Sentenza 29 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/09/2022, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 02700/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02766/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2015, proposto da
SA NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AU IO AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Daina e Maria Elena Nocera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 511 del 29 giugno 2015, notificata il 30 giugno 2015, con oggetto: « annullamento in autotutela del permesso a costruire n. 21 del 27/05/2008 »;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 settembre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato via pec il 28 settembre 2015 al Comune intimato, e tramite raccomandata il 29 settembre/5 ottobre 2015 al controinteressato, l’odierno ricorrente è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Lampedusa e Linosa ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 21/2008.
In sintesi, il provvedimento impugnato è motivato sul fatto che la particella su cui sorge l’immobile di parte ricorrente non raggiungerebbe il lotto minimo di 1.000 mq, previsto per la zona C3 dal locale strumento urbanistico; né, al riguardo, assumerebbe rilevanza il “ preliminare di asservimento ” prodotto in sede procedimentale dall’odierna ricorrente; preliminare che – secondo l’Amministrazione comunale - avrebbe dovuto avere, quantomeno, la forma di atto pubblico di asservimento.
A parere della ricorrente, il lotto minimo sarebbe stato invece raggiunto, tenuto conto della somma degli 820 mq della particella su cui sorge l’immobile (fg-OMISSIS-), a cui andrebbero aggiunti 180 mq, risultanti dall’asservimento delle particelle nn. -OMISSIS- dello stesso foglio di mappa, che sarebbero di proprietà della madre della medesima ricorrente.
Riassunta nei termini essenziali la vicenda, parte ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato sulla scorta delle seguenti ragioni:
I. violazione di legge (art. 97, Cost.; artt. 3 e 10, L. n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto il Comune intimato avrebbe errato nel ritenere che parte dell’area asservita sarebbe stata di proprietà del controinteressato e non fosse nella disponibilità della ricorrente, tenuto conto che quest’ultima – nell’ambito del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato – avrebbe prodotto un preliminare di asservimento a supporto della propria ricostruzione dei fatti;
II. violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost; artt. 3, 21- octies e 21- novies , L. n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto l’Amministrazione comunale non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni di interesse pubblico sottostanti alla rimozione del titolo edilizio; né avrebbe consentito alla ricorrente di adottare idonee misure correttive per salvaguardare tutti gli interessi coinvolti, tenuto conto che la stessa avrebbe dimostrato di avere comunque la disponibilità dei 1.000 mq necessari per la costruzione dell’immobile.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituito il controinteressato, con atto di mera forma.
3. Con istanza depositata il 24 maggio 2021, parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 82, c.p.a., la fissazione dell’udienza di merito.
4. All’udienza di smaltimento del 12 settembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.
2. Risulta, al riguardo, dirimente che la ricorrente – indipendentemente da ogni altra considerazione – non abbia dimostrato di avere la disponibilità del lotto minimo di 1.000 mq, previsto per la zona C3 dal locale strumento urbanistico (cfr., in merito all’estensione del lotto minimo, quanto affermato nel provvedimento impugnato).
La ricorrente, sul punto, ha affermato che la superficie di 1.000 mq sarebbe derivata:
- in parte, dalla p.lla n. 748, di mq 820;
- per il resto, dall’asservimento di 180 mq delle p.lle nn. -OMISSIS- (cfr. ricorso e memoria procedimentale, versata in atti; la relazione allegata alla domanda di permesso di costruire ha fatto, in termini più generici, riferimento a 820 mq presenti nell’allora p.lla n. -OMISSIS-, e a 180 mq messi a disposizione dalla madre dell’odierna ricorrente).
L’asservimento su cui la ricorrente ha incentrato le proprie difese risulterebbe – in tesi – comprovato da un documento, prodotto in giudizio, rubricato “ preliminare di asservimento ”.
Si tratta di un documento, privo di data, che sarebbe stato sottoscritto dalla madre della ricorrente, non stipulato in forma pubblica, né trascritto nei registri immobiliari.
Ciò posto, dagli atti di causa non risulta che la ricorrente abbia provato di aver mai avuto la disponibilità dei 1.000 mq necessari per il rispetto del c.d. “ lotto minimo ” in questione, atteso che:
- da un lato, il suddetto “ preliminare ” è privo di data e, pertanto, non può ritenersi sottoscritto in data anteriore al permesso di costruire successivamente ritirato in autotutela (cfr. art. 2704, c.c.);
- dall’altro, sarebbe stata comunque necessaria la trascrizione dell’atto di asservimento (art. 2643, co. 1, n. 2- bis ; cfr., Cons. St., Sez. IV, 31 maggio 2022, n. 4417; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 luglio 2022, n. 2261) che, come si è visto, non risulta essere mai stata effettuata.
3. Tanto premesso, sono infondati entrambi i motivi di ricorso:
- il primo motivo, perché – come si è visto – la parte ricorrente non ha dimostrato di avere (né al momento del rilascio del permesso di costruire, né successivamente) la disponibilità dei 1.000 mq, necessari per configurare il c.d. “ lotto minimo ”;
- il secondo motivo perché, come già chiarito dalla sentenza n. 8 del 17 ottobre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’onere motivazionale del provvedimento di ritiro in autotutela di titoli abilitativi edilizi risulta attenuato in ragione dell’autoevidenza degli interessi pubblici tutelati, potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo delle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, come avvenuto nel caso di specie. A ciò si aggiunga che, non avendo la ricorrente dimostrato di avere la disponibilità del suddetto “ lotto minimo ”, l’Amministrazione non avrebbe in ogni caso potuto adottare alcuna misura correttiva, come invece sostenuto dalla ricorrente medesima.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto alle spese:
- queste possono trovare compensazione con il controinteressato, tenuto conto della sua ridotta attività difensiva;
- non può esservi alcuna statuizione con riguardo al Comune intimato, perché non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese con il controinteressato; nulla sulle spese con riguardo al Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione di copia digitale della presente sentenza, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di Lampedusa e Linosa e al Prefetto di Agrigento (art. 41 d. P.R. n. 380 del 2001) ai rispettivi indirizzi digitali risultanti dall’indice IPA.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
La presente sentenza è sottoscritta dal componente anziano del Collegio, Primo Referendario Francesca Ferrazzoli, ai sensi dell’art. 88, ultimo comma c.p.a., stante l’intervenuto decesso del Presidente Nicola Maisano dopo la celebrazione della Camera di Consiglio tenutasi al termine dell’udienza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Nicola Maisano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.