CA
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2291 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura Parte_1 generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 21.7.2015 (rep. 80974, Persona_1 racc. 21569), dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli e dall'avvocata Clotilde Mazza, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' Pt_1
-APPELLANTE-
[...
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente unitamente al ricorso di primo grado, dall'avvocato Sergio Mirra, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1133/2022, pronunciata dal Tribunale di
Latina, sezione lavoro e pubblicata in data 1.8.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 15.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso
Pag. 1 a 23
proposto in primo grado dalla ha dichiarato illegittimi i verbali di Controparte_1 accertamento n. 2019016029/DDL e n. 2020003870/DDL e conseguentemente non dovute le somme con essi pretese dall' . Controparte_2
L' interpone appello contro questa decisione. Pt_1
In particolare, l' previdenziale - dopo aver dato atto dell'esistenza di Pt_1 ulteriori giudizi inter partes aventi ad oggetto la contestazione di altri e distinti, seppur
(in tesi) connessi, verbali di accertamento, dopo aver descritto il contenuto di questi ultimi e dopo aver compendiato le difese svolte di detti giudizi, che in via pregiudiziale chiede riunirsi al presente - in sostanza censura la sentenza appellata nella parte in cui:
(a) ha ritenuto illegittimo l'accertamento per violazione dell'art. 3, comma 20 l.
335/1995; (b) ha escluso che fosse stata provata la natura subordinata delle prestazioni lavorative rese nell'anno 2019 dai collaboratori e;
(c) ha dichiarato Parte_2 Parte_3
l'ente previdenziale decaduto dal potere di accertamento in applicazione dell'art. 14 l.
689/1981; (d) non ha attribuito il giusto rilievo, ai fini del riconoscimento della subordinazione, all'utilizzo del sistema informatico SIREC e alle dichiarazioni dei lavoratori interessati;
(e) non ha correttamente considerato la particolare efficacia probatoria dei verbali ispettivi e la loro idoneità a fornire piena prova, sino a querela di falso, delle circostanze di fatto in essi rappresentate;
(f) non ha considerato che era l'effettiva utilizzatrice delle prestazioni rese dai dipendenti Controparte_1 della della Dopo aver illustrato i principi generali Parte_4 Controparte_3 in tema di onere della prova, dopo aver descritto il regime sanzionatorio nell'ipotesi di appalto illecito, dopo aver richiamato le istanze istruttorie articolate nei giudizi riunendi e dopo aver rinviato per relationem alle deduzioni difensive in essi svolte ed alla documentazione colà prodotta, oltre che all'intero contenuto dei relativi verbali di accertamento, rassegna le seguenti conclusioni: «IN VIA PREGIUDIZIALE, disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento contraddistinto con RG n. 1507/2021 ed
R.G. n.1819/2022 pendenti innanzi a Codesta Spett. Corte di Appello;
IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, in riforma della sentenza n. 1133/2022, qui impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettare il ricorso ex adverso proposto in primo grado, infondato in fatto e diritto e non provato, per quanto documentato in primo grado ed argomentato in premessa e, per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, dichiarare la legittimità dei verbali unico di accertamento e notificazione n. 2019016029/DDL del 15/7/20 e
n. 2020003870/DDL DEL 15/7/20, non infirmati da querela di falso, in quanto infondata in fatto
e diritto e non provata degli elementi costitutivi e, per l'effetto condannare il Sig.
[...]
, quale Amministratore unico della al pagamento della somma di € CP_4 Controparte_1
Pag. 2 a 23
238.196,89 di cui € 143.044,54 a titolo di contributi ed € 95.152,35 a titolo di somme aggiuntive come riportato in dettaglio nel verbale ispettivo n. 2019016029/DDL; nonché al pagamento della complessiva somma di € 242.471,75 di cui € 206.868,52 a titolo di contributi ed € 35.603,23 a titolo di somme aggiuntive, di cui al Verbale ispettivo n. 2020003870/DDL del 15/7/20, oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, nonché condannare la a regolarizzare Controparte_5 la posizione di tutti i lavoratori interessati e nominativamente individuati in ciascun verbale ispettivo. IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare legittime e dovute le somme e le sanzioni di cui ai verbali di accertamento specificati in premessa per quanto argomentato e, per l'effetto condannare il Sig. , quale legale rappresentante pro tempore della srl Controparte_4
“National Credit.it” al pagamento della somma di € 238.196,89 di cui al verbale ispettivo n.
2019016029/DDL ed 242.471,75 di cui al verbale ispettivo IN VIA PREGIUDIZIALE, disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento contraddistinto con RG n. 1507/2021 ed
R.G. n.1819/2022 pendenti innanzi a Codesta Spett. Corte di Appello;
IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, in riforma della sentenza n. 1133/2022, qui impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettare il ricorso ex adverso proposto in primo grado, infondato in fatto e diritto e non provato, per quanto documentato in primo grado ed argomentato in premessa e, per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, dichiarare la legittimità dei verbali unico di accertamento e notificazione n. 2019016029/DDL del 15/7/20 e
n. 2020003870/DDL DEL 15/7/20, non infirmati da querela di falso, in quanto infondata in fatto
e diritto e non provata degli elementi costitutivi e, per l'effetto condannare il Sig.
[...]
, quale Amministratore unico della al pagamento della somma di € CP_4 Controparte_1
238.196,89 di cui € 143.044,54 a titolo di contributi ed € 95.152,35 a titolo di somme aggiuntive come riportato in dettaglio nel verbale ispettivo n. 2019016029/DDL; nonché al pagamento della complessiva somma di € 242.471,75 di cui € 206.868,52 a titolo di contributi ed € 35.603,23 a titolo di somme aggiuntive, di cui al Verbale ispettivo n. 2020003870/DDL del 15/7/20, oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, nonché condannare la a regolarizzare Controparte_5 la posizione di tutti i lavoratori interessati e nominativamente individuati in ciascun verbale ispettivo. IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare legittime e dovute le somme e le sanzioni di cui ai verbali di accertamento specificati in premessa per quanto argomentato e, per l'effetto condannare il Sig. , quale legale rappresentante pro tempore della srl Controparte_4
“National Credit.it” al pagamento della somma di € 238.196,89 di cui al verbale ispettivo n.
2019016029/DDL ed 242.471,75 di cui al verbale ispettivo». resiste all'impugnazione, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per intervenuto giudicato ed argomentando nel merito sull'infondatezza delle avverse censure, così concludendo in conformità.
Pag. 3 a 23
Ricostituito il contraddittorio ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 15.5.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La sentenza appellata, sebbene avesse contestato in Controparte_1 primo grado anche la legittimità della variazione di premio disposta dall' con Nota Pt_5 di variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 14592148/27 datata
23.7.2020 (doc. 4 fasc. I grado e sebbene l'Istituto assicuratore Controparte_1 si fosse validamente costituito in giudizio, ha espressamente limitato la propria statuizione ai soli verbali di accertamento n. 2019016029/DDL e n. 2020003870/DDL ed alle «somme ivi portate» (così in dispositivo), vale a dire soltanto alla pretesa creditoria avanzata dall' per contributi omessi, somme aggiuntive ed interessi di Pt_1 mora, tanto è vero che né il dispositivo né l'intera motivazione della sentenza appellata menzionano la (o accennano alla) citata Nota di variazione del rapporto assicurativo (o ad una qualche pretesa creditoria dell' , neppure al solo fine di postularne Pt_5
l'illegittimità o l'infondatezza quale mera conseguenza della statuizione resa sul verbale di accertamento n. 2019016029/DDL (l'ulteriore verbale n. 2020003870/DDL è privo di rilevanza autonoma, perché si limita alla quantificazione delle somme dovute all' Pt_1 in forza dell'accertamento ispettivo riportato nel verbale n. 2019016029/DDL).
2.1. tuttavia, non si duole di tale omessa pronuncia, né Controparte_1 tanto meno censura la decisione gravata nella parte in cui ha dichiarato compensate le spese di lite tra essa originaria opponente e l ne consegue che l Pt_5 [...]
non può ritenersi parte del presente giudizio di appello (che non investe CP_6 nessuna statuizione che lo possa riguardare), con il corollario per cui rettamente l'impugnazione non gli è stata notificata.
3. Tanto precisato, deve essere disattesa la richiesta dell' di riunire il presente Pt_1 giudizio agli appelli, a suo tempo pendenti presso altre Sezioni di questa stessa Corte, contraddistinti dal n. 1507/2021 e dal n. 1819/2022 del Ruolo Generale di questa Corte, sezione lavoro, per l'assorbente considerazione che dette impugnazioni sono state già definite (cfr. produzione di parte appellata del 18.12.2024), con statuizioni
(rispettivamente sentenza n. 3850/2022 pubblicata il 18.10.2022 e sentenza n
4471/2023 pubblicata il 1.12.2023) di reiezione delle impugnazioni proposte dall'
[...]
e di conseguente conferma dell'illegittimità dei relativi accertamenti CP_2 ispettivi per come dichiarata in primo grado.
Allo stesso tempo, non ha pregio la deduzione difensiva con la quale l'appellata
Pag. 4 a 23
eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuto giudicato, rappresentato dalla statuizione (n. 3850/2022) resa nel giudizio di appello iscritto al n. RG 1507/2021 di questa Corte, con la quale è stata a confermata la decisione di primo grado resa dal
Tribunale di Roma in data 21.4.2021 e contraddistinta dal n. 3792/2021.
Quel giudizio, infatti, come si legge nella decisione appena citata (doc. 1 prod. appello ), ha avuto ad oggetto le pretese creditore dell'ente previdenziale nascenti Pt_1 dal verbale di accertamento n. 2018014879/T01, notificato in data 9.9.2019, con il quale si sosteneva la natura non genuina dell'appalto in virtù del quale Controparte_1 aveva esternalizzato alcune lavorazioni di recupero crediti alla società
[...] [...]
che le aveva, poi, a sua volta subappaltate ad altra società (nella Controparte_3 specie, la Cooperativa Omega) e con il quale, proprio in ragione della ritenuta della non genuinità dell'appalto (e del sub appalto), si imputava all'attuale appellata il rapporto di lavoro subordinato dei 59 dipendenti assunti dalle società appaltatrici e addetti a dette attività di recupero crediti.
Nel presente giudizio, per contro, la questione dell'appalto illecito o della somministrazione illecita di manodopera resta irrilevante ai fini della decisione, poiché qui si discute di pretese contributive dell' in parte diverse ed in parte Pt_1 temporalmente antecedenti al rapporto di appalto sul quale si è formato il giudicato ed il cui accertamento prescinde del tutto dalla natura lecita o illecita di quest'ultimo e persino dalla sua stessa esistenza.
In questo giudizio, infatti, come si evince sia dai qui contestati verbali ispettivi (il n. 2019016029/DDL e il conseguente n. 2020003870/DDL) e sia soprattutto dalla sentenza qui impugnata – la cui corretta interpretazione dell'originaria domanda non forma oggetto di censura alcuna – si controverte: (1) sul disconoscimento da parte dell' della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra i soci Pt_1 dell'appellata e la compagine sociale;
(2) sulla qualificazione o meno come lavoratori subordinati di 48 addetti al call center (nominativamente indicati in verbale) direttamente legati alla (e non alla o Controparte_1 Controparte_3 alla Cooperativa Omega ) da rapporti di collaborazione a progetto e sulla conseguente obbligazione contributiva dell'appellata relativamente ad un lasso temporale antecedente il sopra menzionato appalto;
(c) sulla qualificazione o meno come lavoro subordinato della prestazione resa nel 2019-2020 da e Parte_6 Parte_7
addetti al recupero crediti in forza di contratti di collaborazione conclusi con
[...]
(d) sull'assoggettamento o meno a contribuzione previdenziale Controparte_1
Pag. 5 a 23
delle somme corrisposte da ad alcuni dipendenti a titolo di Controparte_1 rimborso chilometrico e di indennità di trasferta;
(e) sulla decadenza dell'appellata, in conseguenza dei sopra postulati inadempimenti, dal diritto di fruire dei benefici contributivi di cui alla l. 208/2015 e quindi sul suo obbligo a corrispondere anche per il passato i contributi nella loro misura integrale.
Identiche considerazioni valgono in relazione alla già citata sentenza n.
4471/2013, il cui passaggio in giudicato (e detto rilievo sarebbe in ogni caso assorbente) non è dimostrato nelle forme e nei modi dell'art. 124 att. c.p.c.
Essa, infatti, nel respingere l'impugnazione dell' , conferma la statuizione di Pt_1 primo grado n. 1134/2002 resa dal Tribunale di Roma in data 16.6.2022, che si è pronunciata sul distinto verbale di accertamento n. 2020005446/DDNL del 16.09.2020
(cfr. doc. 3 fasc. appello , il quale aveva ad oggetto (cfr. doc. 4 Controparte_1 fasc. appello ) la somministrazione irregolare di lavoratori da parte della Pt_1 [...]
e la riqualificazione come subordinazione dei rapporti di collaborazione Controparte_3 intercorsi tra l'appellata e soggetti diversi da quelli di cui al verbale qui contestato, sicché anche in tal caso deve ritenersi l'evidente diversità tra l'oggetto di quel giudizio ed il presente.
4. Le considerazioni che precedono, dunque, se portano alla reiezione dell'eccezione di giudicato, allo stesso tempo determinano l'inammissibilità, per evidente difetto di rilevanza, di quella parte dell'impugnazione diretta ad illustrare, peraltro in forma discorsiva e senza alcun puntuale riferimento o censura alla decisione gravata, il preteso atteggiarsi dei rapporti di lavoro di prestatori d'opera formalmente impiegati dalla o dalla (sub appaltante) Cooperativa Omega Controparte_3
(cfr. pag. 19-21, nel paragrafo denominato sull'appalto genuino e parte di pag. 18) e del pari l'inammissibilità per difetto di rilevanza, a prescindere da ogni altra considerazione, dei capitoli di prova orale articolati soltanto in appello dall' e diretti Pt_1
a dimostrare siffatte circostanze (ci si riferisce ai capitoli di prova enunciati alle pagine
24-30 dell'atto di appello, comprese le prime righe della pagina 31, che lo stesso Pt_1 afferma formulate soltanto nei distinti giudizi di primo grado contraddistinti dai RR. GG.
1249/2020, 1507/2021, 30953/2020).
E' vero che, nel presente giudizio, l'ente previdenziale in primo grado ha espressamente dichiarato di ribadire “le richieste istruttorie effettuate in RG n. 1249/20 da intendersi di seguito integralmente confermate e trascritte”, ma è pur vero, da un lato, che detta specifica istanza è stata espressamente respinta del primo giudice, con
Pag. 6 a 23
la motivazione per cui quelle richieste di prova orale erano state meramente richiamate e non trascritte (scilicet, nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado definito con la sentenza qui appellata) e che all'ammissione di una prova orale non articolata per capitoli separati e specifici ostava il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. pagg. 11-12 della sentenza appellata) e, dall'altra, che la presente impugnazione si limita all'asettica riproposizione delle istanze istruttorie negate dal primo giudice, senza in alcun modo sottoporre a critica le sopra riportate ragioni del diniego, dalle quali anzi l' prescinde totalmente, così risultando in parte qua inammissibile per difetto di Pt_1 specificità.
L'unica argomentazione spesa dall'appello sul punto, infatti, è rappresentata dall'affermazione (che si legge alla pag. 22, nel paragrafo rubricato sulle richieste istruttorie), per cui si era operato un mero rinvio alle richieste di prova formulate nel giudizio RG 1249/2020, in quanto “nel rispetto della sinteticità non si è reputato necessario trascriverle”; trattasi all'evidenza di deduzione difensiva del tutto inconferente, poiché il doveroso rispetto del principio di sinteticità di certo non autorizza la parte ad articolare una prova orale in violazione del precetto dell'art. 244 c.p.c. e soprattutto mediante rinvio per relationem ad un atto che, per quanto di natura processuale, è esterno al presente giudizio, nel quale non è stato neppure prodotto.
5. Tanto precisato, può dunque passarsi ad esaminare le distinte (e residue) censure che l'ente previdenziale rivolge alle singole statuizioni con le quali la decisione gravata ha disatteso, così accogliendo le contestazioni della le Controparte_1 conclusioni alle quali era pervenuto il verbale di accertamento in punto di qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra i soci , e e Pt_8 Per_2 CP_7 la società stessa, di qualificazione come lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione a progetto intercorsi tra 48 prestatori d'opera nominativamente indicati nel verbale di accertamento e la stessa di qualificazione come lavoro subordinato Controparte_1 della prestazione resa nel 2019-2020 da e Parte_6 Parte_7 addetti al recupero crediti in forza di contratti di collaborazione conclusi con di soggezione a contribuzione delle somme corrisposte da Controparte_1 ad alcuni dipendenti a titolo di rimborso chilometrico e indennità Controparte_1 di trasferta e di decadenza dell'appellata, in conseguenza dei sopra postulati inadempimenti, dal diritto di fruire dei benefici contributivi di cui alla l. 208/2015 e quindi sul suo obbligo a corrispondere anche per il passato i contributi nella loro misura integrale.
Pag. 7 a 23
5.1 Per quel che attiene alla qualificazione giuridica della prestazione resa dai soci
, e la decisione gravata ha ritenuto Parte_9 Parte_10 Parte_11 che costoro erano stati correttamente inquadrati quali lavoratori subordinati della società, così disattendendo la diversa prospettazione dell'ente previdenziale, che tale rapporto aveva disconosciuto, disponendone l'iscrizione alla Gestione Separata.
5.1.1. Il primo giudice è giunto a siffatte conclusioni sulla base di due distinte argomentazioni (o rationes decidendi), ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la decisione;
da un lato, infatti, la sentenza appellata ha ritenuto che l'ente previdenziale avesse violato il precetto di cui all'art. 14 l. 689/1981 e fosse pertanto decaduto dal potere di riqualificare giuridicamente detti rapporti e dall'altro ha affermato che in ogni caso l' non aveva dedotto nessuna prova validamente ammissibile al fine di Pt_1 dimostrare il proprio assunto, perché l'unico capitolo di prova puntualmente articolato nella memoria difensiva doveva ritenersi generico in quanto carente di qualsivoglia
«concreta specificazione in ordine alla effettiva adozione in maniera congiunta, sistematicamente, delle decisioni relative all'attività della società» e di qualsivoglia
«confutazione dell'esistenza del potere direttivo, di controllo e disciplinare in capo alla società nei confronti dei predetti».
5.1.2. L'appello proposto dall' , per quanto astrattamente idoneo a rimuovere Pt_1 la motivazione fondata sull'applicazione dell'art. 14 l. 689/1981, non riesce però a contrastare la seconda ed autonoma ratio decidendi e quindi non porta alla riforma della decisione gravata.
Il ricorso in appello, che sino alla sua pag. 7 si limita alla mera narrazione delle pregresse vicende processuali anche dei giudizi già definiti e alla parziale trascrizione del contento dei verbali ispettivi contestati, infatti, omette del tutto di confrontarsi con la seconda autonoma ratio decidendi, ossia con quella con la quale il primo giudice ha ritenuto che, anche a voler prescindere dalla decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981, in ogni caso l'ente previdenziale non aveva offerto nessuna valida prova della propria pretesa creditoria.
Va premesso, in primo luogo, che, nonostante l'assenza di un puntuale motivo di appello espressamente diretto a censurare siffatto capo di decisione, le doglianze dell'ente previdenziale sono comunque enucleabili dalla lettura complessiva delle ragioni dell'impugnazione.
Tanto precisato, resta inconferente l'allegazione (contenuta nel paragrafo denominato appalto genuino) diretta a postulare che e si occupavano di Per_2 Per_3
Pag. 8 a 23
gestire il personale addetto ai call center di IN e Frascati e che del pari essi si occupavano di gestire in ugual modo il personale della cooperativa (cfr. Parte_4 pag. 20 e ss. appello).
Tale attività, da un lato, resta neutra rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto (se autonomo o subordinato) dei tre soci e dall'altro si riferisce in parte a vicende relative ad altro giudizio, peraltro (come detto) ritenute insussistenti con sentenza passata in giudicato, con il corollario per cui, a prescindere da ogni altra considerazione, resta del pari inammissibile (per difetto di rilevanza) la prova orale richiesta dall' al fine di dimostrare siffatta gestione del personale Pt_1
Uguale valutazione di inconferenza deve essere formulata in relazione al paragrafo denominato sull'onere della prova (pag. 21 dell'appello), nel quale l'ente previdenziale si limita a ricordare un principio pacifico (ossia quello di cui all'art. 2697 c.c.), a postulare che detto principio non soffre eccezioni neppure nell'ipotesi in cui il fatto da provare sia negativo, a sostenere che «va pertanto disattesa la censura relativa all'inversione dell'onere della prova» e a citare un precedente di legittimità in cui il verbale ispettivo è stato considerato prova sufficiente alla dimostrazione della pretesa creditoria.
Tali deduzioni difensive, infatti, da un lato, sono del tutto avulse dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto che gravasse sull'ente previdenziale la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria (ossia la natura autonoma della prestazione resa dai tre soci) e che non ha mai operato alcun riferimento ad un'ipotetica inversione dell'onere della prova o ad ipotetici fatti negativi da provare e, dall'altro, sono prospettate in maniera del tutto generica, senza neppure esplicitare in che modo detti invocati principi sarebbero stati disattesi dal primo giudice.
L'appello, in verità, appare configurare un onere della originaria ricorrente di offrire una prova contraria alle risultanze degli atti ispettivi, ma così inteso esso non è accoglibile, sia perché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali
- diversamente opinando, infatti, viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt.
414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Cass. 28.8.2024 n. 23214) - e sia perché il verbale ispettivo, nel giudizio sul rapporto previdenziale, viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come mera fonte di
Pag. 9 a 23
prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass.
5.3.2024 n.
5851).
L'appello, però, non illustra in nessun modo (come invece avrebbe dovuto) quale specifica circostanza di fatto, in ipotesi enucleabile dal verbale ispettivo, sarebbe stata idonea, ove valutata ex art. 116 c.p.c., a condurre ad una conclusione diversa da quella recepita dal primo giudice, sicché la censura finisce per essere inammissibile, risolvendosi nella generica affermazione di un principio pacifico e non contraddetto dalla sentenza appellata, che non ha negato in astratto la valenza probatoria dell'accertamento ispettivo, ma ha in sintesi ritenuto che, in difetto di prova orale, esso non fosse sufficiente a dimostrare la tesi dell' . Pt_1
L'ente previdenziale, infatti, si limita a riportare un passo del qui contestato verbale di accertamento ispettivo nel quale si assume che , e Parte_9 Parte_10
[..] hanno partecipato all'adozione delle decisioni di sviluppo Parte_12 Co aziendale ed hanno partecipato all'attività lavorativa della senza vincolo di subordinazione, quali amministratori di fatto e collaboratori nella gestione dell'attività imprenditoriale della senza però allegare gli elementi fattuali - che Controparte_1 il primo giudice avrebbe (in tesi) omesso di considerare e che, ove valutati, avrebbero potuto condurre ad una soluzione diversa da quella recepita dalla sentenza gravata - in tesi idonei a dimostrare e suffragare siffatta conclusione degli ispettori verbalizzanti.
L' , infatti, si limita a riproporre la prova orale articolata in primo grado (vero Pt_1 che il ruolo e le decisioni per quanto attiene la programmazione aziendale è stato assunto concordemente e congiuntamente dai Sig. , quale r.l., Parte_13
detentore del 51% delle quote sociali e membro del c.amm., Parte_9 Pt_10 con una partecipazione pari al 34% del capitale sociale e membro c.a., la sig.ra
[...] con una partecipazione pari al 15% del capitale sociale e membro del Parte_12
c.amm), senza censurare le ragioni del diniego indicate dal Tribunale nella stessa sentenza gravata ed identificate nella genericità della formulazione del capitolato di prova.
Tale valutazione del Tribunale, inoltre, deve considerarsi corretta, sol che si rifletta, da un lato, che la dedotta (nel capitolo di prova orale) qualità di membri del Consiglio di amministrazione è smentita dallo stesso verbale ispettivo, che afferma come sin dal
31 luglio 2013 (la pretesa contributiva è limitata al periodo successivo al febbraio 2015)
i tre soci abbiano nominato un amministratore unico in persona diversa da loro stessi e, dall'altro, che effettivamente, come rilevato dal primo giudice, la tesi dell' di Pt_1
Pag. 10 a 23
un'amministrazione congiunta in via di mero fatto ed in difformità dalla situazione giuridica apparente richiedeva ben altra e più specifica allegazione di quella di cui al sopra riportato capitolato (che non menziona neppure una puntuale decisione attinente la programmazione aziendale in ipotesi congiuntamente assunta dai tre soci), soprattutto ove si consideri che l'appello, in evidente violazione del principio della specificità dei motivi di impugnazione, neppure indica quali siano state le circostanze di fatto, in tesi riportate nel verbale ispettivo, che avrebbero indotto gli ispettori a ritenere la prospettata amministrazione congiunta in via di fatto nonostante la formale nomina di un amministratore unico in persona diversa dai soci.
A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero generico rinvio al verbale ispettivo qui contestato e la semplice e laconica censura di mancata valutazione di tale atto da parte del primo giudice, poiché in tal modo si demanda al giudice dell'impugnazione, in evidente violazione dell'art. 434 c.p.c., non la doverosa valutazione sulla fondatezza delle puntuali censure dell'appellante, ma addirittura il diverso (e non consentito compito) di autonomamente individuare e selezionare le possibili ragioni di erroneità ed ingiustizia della decisione gravata, indipendentemente da ogni prospettazione di parte.
Le conclusioni che precedono, dunque, portano alla conferma della decisione gravata nella parte in cui, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dall'appellata, ha ritenuto che correttamente i tre soci fossero stati inquadrati quali lavoratori subordinati della società
5.2. La sentenza impugnata ha ritenuto infondata anche la pretesa creditoria - relativa ai contributi ed accessori in tesi maturati dal febbraio 2015 al luglio 2015, per il personale addetto al call center di Frascati e dal febbraio 2015 al dicembre 2015, per i lavoratori addetti a quello di IN (cfr. pag. 22 del verbale n. 20190166029 e pag.
2 del verbale n. 2020003870) - traente titolo, per come si legge nel verbale ispettivo
(pag. 21 del verbale n. 20190166029), dal “disconoscimento della valida costituzione con 48 lavoratori (nominativamente individuati nel detto verbale alle pagg. 38-40) di rapporti di collaborazione” (scilicet, a progetto, come si apprende dal prosieguo della lettura del detto verbale) e dalla loro riqualificazione come rapporti di lavoro subordinato.
5.2.1. La sentenza appellata, muovendo dal dato pacifico tra le parti che l'attività affidata a detti collaboratori consisteva nel procedere al recupero credito contattando telefonicamente i debitori al fine di sollecitarne l'adempimento (c.d. call center out-
Pag. 11 a 23
bound), anche in tal caso ha motivato la declaratoria di infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale sulla base di una duplicità di autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere da sola la decisione.
Il Tribunale, infatti, dapprima ha ritenuto fondata “l'eccezione di nullità per la duplicazione dell'accertamento, in violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 20 l.
335/1995, modificato dalla l. 402/1996” (cfr. pag. 6 della sentenza), asserendo in sintesi che la legittimità di siffatti rapporti di collaborazione era già stata accertata dalla
DTL di Avellino con il verbale n. AV00002/2015-174-01 del 12.10.2015, sicché all Pt_1 era precluso di procedere ad un accertamento difforme e successivamente, “per entrare nel merito” (così la sentenza a pag. 7), ha comunque osservato che le modalità di svolgimento della prestazione di siffatti collaboratori erano già state accertate in un precedente giudizio (specificamente quello definito dal Tribunale di Velletri con sentenza pronunciata in data 28.1.2020 e contraddistinta dal n. 135/2020), nel corso del quale
(afferma la decisione qui gravata) era emersa “la sostanziale differenza organizzativa e gestionale del rapporto tra il periodo di appalto, in cui i lavoratori erano assunti come dipendenti dell'appaltatore ed il periodo precedente (di cui al verbale per cui è causa) in cui erano collaboratori di . CP_5
In particolare, la decisione impugnata è pervenuta ad una siffatta conclusione valorizzando sia la documentazione - prodotta dalla stessa lavoratrice (ricorrente in quel giudizio) - con la quale chiedeva ai vari collaboratori di comunicare le Controparte_1 prenotazioni delle postazioni di lavoro - sia la testimonianza di tal (indicato come Tes_1
“già team leader in e poi transitato all'appaltatore”), che la decisione gravata CP_5 ha chiaramente inteso come dimostrativa del fatto che i collaboratori a progetto di non avevano necessità di organizzare turni di lavoro con il team Controparte_8 leader o di richiedere a costui ferie o permessi.
Il giudice di prime cure, dunque, con tale sintetica motivazione, ha chiaramente disatteso l'unico argomento in forza del quale nel verbale ispettivo si sosteneva la natura subordinata della prestazione resa da questi 48 collaboratori, ossia che quest'ultima era etero-diretta ed etero-organizzata da personale della (cfr. pag. Controparte_1
30 del verbale n. 20190166029).
5.2.2. L'appello dell'ente previdenziale, anche in questo caso, per quanto astrattamente idoneo contraddire la ritenuta duplicazione dell'accertamento ispettivo, non riesce a validamente contrastare le sopra riportate argomentazioni con le quali il primo giudice, con ratio decidendi palesemente autonoma, ha ritenuto che la pretesa
Pag. 12 a 23
creditoria fosse comunque infondata nel merito.
Prima di esaminare le contestazioni sollevata dall' su questo specifico punto, Pt_1 deve osservarsi che la sentenza qui gravata fonda il giudizio di legittimità dell'inquadramento come collaboratori a progetto dei 48 lavoratori oggetto di contestazione su di un'autonoma valutazione delle prove assunte nel giudizio definito dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 135/2020 e non su di una pretesa efficacia di giudicato di quest'ultima, sicché la circostanza che successivamente a detta pronuncia le parti di quella controversia abbiano definito transattivamente la lite tra loro insorta resta evenienza irrilevante, siccome non idonea a caducare la motivazione della decisione qui appellata.
L'impugnazione dell'ente previdenziale, in verità, non si duole che il primo giudice abbia ritenuto quella vicenda processuale (effettivamente riferibile ad una sola lavoratrice) paradigmatica dell'atteggiarsi di tutti i restanti 47 rapporti di collaborazione, né tanto meno lamenta l'errata valutazione del complessivo materiale istruttorio acquisito in quel giudizio, vuoi sotto il profilo dell'errata comprensione dell'esatto significato della prova testimoniale e di quella documentale riportata in sentenza e vuoi sotto il diverso profilo della mancata valutazione di ulteriori elementi probatori in quella sede assunti che, ove rettamente considerati, avrebbero contraddetto le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione qui censurata.
Ne consegue, dunque, che tali (ipotetici) profili di (del pari ipotetico) error in iudicando e di incongruità della motivazione della sentenza gravata si sottraggono alla valutazione della Corte, siccome non devolutile dall'impugnante.
Allo stesso tempo, l'appello non prospetta (né in verità è stato mai prospettato in primo grado e neppure nel verbale ispettivo) che detti rapporti collaborazione a progetto dovrebbero considerarsi di natura subordinata in applicazione dell'art. 69, comma 1
d.lgs. 276/2003 (all'epoca vigente), siccome privi di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1 d.lgs. 276/2003; norma che, pur nella modifica introdotta dall'art. 24 bis l. 134/2012), demandava alla contrattazione collettiva la sola individuazione della base del corrispettivo, senza però derogare alle ulteriori prescrizioni dettate dall'art. 61, comma 1 d.lgs. 276/2003 a sopra richiamata norma (Cass. 31.10.2024 n. 28112).
Anche tale questione, dunque, si sottrae alla cognizione della Corte, in quanto non esaminata dalla decisione impugnata e non devolutale dall'appellante.
Non è, invece, applicabile, giacché la pretesa creditoria dell'ente previdenziale
Pag. 13 a 23
attiene al lasso temporale antecedente il 31.12.2015, la presunzione di subordinazione di cui all'art. 2, comma 1 d.lgs. 81/2015 e, d'altra parte, lo stesso ente previdenziale afferma, nel proprio verbale ispettivo (cfr. pag. 28 e 29 del verbale ispettivo) che i contratti di collaborazione sono stati stipulato in applicazione del Protocollo di Intesa del
3.12.2012 tra , e (dichiarato Pt_14 CP_9 CP_10 CP_11 applicabile, si legge nel verbale, per i contratti di lavoro a progetto instaurati nel 2015 dopo l'entrata in vigore del c.d. Jobs Act) ed in applicazione dell'Accordo del 1.8.2013 tra e Parte_15 CP_12 CP_13 CP_14
(applicabile, sempre secondo quanto riporta il verbale ispettivo, alla CP_15 disciplina dei rapporti di lavoro a progetto instaurati nel 2015, ma in data antecedente l'entrata in vigore del c.d. Jobs Act) , sicché in ogni caso troverebbe applicazione la regola eccettuativa di cui all'art. 2, comma 2 d.lgs. 81/2015.
Allo stesso tempo e per le ragioni già in precedenza illustrate, restano irrilevanti le considerazioni svolte dall'ente previdenziale nel paragrafo denominato sull'appalto genuino, poiché nella specie la pretesa contributiva è limitata al lasso temporale in cui il rapporto negoziale di collaborazione a progetto vedeva anche formalmente la come parte committente e quindi ad un periodo antecedente il Controparte_1 successivo rapporto di appalto e la successiva assunzione di detti collaboratori da parte delle appaltatrici e sub appaltatrici.
Tanto puntualizzato, può ora vagliarsi il paragrafo denominato sul rapporto di lavoro subordinato, nel quale l'ente previdenziale appellante, con deduzioni di portata generale (siccome riferibili anche ai successivi rapporti di appalto), in sostanza sostiene che la decisione qui gravata non avrebbe considerato che tramite Controparte_1
l'impiego del sistema informatico SIREC, controllava l'assegnazione e la rendicontazione delle singole pratiche, oltre che il loro stato di lavorazione, nonché gli accessi effettuati dai singoli operatori e la relativa durata di detti accessi (pag. 18 dell'appello).
Tale censura, a stretto rigore, dovrebbe considerarsi inammissibile, poiché introduce circostanze in fatto mai allegate dall'ente previdenziale nel primo grado di questo giudizio.
L' , infatti, nella memoria di costituzione di primo grado aveva menzionato il Pt_1 sistema SIREC unicamente nel suo terzo capitolo di prova orale, nel quale si era limitato a sostenere che detto strumento informatico era utilizzato al fine di verificare
“l'andamento delle performance mensili e quindi il raggiungimento dell'obiettivo”, senza in alcun modo accennare alle ulteriori finalità di controllo dell'assegnazione e della
Pag. 14 a 23
rendicontazione delle singole pratiche, dello loro stato di lavorazione e soprattutto degli accessi dei collaboratori e del loro tempo lavorativo.
L'originaria allegazione di primo grado, tuttavia, non è in alcun modo sintomatica dello sviamento della causa del tipo contrattuale prescelto e quindi dell'atteggiarsi del rapporto di collaborazione secondo l'archetipo dell'art. 2094 c.c., poiché il controllo sul raggiungimento del progetto pattuito (eventualmente anche tramite verifica del suo stato di avanzamento) rientra tra gli ordinari poteri contrattuali del committente nel contratto di collaborazione a progetto.
In ogni caso, anche a voler prescindere da detta considerazione, deve in primo luogo osservarsi che l'ente previdenziale non illustra (né in primo grado né in appello) le modalità di funzionamento di siffatta piattaforma gestionale ed in particolare in che modo essa potesse essere utilizzata o comunque potesse servire per realizzare quegli ulteriori controlli anche sulla durata temporale della prestazione lavorativa di cui ragiona il sopra riportato capitolo di prova articolato in appello.
La lettura del verbale ispettivo, poi, non giova alla tesi dell' , poiché da esso si Pt_1 ricava che l'utilizzo del SIREC come mezzo di controllo anche della prestazione lavorativa non è stata personalmente accertata dai verbalizzanti, ma al contrario appresa dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati.
L'esistenza e l'impiego del sistema gestionale SIREC, però, è riportata nel verbale ispettivo come riferita da uno solo di essi e precisamente da un prestatore d'opera addetto alla sede di Frascati – di qui l'inferenza che presso la sede di IN non fosse utilizzato, tanto è vero che, secondo quanto riportato nel verbale, nessuno dei lavoratori che in quel luogo prestavano la loro opera ne riferisce – il quale però si è limitato a dire che “ogni operatore aveva un ID ed una password di accesso al programma SIREC utilizzato per la gestione delle pratiche ed il sistema ed il lavoro veniva monitorato” (cfr. pag. 34 del verbale).
Trattasi all'evidenza di una dichiarazione totalmente generica e come tale inidonea a suffragare la tesi dell'ente previdenziale, restando oscuro cosa esattamente il dichiarante intendesse con la locuzione “lavoro monitorato”, ossia se esso volesse riferirsi ad un controllo sulla modalità anche temporali di svolgimento della prestazione lavorativa e quindi in definitiva sull'effettiva presenza del collaboratore a progetto e sull'effettivo rispetto di un predeterminato orario di lavoro (come deduce l ) - fermo Pt_1 restando che anche in questo primo caso resterebbe comunque ignoto in che modo siffatto controllo venisse in concreto attuato (ossia se effettivamente il sistema potesse
Pag. 15 a 23
registrare accessi e tempi di lavorazione) - oppure se il riferito monitoraggio fosse limitato al solo controllo sull'effettivo completamento del progetto dedotto in contratto.
Tale ambivalenza della dichiarazione del collaboratore a progetto non può essere risolta neppure tramite il ricorso ai poteri istruttori officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., poiché il verbale, da un lato, identifica detto dichiarante con la sola lettera v senza alcun riferimento alle sue generalità e, dall'altro, non contiene alcuna legenda o altra specificazione che consenta di individuare chi sia detto lavoratore v, così rendendo impossibile la sua citazione in qualità di teste.
Il terzo capitolo di prova orale articolato in primo grado dall' e riproposto nel Pt_1 presente appello (cfr. pag. 31 dell'appello) è diretto a dimostrare che i 48 collaboratori a progetto “dovevano osservare un preciso orario di lavoro e comunicare eventuali assenze dallo stesso, al fine di ottenere l'autorizzazione alle stesse”.
Tale istanza istruttoria - che contiene un'implicita (ma chiara) critica alla sentenza appellata nella parte in cui ha negato la circostanza di fatto dedotta (indubbiamente significativa nel senso della subordinazione), senza ammettere la prova orale diretta a dimostrarla - non può tuttavia essere accolta, in primo luogo a causa della genericità della sua formulazione, atteso che l'ente previdenziale non ha mai specificato, nei propri scritti difensivi di primo e di secondo grado, quale fosse quel preciso orario di lavoro che i collaboratori erano (in tesi) tenuti ad osservare, da chi fosse stato stabilito e a chi si dovesse richiedere l'autorizzazione per le assenze.
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che l' non ha chiesto di sentire Pt_1 quali testi i collaboratori a progetto oggetto dell'accertamento, essendosi limitato a domandare che sul capitolo di prova fossero chiamati a rispondere gli ispettori verbalizzanti, la cui deposizione però è all'evidenza superflua, poiché costoro potrebbero unicamente riferire su quanto da loro direttamente percepito o compiuto oppure sul fatto di aver ricevuto determinate dichiarazioni da un determinato prestatore d'opera e non sulle valutazioni giuridiche effettuate sulla base degli elementi fattuali così acquisiti, né tanto meno sull'intrinseca veridicità delle circostanze da loro apprese da terzi.
Ne consegue che la loro prova testimoniale, neppure dedotto dall' Pt_1
l'effettuazione di accertamenti diversi ed ulteriori (ed in ipotesi non verbalizzati), viene a risolversi nella mera duplicazione di quanto già emergente dal verbale ispettivo, validamente acquisito al giudizio.
Tale prova documentale, tuttavia, non è sufficiente a contraddire la sentenza gravata e quindi a suffragare la tesi dell'ente previdenziale.
Pag. 16 a 23
L'impiego del sistema SIREC come modalità di controllo anche orario della prestazione lavorativa, la soggezione a puntuali direttive datoriali, l'obbligo di osservare un orario predeterminato e la necessità di richiedere l'autorizzazione per le assenze rappresentano tutte circostanze fattuali che il verbale stesso riporta come apprese dalle dichiarazioni dei lavoratori a progetto i cui rapporti di collaborazione sono stati riqualificati.
Risulta, tuttavia, dallo stesso verbale (cfr. pag. 29) - che sul punto ha indubbia valenza di prova piena sino a querela di falso, trattandosi di circostanza che i verbalizzanti assumono come da loro compiuta - che gli ispettori non hanno proceduto ad interrogare personalmente e individualmente i singoli lavoratori a progetto interessati, ma si sono limitati ad inviare a costoro un questionario, che il destinatario avrebbe dovuto rispedire al mittente, dopo aver risposto alle domande ivi formulate.
Tale singolare modus procedendi rende però del tutto inattendibile (o quanto meno dubbia e quindi inidonea a far ritenere assolto all'onere della prova) siffatta prova documentale, soprattutto considerando che ciascuno dei dichiaranti è portatore di un ben preciso interesse di fatto al riconoscimento della subordinazione, non essendovi certezza alcuna (indipendentemente dal fatto che l'invio possa essere stato accompagnato da copia del documento di identità dell'apparente autore) sull'identità dell'effettivo compilatore del questionario e sulla genuinità della dichiarazione così resa, anche sotto il profilo dell'assenza di influenze altrui.
Tale incertezza probatoria non può, neppure in questo caso, essere eliminata mediante il ricorso ai poteri istruttori officiosi di cui all'art. 437 c.p.c, posto che, come già detto, il verbale si limita ad individuare i dichiaranti con delle mere lettere alfabetiche
(lavoratore a, lavoratore b, lavoratore c e così via), senza offrire alcun elemento che consenta di abbinare dette indicazioni a soggetti ben individuati nelle generalità, né tale puntuale indicazione si rinviene negli scritti difensivi dell' , così rendendo Pt_1 impossibile per la Corte sia chiamare a testimone siffatti dichiaranti e sia verificare se le loro dichiarazioni siano contenute nel coacervo di documenti indistintamente prodotti dall'ente previdenziale sotto la locuzione dichiarazioni dei lavoratori, che contengono questionari relativi ad accertamenti su lavoratori e su fattispecie (nella specie, sull'appalto illecito e sulla somministrazione di mano d'opera) diversi da quelli che qui vengono in considerazione e ai quali l'impugnazione non fa alcuno specifico richiamo, non indicando nemmeno quale (o quali) di queste plurime dichiarazioni/questionari sarebbero idonee per il loro contenuto a contraddire la sentenza appellata nella parte
Pag. 17 a 23
in cui, come visto, ha implicitamente negato l'obbligo dei collaboratori a progetto di rispettare un orario predeterminato e di ottenere l'autorizzazione per le assenze.
La sentenza gravata, dunque, deve essere confermata anche nella parte in cui ha ritenuto illegittima la riqualificazione giuridica dei più volte menzionati 48 rapporti di collaborazione a progetto.
5.3.Passando poi alla qualificazione della prestazione resa negli anni 2019 e 2020 da e da anch'essi addetti all'attività di recupero Parte_6 Parte_7 crediti tramite call center con modalità out-bound ed inquadrati in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente all'entrata in vigore del c.d. Jobs act, la sentenza impugnata ha respinto la tesi dell'ente previdenziale, che ne postulava la natura di lavoratori subordinati, asserendo che «le generiche deduzioni formulate nel verbale ispettivo con riferimento ai collaboratori e Parte_6
non sono state oggetto, nella memoria difensiva dell' , di Parte_7 Pt_1 alcuna allegazione, né di richieste di prova testimoniale. Ne consegue che, essendo evidentemente onere dell' dimostrare che la natura effettiva dei rapporti di Pt_1 lavoro fosse difforme da quella risultante dai contratti sottoscritti tra le parti, non può che ritenersi illegittima, per mancanza di prova degli elementi di fatto che dovrebbero giustificarla, la valutazione operata dagli ispettori verbalizzanti in argomento»; in sintesi, il primo giudice ha addebitato all' sia una carenza assertiva (o allegatoria) Pt_1
e sia una carenza probatoria.
L'appello - anche in questo caso privo di un puntuale motivo diretto a censurare tali argomentazioni, così da imporre alla Corte di enucleare le ragioni di doglianza dal complessivo tenore letterale dell'impugnazione - non riesce a contraddire la decisione impugnata.
Premesso, infatti, che anche in questo caso l'ente previdenziale non ha mai invocato la presunzione di subordinazione dell'art. 2, comma 1 d.lgs. 81/2015, né ha mai dedotto l'inapplicabilità dell'art. 2, comma 2 dello stesso testo normativo, il censurato (dalla sentenza gravata) deficit assertivo non solo non è minimamente contestato dall'impugnazione, ma è anche effettivamente sussistente, atteso che nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale l' si è limitato a contrastare le Pt_1 eccezioni formali sollevate dall'appellata (in punto di duplicazione dell'accertamento e di violazione dell'art. 14 l. 689/1981) e nel merito ha limitato il proprio apparato argomentativo alle sola posizione dei tre soci sopra menzionati e a quella dei 48 lavoratori, diversi ed ulteriori dal e dalla , per i quali era stata ritenuta Parte_2 Parte_3
Pag. 18 a 23
la subordinazione in relazione, peraltro, al solo anno 2015 (e non anche per gli anni
2019 e 2020, che qui interessano).
Restavano, dunque, ignote, nessun capitolo di prova essendo stato articolato, le ragioni in base alle quali questi due collaboratori erano stati ritenuti lavoratori subordinati.
Tale carenza assertiva sarebbe già da sola sufficiente alla reiezione dell'appello sul punto, in base al noto principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, in forza del quale può provarsi soltanto ciò che è stato tempestivamente dedotto, con il corollario per cui, nel caso di specie, le risultanze del verbale ispettivo sul punto dovrebbero a stretto rigore reputarsi inutilizzabili, non avendo l' neppure allegato gli elementi Pt_1 posti a base dell'operata riqualificazione dei rapporti.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, la decisione gravata merita conferma nella parte in cui ha ritenuto non provata siffatta pretesa creditoria dell'ente previdenziale.
Si apprende, infatti, in verità per la prima volta dalla lettura dell'appello, che gli ispettori verbalizzanti hanno ritenuto il e la lavoratori subordinati Parte_2 Parte_3 perché (si sostiene) costoro erano soggetti alle direttive dei responsabili della al rispetto di un orario giornaliero predeterminato e ad un Controparte_1 controllo della presenza operato tramite un sistema informatico denominato Ulisse.
Dopo aver riportato siffatte circostanze e dopo aver ricordato che esse erano chiaramente esposte nel verbale di accertamento contestato, l'appello si chiede
(retoricamente e polemicamente) «cos'altro avrebbe dovuto/potuto dimostrare l' , Pt_1 quando appartiene al notorio che quanto contrattualmente stabilito tra le parti non sempre corrisponde all'effettiva prestazione lavorativa e, per questo motivo esistono gli accertamenti ispettivi», tanto più che il verbale ispettivo non era stato contestato con querela di falso.
Tale censura è immeritevole di accoglimento, perché fraintende del tutto l'onere della prova gravante sull'ente previdenziale, così non riuscendo a contraddire la sentenza impugnata, che quell'onere ha ritenuto non assolto.
Va in primo luogo ribadito che il dato fattuale, per quanto notorio, per cui possa esservi discrasia tra pattuizione formale e reale atteggiarsi del rapporto, non esime di certo il soggetto gravato dal relativo onere (nella specie, l' appunto) dal dimostrare Pt_1 che detta discrasia si è effettivamente verificata nella fattispecie dedotta in lite.
L'ente previdenziale, poi, appare trascurare che la particolare fede privilegiata del
Pag. 19 a 23
verbale ispettivo è pur sempre limitata, a norma dell'art. 2700 c.c., oltre che alla sola provenienza (e non anche alla veridicità) delle dichiarazioni rese dai soggetti interpellati dagli ispettori, unicamente alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale attesti avvenute alla sua presenza (e quindi da lui direttamente percepite) o da lui compiute.
La lettura delle pagine n. 62 e 63, che l'ente previdenziale espressamente richiama nella propria impugnazione, non consente di affermare che la prospettata soggezione dei due collaboratori alle direttive dei dipendenti dell'appellata e al rispetto di un orario lavorativo predeterminato ed etero-determinato, come pure l'impiego del sistema informatico Ulisse al fine di controllare la presenza dei collaboratori, rappresentino circostanze direttamente percepite dai verbalizzanti e quindi tali da poter essere contraddette solo dalla proposizione di querela di falso.
Il verbale ispettivo, infatti, non indica le fonti del convincimento degli ispettori, limitandosi a laconicamente asserire che le sopra riportate circostanze sarebbero emerse «dall'attività istruttoria complessivamente svolta», senza null'altra specificazione, né le fonti del convincimento ispettivo sono esplicitate nell'atto di appello, neppure al fine di sostenere l'efficacia probatoria privilegiata di quanto riportato nel contestato verbale.
Tali circostanze, poi, erano state espressamente contestate dall'originaria ricorrente, che in primo grado aveva puntualmente allegato (cfr. pag. 28 del ricorso di primo grado) che i due collaboratori erano sostanzialmente liberi di determinare quanto e quando lavorare, senza necessità di alcuna autorizzazione o giustificazione.
Ne consegue, dunque, che l'ente previdenziale avrebbe dovuto dimostrare che i due collaboratori erano soggetti alle direttive del personale che Controparte_1 erano tenuto ad osservare un orario lavorativo etero determinato e che Controparte_1 utilizzava il sopra nominato programma informatico al fine di verificarne la presenza.
L' , per contro, non solo in primo grado, come già osservato dalla sentenza Pt_1 impugnata, non aveva articolato nessun capitolo di prova diretto a comprovare siffatte circostanze (ciascuna delle quali, isolatamente considerata, astrattamente idonea a sorreggere la tesi della subordinazione), ma in appello neppure deduce che siffatta prova si ricaverebbe dai documenti prodotti nel giudizio innanzi al Tribunale, che quest'ultimo avrebbe in tesi erroneamente omesso di considerare.
Il solo rinvio alle pagg. 62 e 63 del verbale ispettivo (a tanto si riduce la censura prospettata in appello), infatti, è all'evidenza insufficiente a contraddire la decisione impugnata, poiché il passo richiamato contiene (come già evidenziato) le sole
Pag. 20 a 23
apodittiche affermazioni degli ispettori verbalizzanti, del tutto prive di efficacia probatoria a fronte della puntuali contestazioni della controparte.
Anche tale censura è in definitiva respinta.
5.4. La sentenza gravata merita conferma anche nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi dell'ente previdenziale di sottoporre a contribuzione integrale le somme corrisposte dalla ad alcuni suoi dipendenti a titolo di indennità di Controparte_1 trasferta ed indennità chilometrica.
Il primo giudice, infatti, è pervenuto a questa conclusione affermando che l'ente previdenziale «si limita a richiamare il verbale ispettivo, che evidenziava solo la mancata produzione di idonea documentazione da parte della società – sorvolando, peraltro, sul mancato accoglimento della richiesta della società, in periodo di lockdowm dovuto all'epidemia da Covid 19, di un termine per reperire i documenti presso i vari consulenti che l'avevano seguita» e successivamente puntualizzando che «nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha tuttavia chiarito, periodo per periodo, tutte le modalità seguite nel tempo per il rimborso delle spese delle trasferte, producendo tutta la documentazione;
in argomento nessuna deduzione ha svolto l' in sede di Pt_1 costituzione in giudizio, né ha avanzato contestazione alcuna, formulando quale unico capitolo di prova sul punto il seguente: “vero che le trasferte dichiarate dall'azienda per il periodo 2015/2018 non sono state avallate da idonea documentazione”. Conseguenza di tale mancanza di allegazioni e contestazioni, a fronte della produzione documentale dell'opponente, è dunque l'illegittimità della valutazione degli ispettori (basata solo sulla mancata esibizione di “idonea” documentazione) in ordine all'assoggettabilità a contribuzione delle somme in discorso».
In sintesi, il Tribunale, seppur con un argomentare non del tutto lineare, ha ritenuto che le giustificazioni offerte dall'appellata nel ricorso introduttivo della lite e la documentazione da essa prodotta in primo grado, valutate unitamente alla condotta processuale dell , che si era limitato a dedurre la carenza di idonea documentazione Pt_1 senza specificare le ragioni di detta inidoneità e senza contestare le avverse allegazioni sul punto, fossero sufficienti a dimostrare che le somme contestate erano state erogate a fronte di trasferte effettivamente eseguito.
L'impugnazione dell per contro, non contraddice neppure in astratto tale Pt_1 percorso motivazione, in quanto l'ente previdenziale, anche qui omettendo del tutto dall'articolare uno specifico motivo di censura, si limita a narrare, nel corpo del suo atto di appello, circostanze del tutto irrilevanti nel presente giudizio (quelle relative alle
Pag. 21 a 23
trasferte dei dipendenti e a riproporre la tesi della mancanza di idonea Parte_4 giustificazione dimostrativa, senza però spiegare, neppure sinteticamente, per quali ragioni gli elementi di prova positivamente valutati dal Tribunale (ed in particolare i documenti prodotti in primo grado dall'originaria ricorrente) non giustificherebbero le conclusioni della sentenza appellata.
Ugualmente priva di pregio, poi, è l'ulteriore affermazione con la quale l' , dopo Pt_1 aver effettivamente riconosciuto che «solo con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 8/02/2021, la avrebbe chiarito le modalità seguite Controparte_1 per il rimborso delle spese delle trasferte», deduce che «gli uffici preposti dell' , non Pt_1 essendo in possesso di detta documentazione, non hanno potuto contestare la stessa», per l'assorbente considerazione per cui, una volta prodotta nel corso del giudizio di primo grado, la documentazione è entrata nella disponibilità dell'ente , che CP_2 avrebbe dovuto sottoporla agli uffici preposti al fine di operare quelle contestazioni che il primo giudice ha rettamente ritenuto carenti e soprattutto al fine di articolare uno specifico motivo di appello.
5.5 Le considerazioni che precedono portano, anche, alla conferma della sentenza appellata anche nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il disconoscimento da parte dell' dei benefici contributivi di cui alla l. 208/2015, avendone gli ispettori Pt_1 verbalizzando postulato la decadenza unicamente in ragione delle coonestate (e qui ritenute insussistenti) inadempienze contributive.
6. Quanto sopra esposto determina dunque la reiezione dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, deve darsi atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in €
5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 15.5.2025.
Pag. 22 a 23
Il Consigliere estensore dr. Vito Riccardo Cervelli
La Presidente dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 23 a 23