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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33713/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 33713/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Biagio Giliberti come in atti. Parte_1
ATTORE
E
con l'Avv. Luigi D'Ottavi; , con l'Avv. Piero Sandulli e Luca CP_1 CP_2
Roiate; con gli Avv. Mario Pistolese e Marco Pistolese;
come in atti. CP_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo dichiararsi l'inefficacia della risoluzione disposta da
[...] CP_3 [...]
(D.D. 20.2.2019) del contratto di incarico stipulato con la società attrice il 4.9.2018 per CP_1
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del Mercato di Via San Silverio, ordinandone a l'adempimento e CP_1
condannarsi quest'ultima in solido con (dirigente) e ) CP_2 Controparte_4
funzionari dell'Amministrazione che avevano sottoscritto gli atti.
Si costituivano con separati atti i convenuti contrastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata.
Il Disciplinare (art. 1) specifica l'oggetto dell'incarico prevedendo che le attività principali affidate sono la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
il coordinamento per la sicurezza in pagina1 di 4 fase di progettazione;
la progettazione degli impianti;
la redazione del progetto antincendio e accertamento conformità antincendio;
il supporto al RUP.
Circa i tempi di consegna degli elaborati (art. 4) stabilisce che l'attività progettuale è stimata in 45 giorni naturali e consecutivi di cui 20 a partire dalla stipula del contratto per la progettazione definitiva e 25 giorni a partire dalla data di ottenimento di tutti i pareri e nulla osta favorevoli previsti per la progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'accertamento di conformità antincendio e degli impianti.
Stabilisce altresì che il progetto esecutivo dovrà comunque essere approvato entro il 31.12.2018.
Su richiesta della società attrice l'Amministrazione prorogava i tempi di consegna del progetto definitivo fino all'ottenimento di tutti i pareri e bulla osta previsti precisando che in base all'art 4 del Disciplinare sarebbe rimasto invariato il termine di consegna del progetto esecutivo
(15.10.2018; prot. 106564).
Nel novembre del 2018, la società inviava il progetto definitivo.
L'Amministrazione, evidenziata la necessità di prevedere due stralci funzionali nella progettazione esecutiva (7.12.2018; prot. 127127) Rigettata la richiesta della società di integrazione di spesa riguardante l'adeguamento degli onorari per lo svolgimento delle indagini geognostiche
(14.12.2018; prot. 131444) comunicava la conclusione favorevole della conferenza di servizi indetta il 16.11.2018 e invitava la società al deposito del progetto esecutivo come da disciplinare di incarico entro e non oltre il 31.12.2018 (14.12.2018).
In seguito ad un successivo incontro (24.12.2018) all'esito dell'attività di verifica del primo stralcio del progetto esecutivo inviato dalla società il 20.12.2018 l'Amministrazione chiedeva a quest'ultima la copia dell'avvenuto deposito al EN civile della pratica di Autorizzazione sismica, da prodursi entro e non oltre il 31.12.2018 (28.12.2018; prot. 134990).
Le mancanze del progetto esecutivo erano state accertate in contraddittorio con la società avendo il
RUP sospeso l'attività di verifica fino a pronuncia da parte de EN (cfr. verbale 24.12.2018; prot.
134419).
Quindi, l'Amministrazione con successiva nota “a prescindere dal mancato deposito (ancora oggi) della documentazione indicata che è elemento determinante per l'approvazione del progetto” eccepiva il grave inadempimento contrattuale del progettista per il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'elaborato esecutivo, della copia della autorizzazione sismica prodotta al EN Civile nonché di tutta la documentazione idonea, ivi comprese le indagini geognostiche, a consentire alla
Stazione appaltante di validare e approvare il progetto esecutivo entro il termine indicato del
31.12.18 e stante il disposto di cui all'art. 4 del Disciplinare comunicava di risolvere il contratto sottoscritto con la in data 4.09.2018 (15.01.2019; prot. n. 4503). Parte_1
pagina2 di 4 Infine determinava la risoluzione del contratto (20.2.2019; prot. 18459).
Pertanto la risoluzione è stata legittimamente adottata dall'Amministrazione in relazione al contestato inadempimento previsto espressamente dal Disciplinare (art. 13) che infatti stabilisce che sia in facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto a causa del superamento dei termini massimi indicati dal precedente art. 4.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti (Cass., n. 4911 del 1995).
E L'Amministrazione eccependo il grave inadempimento contrattuale della società per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati di cui all'art. 4 del Disciplinare ha inequivocamente espresso la volontà di avvalersene.
Ricorre comunque il presupposto del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali previsto dalla legge come causa di risoluzione (d.lgs. n. 50/2016; art. 108; d.lgs. n. 36/2023; art. 122) tenuto conto del fatto che l'inadempimento della società ha impedito l'approvazione del progetto esecutivo entro il termine, considerato altresì l'interesse pubblico sottostante la stipulazione contrattuale.
Non rileva diversamente che la società abbia consegnato il progetto esecutivo essendo stata riscontrata la mancanza delle autorizzazioni e della documentazione necessarie alla validazione del progetto nel termine stabilito e più volte ribadito dall'Amministrazione.
Inoltre, come da quest'ultima rilevato (14.12.2018; prot. 131444) la relazione geologica e geotecnica esecutiva rientrano nell'ambito delle relazioni specialistiche e quindi dei documenti componenti il progetto esecutivo (dPR n. 207 del 2010; art. 33) e comunque delle prestazioni affidate dal Disciplinare (art. 2; Q bllll.01) che espressamente richiama la suddetta norma.
Tanto che quest'ultimo la prevede anche tra le prestazioni che possono costituire oggetto di subincarico rimanendo pur sempre responsabile l'incaricato (art. 11).
Del resto la società dopo la risoluzione del contratto si è resa espressamente disponibile a svolgere le indagini geognostiche e a far pervenire i progetti esecutivi completati o integrati alla luce delle attività poste in essere per la validazione (12.3.2019).
Tale offerta è stata rifiutata da che ha confermato i provvedimenti già assunti in CP_1
merito alla risoluzione contrattuale (15.3.2019; prot. 28727).
Essa tuttavia è idonea a confermare a) che la relazione geognostica rientrava nell'ambito delle prestazioni contrattualmente affidate b) che il progetto esecutivo non era completo.
pagina3 di 4 I tempi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica dovevano essere conosciuti dalla società la quale in ogni caso avrebbe dovuto attivarsi in tempo per presentare la domanda come richiesto dall'Amministrazione.
Non si ravvisa alcun elemento di responsabilità nei confronti di e degli altri CP_1
convenuti e sulla base del legittimo operato dell'Amministrazione risultante CP_3 CP_5
dall'esame dello svolgimento procedimentale del rapporto di cui si è dato conto mancando quindi di fondamento anche l'istanza risarcitoria.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7300,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge in favore di ciascuna parte costituita, da distrarsi per la parte di spettanza di nei confronti dei Procuratori dichiaratisi antistatari. CP_2
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 33713/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Biagio Giliberti come in atti. Parte_1
ATTORE
E
con l'Avv. Luigi D'Ottavi; , con l'Avv. Piero Sandulli e Luca CP_1 CP_2
Roiate; con gli Avv. Mario Pistolese e Marco Pistolese;
come in atti. CP_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendo dichiararsi l'inefficacia della risoluzione disposta da
[...] CP_3 [...]
(D.D. 20.2.2019) del contratto di incarico stipulato con la società attrice il 4.9.2018 per CP_1
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del Mercato di Via San Silverio, ordinandone a l'adempimento e CP_1
condannarsi quest'ultima in solido con (dirigente) e ) CP_2 Controparte_4
funzionari dell'Amministrazione che avevano sottoscritto gli atti.
Si costituivano con separati atti i convenuti contrastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata.
Il Disciplinare (art. 1) specifica l'oggetto dell'incarico prevedendo che le attività principali affidate sono la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
il coordinamento per la sicurezza in pagina1 di 4 fase di progettazione;
la progettazione degli impianti;
la redazione del progetto antincendio e accertamento conformità antincendio;
il supporto al RUP.
Circa i tempi di consegna degli elaborati (art. 4) stabilisce che l'attività progettuale è stimata in 45 giorni naturali e consecutivi di cui 20 a partire dalla stipula del contratto per la progettazione definitiva e 25 giorni a partire dalla data di ottenimento di tutti i pareri e nulla osta favorevoli previsti per la progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'accertamento di conformità antincendio e degli impianti.
Stabilisce altresì che il progetto esecutivo dovrà comunque essere approvato entro il 31.12.2018.
Su richiesta della società attrice l'Amministrazione prorogava i tempi di consegna del progetto definitivo fino all'ottenimento di tutti i pareri e bulla osta previsti precisando che in base all'art 4 del Disciplinare sarebbe rimasto invariato il termine di consegna del progetto esecutivo
(15.10.2018; prot. 106564).
Nel novembre del 2018, la società inviava il progetto definitivo.
L'Amministrazione, evidenziata la necessità di prevedere due stralci funzionali nella progettazione esecutiva (7.12.2018; prot. 127127) Rigettata la richiesta della società di integrazione di spesa riguardante l'adeguamento degli onorari per lo svolgimento delle indagini geognostiche
(14.12.2018; prot. 131444) comunicava la conclusione favorevole della conferenza di servizi indetta il 16.11.2018 e invitava la società al deposito del progetto esecutivo come da disciplinare di incarico entro e non oltre il 31.12.2018 (14.12.2018).
In seguito ad un successivo incontro (24.12.2018) all'esito dell'attività di verifica del primo stralcio del progetto esecutivo inviato dalla società il 20.12.2018 l'Amministrazione chiedeva a quest'ultima la copia dell'avvenuto deposito al EN civile della pratica di Autorizzazione sismica, da prodursi entro e non oltre il 31.12.2018 (28.12.2018; prot. 134990).
Le mancanze del progetto esecutivo erano state accertate in contraddittorio con la società avendo il
RUP sospeso l'attività di verifica fino a pronuncia da parte de EN (cfr. verbale 24.12.2018; prot.
134419).
Quindi, l'Amministrazione con successiva nota “a prescindere dal mancato deposito (ancora oggi) della documentazione indicata che è elemento determinante per l'approvazione del progetto” eccepiva il grave inadempimento contrattuale del progettista per il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'elaborato esecutivo, della copia della autorizzazione sismica prodotta al EN Civile nonché di tutta la documentazione idonea, ivi comprese le indagini geognostiche, a consentire alla
Stazione appaltante di validare e approvare il progetto esecutivo entro il termine indicato del
31.12.18 e stante il disposto di cui all'art. 4 del Disciplinare comunicava di risolvere il contratto sottoscritto con la in data 4.09.2018 (15.01.2019; prot. n. 4503). Parte_1
pagina2 di 4 Infine determinava la risoluzione del contratto (20.2.2019; prot. 18459).
Pertanto la risoluzione è stata legittimamente adottata dall'Amministrazione in relazione al contestato inadempimento previsto espressamente dal Disciplinare (art. 13) che infatti stabilisce che sia in facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto a causa del superamento dei termini massimi indicati dal precedente art. 4.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, cod. civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti (Cass., n. 4911 del 1995).
E L'Amministrazione eccependo il grave inadempimento contrattuale della società per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati di cui all'art. 4 del Disciplinare ha inequivocamente espresso la volontà di avvalersene.
Ricorre comunque il presupposto del grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali previsto dalla legge come causa di risoluzione (d.lgs. n. 50/2016; art. 108; d.lgs. n. 36/2023; art. 122) tenuto conto del fatto che l'inadempimento della società ha impedito l'approvazione del progetto esecutivo entro il termine, considerato altresì l'interesse pubblico sottostante la stipulazione contrattuale.
Non rileva diversamente che la società abbia consegnato il progetto esecutivo essendo stata riscontrata la mancanza delle autorizzazioni e della documentazione necessarie alla validazione del progetto nel termine stabilito e più volte ribadito dall'Amministrazione.
Inoltre, come da quest'ultima rilevato (14.12.2018; prot. 131444) la relazione geologica e geotecnica esecutiva rientrano nell'ambito delle relazioni specialistiche e quindi dei documenti componenti il progetto esecutivo (dPR n. 207 del 2010; art. 33) e comunque delle prestazioni affidate dal Disciplinare (art. 2; Q bllll.01) che espressamente richiama la suddetta norma.
Tanto che quest'ultimo la prevede anche tra le prestazioni che possono costituire oggetto di subincarico rimanendo pur sempre responsabile l'incaricato (art. 11).
Del resto la società dopo la risoluzione del contratto si è resa espressamente disponibile a svolgere le indagini geognostiche e a far pervenire i progetti esecutivi completati o integrati alla luce delle attività poste in essere per la validazione (12.3.2019).
Tale offerta è stata rifiutata da che ha confermato i provvedimenti già assunti in CP_1
merito alla risoluzione contrattuale (15.3.2019; prot. 28727).
Essa tuttavia è idonea a confermare a) che la relazione geognostica rientrava nell'ambito delle prestazioni contrattualmente affidate b) che il progetto esecutivo non era completo.
pagina3 di 4 I tempi necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica dovevano essere conosciuti dalla società la quale in ogni caso avrebbe dovuto attivarsi in tempo per presentare la domanda come richiesto dall'Amministrazione.
Non si ravvisa alcun elemento di responsabilità nei confronti di e degli altri CP_1
convenuti e sulla base del legittimo operato dell'Amministrazione risultante CP_3 CP_5
dall'esame dello svolgimento procedimentale del rapporto di cui si è dato conto mancando quindi di fondamento anche l'istanza risarcitoria.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7300,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge in favore di ciascuna parte costituita, da distrarsi per la parte di spettanza di nei confronti dei Procuratori dichiaratisi antistatari. CP_2
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina4 di 4