Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9230/2022
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 9230 del 2022, promossa da:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Sergio Caporotundo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Arnesano, alla via Indennitate n. 16 (PEC: ; Email_1
– ATTRICE –
CONTRO
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. Edoardo Del Corona e dall'Avv. Pamela Rota, elettivamente domiciliata presso via A. De Recanate n. 2 (PEC: Controparte_3
; Email_2 Ema_3 Email_4
– CONVENUTA –
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 2.12.2022, la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in
[...] giudizio in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentando di aver stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica e gas (POD 810400000485836) con la società convenuta ed evidenziando che a partire dalla fine dell'anno 2019 si erano verificati una serie di eventi eccezionali e imprevedibili che avevano condizionato l'andamento dei prezzi del mercato dell'energia, provocando un aumento dei costi delle bollette.
Pertanto, così concludeva: “- nel merito, in via principale, voglia l'Ecc.ma intestata Giustizia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa - previa verifica dei relativi presupposti legali e condizioni di rito eterogenei rassegnati - accertare con sentenza dichiarativa la nullità radicale del contratto concluso tra le stesse parti o gradatamente disporne l'annullamento, ad ogni consequenziale effetto restitutorio e risarcitorio
(quest'ultimo ex artt. 1337 e 1338 c.c.) nella misura da determinarsi in corso di causa.
Ad ogni buon conto voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito - in composizione monocratica - provvedere all'accertamento dichiarativo di una fondata eccezione di risolubilità del regolamento pattizio in questione (come appena sostenuto) durante i trascorsi storici di inadempienze non imputabili a colpa di parte attrice.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 13.3.2023, si costituiva in giudizio
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, che così Controparte_2 concludeva: “In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di
Milano, per le ragioni di cui in narrativa, fissando il termine per la riassunzione della presente causa avanti al Giudice competente;
- dichiarare l'improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della delibera 209/2016/E/COM di approvazione del TICO (Testo
Integrato Conciliazione), sospendendo la presente causa e fissando il termine per
l'introduzione della predetta procedura;
In via principale nel merito:
- respingere integralmente tutte le domande proposte da Controparte_1 poiché generiche, inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in
[...] fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via riconvenzionale:
- previo accertamento dell'inadempimento di Controparte_1
[...
per le ragioni di cui in narrativa, condannare la stessa al pagamento in favore di della somma di € 66.925,72, oltre interessi moratori da Controparte_4 calcolarsi fino all'effettivo saldo, ovvero della minor somma emersa in corso di causa;
In ogni caso:
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1
ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c., della somma di € Controparte_4
10.000,00 ovvero, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., della diversa somma determinata dal
Giudice secondo equità;
- con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, del presente giudizio oltre I.V.A., C.P.A., e successive occorrende”. Alla prima udienza, il Giudice dava termine per esperire la mediazione e all'esito, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la parte convenuta rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale. Il Giudice rigettava la richiesta istruttoria di CTU di parte attrice e la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. Veniva disposta la trattazione scritta e la causa è stata decisa in data odierna.
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Preso atto della rinuncia della parte convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale, nel merito, deve rilevarsi che la società attrice non ha fornito prova del proprio assunto, non ha, cioè, in alcun modo dimostrato di aver subito un notevole aumento di spese, rispetto al pregresso. Non ha, ad esempio, depositato precedenti bollette e pagamenti da cui risultasse che, a parità di consumi, le bollette inviate dalla società convenuta avessero avuto un'impennata, né è stata effettuata una ricostruzione dei fatti da cui emergessero variazioni unilaterali di costi, rispetto a quanto pattuito.
A fronte della genericità delle contestazioni dell'attrice, non poteva, pertanto, invocarsi una CTU;
difatti, come ha avuto modo di sottolineare la Corte di legittimità “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 15.12.2017, n. 30218; Cass. 8.2.2011, n.
3130).
D'altronde, i diversi costi energetici applicati da ciascuna impresa erogatrice non possono certamente rientrare nella nozione di fatto notorio. Infatti, come osservato dalla Suprema
Corte “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice” (Cass. 13.12.2022, n. 36309).
Pertanto, le domande attoree devono essere rigettate.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna al pagamento della somma di € 66.925,72, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, sulla base della prova documentale della sussistenza del contratto e delle fatture depositate, non essendovi state contestazioni mosse da parte attrice relativamente ai consumi e non avendo l'attrice fornito prova del pagamento.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., deve osservarsi, ad ogni buon conto, che dalla condotta dell'attrice non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave.
Considerato che secondo un orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, sintetizzabile nell'assunto per cui “agire con mala fede o colpa grave vuol dire infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità e della fondatezza della propria posizione” (v. ex multis Cass., sez. VI,
18.12.2019, n. 33720), non sembrano emergere con evidenza gli estremi della consapevolezza, da parte dell'attrice, dell'infondatezza delle proprie ragioni. Dunque, si ritiene che tale domanda debba essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede: 1) rigetta le domande attoree;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare alla in persona del legale CP_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, la somma di € 66.925,72, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che si liquidano
[...] complessivamente in € 7.500,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Lecce in data 23.5.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Manuela Pellerino)