Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7182
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Sentenza 16 luglio 2025

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Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un opponente nei confronti di una società opposta. L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 6040/2023, emesso dal medesimo Tribunale, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.933,33 oltre interessi e spese, derivante da un contratto di finanziamento stipulato con la GO CA s.p.a. e successivamente ceduto alla società opposta. L'opponente sollevava diverse eccezioni preliminari, tra cui il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il difetto di titolarità, procura, poteri a stare in giudizio, legittimazione attiva e interesse ad agire dell'opposta, nonché la nullità e inammissibilità del procedimento monitorio per genericità del ricorso e mancato perfezionamento della cessione di credito. Nel merito, contestava la debenza della somma ingiunta, deducendo l'abusività e l'usurarietà delle clausole relative agli interessi moratori e la mancata pattuizione di interessi ultralegali, commissioni e spese. L'opposta, costituendosi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la nullità, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo, della clausola determinativa del tasso moratorio del contratto, ritenuta abusiva in quanto lesiva del significativo squilibrio nella posizione del consumatore. Il Giudice ha rigettato l'eccezione di usurarietà per genericità, ma ha accolto quella di vessatorietà delle clausole relative agli interessi moratori, rilevandone d'ufficio l'abusività sulla base di un'interpretazione estensiva della normativa consumeristica e della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità, che impone al professionista di trattare in modo leale ed equo con il consumatore. La società opposta è stata condannata al pagamento dell'importo di € 27.532,10, come rideterminato dall'epurazione delle conseguenze legate all'inadempimento, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso. Le spese di lite sono state compensate per il 30%, con la restante parte posta a carico dell'opponente, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7182
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 7182
    Data del deposito : 16 luglio 2025

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