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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 25586/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 25586.23 R.G.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nicola Simeone, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(P. VA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Milano (Mi), Piazza Della Trivul- C.F._2
ziana n. 4/A rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele ZURLO (C.F. ) ed Andrea ORNATI (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._4
giusta procura generale alle liti per atto della Dr. Persona_1
1
[...]
Notaio in La Spezia, del 28.03.2024, repertorio n. 18.975, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell' 8.7.25.
È presente per la parte opposta l'Avv. Giordano, per delega dell'Avv. Raf-
faele Zurlo e dell'Avv. Andrea Ornati, il quale si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa e alla documentazione depositata in atti, impugnan-
do e contestando ogni deduzione, difesa e domanda avversa. Insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni come formulate nella comparsa di co-
stituzione e risposta, conclusioni che, per brevità, si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
Chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione. È altresì presente per parte opponente l'avvocato Nicola Simeone il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed a tutte le eccezioni istanze anche istruttorie, deduzio-
ni e conclusioni rassegnate negli atti di causa, da ritenersi ripetute e trascritte an-
che nell'odierno verbale e di cui si chiede l'integrale accoglimento. Impugna an-
cora una volta tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni di controparte,
di cui si chiede il rigetto e chiede che la causa venga riservato a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 6040/2023, R.G. n. 20315/2023, del
13/10/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36933,33 , oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
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Così le conclusioni in atto di citazione:
Preliminarmente denegare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per tutti i motivi sopra esposti nel presente atto;
In via preliminare ed in accoglimento della sollevata eccezione pregiudi-
ziale, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità e/o improcedibilità
della proposta domanda anche per il mancato esperimento della procedura di me-
diazione ex D.Lgs. 28/2010 per i motivi di cui al punto A) della presente com-
parsa qui da intendersi per ripetuti e trascritti;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di titolarità, di procura e dei poteri a stare in giudizio, di legittimazione attiva e la carenza di in-
teresse ad agire dell'opposta e di legittimazione passiva dell'opponente in rela-
zione alla procedura monitoria così come eccepito nei motivi di opposizione che qui si richiamano integralmente ed espressamente;
Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inammissibilità del proce-
dimento monitorio e del decreto ingiuntivo per la palese genericità del ricorso monitorio, per tutti i motivi esposti nel presente atto ed anche per il mancato per-
fezionamento della cessione di credito richiamata e prodotta da controparte;
Accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma ingiunta per i motivi di cui sopra in premessa ed esposti nella presente opposizione sia per sorta capitale che per interessi e per quanto risulterà dall'istruttoria che verrà espletata;
Accertare e dichiarare l'abusività delle pattuizioni di cui al contratto agli atti fra cui in particolare quelle afferenti gli interessi moratori e il superamento del tasso soglia anti-usura, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi sia convenzionali che di mora e co-
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munque la mancata pattuizione in relazione agli interessi debitori ultralegali sia convenzionali che di mora, la mancata pattuizione in ordine alle commissioni ed alle spese e delle clausole contrattuali:
Revocare per tutti i fondati motivi di opposizione, nessuno escluso, il D.I.
n. 6040/2023, emesso dal Tribunale di Napoli 2^ Sez. Civile GU Dott. Diego
Ragozini in data 12/10/2023 e pubblicato il 13.10.2023 nel procedimento R.G.
20315/2023 notificato all'opponente in data
02.11.2023 per illegittimità dello stesso per nullità, inammissibilità, im-
procedibilità, improponibilità e comunque infondatezza in fatto e diritto della domanda monitoria;
Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e degli ono-
rari del giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Questi i motivi dell'opposizione:
-assenza di prova scritta sia del capitale che per gli interessi ingiunti;
-difetto di legittimazione attiva e di ius postulandi;
-abusività delle clausole regolanti gli interessi oltre che usurarietà degli stessi;
Costituitasi parte opposta, chiedeva la conferma del decreto opposto ed il rigetto dell'avversa opposizione.
Acquisita la documentazione, negativo l'esito del disposto procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva quanto segue.
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Il credito azionato.
L'opponente stipulava con la GO CA s.p.a. contratto di finanziamen-
to per la somma di euro 42094,00 per n. 120 rate da euro 348,50 cadauna in data
24.4.20. In data 8.9.21, veniva operata la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di oltre euro 2172,00. Per il principio in tema di onere della prova, risulta provata la pretesa in capo all'opposta che una volta provata la fonte del credito, può semplicemente allegare l'altrui inadempimento,
consistente nel mancato pagamento di alcune rate.
La legittimazione di parte opposta.
Essa si definisce cessionaria del credito azionato.
In particolare si legge in comparsa ” Preme innanzitutto a questa difesa porre in evidenza che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società
cedente e il credito vantato nei confronti dell'odierna Controparte_1
controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisa-
mente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari so-
no stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana”.
Tale assunto invero appare generico. Del pari generico è quanto indicato in sede di ricorso monitorio, si legge che ha acquistato Controparte_1
una serie di crediti in blocco tra cui quello di cui è causa.
Tuttavia, tra i documenti depositati in sede di monitorio, (nulla sul punto della legittimazione attiva è stato depositato nel corso dell'opposizione) a cui
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l'opposta si richiama per l'esatta individuazione del credito azionato tra quelli ceduti, (prova che può essere data in ogni modo purchè univoca) vi è l'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale relativo alle operazioni di cessione in bloc-
co dei crediti, da cui è possibile arguire che con n. 8 operazioni di cartolarizza-
zione dal 2019 sino al 2023, l'opposta acquistava da n.8 aventi causa della GO
CA s.p.a. una serie di crediti definiti secondo le seguenti caratteristiche.
Tutti i crediti acquistati fanno riferimento a rapporti stipulati da persone fisiche, (tra l'altro) per finanziamenti, direttamente (tra l'altro) con GO CA
s.p.a., in sofferenza, stipulati in euro, di durata pari o inferiore a mesi 180, per i quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro il 28.2.23.
Tali elementi consentono, sia pure per categoria, di ricondurre il credito azionato tra quelli ceduti da GO CA s.p.a. originariamente al primo cessio-
nario e poi alla parte opposta.
Lo ius postulandi.
L'opponente contesta l'esistenza del potere rappresentativo e di stare in giudizio della in nome e per conto della e Controparte_3 Controparte_4
quella di poter richiedere l'emissione del decreto opposto sostenendo che non ri-
sponde al vero che la abbia il potere di proporre un ricorso monitorio in CP_1
quanto nei capi i) e ii) dell'atto notarile lo stesso non viene assolutamente confe-
rito.
L'eccezione è infondata.
Nell'atto di procura rilasciato da a favore di Controparte_1 [...]
rinvenibile nella produzione del monitorio, al punto m) è espressamente CP_3
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previsto:” il potere di “agire e resistere, anche ai sensi degli articoli 75, 77 e 83
del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio,
proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa, transigere, negozia-
re, conciliare, introdurre e partecipare a procedure di negoziazione assistita così
come disciplinata dagli art.li da 2 a 11 del D.L.12 settembre 2014, n. 132 (con-
vertito con Legge n.162 del 10/11/2014), promuovere od aderire a procedimenti di mediazione così come previsto D.L. 69/2013, come convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e partecipare ad arbitrati promossi dalle
contro
-
parti nei confronti della Società, non ché proporre giudizi ordinari di opposizio-
ne.
Nel merito, in ordine al capitale ed interessi.
Occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto in-
giuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del credito-
re la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat-
to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provveduto al deposito di copia del contratto di prestito personale, estratto conto,
e lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione contenente contestuale intima-
zione di pagamento.
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L'opponente ha denunciato la violazione della normativa in tema di usu-
ra.
L'eccezione è generica e quindi infondata atteso che non risulta allegata la natura di contratto, il relativo tasso soglia al momento della stipulazione con cor-
rispondente tasso contrattuale e differenziale.
È invece fondata l'eccezione di vessatorietà delle clausole negoziali, do-
vendosi dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività e conse-
guente nullità delle clausole determinative del tasso moratorio del contratto per cui è causa.
La questione, oltre ad essere sollevata dall'opponente, era stata esaminata d'ufficio nella fase inaudita altera parte, ed aveva condotto all'accoglimento solo parziale della domanda monitoria, in conformità all'orientamento della giuri-
sprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17
maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, CP_5
in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 e Controparte_6
in causa C-869/19 L. c. relativa alla vessatorietà delle clausole CP_7
determinative degli interessi di mora e conseguenze dell'inadempimento, in quanto presuntivamente in grado di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore-consumatore. La rilevabilità d'ufficio della natura vessato-
ria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap in-
formativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a ri-
levare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust.
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UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un profes-
sionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esa-
minare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, an-
che in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sintetica-
mente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, deca-
drà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assun-
zione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio (Cass. sez. u n. 9479/2023).
Non vi è dubbio che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della discipli-
na consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
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lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato-
re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu-
matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_2
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fe-
de” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodica-
mente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute dm in vigore per il mese di aprile 2020, applicabile ra-
tione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di ade-
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sione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità
che deve informare la contrattazione da cui si evince che la maggiorazione media del tasso moratorio è del 3,1 in aggiunta al tasso corrispettivo.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Parte_2
11
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
In particolare, il contratto di prestito personale di cui è causa prevede un aumento per il taso moratorio pari al 18% annuale, con ciò decisamente superiore all'aumento medio, come sopra indicato del 3,1%.
Deve concludersi per l'abusività del tasso moratorio pattuito determinando uno “squilibrio significativo” nella posizione del debitore-consumatore.
La disciplina che ne risulta è abusiva, non potendosi ritenere che “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore,
avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una sif-
fatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo
2013, C-415/11, . Si aggiunga che, oltre che per l'effetto deter- Persona_2
minato dal cumulo tra le clausole penali e gli interessi moratori, le prime sono di per sé vessatorie, in quanto di importo manifestamente eccessivo considerate le condizioni generali di contratto, prevedendosi l'applicazione di una doppia pena-
le sulla singola rata impagata e, verificatosi l'inadempimento, sull'importo totale ancora dovuto. Ciò specie ove si consideri che il valore di riferimento sul quale applicare la percentuale indicata è sconosciuto al debitore al momento di stipula
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del negozio e non è escluso che esso possa essere di importo anche piuttosto ele-
vato.
Accertata l'abusività della clausola sopra indicata, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta, come emergente dall'estratto conto nella misura di euro 27532,10 come epurata dalle conseguen-
ze legate all'inadempimento.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ri-
corso e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante
CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25
novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessa-
rio, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20,
EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata
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l'abusività e conseguente nullità della clausola come sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza reciproca con compensazione al 30%
delle spese di lite e restante parte a carico dell'opponente. I compensi saranno de-
terminati nello scaglione 26001-52000 con valore al di sotto dei medi, data la na-
tura documentale del giudizio ed indicati già con la decurtazione del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola determinativa del tasso moratorio del contratto di cui è causa;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 27532,10 sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284,
quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre IVA e CPA se do-
vuti e rimborso di spese generali.
Napoli, 16.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 25586.23 R.G.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nicola Simeone, giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(P. VA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Milano (Mi), Piazza Della Trivul- C.F._2
ziana n. 4/A rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele ZURLO (C.F. ) ed Andrea ORNATI (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, C.F._4
giusta procura generale alle liti per atto della Dr. Persona_1
1
[...]
Notaio in La Spezia, del 28.03.2024, repertorio n. 18.975, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell' 8.7.25.
È presente per la parte opposta l'Avv. Giordano, per delega dell'Avv. Raf-
faele Zurlo e dell'Avv. Andrea Ornati, il quale si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa e alla documentazione depositata in atti, impugnan-
do e contestando ogni deduzione, difesa e domanda avversa. Insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni come formulate nella comparsa di co-
stituzione e risposta, conclusioni che, per brevità, si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
Chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione. È altresì presente per parte opponente l'avvocato Nicola Simeone il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed a tutte le eccezioni istanze anche istruttorie, deduzio-
ni e conclusioni rassegnate negli atti di causa, da ritenersi ripetute e trascritte an-
che nell'odierno verbale e di cui si chiede l'integrale accoglimento. Impugna an-
cora una volta tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni di controparte,
di cui si chiede il rigetto e chiede che la causa venga riservato a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 6040/2023, R.G. n. 20315/2023, del
13/10/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36933,33 , oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
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Così le conclusioni in atto di citazione:
Preliminarmente denegare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione per tutti i motivi sopra esposti nel presente atto;
In via preliminare ed in accoglimento della sollevata eccezione pregiudi-
ziale, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inammissibilità e/o improcedibilità
della proposta domanda anche per il mancato esperimento della procedura di me-
diazione ex D.Lgs. 28/2010 per i motivi di cui al punto A) della presente com-
parsa qui da intendersi per ripetuti e trascritti;
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di titolarità, di procura e dei poteri a stare in giudizio, di legittimazione attiva e la carenza di in-
teresse ad agire dell'opposta e di legittimazione passiva dell'opponente in rela-
zione alla procedura monitoria così come eccepito nei motivi di opposizione che qui si richiamano integralmente ed espressamente;
Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inammissibilità del proce-
dimento monitorio e del decreto ingiuntivo per la palese genericità del ricorso monitorio, per tutti i motivi esposti nel presente atto ed anche per il mancato per-
fezionamento della cessione di credito richiamata e prodotta da controparte;
Accertarsi e dichiararsi non dovuta la somma ingiunta per i motivi di cui sopra in premessa ed esposti nella presente opposizione sia per sorta capitale che per interessi e per quanto risulterà dall'istruttoria che verrà espletata;
Accertare e dichiarare l'abusività delle pattuizioni di cui al contratto agli atti fra cui in particolare quelle afferenti gli interessi moratori e il superamento del tasso soglia anti-usura, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi sia convenzionali che di mora e co-
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munque la mancata pattuizione in relazione agli interessi debitori ultralegali sia convenzionali che di mora, la mancata pattuizione in ordine alle commissioni ed alle spese e delle clausole contrattuali:
Revocare per tutti i fondati motivi di opposizione, nessuno escluso, il D.I.
n. 6040/2023, emesso dal Tribunale di Napoli 2^ Sez. Civile GU Dott. Diego
Ragozini in data 12/10/2023 e pubblicato il 13.10.2023 nel procedimento R.G.
20315/2023 notificato all'opponente in data
02.11.2023 per illegittimità dello stesso per nullità, inammissibilità, im-
procedibilità, improponibilità e comunque infondatezza in fatto e diritto della domanda monitoria;
Condannare, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e degli ono-
rari del giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Questi i motivi dell'opposizione:
-assenza di prova scritta sia del capitale che per gli interessi ingiunti;
-difetto di legittimazione attiva e di ius postulandi;
-abusività delle clausole regolanti gli interessi oltre che usurarietà degli stessi;
Costituitasi parte opposta, chiedeva la conferma del decreto opposto ed il rigetto dell'avversa opposizione.
Acquisita la documentazione, negativo l'esito del disposto procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva quanto segue.
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Il credito azionato.
L'opponente stipulava con la GO CA s.p.a. contratto di finanziamen-
to per la somma di euro 42094,00 per n. 120 rate da euro 348,50 cadauna in data
24.4.20. In data 8.9.21, veniva operata la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di oltre euro 2172,00. Per il principio in tema di onere della prova, risulta provata la pretesa in capo all'opposta che una volta provata la fonte del credito, può semplicemente allegare l'altrui inadempimento,
consistente nel mancato pagamento di alcune rate.
La legittimazione di parte opposta.
Essa si definisce cessionaria del credito azionato.
In particolare si legge in comparsa ” Preme innanzitutto a questa difesa porre in evidenza che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società
cedente e il credito vantato nei confronti dell'odierna Controparte_1
controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisa-
mente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari so-
no stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana”.
Tale assunto invero appare generico. Del pari generico è quanto indicato in sede di ricorso monitorio, si legge che ha acquistato Controparte_1
una serie di crediti in blocco tra cui quello di cui è causa.
Tuttavia, tra i documenti depositati in sede di monitorio, (nulla sul punto della legittimazione attiva è stato depositato nel corso dell'opposizione) a cui
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l'opposta si richiama per l'esatta individuazione del credito azionato tra quelli ceduti, (prova che può essere data in ogni modo purchè univoca) vi è l'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale relativo alle operazioni di cessione in bloc-
co dei crediti, da cui è possibile arguire che con n. 8 operazioni di cartolarizza-
zione dal 2019 sino al 2023, l'opposta acquistava da n.8 aventi causa della GO
CA s.p.a. una serie di crediti definiti secondo le seguenti caratteristiche.
Tutti i crediti acquistati fanno riferimento a rapporti stipulati da persone fisiche, (tra l'altro) per finanziamenti, direttamente (tra l'altro) con GO CA
s.p.a., in sofferenza, stipulati in euro, di durata pari o inferiore a mesi 180, per i quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro il 28.2.23.
Tali elementi consentono, sia pure per categoria, di ricondurre il credito azionato tra quelli ceduti da GO CA s.p.a. originariamente al primo cessio-
nario e poi alla parte opposta.
Lo ius postulandi.
L'opponente contesta l'esistenza del potere rappresentativo e di stare in giudizio della in nome e per conto della e Controparte_3 Controparte_4
quella di poter richiedere l'emissione del decreto opposto sostenendo che non ri-
sponde al vero che la abbia il potere di proporre un ricorso monitorio in CP_1
quanto nei capi i) e ii) dell'atto notarile lo stesso non viene assolutamente confe-
rito.
L'eccezione è infondata.
Nell'atto di procura rilasciato da a favore di Controparte_1 [...]
rinvenibile nella produzione del monitorio, al punto m) è espressamente CP_3
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previsto:” il potere di “agire e resistere, anche ai sensi degli articoli 75, 77 e 83
del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio,
proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa, transigere, negozia-
re, conciliare, introdurre e partecipare a procedure di negoziazione assistita così
come disciplinata dagli art.li da 2 a 11 del D.L.12 settembre 2014, n. 132 (con-
vertito con Legge n.162 del 10/11/2014), promuovere od aderire a procedimenti di mediazione così come previsto D.L. 69/2013, come convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e partecipare ad arbitrati promossi dalle
contro
-
parti nei confronti della Società, non ché proporre giudizi ordinari di opposizio-
ne.
Nel merito, in ordine al capitale ed interessi.
Occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto in-
giuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del credito-
re la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat-
to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo provveduto al deposito di copia del contratto di prestito personale, estratto conto,
e lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione contenente contestuale intima-
zione di pagamento.
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L'opponente ha denunciato la violazione della normativa in tema di usu-
ra.
L'eccezione è generica e quindi infondata atteso che non risulta allegata la natura di contratto, il relativo tasso soglia al momento della stipulazione con cor-
rispondente tasso contrattuale e differenziale.
È invece fondata l'eccezione di vessatorietà delle clausole negoziali, do-
vendosi dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività e conse-
guente nullità delle clausole determinative del tasso moratorio del contratto per cui è causa.
La questione, oltre ad essere sollevata dall'opponente, era stata esaminata d'ufficio nella fase inaudita altera parte, ed aveva condotto all'accoglimento solo parziale della domanda monitoria, in conformità all'orientamento della giuri-
sprudenza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17
maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, CP_5
in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 e Controparte_6
in causa C-869/19 L. c. relativa alla vessatorietà delle clausole CP_7
determinative degli interessi di mora e conseguenze dell'inadempimento, in quanto presuntivamente in grado di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore-consumatore. La rilevabilità d'ufficio della natura vessato-
ria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap in-
formativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a ri-
levare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust.
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UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un profes-
sionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esa-
minare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, an-
che in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sintetica-
mente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, deca-
drà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assun-
zione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio (Cass. sez. u n. 9479/2023).
Non vi è dubbio che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della discipli-
na consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che,
pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività,
mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti-
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lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato-
re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu-
matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_2
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fe-
de” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodica-
mente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute dm in vigore per il mese di aprile 2020, applicabile ra-
tione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di ade-
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sione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità
che deve informare la contrattazione da cui si evince che la maggiorazione media del tasso moratorio è del 3,1 in aggiunta al tasso corrispettivo.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Parte_2
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Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
In particolare, il contratto di prestito personale di cui è causa prevede un aumento per il taso moratorio pari al 18% annuale, con ciò decisamente superiore all'aumento medio, come sopra indicato del 3,1%.
Deve concludersi per l'abusività del tasso moratorio pattuito determinando uno “squilibrio significativo” nella posizione del debitore-consumatore.
La disciplina che ne risulta è abusiva, non potendosi ritenere che “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore,
avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una sif-
fatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo
2013, C-415/11, . Si aggiunga che, oltre che per l'effetto deter- Persona_2
minato dal cumulo tra le clausole penali e gli interessi moratori, le prime sono di per sé vessatorie, in quanto di importo manifestamente eccessivo considerate le condizioni generali di contratto, prevedendosi l'applicazione di una doppia pena-
le sulla singola rata impagata e, verificatosi l'inadempimento, sull'importo totale ancora dovuto. Ciò specie ove si consideri che il valore di riferimento sul quale applicare la percentuale indicata è sconosciuto al debitore al momento di stipula
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del negozio e non è escluso che esso possa essere di importo anche piuttosto ele-
vato.
Accertata l'abusività della clausola sopra indicata, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta, come emergente dall'estratto conto nella misura di euro 27532,10 come epurata dalle conseguen-
ze legate all'inadempimento.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ri-
corso e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante
CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25
novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessa-
rio, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20,
EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata
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l'abusività e conseguente nullità della clausola come sopra indicato.
Le spese seguono la soccombenza reciproca con compensazione al 30%
delle spese di lite e restante parte a carico dell'opponente. I compensi saranno de-
terminati nello scaglione 26001-52000 con valore al di sotto dei medi, data la na-
tura documentale del giudizio ed indicati già con la decurtazione del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola determinativa del tasso moratorio del contratto di cui è causa;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 27532,10 sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284,
quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre IVA e CPA se do-
vuti e rimborso di spese generali.
Napoli, 16.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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