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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
nrg. 5887/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. , con studio in Cernusco sul CodiceFiscale_3
Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 30.12.2006 (anno 2006 atto n. 38 parte I); pagina 1 di 6 separati consensualmente con sentenza n. 1558/2024 pubblicata il 17.10.2024, e passata in giudicato in pari data, del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, G.R. dott.ssa Di Peppe (V.G. n. 7499/2024);
con i seguenti figli:
nato in [...] [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Persona_1 C.F._4
, minorenne;
[...]
nato in [...] [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_3 [...]
, minorenne. C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto all'affidamento dei figli minori: i figli minori e continueranno ad essere Parte_3 Per_1 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale convivranno anche ai fini della residenza, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica dei minori collaborando fattivamente per un loro sviluppo sereno ed adeguato, e garantendo, altresì, ad e di poter conservare, oltre che con Parte_3 Per_1 entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio (MI), via San Francesco n. 9, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, affinché vi abiti con i figli minori e I figli continueranno ad avere la Parte_3 Per_1 residenza presso la casa coniugale. Tutte le spese di gestione ordinaria e delle utenze, presenti e future, relative alla casa coniugale saranno a carico esclusivo della signora nella sua qualità Parte_1 di genitore collocatario della prole. Le Parti danno atto che a decorrere dal mese di Giugno 2024 il signor ha rilasciato la casa coniugale, e che successivamente alla sentenza di separazione Parte_2 ha provveduto altresì a prelevare dalla stessa tutti i suoi effetti e beni personali.
3. Quanto al mantenimento dei figli: il signor verserà alla signora tramite Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e e sino al Parte_3 Per_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, anche quindi oltre il compimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento/00), da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Ciascun genitore terrà, invece, a proprio carico il 70 % per la signora e 30% per il signor Parte_1
delle spese straordinarie dei figli e secondo le seguenti modalità Parte_2 Parte_3 Per_1 concordate tra gli stessi coniugi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 2 di 6 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) dotazione informatica (pc/tablet) anche per l'uso scolastico;
j) dotazione di cellulare mobile (smartphone) ed accessori connessi;
k) viaggi in Italia e all'estero per interesse e divertimento con amici, senza l'accompagnamento dei genitori;
l) corresponsione di paghetta mensile ai figli per responsabilizzarli sulla gestione del danaro;
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ciascun genitore provvederà subito al pagamento della propria quota della spesa straordinaria da sostenere, senza nulla poter, quindi, richiedere all'altro a titolo di rimborso. pagina 3 di 6 Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
4. Quanto alle modalità di visita dei genitori-figli: considerata l'età adolescenziale dei figli e saranno questi ad accordarsi direttamente con entrambi i genitori per la gestione
Parte_3 Per_1 dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario. Tuttavia, con l'obiettivo di garantire tempi di permanenza con ciascun genitore, e trascorreranno con i genitori fine
Parte_3 Per_1 settimana alternati dal venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo la cena serale. Durante la settimana, e trascorreranno con il padre due pranzi e due cene da
Parte_3 Per_1 concordare, quando il week end successivo è di competenza della madre, e due pranzi ed una cena, da concordare, quando il fine settimana successivo è di spettanza del padre. Le festività durante l'anno scolastico, nonché le vacanze estive ed invernali, saranno concordate da e
Parte_3 Per_1 con entrambi i genitori che di comune accordo, pur tenendo in considerazione della volontà dei figli minori, stabiliranno la permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
5. Quanto alla gestione del cane: l'animale di famiglia, benché intestato alla signora verrà Parte_1 gestito anche dal signor che si farà carico di accompagnarlo fuori casa nella metà del Parte_2 tempo necessario.
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i ricorrenti provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle necessarie autorizzazioni: i genitori si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario ai figli e sia di natura medica che scolastica. Parte_3 Per_1
8. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Cernusco sul Naviglio (MI) il 30.12.2006 tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, lì 11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. , con studio in Cernusco sul CodiceFiscale_3
Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 30.12.2006 (anno 2006 atto n. 38 parte I); pagina 1 di 6 separati consensualmente con sentenza n. 1558/2024 pubblicata il 17.10.2024, e passata in giudicato in pari data, del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, G.R. dott.ssa Di Peppe (V.G. n. 7499/2024);
con i seguenti figli:
nato in [...] [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Persona_1 C.F._4
, minorenne;
[...]
nato in [...] [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_3 [...]
, minorenne. C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Quanto all'affidamento dei figli minori: i figli minori e continueranno ad essere Parte_3 Per_1 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale convivranno anche ai fini della residenza, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica dei minori collaborando fattivamente per un loro sviluppo sereno ed adeguato, e garantendo, altresì, ad e di poter conservare, oltre che con Parte_3 Per_1 entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Cernusco sul Naviglio (MI), via San Francesco n. 9, di proprietà esclusiva della signora continuerà ad essere assegnata a Parte_1 quest'ultima, affinché vi abiti con i figli minori e I figli continueranno ad avere la Parte_3 Per_1 residenza presso la casa coniugale. Tutte le spese di gestione ordinaria e delle utenze, presenti e future, relative alla casa coniugale saranno a carico esclusivo della signora nella sua qualità Parte_1 di genitore collocatario della prole. Le Parti danno atto che a decorrere dal mese di Giugno 2024 il signor ha rilasciato la casa coniugale, e che successivamente alla sentenza di separazione Parte_2 ha provveduto altresì a prelevare dalla stessa tutti i suoi effetti e beni personali.
3. Quanto al mantenimento dei figli: il signor verserà alla signora tramite Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e e sino al Parte_3 Per_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, anche quindi oltre il compimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento/00), da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Ciascun genitore terrà, invece, a proprio carico il 70 % per la signora e 30% per il signor Parte_1
delle spese straordinarie dei figli e secondo le seguenti modalità Parte_2 Parte_3 Per_1 concordate tra gli stessi coniugi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 2 di 6 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) dotazione informatica (pc/tablet) anche per l'uso scolastico;
j) dotazione di cellulare mobile (smartphone) ed accessori connessi;
k) viaggi in Italia e all'estero per interesse e divertimento con amici, senza l'accompagnamento dei genitori;
l) corresponsione di paghetta mensile ai figli per responsabilizzarli sulla gestione del danaro;
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ciascun genitore provvederà subito al pagamento della propria quota della spesa straordinaria da sostenere, senza nulla poter, quindi, richiedere all'altro a titolo di rimborso. pagina 3 di 6 Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
4. Quanto alle modalità di visita dei genitori-figli: considerata l'età adolescenziale dei figli e saranno questi ad accordarsi direttamente con entrambi i genitori per la gestione
Parte_3 Per_1 dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario. Tuttavia, con l'obiettivo di garantire tempi di permanenza con ciascun genitore, e trascorreranno con i genitori fine
Parte_3 Per_1 settimana alternati dal venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo la cena serale. Durante la settimana, e trascorreranno con il padre due pranzi e due cene da
Parte_3 Per_1 concordare, quando il week end successivo è di competenza della madre, e due pranzi ed una cena, da concordare, quando il fine settimana successivo è di spettanza del padre. Le festività durante l'anno scolastico, nonché le vacanze estive ed invernali, saranno concordate da e
Parte_3 Per_1 con entrambi i genitori che di comune accordo, pur tenendo in considerazione della volontà dei figli minori, stabiliranno la permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
5. Quanto alla gestione del cane: l'animale di famiglia, benché intestato alla signora verrà Parte_1 gestito anche dal signor che si farà carico di accompagnarlo fuori casa nella metà del Parte_2 tempo necessario.
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i ricorrenti provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle necessarie autorizzazioni: i genitori si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, oltre ad impegnarsi alla sottoscrizione di qualsiasi documento necessario ai figli e sia di natura medica che scolastica. Parte_3 Per_1
8. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Cernusco sul Naviglio (MI) il 30.12.2006 tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, lì 11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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