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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/09/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale composto dai siggn.ri dott.ssa Concetta Maiore Presidente relatore dott. Domenico Stilo Giudice dott. Gabriele Patti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5771/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Siracusa, elettivamente domiciliata in Siracusa nella via Piave n. 5 presso lo studio dell'avv. Giovanni Grasso che la rappresenta e difende
ATTORE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente Controparte_1 C.F._2 in Siracusa, Via Taormina n. 23, e , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...], Lago 2 Giugno n. 6, elettivamente domiciliati in C.F._3
Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6/C, presso lo studio del sottoscritto Avv. Giuseppe Cro, C.F.:
dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: azione di riduzione
All'udienza del 4 luglio 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni delle parti precisate come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva decisa come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1 tribunale e , ed esponeva che in data 03 gennaio 2017 era deceduta Controparte_1 Parte_2 in Siracusa la propria madre, che aveva disposto di parte del proprio patrimonio Persona_1 2
con testamenti olografi datati 1 giugno 2013 (con il quale aveva attribuito parte del suo patrimonio separatamente alle figlie e e 10 gennaio 2015 (con il quale aveva attribuito a CP_1 Pt_1 titolo di legato un bene al nipote ), entrambi pubblicati per atto notar Parte_2 [...]
di del 19 dicembre 2018; che non avendo la defunta attribuito con i suddetti Per_2 Per_3 testamenti tutti i beni di cui era proprietaria, i beni residui erano stati attribuiti in quote uguali alle figlie, e in base alle norme sulla successione legittima;
che per la ricostruzione CP_1 Pt_1 della massa ereditaria e delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimi occorreva quindi sommare il relictum (composto dai beni di cui si era disposto con i due testamenti (indicati nell'atto di citazione sub A1 e sub A2) ed i beni assegnati in base alle norme sulla successione legittima (indicati sub B dell'atto di citazione) al donatum (composto dai beni donati direttamente con atto notarile ( indicati sub C1, C2 e C3) e dai beni donati indirettamente e direttamente tramite operazioni sui conti correnti
(indicati sub D); che la massa complessiva così ricostruita ammontava alla somma di euro 567.265,00
(non tenendo conto delle donazioni indirette di denaro) o a quella di euro 827.165,04 (non considerando le predette donazioni).
Lamentava quindi l'attrice che, individuata la propria quota di legittima ai sensi dell'art. 537 c.c. in euro 189.088,00 (non considerando le donazioni indirette) o in quella di euro 275.721,00
(considerando le donazioni indirette) era derivata una lesione della quota di riserva dovutale, pari alla somma di euro 27.680,00 o di euro 114.314, tenendo conto delle eventuali donazioni indirette in quanto la quota in concreto attribuitale era pari alla somma di euro 161.407,00.
Deduceva quindi che occorreva procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e anche di (atteso che la defunta non aveva disposto che il legato Controparte_1 Parte_2 valesse sulla disponibile) proporzionalmente, per la quota necessaria alla reintegrazione dei propri diritti di legittimario pretermesso e conseguentemente farle dichiarare inefficaci nei propri confronti, come (eventualmente) le donazioni in vita, le elargizioni delle somme di denaro e le donazioni indirette eseguite dalla defunta a favore dei convenuti in quanto lesive della quota disponibile.
Tanto premesso l'attrice chiedeva preliminarmente ordinarsi a la resa del rendiconto Controparte_1 sull'impiego delle somme prelevate – assertivamente per conto della defunta - con le Per_1 operazioni indicate nell'elenco contraddistinto sub D2 dell'atto di citazione, dovendosi in mancanza considerare oggetto di donazione indiretta le somme a tale titolo indicate
Chiedeva inoltre la attrice accertarsi, previa ricostruzione della massa ereditaria e calcolata la quota di riserva spettante ai legittimari, la lesione dei propri diritti di legittimaria quantificati in euro
27.680,00 o in altra somma eventualmente accertata in corso di causa e dichiarare la inefficacia nei confronti dei convenuti delle disposizioni testamentarie lesive e, ove necessario, delle donazioni al 3
fine di reintegrare la quota riservata dovutale e quindi reintegrarla nei beni di cui la testatrice aveva disposto in lesione per un valore corrispondente alla lesione accertata.
Chiedeva inoltre la divisione dei beni in comune per disposizione della testatrice o per effetto della reintegrazione, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto e in diritto la Controparte_1 CP_2 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Deducevano i convenuti, nel contestare la lesione della legittima lamentata dalla attrice, che costei si era totalmente disinteressata della madre alle cui necessità avevano sempre provveduto loro, sin dall'anno 2004.
Quanto alla ricostruzione della massa ereditaria operata dall'attrice contestavano la quantificazione dei beni immobili, assumendo una sottovalutazione di quelli donati o lasciati per testamento ad essa attrice ed una sopravvalutazione di quelli donati o lasciati per testamento a loro ( elencati in dettaglio pag. 4 e 5 della comparsa ).
Contestavano di aver mai ricevuto dalla defunta donazioni di denaro, deducendo che le spese indicate erano correlate alle necessità che dal 2004 al 2016 la defunta aveva di acquistare alimenti e vestiti, di pagare le utenze e le tasse, di avvalersi dell'aiuto di cameriere e badanti e di quant'altro occorrente per far fronte alle esigenze della vita, spese per sostenere le quali la convenuta assumeva di aver prelevato delle somme su disposizioni e richieste della madre, consegnandole a quest'ultima che ne aveva disposto a proprio piacimento senza rendere conto a nessuno;
che in ogni caso non aveva mai tenuto alcuna contabilità non essendo l'amministratrice dei beni della defunta che provvedeva e decideva autonomamente in ordine maggior parte delle suddette spese, documentate e giustificate dalla stessa documentazione bancaria prodotta in atti ove venivano differenziati i singoli pagamenti e indicate le relative causali.
Quanto all'elenco dei movimenti bancari relativi all'unico conto corrente intestato alla defunta
, acceso presso Unicredit Banca SpA, con riguardo al periodo dall'01/01/2009 al 31/12/2016 Per_1 deducevano che la somma complessiva, spesa annualmente, che emergeva dagli estratti conto era coerente con ciò che occorre ad una persona da sempre benestante e ormai anziana, per attendere ai bisogni della vita quotidiana, evidenziando che in ogni caso non risultava alcun assegno intestato direttamente ad essa convenuta.
Tanto premesso chiedevano rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice condannandola alle spese processuali.
Con ordinanza del 25.10.2023 veniva dato incarico ad un CTU, con mandato precisato all'udienza del 7.2.2024; con ordinanza del 30.4.2024 veniva nominato altro CTU, avendo il primo rinunciato;
all'esito della relazione depositata dal CTU in data 30.11.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti 4
come in atti all'udienza del 4.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc concessi nella massima estensione in esito ai quali veniva decisa come segue.
********
Ritiene il Collegio che l'azione di riduzione proposta da quale erede legittima Parte_1 della propria madre, nei confronti della propria sorella, , anch'essa Controparte_3 Controparte_1 erede legittima, e del di lei figlio, , quale legatario, sia infondata per le ragioni di Parte_2 seguito espresse.
La individuazione della quota di legittima è stata operata dal nominato CTU, applicando l'art.542
c.c sicchè all'attrice spetta, quale figlia della de cuius, quale riservataria 1/3 del patrimonio ricostruito sommando il relictum con il donatum , senza farsi luogo alla detrazione di debiti ereditari, non essendone stati rilevati al momento della apertura della successione.
Priva di riscontro probatorio, che incombeva sull'attrice che ne aveva il relativo onere, è rimasta l'allegazione secondo cui la convenuta e il proprio figlio avrebbero ricevuto somme di denaro dalla defunta a titolo di donazione indiretta per l'importo indicato nell'atto introduttivo.
Né a diversa conclusione in ordine al profilo probatorio si sarebbe potuti addivenire ove mai fossero stati ammessi i mezzi di prova richiesti da parte attrice, in quanto l'affermazione specifica e dettagliata di parte convenuta volta ad evidenziare la piena congruità delle somme indicate nei prelievi risultanti dalla movimentazione bancaria del conto afferente alla defunta al fine di assolvere alle esigenze quotidiane della defunta – la cui capacità di autodeterminazione non poteva dirsi certo neutralizzata dal fatto di essere inabile - ha avuto ampio riscontro nella documentazione versata in atti dalla difesa di parte convenuta con le memorie ex ar.t 183 cpc che denota l'entità degli esborsi per assolvere alle necessità della defunta.
E ' proprio dalle risultanze di tali documenti che il CTU ha ravvisato le dazioni di denaro eseguite dalla defunta in favore del nipote odierno convenuto nei limiti della somma di euro 45.000,00, trattandosi disposizioni di denaro intestate in favore dello stesso.
Sul punto deve ritenersi quindi che la donazione può ritenersi provata limitatamente ai beni e agli importi specificati nel mandato conferito al CTU e dallo stesso espressamente riscontrati ( vedi pag.
7 della relazione depositata il 30.11.2024) .
La ricostruzione dell'asse ereditario operata dal CTU nominato nella relazione depositata il
30.11.2024, le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico, devono essere pienamente condivise dal Collegio.
Il CTU ha ricostruito compiutamente e condivisibilmente l'asse ereditario della defunta ( Per_1 vedi relazione pag. 5 e 6 ) e ne ha determinato il valore alla data di apertura della successione ( 3 gennaio 2017) dopo aver individuato i singoli beni immobili ( da pag. 8 a pag. 63 della relazione e 5
nella tabella riepilogativa alla pag. 63/67 riscontrabile) procedendo alla relativa stima, applicando il metodo sintetico comparativo corretto con coefficienti di merito, fondandosi sui più attendibili parametri di mercato.
Vanno condivisi gli argomenti svolti dal CTU nella risposta resa alle deduzioni critiche articolate dalla difesa di parte attrice mediante il proprio C.T.P. avendo l'ausiliario del giudice dato ampio riscontro , con riferimento a ciascun immobile, delle caratteristiche dello stesso, dello stato di conservazione e dei coefficienti utilizzati per la determinazione del valore.
In particolare il metodo di stima utilizzato dal C.T.U. in riferimento agli immobili e pienamente condivisibile anche con riferimento ai due immobili siti in , trattandosi di case di tipo Per_3 economico, tenuto conto del fattore oggettivo del tutto dirimente dello stato conservativo degli stessi per come evidenziato inequivocabilmente dalle foto allegate alla relazione che ne denotano la non elevata classificazione
Ugualmente deve ritenersi insuscettibile di censura il metodo usato per la stima dei terreni agricoli in quanto comunque il CTU ha tenuto conto della ubicazione in zone suscettibili di essere idonee alla edificazione – perché prossime ad aree qualificate tali nel PRG- ma che allo stato non risultano esserlo.
Quanto alla determinazione della quota di legittima la stessa è stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 537 c.c. essendo la de cuius vedova, con due figlie, nella misura di 1/3 ciascuno, mentre 1/3 rimane come quota disponibile.
Va quindi convidisa anche la conclusione svolta dal CTU ( vedi pag. 68/70 della relazione) secondo cui dato il valore della somma del relictum e del donatum alla data di aperture della successione ammonta alla somma di € 513.256,04; la quota legittima è pari a quella di euro 171.085,35; quota disponibile è pari a 171.085,35.
Ne consegue che ha ricevuto € 194.842,51; ha Parte_1 Controparte_1 ricevuto € 267.369,51; ha ricevuto € 51.045 Parte_2
Alla luce dei suddetti elementi rilevati dal CTU non si riscontra alcuna lesione della legittima , così come lamentata da parte attrice e la domanda va quindi rigettata.
Quanto alla domanda di scioglimento della comunione la stessa non può essere proposta in quanto non risulta essere stata allegata in riferimento ai beni immobili diversi dagli appezzamenti di terreno la conformità urbanistica e catastale degli stessi ( così Cass S.U.. n. 25021/2019), facendone venire meno quindi la necessaria condizione per la azione.
Né del resto può addivenirsi allo scioglimento della comunione limitatamente ai beni non affetti da irregolarità urbanistica ed edilizia o da difformità catastale e quindi procedere alla divisione solo parziale dell'asse ereditario, ammissibile solo a condizione che almeno uno dei coeredi abbia 6
articolato domanda in tal senso (vedi sul punto Cass. Civ. Sez. Un. 7.10.2019, n. 25021 ), ma nel caso di specie mancante.
Le spese processuali seguono la evidente soccombenza della attrice e possono liquidarsi in favore di entrambi i convenuti cumulativamente come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore della causa dichiarato e dell'attività difensiva spiegata, applicando il DM n. 55/2014
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5771/2022 r.g. rigetta la domanda di riduzione e quella di rendiconto e dichiara improponibile quella di scioglimento della comunione ereditaria proposte da nei confronti di e di Parte_3 Controparte_4 Pt_2
;
[...] condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella complessiva somma di euro 4.618,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA;
PONE IN VIA DEFINITIVA a carico dell'attrice i compensi liquidati al CTU con separato decreto.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
Concetta Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale composto dai siggn.ri dott.ssa Concetta Maiore Presidente relatore dott. Domenico Stilo Giudice dott. Gabriele Patti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5771/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Siracusa, elettivamente domiciliata in Siracusa nella via Piave n. 5 presso lo studio dell'avv. Giovanni Grasso che la rappresenta e difende
ATTORE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente Controparte_1 C.F._2 in Siracusa, Via Taormina n. 23, e , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente in [...], Lago 2 Giugno n. 6, elettivamente domiciliati in C.F._3
Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6/C, presso lo studio del sottoscritto Avv. Giuseppe Cro, C.F.:
dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: azione di riduzione
All'udienza del 4 luglio 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni delle parti precisate come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva decisa come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1 tribunale e , ed esponeva che in data 03 gennaio 2017 era deceduta Controparte_1 Parte_2 in Siracusa la propria madre, che aveva disposto di parte del proprio patrimonio Persona_1 2
con testamenti olografi datati 1 giugno 2013 (con il quale aveva attribuito parte del suo patrimonio separatamente alle figlie e e 10 gennaio 2015 (con il quale aveva attribuito a CP_1 Pt_1 titolo di legato un bene al nipote ), entrambi pubblicati per atto notar Parte_2 [...]
di del 19 dicembre 2018; che non avendo la defunta attribuito con i suddetti Per_2 Per_3 testamenti tutti i beni di cui era proprietaria, i beni residui erano stati attribuiti in quote uguali alle figlie, e in base alle norme sulla successione legittima;
che per la ricostruzione CP_1 Pt_1 della massa ereditaria e delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimi occorreva quindi sommare il relictum (composto dai beni di cui si era disposto con i due testamenti (indicati nell'atto di citazione sub A1 e sub A2) ed i beni assegnati in base alle norme sulla successione legittima (indicati sub B dell'atto di citazione) al donatum (composto dai beni donati direttamente con atto notarile ( indicati sub C1, C2 e C3) e dai beni donati indirettamente e direttamente tramite operazioni sui conti correnti
(indicati sub D); che la massa complessiva così ricostruita ammontava alla somma di euro 567.265,00
(non tenendo conto delle donazioni indirette di denaro) o a quella di euro 827.165,04 (non considerando le predette donazioni).
Lamentava quindi l'attrice che, individuata la propria quota di legittima ai sensi dell'art. 537 c.c. in euro 189.088,00 (non considerando le donazioni indirette) o in quella di euro 275.721,00
(considerando le donazioni indirette) era derivata una lesione della quota di riserva dovutale, pari alla somma di euro 27.680,00 o di euro 114.314, tenendo conto delle eventuali donazioni indirette in quanto la quota in concreto attribuitale era pari alla somma di euro 161.407,00.
Deduceva quindi che occorreva procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e anche di (atteso che la defunta non aveva disposto che il legato Controparte_1 Parte_2 valesse sulla disponibile) proporzionalmente, per la quota necessaria alla reintegrazione dei propri diritti di legittimario pretermesso e conseguentemente farle dichiarare inefficaci nei propri confronti, come (eventualmente) le donazioni in vita, le elargizioni delle somme di denaro e le donazioni indirette eseguite dalla defunta a favore dei convenuti in quanto lesive della quota disponibile.
Tanto premesso l'attrice chiedeva preliminarmente ordinarsi a la resa del rendiconto Controparte_1 sull'impiego delle somme prelevate – assertivamente per conto della defunta - con le Per_1 operazioni indicate nell'elenco contraddistinto sub D2 dell'atto di citazione, dovendosi in mancanza considerare oggetto di donazione indiretta le somme a tale titolo indicate
Chiedeva inoltre la attrice accertarsi, previa ricostruzione della massa ereditaria e calcolata la quota di riserva spettante ai legittimari, la lesione dei propri diritti di legittimaria quantificati in euro
27.680,00 o in altra somma eventualmente accertata in corso di causa e dichiarare la inefficacia nei confronti dei convenuti delle disposizioni testamentarie lesive e, ove necessario, delle donazioni al 3
fine di reintegrare la quota riservata dovutale e quindi reintegrarla nei beni di cui la testatrice aveva disposto in lesione per un valore corrispondente alla lesione accertata.
Chiedeva inoltre la divisione dei beni in comune per disposizione della testatrice o per effetto della reintegrazione, con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto e in diritto la Controparte_1 CP_2 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Deducevano i convenuti, nel contestare la lesione della legittima lamentata dalla attrice, che costei si era totalmente disinteressata della madre alle cui necessità avevano sempre provveduto loro, sin dall'anno 2004.
Quanto alla ricostruzione della massa ereditaria operata dall'attrice contestavano la quantificazione dei beni immobili, assumendo una sottovalutazione di quelli donati o lasciati per testamento ad essa attrice ed una sopravvalutazione di quelli donati o lasciati per testamento a loro ( elencati in dettaglio pag. 4 e 5 della comparsa ).
Contestavano di aver mai ricevuto dalla defunta donazioni di denaro, deducendo che le spese indicate erano correlate alle necessità che dal 2004 al 2016 la defunta aveva di acquistare alimenti e vestiti, di pagare le utenze e le tasse, di avvalersi dell'aiuto di cameriere e badanti e di quant'altro occorrente per far fronte alle esigenze della vita, spese per sostenere le quali la convenuta assumeva di aver prelevato delle somme su disposizioni e richieste della madre, consegnandole a quest'ultima che ne aveva disposto a proprio piacimento senza rendere conto a nessuno;
che in ogni caso non aveva mai tenuto alcuna contabilità non essendo l'amministratrice dei beni della defunta che provvedeva e decideva autonomamente in ordine maggior parte delle suddette spese, documentate e giustificate dalla stessa documentazione bancaria prodotta in atti ove venivano differenziati i singoli pagamenti e indicate le relative causali.
Quanto all'elenco dei movimenti bancari relativi all'unico conto corrente intestato alla defunta
, acceso presso Unicredit Banca SpA, con riguardo al periodo dall'01/01/2009 al 31/12/2016 Per_1 deducevano che la somma complessiva, spesa annualmente, che emergeva dagli estratti conto era coerente con ciò che occorre ad una persona da sempre benestante e ormai anziana, per attendere ai bisogni della vita quotidiana, evidenziando che in ogni caso non risultava alcun assegno intestato direttamente ad essa convenuta.
Tanto premesso chiedevano rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice condannandola alle spese processuali.
Con ordinanza del 25.10.2023 veniva dato incarico ad un CTU, con mandato precisato all'udienza del 7.2.2024; con ordinanza del 30.4.2024 veniva nominato altro CTU, avendo il primo rinunciato;
all'esito della relazione depositata dal CTU in data 30.11.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti 4
come in atti all'udienza del 4.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc concessi nella massima estensione in esito ai quali veniva decisa come segue.
********
Ritiene il Collegio che l'azione di riduzione proposta da quale erede legittima Parte_1 della propria madre, nei confronti della propria sorella, , anch'essa Controparte_3 Controparte_1 erede legittima, e del di lei figlio, , quale legatario, sia infondata per le ragioni di Parte_2 seguito espresse.
La individuazione della quota di legittima è stata operata dal nominato CTU, applicando l'art.542
c.c sicchè all'attrice spetta, quale figlia della de cuius, quale riservataria 1/3 del patrimonio ricostruito sommando il relictum con il donatum , senza farsi luogo alla detrazione di debiti ereditari, non essendone stati rilevati al momento della apertura della successione.
Priva di riscontro probatorio, che incombeva sull'attrice che ne aveva il relativo onere, è rimasta l'allegazione secondo cui la convenuta e il proprio figlio avrebbero ricevuto somme di denaro dalla defunta a titolo di donazione indiretta per l'importo indicato nell'atto introduttivo.
Né a diversa conclusione in ordine al profilo probatorio si sarebbe potuti addivenire ove mai fossero stati ammessi i mezzi di prova richiesti da parte attrice, in quanto l'affermazione specifica e dettagliata di parte convenuta volta ad evidenziare la piena congruità delle somme indicate nei prelievi risultanti dalla movimentazione bancaria del conto afferente alla defunta al fine di assolvere alle esigenze quotidiane della defunta – la cui capacità di autodeterminazione non poteva dirsi certo neutralizzata dal fatto di essere inabile - ha avuto ampio riscontro nella documentazione versata in atti dalla difesa di parte convenuta con le memorie ex ar.t 183 cpc che denota l'entità degli esborsi per assolvere alle necessità della defunta.
E ' proprio dalle risultanze di tali documenti che il CTU ha ravvisato le dazioni di denaro eseguite dalla defunta in favore del nipote odierno convenuto nei limiti della somma di euro 45.000,00, trattandosi disposizioni di denaro intestate in favore dello stesso.
Sul punto deve ritenersi quindi che la donazione può ritenersi provata limitatamente ai beni e agli importi specificati nel mandato conferito al CTU e dallo stesso espressamente riscontrati ( vedi pag.
7 della relazione depositata il 30.11.2024) .
La ricostruzione dell'asse ereditario operata dal CTU nominato nella relazione depositata il
30.11.2024, le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico, devono essere pienamente condivise dal Collegio.
Il CTU ha ricostruito compiutamente e condivisibilmente l'asse ereditario della defunta ( Per_1 vedi relazione pag. 5 e 6 ) e ne ha determinato il valore alla data di apertura della successione ( 3 gennaio 2017) dopo aver individuato i singoli beni immobili ( da pag. 8 a pag. 63 della relazione e 5
nella tabella riepilogativa alla pag. 63/67 riscontrabile) procedendo alla relativa stima, applicando il metodo sintetico comparativo corretto con coefficienti di merito, fondandosi sui più attendibili parametri di mercato.
Vanno condivisi gli argomenti svolti dal CTU nella risposta resa alle deduzioni critiche articolate dalla difesa di parte attrice mediante il proprio C.T.P. avendo l'ausiliario del giudice dato ampio riscontro , con riferimento a ciascun immobile, delle caratteristiche dello stesso, dello stato di conservazione e dei coefficienti utilizzati per la determinazione del valore.
In particolare il metodo di stima utilizzato dal C.T.U. in riferimento agli immobili e pienamente condivisibile anche con riferimento ai due immobili siti in , trattandosi di case di tipo Per_3 economico, tenuto conto del fattore oggettivo del tutto dirimente dello stato conservativo degli stessi per come evidenziato inequivocabilmente dalle foto allegate alla relazione che ne denotano la non elevata classificazione
Ugualmente deve ritenersi insuscettibile di censura il metodo usato per la stima dei terreni agricoli in quanto comunque il CTU ha tenuto conto della ubicazione in zone suscettibili di essere idonee alla edificazione – perché prossime ad aree qualificate tali nel PRG- ma che allo stato non risultano esserlo.
Quanto alla determinazione della quota di legittima la stessa è stata correttamente determinata ai sensi dell'art. 537 c.c. essendo la de cuius vedova, con due figlie, nella misura di 1/3 ciascuno, mentre 1/3 rimane come quota disponibile.
Va quindi convidisa anche la conclusione svolta dal CTU ( vedi pag. 68/70 della relazione) secondo cui dato il valore della somma del relictum e del donatum alla data di aperture della successione ammonta alla somma di € 513.256,04; la quota legittima è pari a quella di euro 171.085,35; quota disponibile è pari a 171.085,35.
Ne consegue che ha ricevuto € 194.842,51; ha Parte_1 Controparte_1 ricevuto € 267.369,51; ha ricevuto € 51.045 Parte_2
Alla luce dei suddetti elementi rilevati dal CTU non si riscontra alcuna lesione della legittima , così come lamentata da parte attrice e la domanda va quindi rigettata.
Quanto alla domanda di scioglimento della comunione la stessa non può essere proposta in quanto non risulta essere stata allegata in riferimento ai beni immobili diversi dagli appezzamenti di terreno la conformità urbanistica e catastale degli stessi ( così Cass S.U.. n. 25021/2019), facendone venire meno quindi la necessaria condizione per la azione.
Né del resto può addivenirsi allo scioglimento della comunione limitatamente ai beni non affetti da irregolarità urbanistica ed edilizia o da difformità catastale e quindi procedere alla divisione solo parziale dell'asse ereditario, ammissibile solo a condizione che almeno uno dei coeredi abbia 6
articolato domanda in tal senso (vedi sul punto Cass. Civ. Sez. Un. 7.10.2019, n. 25021 ), ma nel caso di specie mancante.
Le spese processuali seguono la evidente soccombenza della attrice e possono liquidarsi in favore di entrambi i convenuti cumulativamente come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore della causa dichiarato e dell'attività difensiva spiegata, applicando il DM n. 55/2014
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5771/2022 r.g. rigetta la domanda di riduzione e quella di rendiconto e dichiara improponibile quella di scioglimento della comunione ereditaria proposte da nei confronti di e di Parte_3 Controparte_4 Pt_2
;
[...] condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella complessiva somma di euro 4.618,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA;
PONE IN VIA DEFINITIVA a carico dell'attrice i compensi liquidati al CTU con separato decreto.
Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente estensore
Concetta Maiore