TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5338/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI PAOLA
E
( ) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MANTOVANI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 16 della L. n. 898 del 1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Monzambano (MN) in data 24/04/2010 dai signori ato a Merano (BZ) Parte_1 il 18/07/1973, codice fiscale , e , nata C.F._1 CP_1
a Lugoj (Romania) il 28/12/1979, codice fiscale come C.F._2 risulta dall'atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monzambano (MN) all'Anno 2010 Numero 1 Parte I, e per l'effetto contestualmente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Monzambano (MN) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI:
1) AFFIDO MINORE Il figlio minore Pt_2 Persona_1 Per_1
i sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. è affidato ad entrambi i
[...] genitori in via condivisa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre che verrà stabilita in Romania o dove questa collocherà la residenza se si stabilirà in Italia;
la madre si impegna a trasferire dalla casa coniugale la propria residenza anagrafica unitamente a quella del figlio minore entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Per_1
2) CASA CONIUGALE. La casa familiare sita in Monzambano (MN) Via Gen. Dall'Ora n. 19/6, di proprietà esclusiva del Sig. (doc. cit. 9) resta allo stesso Pt_1 assegnata. La signora dichiara di rinunciare, a decorrere dal CP_1 rilascio effettivo dell'immobile già casa familiare e già oggetto di non assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. in sede di separazione, al godimento della stessa, sita in Monzambano (MN), Via Gen. Dall'Ora n. 19/6 di proprietà del sig. costituita da appartamento posto al piano terra e composto Parte_1 da ingresso, cucina-pranzo-soggiorno, una camera da letto, bagno, corridoio disimpegno, centrale termica e balconi a livello con annesso piccolo tratto di corte pertinenziale esclusiva;
garage posto a piano interrato di servizio e pertinenza dell'appartamento. Relativamente ai beni mobili che costituiscono l'arredo e corredo della casa familiare, le parti concordano che nulla spetta alla signora e restano sin d'ora assegnati in proprietà esclusiva al sig. CP_1 Parte_1 che ne ha acquisito il possesso effettivo al momento del rilascio della casa
[...] familiare da parte della signora con risoluzione di ogni reciproca domanda CP_1 inerente agli stessi.
3) RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità del figlio, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando il figlio si trova presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dal figlio stesso.
4) FREQUENTAZIONI DI CON I GENITORI Fermo ogni diverso Per_1 accordo, che potrà essere raggiunto dai genitori in relazione a particolari esigenze,
e fermo altresì il diritto del padre di andare a trovare il figlio in Persona_2
Romania ogni volta che ne avrà la possibilità o lo riterrà opportuno tenuto conto anche delle richieste del minore, i genitori concordano i seguenti tempi di permanenza del minore: il figlio starà in Romania presso la Persona_2 madre durante il periodo scolastico e in Italia presso il padre durante il periodo non scolastico, ed in particolare: due mesi anche consecutivi durante le vacanze estive, due settimane durante le vacanze natalizie ed una settimana durante le vacanze pasquali. In ogni caso le Parti richiamano il Piano genitoriale allegato (DOC. 11) che si considera parte integrante del presente ricorso.
5) MANTENIMENTO DEL MINORE. Il Sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il giorno 17 di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore che verrà corrisposto a Per_1
2 mezzo bonifico bancario su IBAN noto alle Parti, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere da novembre 2025. Le Parti convengono e precisano al riguardo che: - l'assegno di mantenimento del padre non è dovuto per i due mesi estivi che il figlio minore trascorre in Italia presso il padre;
- per il mese di dicembre allorquando il Per_1 minore trascorre con il padre due settimane l'assegno di mantenimento mensile sarà dimezzato.
6) SPESE STRAORDINARIE MINORE. Le spese straordinarie del figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
si riporta di seguito lo schema delle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento del figlio, come previsto dalle linee guida adottate presso il
Tribunale di Mantova: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti e cura in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'Istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad un'università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per le sedi di studi (anche universitari) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'Istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di scrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti
3 suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione;
attività sportive;
ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
7) MANTENIMENTO CONIUGI. Le Parti convengono che in considerazione sia dei rapporti tra i coniugi durante il matrimonio sia delle motivazioni e modalità che hanno caratterizzato la fine del matrimonio, nessun assegno divorzile è dovuto alla signora CP_1
8) ALTRE PATTUIZIONI. Le Parti convengono di avere già regolato tra loro ogni rapporto di natura economica e con l'esatta esecuzione di quanto sopra, i Ricorrenti sig.ri e danno atto di non avere più Parte_1 CP_1 nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente per motivi riconducibili al matrimonio e alla separazione.
9) SPESE LEGALI. Spese legali interamente compensate tra le Parti.
10) ANNOTAZIONE SENTENZA DI DIVORZIO DEI CONIUGI Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monzambano (MN) l'annotazione dell'emananda sentenza.
11) ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE. Le Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza alla sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 24/04/2010 nel Comune di Monzambano (MN), che sarà emessa dal Tribunale di Mantova in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque alcuna impugnazione. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
4 La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MONZAMBANO
(MN) il 24/04/2010 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2010;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5338/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI PAOLA
E
( ) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MANTOVANI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 16 della L. n. 898 del 1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Monzambano (MN) in data 24/04/2010 dai signori ato a Merano (BZ) Parte_1 il 18/07/1973, codice fiscale , e , nata C.F._1 CP_1
a Lugoj (Romania) il 28/12/1979, codice fiscale come C.F._2 risulta dall'atto di matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monzambano (MN) all'Anno 2010 Numero 1 Parte I, e per l'effetto contestualmente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Monzambano (MN) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI:
1) AFFIDO MINORE Il figlio minore Pt_2 Persona_1 Per_1
i sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. è affidato ad entrambi i
[...] genitori in via condivisa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre che verrà stabilita in Romania o dove questa collocherà la residenza se si stabilirà in Italia;
la madre si impegna a trasferire dalla casa coniugale la propria residenza anagrafica unitamente a quella del figlio minore entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Per_1
2) CASA CONIUGALE. La casa familiare sita in Monzambano (MN) Via Gen. Dall'Ora n. 19/6, di proprietà esclusiva del Sig. (doc. cit. 9) resta allo stesso Pt_1 assegnata. La signora dichiara di rinunciare, a decorrere dal CP_1 rilascio effettivo dell'immobile già casa familiare e già oggetto di non assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. in sede di separazione, al godimento della stessa, sita in Monzambano (MN), Via Gen. Dall'Ora n. 19/6 di proprietà del sig. costituita da appartamento posto al piano terra e composto Parte_1 da ingresso, cucina-pranzo-soggiorno, una camera da letto, bagno, corridoio disimpegno, centrale termica e balconi a livello con annesso piccolo tratto di corte pertinenziale esclusiva;
garage posto a piano interrato di servizio e pertinenza dell'appartamento. Relativamente ai beni mobili che costituiscono l'arredo e corredo della casa familiare, le parti concordano che nulla spetta alla signora e restano sin d'ora assegnati in proprietà esclusiva al sig. CP_1 Parte_1 che ne ha acquisito il possesso effettivo al momento del rilascio della casa
[...] familiare da parte della signora con risoluzione di ogni reciproca domanda CP_1 inerente agli stessi.
3) RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità del figlio, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando il figlio si trova presso di sé, tenendo conto anche delle esigenze manifestate ai genitori dal figlio stesso.
4) FREQUENTAZIONI DI CON I GENITORI Fermo ogni diverso Per_1 accordo, che potrà essere raggiunto dai genitori in relazione a particolari esigenze,
e fermo altresì il diritto del padre di andare a trovare il figlio in Persona_2
Romania ogni volta che ne avrà la possibilità o lo riterrà opportuno tenuto conto anche delle richieste del minore, i genitori concordano i seguenti tempi di permanenza del minore: il figlio starà in Romania presso la Persona_2 madre durante il periodo scolastico e in Italia presso il padre durante il periodo non scolastico, ed in particolare: due mesi anche consecutivi durante le vacanze estive, due settimane durante le vacanze natalizie ed una settimana durante le vacanze pasquali. In ogni caso le Parti richiamano il Piano genitoriale allegato (DOC. 11) che si considera parte integrante del presente ricorso.
5) MANTENIMENTO DEL MINORE. Il Sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 entro il giorno 17 di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore che verrà corrisposto a Per_1
2 mezzo bonifico bancario su IBAN noto alle Parti, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere da novembre 2025. Le Parti convengono e precisano al riguardo che: - l'assegno di mantenimento del padre non è dovuto per i due mesi estivi che il figlio minore trascorre in Italia presso il padre;
- per il mese di dicembre allorquando il Per_1 minore trascorre con il padre due settimane l'assegno di mantenimento mensile sarà dimezzato.
6) SPESE STRAORDINARIE MINORE. Le spese straordinarie del figlio minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
si riporta di seguito lo schema delle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento del figlio, come previsto dalle linee guida adottate presso il
Tribunale di Mantova: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti e cura in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'Istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad un'università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per le sedi di studi (anche universitari) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'Istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di scrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti
3 suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione;
attività sportive;
ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
7) MANTENIMENTO CONIUGI. Le Parti convengono che in considerazione sia dei rapporti tra i coniugi durante il matrimonio sia delle motivazioni e modalità che hanno caratterizzato la fine del matrimonio, nessun assegno divorzile è dovuto alla signora CP_1
8) ALTRE PATTUIZIONI. Le Parti convengono di avere già regolato tra loro ogni rapporto di natura economica e con l'esatta esecuzione di quanto sopra, i Ricorrenti sig.ri e danno atto di non avere più Parte_1 CP_1 nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente per motivi riconducibili al matrimonio e alla separazione.
9) SPESE LEGALI. Spese legali interamente compensate tra le Parti.
10) ANNOTAZIONE SENTENZA DI DIVORZIO DEI CONIUGI Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monzambano (MN) l'annotazione dell'emananda sentenza.
11) ACQUIESCENZA E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE. Le Parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza alla sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 24/04/2010 nel Comune di Monzambano (MN), che sarà emessa dal Tribunale di Mantova in conformità alle condizioni tutte qui convenute, e di non proporre dunque alcuna impugnazione. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
4 La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MONZAMBANO
(MN) il 24/04/2010 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2010;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28/11/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
5