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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7240/ 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VENDITTO MASSIMO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in ricorso con il quale veniva richiesto il pagamento delle somma specificata nel predetto atto introduttivo. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso.
Concludeva in particolare per l'annullamento del predetto atto per le ragioni indicate in ricorso. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, per le CP_1
ragioni di cui alla memoria difensiva (non è stata versata in atti una prova idonea di un'instaurazione del contraddittorio nei confronti di soggetti diversi dall' ). CP_1
In via pregiudiziale deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva.
Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”
Passando all'esame del merito appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'avviso di addebito, come dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr.
Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una
2 conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Questo del resto, analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal
Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_1
sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1
escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass. 12108/2010).
Tanto premesso, l'odierno ricorrente ha presentato della documentazione da cui risulta la cessazione dell'attività a far data dal 12/07/2022. In realtà l non CP_1
contesta in modo specifico ed univoco, come era suo onere, la corrispondenza al vero di tale documentazione, e cioè che l'attività era cessata nella data allegata dal ricorrente, ma si limita a osservare che l'attività non risultava formalmente
3 cessata in base a altri registri. Quindi non solamente non è emersa la prova del fondamento, in relazione al periodo successivo a tale data, della pretesa avanzata dall' (su cui si ripete gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c.) ma vi sono CP_1
degli elementi probatori che depongono in senso contrario (cfr. documentazione versata in atti dal ricorrente in relazione all'attività svolta). Orbene ad avviso del presente giudice l'obbligo contributivo non può che fondarsi sull'effettivo svolgimento dell'attività. Non può che conseguirne la revoca dell'atto impugnato in relazione ai contributi relativi a periodi successivi al 12/07/2022.
In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva.
Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono essere compensate in considerazione della novità, particolarità
e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca l' avviso di addebito n° 37120240012037935000 limitatamente ai contributi relativi a periodi successivi al 12/07/2022;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 7.7.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7240/ 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VENDITTO MASSIMO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in ricorso con il quale veniva richiesto il pagamento delle somma specificata nel predetto atto introduttivo. A sostegno dell'opposizione svolgeva le argomentazioni di cui in ricorso.
Concludeva in particolare per l'annullamento del predetto atto per le ragioni indicate in ricorso. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, per le CP_1
ragioni di cui alla memoria difensiva (non è stata versata in atti una prova idonea di un'instaurazione del contraddittorio nei confronti di soggetti diversi dall' ). CP_1
In via pregiudiziale deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva.
Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio), poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02:).”
Passando all'esame del merito appare opportuno premettere che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del fatto posto a base dell'avviso di addebito, come dell'ordinanza ingiunzione grava sull'odierno opposto, attore sostanziale ancorché formalmente resistente (cfr.
Cass. 3837/01: “L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, e spettando all'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima puo' anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purche' i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una
2 conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilita', dovendosi cioe' ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di cio', sia pure con qualche margine di opinabilita', restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimita' se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.”. Questo del resto, analogamente a quanto si ritiene pacificamente in tema di opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre come affermato anche recentissimamente dal
Supremo Collegio:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe CP_1
sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la
S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_1
escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria, cfr. Cass. 12108/2010).
Tanto premesso, l'odierno ricorrente ha presentato della documentazione da cui risulta la cessazione dell'attività a far data dal 12/07/2022. In realtà l non CP_1
contesta in modo specifico ed univoco, come era suo onere, la corrispondenza al vero di tale documentazione, e cioè che l'attività era cessata nella data allegata dal ricorrente, ma si limita a osservare che l'attività non risultava formalmente
3 cessata in base a altri registri. Quindi non solamente non è emersa la prova del fondamento, in relazione al periodo successivo a tale data, della pretesa avanzata dall' (su cui si ripete gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c.) ma vi sono CP_1
degli elementi probatori che depongono in senso contrario (cfr. documentazione versata in atti dal ricorrente in relazione all'attività svolta). Orbene ad avviso del presente giudice l'obbligo contributivo non può che fondarsi sull'effettivo svolgimento dell'attività. Non può che conseguirne la revoca dell'atto impugnato in relazione ai contributi relativi a periodi successivi al 12/07/2022.
In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva.
Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese devono essere compensate in considerazione della novità, particolarità
e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca l' avviso di addebito n° 37120240012037935000 limitatamente ai contributi relativi a periodi successivi al 12/07/2022;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 7.7.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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