Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11111/2024 Sent. N.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Cron. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Rep. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del R. Gen. N.
Giudice unico dott.ssa E. Sampaolesi, 11111/2024
ha pronunciato all'odierna udienza, dandone lettura alle parti, la Camp. Civ. N.
seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 11111/2024 Ruolo Generale promossa
D A
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e Pt_1
difeso dall'Avv.to REPETTI ROSSELLA per procura in atti OGGETTO:
ATTRICE
c o n t r o
, contumace Controparte_1
CONVENUTA
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice proponeva domanda di accertamento negativo del credito di €
280.539,00 della di cui alla fattura n. 200 CP_1 CP_1
dell'8.8.2024, ricevuta in data 13.8.2024.
La convenuta non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace.
All'odierna udienza, fissata per l'interrogatorio formale del
legale rappresentante della , quest'ultimo, ritualmente CP_1
invitato a comparire, non si presentava e la causa era discussa ex art. 281sexies cpc.
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l'attrice ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inesistenza del credito della convenuta.
L'attore in accertamento negativo non fa valere un diritto, ma al contrario ne postula l'inesistenza.
Nella fattispecie in esame la convenuta è rimasta contumace e,
citata per rendere l'interrogatorio, non si è presentata e non ha giustificato impedimento a comparire.
Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, questo
Tribunale ritiene ammessi e fatti dedotti nello stesso e quindi l'assenza di titoli che giustifichino il credito portato dalla fattura menzionata in fatto.
Ciò posto, la domanda dell'attrice deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
P . Q . M .
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
dichiara l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 200
dell'8.8.2024 emessa dalla nei confronti della Controparte_1 [...] CP_2
[...
condanna parte convenuta a rimborsare a favore di parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 1214,00 per esborsi,
euro 2356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Brescia, il 06/05/2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.