TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4192/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA DUCEZIO n. 3, C.F._1
NOTO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CULTRERA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 30 ottobre 2024,
ha esposto: Parte_1
• di aver svolto dal 2003 lavoro agricolo giornaliero in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di diversi datori di lavoro;
di aver effettuato dal 2016 per svariati anni le proprie prestazioni lavorative alle dipendenze dell sita in Pachino, via Controparte_2
Plebiscito n. 85, P.I. P.IVA_2
• di aver svolto negli ultimi anni attività di lavoro agricolo per la società agricola “Taccone s.r.l.s.” sita in Pachino c.da Saiazza snc;
• di aver presentato ogni anno al termine della durata dei contratti di lavoro domanda volta a percepire la disoccupazione agricola che gli è stata pagata;
• di aver ricevuto in data 24/07/2024 n. 6 raccomandate contenenti ciascuno un diverso provvedimento dell CP_1 portante protocollo del 15/07/2024 aventi ad oggetto il CP_1 disconoscimento di giornate di lavoro agricolo per gli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022, giornate che in realtà il ha svolto;
Pt_1
• di aver ricevuto in data 07/08/2024 dall' n. 7 CP_1 raccomandate contenenti un differente provvedimento con cui l' comunicava di aver effettuato in data 22/7/2024 il CP_1 riesame delle domande di disoccupazione agricola presentate e riscosse negli anni antecedenti a seguito del quale alcune domande a suo tempo accettate e liquidate erano state respinte, mentre quelle relative agli anni 2021 e 2022 risultavano accolte ma al ricorrente non toccava alcunché e risultava un ingente debito a suo carico;
• che l' comunicava che le domande di disoccupazione CP_1 agricola relative all'anno 2016 (presentata il 04.03.2017), all'anno 2017 (presentata il 20.02.2018), all'anno 2018
2 (presentata il 19.01.2019), all'anno 2019 (presentata il 18.01.2020), all'anno 2020 (presentata il 28.01.2021) a suo tempo accettate ma riesaminate in data 22/07/2024 erano state respinte;
• che le domande relative agli anni 2021 e 2022, riesaminate in data 23.07.2024, risultavano accolte senza alcun importo in pagamento a seguito di una serie di calcoli contenenti ingiustificate trattenute e detrazioni da cui emergeva un debito del ricorrente;
• che in data 07.08.2024 il ricorrente riceveva da altre 7 CP_1 distinte comunicazioni con cui veniva comunicato l'accertamento di un indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola pari a € 2.315,15 per l'anno 2016, di € 5.791,13 per l'anno 2017, € 3.370,47 per l'anno 2018, € 4.030,09 per l'anno 2019, € 3.761,86 per l'anno 2020, € 1.216,98 per l'anno 2021, € 578,99 per l'anno 2022 per un totale di € 21.094,67.
ha chiesto: dichiarare l'illegittimità ed inefficacia Parte_1 dei provvedimenti con cui l' ha comunicato il disconoscimento delle CP_1 giornate lavorative per gli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022; dichiarare che il ha lavorato in agricoltura negli anni 2016, 2017, Pt_1
2018, 2020, 2021 e 2022 per tutte le giornate disconosciute dall CP_1 accertare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' ha rigettato le CP_1 domande di disoccupazione agricola relative agli anni dal 2016 al 2020 e dichiarare il diritto del all'iscrizione negli elenchi dei lavori Pt_1 agricoli del Comune di riferimento per tutte le giornate lavorative disconosciute dal resistente;
dichiarare il diritto del ricorrente all'accoglimento delle suddette domande e all'erogazione delle somme dovute a tal titolo;
dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' ha accolto le domande di disoccupazione agricola relative agli anni CP_1
2021 e 2022 ritenendo di non dover erogare alcunché; accertare l'illegittimità dei provvedimenti con cui l' ha chiesto la restituzione CP_1 della somma complessiva di € 21.094,67; dichiarare che il non ha Pt_1 alcun debito nei confronti del resistente, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito:
3 • che le prestazioni di disoccupazione già erogate sono state successivamente, a seguito della notifica del verbale ispettivo n. 2022003369 /DDL del 18/03/2024 riferito alla ditta CP_2
, richieste in restituzione stante l'intervenuta
[...] cancellazione in procedura ARLA delle giornate agricole per disconoscimento dei rapporti di lavoro instaurati dal 01.01.2016 al 31.12.2022 con la conseguenza di rideterminazione d'ufficio delle disoccupazioni agricole e relative iscrizioni degli indebiti;
• che sono stati notificati al ricorrente ed esitati con raccomandata A/R le comunicazioni di RC1 PSR per gli indebiti: Indebito n. 19123733 periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 cat ds agr. €.2.315,15; Indebito n. 19123777 periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 cat ds agr. €. 5.791,13; Indebito n. 19123832 periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 cat. Ds agr. €. 3.370,47; Indebito n. 19123850 periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2009 cat. Ds agr. €. 4.030,09; Indebito n. 19123876 periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 cat, ds agr. €. 3.791,86; Indebito n. 19132829 periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 cat. Ds agr. €. 1.216,98; Indebito n. 19132851 periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 cat: ds agr. €. 578,99; Totale indebito €. 21094,67;
• che sono stati ritenuti non provati e non sussistenti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati, negli anni, dall'azienda ricorrente a beneficio dei soggetti specificati negli allegati del verbale di accertamento, tra cui il ricorrente;
• che la dal 2018 al 2022, Controparte_3 quali soli costi per le retribuzioni, avrebbe dovuto erogare a tutti i braccianti agricoli denunciati l'importo totale lordo pari ad € 1.087.931;
• che dal complessivo esame delle dichiarazioni IVA per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 si è potuto determinare un utile aziendale che dal 2018 al 2022 può essere determinato in € 529.468;
• che l' ha correttamente cancellato il Controparte_4 ricorrente dalle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza in applicazione dell'art. 8, comma 2, del
4 D.lgs. n. 375/1993, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 77 del 22 marzo 2004;
• l'insussistenza di violazione del principio dell'affidamento nell'irripetibilità di trattamenti previdenziali percepiti in buona fede. Il ricorso è infondato. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il verbale ispettivo contenente le dichiarazioni rese dai terzi ai funzionari dell'ente non assume efficacia probatoria se non limitatamente alla corrispondenza e provenienza delle dichiarazioni verbalizzate;
nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo, l'accertamento documentale dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007). Secondo consolidato orientamento, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori, pur non costituendo testimonianza in senso tecnico, assumono rilevanza probatoria quando siano univoche e corroborate da altri elementi (Cass. civ., sez. lav., 14.05.2014, n. 10427; Cass. civ., sez. lav., 8.09.2015, n. 17774).
5 La giurisprudenza ha altresì affermato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, in sede ispettiva, prevalgono su quelle eventualmente contraddittorie rese in giudizio, in quanto caratterizzate da spontaneità e genuinità (Cass. 29.04.2016, n. 8567). Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645). Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Nel caso in esame, la legittimità del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative trova fondamento nelle risultanze del verbale ispettivo n. 2022003369/DDL del 18 marzo 2024, redatto dai funzionari dell' ; tale verbale, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., CP_1 costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni rese. Nella fattispecie, il verbale ispettivo è stato redatto all'esito di un'accurata attività di indagine che ha incluso l'esame del libro unico del lavoro, delle denunce DMAG, delle banche dati e Agenzia delle CP_1
Entrate, nonché la raccolta di dichiarazioni da parte di numerosi lavoratori e del titolare dell'azienda; da tale attività è emersa una evidente incongruenza tra il numero di giornate denunciate e la reale capacità economica dell'impresa, la quale, a fronte di un volume d'affari dichiarato di poco superiore a cinquecentomila euro nel quinquennio 2018-2022, avrebbe dovuto sostenere costi per retribuzioni e contributi superiori a un milione e quattrocentomila euro, circostanza che rivela l'antieconomicità della condotta imprenditoriale e costituisce indice di simulazione dei rapporti di lavoro;
a ciò si aggiunge la totale assenza di pagamenti tracciati delle retribuzioni, in violazione della normativa introdotta dalla legge di
6 bilancio 2018 che impone l'utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento delle retribuzioni. Decisive, inoltre, risultano le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede ispettiva. Il ha affermato di aver lavorato per la ditta Pt_1 CP_2 esclusivamente nel 2019, per pochi mesi, e nel 2023, e di non aver mai prestato attività negli anni 2016, 2017, 2018, né nel triennio 2020-2022; da altresì dichiarato di aver svolto mansioni di magazziniere e non di operaio agricolo. Tali dichiarazioni si pongono in insanabile contrasto con le denunce contributive, che lo indicano come lavoratore agricolo per oltre settecento giornate nel periodo 2016-2022, e con la pretesa azionata in giudizio di aver svolto attività agricola continuativa. Il ricorrente non ha saputo indicare il nome di alcun compagno di lavoro, mentre altri operai e lo stesso titolare non lo hanno mai menzionato tra i lavoratori presenti;
né risulta alcun pagamento tracciato a suo favore. La documentazione prodotta in giudizio (buste paga, CUD, estratti conto) è di formazione unilaterale e, secondo la giurisprudenza, non risulta idonea a superare le risultanze ispettive quando sia contestata la genuinità del rapporto (Cass. civ., n. 10529/1996; Trib. Catania, sez. lav., n. 3457/2012); pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria;
altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale (Tribunale Catania, 12/06/2025, n.2493). Va ricordato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 1133 del 2000, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro;
in tal caso, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'effettiva esistenza, durata e natura onerosa del rapporto, non potendo il giudice fondare la decisione sul solo riscontro dell'iscrizione. Nel presente giudizio, tale onere non è stato assolto, poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la veridicità delle giornate lavorative disconosciute.
7 Non può trovare accoglimento la doglianza del ricorrente fondata sul principio del legittimo affidamento e sulla pretesa irripetibilità delle somme percepite;
tale impostazione non trova riscontro né nella normativa vigente né nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Va premesso che la disoccupazione agricola non è una prestazione previdenziale in senso stretto, ma un sostegno al reddito condizionato alla sussistenza di determinati requisiti, tra i quali l'effettiva iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la genuinità del rapporto di lavoro. L' , nell'esercizio del potere di autotutela, è legittimato ad CP_1 annullare provvedimenti illegittimi che abbiano determinato un'uscita indebita di denaro pubblico, senza che ciò richieda la dimostrazione di un interesse pubblico ulteriore, essendo tale interesse insito nella necessità di garantire la corretta erogazione delle prestazioni e la tutela delle risorse collettive: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023, ha chiarito che la norma di cui all'art. 2033 c.c., che disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo, non presenta profili di illegittimità costituzionale e trova applicazione anche in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali non pensionistiche;
ne consegue che il diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte prescinde CP_1 dall'accertamento della buona fede del percettore (Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 2003, n. 17404; Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31373). Il principio del legittimo affidamento, invocato dal ricorrente, non può essere interpretato in senso tale da paralizzare il potere dell'amministrazione di correggere errori che abbiano determinato l'erogazione di prestazioni non dovute;
la giurisprudenza europea, richiamata dal ricorrente, impone un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse e la tutela dell'affidamento del privato, ma non esclude la ripetibilità delle somme indebitamente percepite;
al contrario, consente di modulare le modalità di recupero per evitare conseguenze sproporzionate, senza incidere sul principio della debenza. Nel caso di specie, l' ha agito a seguito di un accertamento CP_1 ispettivo approfondito, che ha evidenziato la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati e la conseguente insussistenza dei presupposti per l'erogazione delle indennità; non si tratta, dunque, di un mero errore contabile, ma di una situazione in cui la prestazione è stata percepita in assenza dei requisiti di legge, circostanza che esclude qualsiasi tutela dell'affidamento; può pertanto ritenersi la piena legittimità del potere di
8 autotutela esercitato dall' e che la richiesta di restituzione delle CP_1 somme indebitamente percepite trovi fondamento nell'art. 2033 c.c., senza che possa invocarsi il principio del legittimo affidamento per escludere la ripetibilità; la posizione del ricorrente, lungi dal configurare una situazione meritevole di tutela, si fonda su rapporti di lavoro che l'accertamento ispettivo ha ritenuto inesistenti, sicché ogni pretesa di irripetibilità risulta priva di base giuridica. Per queste ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 4192/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili. Siracusa, 15/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
9