, richiede maggiore rigore e non ammette deroghe;
le spese sostenute dal difensore per l'esperimento infruttuoso sono comunque a lui rimborsabili (Cass. n. 16799/2022). Il ricorrente non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002.
Su questa conclusione non incide la circostanza per cui lo Stato possa ripetere le somme anticipate, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 116, poiché la liquidazione in favore del difensore è sempre subordinata alla sussistenza dei presupposti del primo comma.
Occorre, peraltro, ribadire che l'art. 116 del d.p.r. n. 115 del
2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. La
8 norma non richiede un mero tentativo di esperire le procedure esecutive, bensì un utile esperimento delle procedure finalizzate al recupero dei crediti professionali. Occorre, quindi, che queste procedure siano completate, quale che sia l'esito, positivo o negativo delle stesse. Spetta, peraltro, al giudice del merito, determinare se nel singolo caso esaminato l'esperimento della procedura sia giunto al suo termine, con indagine anche di fatto sulle operazioni in concreto poste in essere dal difensore e compiute dall'Ufficiale Giudiziario. Nel caso esaminato nel presente procedimento l'Ufficiale Giudiziario ha compiuto un primo accesso in data 12/6/2023 alle ore 16 e 30; in tale sede l'Ufficiale Giudiziario ha riportato nel verbale di avere più volte suonato al citofono, ma che nessuno ha risposto, né aperto. L'Ufficiale Giudiziario, quindi, ha verbalizzato quanto segue: «Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica, né la presenza del fabbro e di quanto altro necessario per poter procedere alla esecuzione forzata»; «Per cui … rimetto alla parte istante il presente verbale di pignoramento …».
L'Ufficiale Giudiziario ha, poi, posto in essere un secondo accesso in data 30/6/2023. Anche in questo caso l'Ufficiale ha verbalizzato di avere suonato più volte al citofono dello stabile, ma che nessuno ha risposto, né aperto. Anche in questo caso l'Ufficiale
Giudiziario ha verbalizzato quanto segue: «Non avendo al momento l'assistenza della forza pubblica, né la presenza di un fabbro per poter procedere alla esecuzione forzata»; «Per cui … rimetto alla parte istante il presente verbale di pignoramento …». Segue una parola non chiaramente leggibile che potrebbe essere “Mancato”.
Da quanto sinora esposto consegue che la procedura di pignoramento è stata solo avviata, ma non si è perfezionata (a prescindere dall'esito fruttuoso o infruttuoso).
La cassazione ha affermato, in argomento, in maniera condivisibile, il seguente principio: «"Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma l, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del
9 credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c."» [cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 41386/21 Cron., depositata il 23/12/2021].
Nel caso qui esaminato non vi è stato un idoneo atto di esercizio del credito da parte del creditore procedente. L'Ufficiale
Giudiziario si è limitato a suonare al citofono, senza neppure bussare alla porta del debitore. Non risultano effettuate adeguate ricerche, da parte del creditore procedente, per verificare se il debitore fosse in alcun modo ristretto in ambienti carcerari. Non risulta neppure che il creditore procedente abbia in maniera idonea sollecitato l'Ufficiale Giudiziario a procurarsi l'assistenza della forza pubblica, di un fabbro o di quanto altro necessario per procedere ala esecuzione. D'altra parte, la circostanza che l'Ufficiale Giudiziario abbia suonato al citofono senza nemmeno bussare alla porta del debitore fa ritenere che non si è neppure effettivamente verificato se fosse possibile oppure no accedere alla abitazione del debitore. Non emerge, inoltre, alcun elemento processualmente rilevante dal quale posa desumersi che il debitore fosse irreperibile;
sul punto non risulta effettuata alcuna opportuna ricerca, anche minima, oltre l'avere bussato al citofono.
Le circostanze di fatto sin qui esaminate portano, quindi, a concludere che il difensore non ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 116, primo comma, del d.p.r. n. 115 del 2002.
I motivi dell'opposizione sono quindi infondati e la decisione impugnata è corretta.
La parte opponente, Avv. risulta soccombente e va, Pt_1 pertanto, condannata al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del , resistente costituito. Le spese sono Controparte_1 liquidate, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.100,01 a €
10 5.200,00) e della non particolare complessità delle questioni trattate, nell'importo minimo previsto per le fasi processuali espletate, pari a €
1.457,50, oltre IVA e CPA come per legge.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto di liquidazione spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 561/2023 R.G. liq., n.
132/2022 R.G. App., datato 11/03/24, depositato in data 12/8/2024, avente ad oggetto “Decreto di rigetto di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio”, opposizione proposta nell'interesse dell'avv. nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, Parte_1 comma 4, c.p.p., di , nato a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa o Controparte_1 assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il provvedimento impugnato;
3. condanna parte ricorrente opponente avv. nella Parte_1 qualità di difensore d'ufficio , nato a [...] il Parte_2
25/8/1979, al pagamento delle spese del presente procedimento di opposizione in favore del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 1.460,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge
11 sull'imponibile, se dovute;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente avv. nella qualità Parte_1 di difensore d'ufficio nato a [...] il Parte_2
25/8/1979, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Salerno, 30/10/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
12