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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 374 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...] residente in [...], Frazione Rocca di Fondi Parte_1
Alto, rappresentata e difesa da Legaleelia Sta in persona dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De
VA ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio Legale Edes in Roma, Largo Toniolo n. 6, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede di Rieti, Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ad la ricorrente adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“A) nel merito per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare
l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di Euro 11.632,50 preteso da nei confronti della CP_1 ricorrente;
B) con vittoria di onorari diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La ricorrente deduceva di essere casalinga legalmente separata dal marito, Sig. , sin dal Persona_1
17.2.2020, giusta convenzione di negoziazione assistita versata nel fascicolo telematico, nella quale vi era l'obbligo di versamento in favore della della somma mensile di Euro 100,00. Parte_1
Argomentava altresì di essere titolare di assegno sociale, con decorrenza dal 01.07.2020 e, di non essere titolare di altri redditi, eccezion fatta per il citato mantenimento e di esigui redditi catastali costituiti dalla proprietà di un terreno e dalla quota di un mezzo dell'immobile destinato ad abitazione principale.
1 Con note del 26.4.2022 e del 4.5.2022, per effetto di redditi di importo superiore ai limiti di legge, l' CP_1 comunicava alla ricorrente un debito pari ad Euro 11.632,50.
Con nota del 27.9.2022 la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'indebito ed il ripristino della prestazione e dei relativi benefici incrementativi trasmettendo anche all'Istituto la convenzione di negoziazione assistita ma la domanda veniva respinta con la seguente motivazione “in data 6.12.2021 il coniuge Persona_1 ha fatto richiesta di assegno nucleo familiare dichiarando di essere coniugato con la S.V…”
Quantunque regolarmente notificato il ricorso, la resistente non si costituiva in giudizio nei termini di legge per l'Istituto tanto che, all'udienza 28.01.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva che secondo orientamento oramai pacifico in giurisprudenza anche in tema di accertamento negativo l'onere della prova ricade sulla parte ricorrente, in quanto deve essere lei a dover provare di avere i requisiti per poter ricevere la prestazione.
Sul punto si riporta la giurisprudenza della S.C. “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass., sez. unite, 18046/2010).
Non è dunque l' onerato della prova dell'indebito ma il ricorrente, il quale dovrebbe dimostrare CP_1 che l'indebito richiesto in realtà indebito non è.
Tuttavia, a fronte dell'onere della prova in punto di eventuale sussistenza dell'indebito, devono rilevarsi i diversi principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in punto di ripetibilità dello dell'indebito assistenziale.
A tal proposito deve rilevarsi che, con la pronuncia n. 1317/2021 del 20.05.2021, la S.C. ha dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Il citato provvedimento di legittimità ha specificato che, “con riguardo all'ipotesi di indebita percezione dell'assegno sociale vanno quindi ribaditi i seguenti principi di diritto:
A) nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla legge n. 335/95 la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il
2 carattere derogatorio dell'art 2033 c.c. di disposizioni di questo genere le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
B) in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogate per mancanza del requisito reddituale trovano applicazione in sostanza il D.L. n. 850 del 1976 e l'art 3 ter convertito in
Legge n. 29 del 1977 , il D.L: 173 del 1988 art 3 comma 9 convertito in Legge n. 291 del 1988
C) conseguentemente ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In altre parole deve rilevarsi che, ove l'indebito risulti essere determinato in ragione di maggiori redditi percepiti, ostativi dell'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995 ex art 3 comma 6
(coerentemente con quanto statuito da Cass n. 16088 /2020; Cass 26036 del 15.10.2019, Cassa 28771 del 2018 Cassa 1446 del 2008), deve affermarsi che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsiavoglia affidamento dell'accipens.
Pertanto, la ripetizione non sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al pecepiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificato di aver reso edotto l'ente previdenziale della propria situazione familiare ed economica (coniuge in regime di separazione ed erogazione dell'assegno di mantenimento pattuito in sede di accordo per la separazione personale tra i coniugi); ne consegue che, alla luce dei principi sopra richiamati, deve essere esclusa la ripetibilità dell'importo richiesto dall'ente.
D'altro canto, anche alla luce dalla mancata costituzione (e della mancata conseguente prospettazione delle proprie argomentazioni) della parte resistente, non emerge una situazione per cui l'erogazione dell'assegno alla ricorrente sia addebitabile alla stessa parte ricorrente, né emerge l'insussistenza della condizione di affidamento legittimo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con esclusione della ripetibilità delle somme richieste dall' . CP_1
Ciò posto in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' , alla ricorrente con provvedimenti del 26.4.2022 e del 4.5.2022, nella misura di Euro CP_1
3 11.632,50, e condanna la medesima alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 tale titolo, oltre interessi sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda eccezione e così dispone:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente la somma di Euro 11.632,50 pretesa dall' con provvedimenti del CP_1
26.4.22. e 5.4.22;
-Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente recuperate a tale CP_1 titolo, con interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore, della ricorrente che si liquidano in CP_1 misura di Euro 1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie del 15% I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Rieti, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
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IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 374 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...] residente in [...], Frazione Rocca di Fondi Parte_1
Alto, rappresentata e difesa da Legaleelia Sta in persona dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De
VA ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio Legale Edes in Roma, Largo Toniolo n. 6, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede di Rieti, Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ad la ricorrente adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni:
“A) nel merito per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare
l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di Euro 11.632,50 preteso da nei confronti della CP_1 ricorrente;
B) con vittoria di onorari diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
La ricorrente deduceva di essere casalinga legalmente separata dal marito, Sig. , sin dal Persona_1
17.2.2020, giusta convenzione di negoziazione assistita versata nel fascicolo telematico, nella quale vi era l'obbligo di versamento in favore della della somma mensile di Euro 100,00. Parte_1
Argomentava altresì di essere titolare di assegno sociale, con decorrenza dal 01.07.2020 e, di non essere titolare di altri redditi, eccezion fatta per il citato mantenimento e di esigui redditi catastali costituiti dalla proprietà di un terreno e dalla quota di un mezzo dell'immobile destinato ad abitazione principale.
1 Con note del 26.4.2022 e del 4.5.2022, per effetto di redditi di importo superiore ai limiti di legge, l' CP_1 comunicava alla ricorrente un debito pari ad Euro 11.632,50.
Con nota del 27.9.2022 la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'indebito ed il ripristino della prestazione e dei relativi benefici incrementativi trasmettendo anche all'Istituto la convenzione di negoziazione assistita ma la domanda veniva respinta con la seguente motivazione “in data 6.12.2021 il coniuge Persona_1 ha fatto richiesta di assegno nucleo familiare dichiarando di essere coniugato con la S.V…”
Quantunque regolarmente notificato il ricorso, la resistente non si costituiva in giudizio nei termini di legge per l'Istituto tanto che, all'udienza 28.01.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva che secondo orientamento oramai pacifico in giurisprudenza anche in tema di accertamento negativo l'onere della prova ricade sulla parte ricorrente, in quanto deve essere lei a dover provare di avere i requisiti per poter ricevere la prestazione.
Sul punto si riporta la giurisprudenza della S.C. “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass., sez. unite, 18046/2010).
Non è dunque l' onerato della prova dell'indebito ma il ricorrente, il quale dovrebbe dimostrare CP_1 che l'indebito richiesto in realtà indebito non è.
Tuttavia, a fronte dell'onere della prova in punto di eventuale sussistenza dell'indebito, devono rilevarsi i diversi principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in punto di ripetibilità dello dell'indebito assistenziale.
A tal proposito deve rilevarsi che, con la pronuncia n. 1317/2021 del 20.05.2021, la S.C. ha dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Il citato provvedimento di legittimità ha specificato che, “con riguardo all'ipotesi di indebita percezione dell'assegno sociale vanno quindi ribaditi i seguenti principi di diritto:
A) nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla legge n. 335/95 la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il
2 carattere derogatorio dell'art 2033 c.c. di disposizioni di questo genere le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
B) in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogate per mancanza del requisito reddituale trovano applicazione in sostanza il D.L. n. 850 del 1976 e l'art 3 ter convertito in
Legge n. 29 del 1977 , il D.L: 173 del 1988 art 3 comma 9 convertito in Legge n. 291 del 1988
C) conseguentemente ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In altre parole deve rilevarsi che, ove l'indebito risulti essere determinato in ragione di maggiori redditi percepiti, ostativi dell'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995 ex art 3 comma 6
(coerentemente con quanto statuito da Cass n. 16088 /2020; Cass 26036 del 15.10.2019, Cassa 28771 del 2018 Cassa 1446 del 2008), deve affermarsi che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsiavoglia affidamento dell'accipens.
Pertanto, la ripetizione non sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al pecepiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha specificato di aver reso edotto l'ente previdenziale della propria situazione familiare ed economica (coniuge in regime di separazione ed erogazione dell'assegno di mantenimento pattuito in sede di accordo per la separazione personale tra i coniugi); ne consegue che, alla luce dei principi sopra richiamati, deve essere esclusa la ripetibilità dell'importo richiesto dall'ente.
D'altro canto, anche alla luce dalla mancata costituzione (e della mancata conseguente prospettazione delle proprie argomentazioni) della parte resistente, non emerge una situazione per cui l'erogazione dell'assegno alla ricorrente sia addebitabile alla stessa parte ricorrente, né emerge l'insussistenza della condizione di affidamento legittimo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con esclusione della ripetibilità delle somme richieste dall' . CP_1
Ciò posto in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' , alla ricorrente con provvedimenti del 26.4.2022 e del 4.5.2022, nella misura di Euro CP_1
3 11.632,50, e condanna la medesima alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 tale titolo, oltre interessi sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda eccezione e così dispone:
- Dichiara non dovute dalla ricorrente la somma di Euro 11.632,50 pretesa dall' con provvedimenti del CP_1
26.4.22. e 5.4.22;
-Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente recuperate a tale CP_1 titolo, con interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore, della ricorrente che si liquidano in CP_1 misura di Euro 1.863,50 oltre rimborso spese forfettarie del 15% I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Rieti, 24.11.2025
Il Giudice
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