Sentenza 18 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2025
Decreto cautelare 12 aprile 2025
Inammissibile
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 7818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7818 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07818/2025REG.PROV.COLL.
N. 02951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2951 del 2025, proposto da
IC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9884290624, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Piselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LI Santo s.r.l., Comune di Garlasco e Comune di Valle Lomellina, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LI Santo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salvadori, Alessandra Levito Negrini e Carlo Beltrani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 1959/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LI Santo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Giampaolo Doschi in delega dell'avv. Diego Piselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la gara mediante procedura aperta per affidamento dell’appalto misto di servizi e lavori, avente a oggetto interventi di messa in sicurezza e bonifica mediante recupero/smaltimento cenere dell’area ex stabilimento S.I.F. in Comune Valle Lomellina (PV), III Fase lotto 4. CIG 9884290624 cup G55Jl5000000002 (cup G51J23000040002 collegato). La gara è stata indetta dal Comune di Valle Lomellina, avvalendosi del Comune di Garlasco (PV) quale centrale unica di committenza (CUC), con bando del 28 giugno 2023, di importo complessivo stimato pari a € 2.159.153,92, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica).
2. La gara è stata aggiudicata alla LI Santo s.r.l. (di seguito: “LI”) con determina 24 gennaio 2024 n. 1/24.
3. IC s.p.a., partecipante alla gara classificatasi seconda ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, impugnando:
sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti:
- la determinazione n. 1/24 del 24 gennaio 2024 del Comune di Valle Lomellina di aggiudicazione della gara;
- tutti i verbali di gara, anche non cogniti;
- tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti.
La società ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ex artt. 121 e 122 c.p.a., e il subentro nel contratto medesimo ai sensi degli artt. 122-124 c.p.a. e – in caso di impossibilità di subentro – con salvezza della domanda di condanna dell’Amministrazione comunale intimata al risarcimento del danno per equivalente.
4. In seguito all’ostensione integrale della documentazione di gara, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha ulteriormente contestato l’aggiudicazione in favore di LI Santo s.r.l., deducendo ulteriori censure.
5. Il Tar Lombardia – Milano, con sentenza 18 luglio 2024 n. 2237, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti indicati in epigrafe e annullato gli atti impugnati, con gli effetti specificati in motivazione.
6. LI ha appellato la sentenza mentre IC ha riproposto i motivi assorbiti e non esaminati.
7. Il Consiglio di Stato, con sentenza 10 marzo 2025 n. 1959, ha accolto l’appello e, in riforma della gravata sentenza, respinto “ il ricorso di primo grado anche con riguardo ai motivi riproposti in questa sede di appello ”.
8. IC ha proposto ricorso per revocazione di detta sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
9. Nel corso del giudizio di revocazione si è costituita LI Santo s.r.l.
10. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
12. Con il primo motivo IC ha dedotto quale (in tesi) errore di fatto la “ mancata considerazione dell’eccezione relativa alla acquiescenza della LI sui motivi “assorbiti ”.
In particolare la società qui ricorrente ha affermato nel giudizio concluso con la qui gravata sentenza che “ la LI nulla (aveva) dedotto circa i motivi di ricorso assorbiti in primo grado a riproposti ”, chiedendo che fosse riconosciuta la “ acquiescenza in proposito da parte del soggetto controinteressato ”.
12.1. Il rimedio revocatorio per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., così come richiamato dall’art. 106 c.p.a., può riguardare l’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum (Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020 n. 6221 e 9 gennaio 2020 n. 225). Ciò in quanto le domande e le eccezioni si riverberano sul perimetro del potere cognitorio del giudice, determinando contestualmente l’obbligo di pronunciarsi sull’intero thema decidendum , così incorrendo in errore revocatorio in caso di omessa pronuncia (Cons. St., sez. IV, 24 novembre 2020, n. 7361).
In particolare, con l’eccezione la parte arricchisce la cognizione del giudice di nuovi fatti, impeditivi, modificativi o estintivi rispetto alle circostanze allegate e comprovate da chi agisce in giudizio.
Parte ricorrente in revocazione ha configurato l’errore revocatorio nell’omesso esame “ dell’eccezione relativa alla acquiescenza della LI sui motivi “assorbiti ”, facendo in particolare riferimento a pag. 6 della memoria di replica, laddove si legge che la “ la LI nulla ha dedotto circa i motivi di ricorso assorbiti in primo grado a riproposti ”, chiedendo che, “ ferma la valutazione del Consiglio di Stato, si dia atto che vi è stata quindi acquiescenza in proposito da parte del soggetto controinteressato ”.
Pertanto il fatto (in tesi) introdotto nel giudizio a quo con l’asserita “eccezione” consiste nell’”acquiescenza” di controparte ai motivi assorbiti e riproposti da IC, così come dedotto a pag. 6 della memoria presentata in appello.
La non attiva partecipazione di controparte non è un fatto idoneo ad incidere sul perimetro del potere cognitorio del giudice, risolvendosi piuttosto in una strategia difensiva che non si ripercuote direttamente sul thema decidendum .
Il giudice infatti, pur se il controinteressato non si difende, si trova nell’alternativa fra accogliere o meno i motivi di ricorso, alternativa che deve sciogliere sulla base dei fatti allegati e delle prove a disposizione, oltre che della valutazione in diritto.
In particolare, nel giudizio impugnatorio, il giudice annulla il provvediemnto impugnato solo se ritiene integrato uno dei vizi di cui all’art. 21 octies comma 1 della legge n. 241 del 1990 (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza), nei limiti in cui siano stai dedotti con specifica censura.
Se il giudice ritiene non integrata la fattispecie dedotta deve comunque respingere la domanda, anche se il controinteressato non si costituisce o non si difende.
Sicché non può attribuirsi la qualifica di “eccezione” alla considerazione circa il mancato esercizio attivo del diritto di difesa da parte della controinteressata, risolvendosi piuttosto nella descrizione della condotta processuale di controparte. E ciò in quanto, anche a ritenere fondata la constatazione della strategia difensiva del controinteressato, essa non è in alcun modo idonea a introdurre nel giudizio un fatto impeditivo, modificativo o estintivo, idoneo a incidere sulla cognizione del giudice.
Sicché neppure si attualizza il dovere del giudice di pronunciarsi su detta asserita “eccezione”.
12.2. Pertanto l’omessa considerazione della strategia processuale di controparte, in disparte ogni considerazione in merito alla fondatezza della stessa, non configura un errore di fatto avente portata revocatoria ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
Né si rinvengono richiami al principio di non contestazione nella memoria di replica depositata in appello da IC, invece dedotto nel ricorso in revocazione. E ciò non solo in quanto non si rinviene alcun riferimento esplicito in quella sede alla non contestazione dei fatti, ma anche perché il criterio di non contestazione riguarda specifici fatti storici allegati da controparte (e appunto non contestati), che non sono stati in quella sede illustrati, se non con un generico riferimento ai motivi assorbiti.
In ogni caso, la non contestazione di un fatto allegato da controparte rileva ai fini probatori (rendendo lo stesso non controverso) e non sull’ampiezza del potere cognitorio del giudice (delineato piuttosto dai fatti allegati, anche tramite eccezione), così come l’asserita “acquiescenza”, con la conseguenza che condivide con quest’ultima le conseguenze delineate in ordine alla non rilevanza revocatoria. Sono infatti vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti: “ mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale - senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053) - esso, invece, non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento ” (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2023 n. 3756).
13. Con il secondo motivo IC ha dedotto un errore di fatto avente (in tesi) portata revocatoria ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. con riferimento ai “piani” dettagliati.
In tesi, il Collegio giudicante sarebbe incorso in un errore di percezione del contenuto della documentazione di gara, che “ imponeva inequivocabilmente la presentazione di “Piani” dettagliati come allegati all’offerta ”, mentre la Sezione quindi ha motivato la reiezione della censura ritenendo che “ la relazione tecnica da allegare all'offerta di gara, anche in ragione dei limiti imposti per la sua formulazione (max 50 pag., come stabilito dall'art. 27 del disciplinare di gara), non richiedesse in alcun modo di allegare i suddetti documenti di piano per intero ma anche soltanto in forma riassuntiva e sintetica ”.
Il Consiglio di Stato non avrebbe considerato che IC, nel giudizio a quo , ha contestato che:
- “ dalla lettura della relazione tecnica della LI emergeva che tale società non aveva predisposto il piano delle demolizioni e il piano operativo di sicurezza (e aveva prodotto una mera bozza del piano di smaltimento amianto ”;
- nonostante l’assenza di tali elaborati, “ la stazione appaltante aveva assegnato alla LI per il parametro “Piani” cinque punti contro i 4,45 punti della IC, mentre sarebbe stato giustificato attribuire un punteggio pari a “0”, se non procedere addirittura all’esclusione dalla gara per irricevibilità dell’offerta ”.
Le stesse allegazioni della ricorrente in revocazione, anche in merito al contenuto della relazione tecnica di parte depositata da IC già nel primo grado del giudizio a quo, (“ nella quale, per esempio, si precisa che nel fascicolo LI mancava completamente qualsiasi indicazione circa il piano delle demolizioni ”) evidenziano come la censura sia stata dedotta e il giudice a quo si sia pronunciato, seppur in senso difforme rispetto a quanto auspicato dall’appellante in quella sede.
Il punto era quindi controverso nel giudizio a quo e oggetto di specifica pronuncia.
13.1. Mancano quindi i presupposti per considerare il profilo in esame un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dal momento che, a tacer d’altro, il punto interessato, in tesi, da errore di fatto è stato un punto controverso nel giudizio a quo, oggetto di specifico approfondimento da parte del giudice, come evidente dalla sopra richiamata motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
La revocazione non può infatti convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d'altra parte sancito dalla stessa lettera dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda , ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice, “ tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento ” (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2023 n. 3756).
Infatti l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. deve:
- derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
- apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;
- attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Nel caso di specie la necessità, o meno, di allegare all’offerta i “Piani” suddetti ha formato oggetto della decisione, come evidente dalla stessa formulazione della sentenza (peraltro richiamata sul punto dalla ricorrente in revocazione).
14. Il terzo asserito errore revocatorio riguarda la dichiarazione del progettista.
In tesi, il Collegio giudicante sarebbe incorso in un errore di percezione del contenuto della documentazione in atti, avendo deciso “ come la deduzione di parte sia per tabulas smentita ad una attenta lettura della pag. 46 della relazione tecnica di LI, la quale reca la sottoscrizione dell'ing. […] proprio nella qualità di "progettista “.”.
Il Consiglio di Stato non avrebbe considerato che IC, nel giudizio a quo , ha contestato che:
- “ l’assenza di tale dichiarazione non poteva considerarsi come difetto meramente formale, ma comportava la mancanza della accettazione da parte del concorrente sulle qualità e quantità di rifiuti da smaltire, aprendo la strada a contenziosi sulla quantificazione delle principali voci di costo dell’appalto ”;
- “ l’offerta della LI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto incompleta e difforme dai documenti di gara, in violazione dell'art. 11 del capitolato e dell'art. 59 comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (articolo 70, comma 4, d.lgs. 36/23) ”.
Il motivo riproposto in appello da IC ed esaminato dal Tar presenta quale presupposto il fatto che “ nella documentazione LI mancava la Dichiarazione del Progettista, espressamente richiamata nel Capitolato Speciale (art. 11) ” (pag. 22 della memoria 27 settembre 2024).
Il Tar ha riassunto la censura nel senso che attenga alla “ violazione dell’art. 11 del capitolato in quanto mancherebbe la sottoscrizione del progettista in calce alla relazione allegata all’offerta tecnica ” e l’ha espressamente ritenuto infondata in quanto la “ relazione tecnica di LI” “reca la sottoscrizione dell'ing. […] proprio nella qualità di progettista ”. Ne deriva che la censura è stata esaminata e decisa dal Tar, seppur in senso difforme rispetto a quanto auspicato dall’appellante in quella sede.
Il punto era quindi controverso nel giudizio a quo e oggetto di specifica pronuncia, non potendo quindi, per i motivi già sopra esposti, costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
Del resto la suddetta “dichiarazione del progettista” non costituisce un documento a sé state, facendo piuttosto parte della relazione tecnica, come evidente dall’art. 11 del capitolato (“ La relazione tecnica, contenete il Piano degli smaltimenti […]”).
Pertanto non si rinviene il supposto errore di fatto (prima ancora di valutarne la portata revocatoria).
Infatti, nel giudizio a quo è stata dedotta la mancanza della suddetta dichiarazione e non il contenuto della stessa.
La dichiarazione è stata ritenuta dal giudice a quo , conformemente all’art. 11 del capitolato, compresa nella relazione tecnica che il progettista ha sottoscritto (circostanza non smentita) e che contiene una parte dedicata allo smaltimento dei rifiuti al capitolo 2.7, dedicato appunto al piano di smaltimento (a pag. 35 e ss.). Né rileva il profilo del contenuto specifico di detta parte della relazione tecnica, non essendo oggetto del motivo riproposto qui in esame.
Pertanto non si rinviene il supposto errore compiuto dal giudice a quo, che consiste, secondo parte ricorrente in revocazione, nel fatto che “Il progettista, tuttavia, non aveva affatto sottoscritto la prescritta dichiarazione relativa alle caratteristiche dei rifiuti”, che invece ha sottoscritto essendo contenuta nella relazione tecnica, sottoscritta proprio da progettista, come accertato nel giudizio concluso con la sentenza gravata. L’ulteriore errore asseritamente commesso dal giudice a quo, derivante dall’omessa considerazione del fatto che “ la relazione tecnica “generale” della LI non conteneva alcuna menzione della tipologia dei rifiuti da smaltire ” non trova corrispondenza nella censura di parte, anche in ragione del fatto che non tiene conto del contenuto della relazione tecnica presentata dall’aggiudicataria, che non è stata censurata specificamente nel giudizio a quo.
14.1. Mancano quindi i presupposti per considerare il profilo in esame un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
15. Il quarto (asserito) errore revocatorio riguarda il punteggio attribuito per la disponibilità degli impianti (10 punti alla LI e 4,75 a IC).
In tesi, il Collegio giudicante sarebbe incorso in un errore, avendo ritenuto infondata la censura “ senza in alcun modo considerare il profilo della “riqualificazione” del rifiuto e soffermandosi solo sul tenore letterale della documentazione relativa agli impianti ”.
15.1. In primo grado l’assunto della riqualificazione è stato formulato con memoria 11 marzo 2024, non con atto notificato, nell’ambito della censura riguardante il punteggio attribuito per la disponibilità dell’impianto, compresa nel secondo motivo di ricorso.
Il Tar ha accolto la domanda pronunciandosi solo sul primo mezzo e assorbendo i restanti.
In secondo grado l’argomentazione della “riqualificazione” è stata riproposta con memoria depositata ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 101 comma 2 c.p.a. in termini analoghi a quanto dedotto con il ricorso introduttivo, senza formulare l’assunto della “riqualificazione” (peraltro già non ritualmente formulato in primo grado), accennato invece con memoria depositata il 3 dicembre 2024.
In particolare, il motivo sul quale verte (in tesi) l’errore revocatorio è stato riproposto in appello nel senso che la Commissione sarebbe “ incorsa in un errore di fatto, non essendosi avveduta della circostanza che la società appellata si era chiaramente impegnata a soddisfare tutte le richieste della stazione appaltante, comprese quelle relative ai codici CER 070108 e 070708 ”, considerata “ la relazione/offerta tecnica della IC (doc. 13) e ivi la pagina 366 ove si attesta l’impegno di tale società a smaltire tutti i quantitativi minimi di rifiuti previsti dalla legge di gara, compresi quelli con i Codici CER su citati ”. La Commissione ha infatti tenuto conto, nell’attribuzione del punteggio, che IC non avrebbe offerto di smaltire tutti i codici CER necessari (verbale della seduta 10 novembre 2023).
Il Collegio, nella decisione impugnata, ha espressamente considerato i seguenti profili, a giustificazione della statuizione di infondatezza della censura: “ a) l’impianto disponibile non viene a tal fine specificamente indicato; b) il documento 13 indicato dalla difesa di UN (pag. 19 della memoria in data 27 settembre 2024) reca soltanto alcuni “trasportatori” (non tutti, peraltro) pronti a farsi carico di tali specifici rifiuti ma non anche “impianti” parimenti disponibili per il relativo trattamento; c) lo stesso documento 13, alle pagg. 38 – 40, reca un dettagliato elenco dei codici concernenti i rifiuti per cui i vari impianti di smaltimento sarebbero disponibili ma, tra questi codici, non rientrano quelli in questione (ossia 070108 e 070708) ”.
Pertanto il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, risulta avere giustificato la decisione di ritenere infondata la censura, così come ritualmente proposta in quella sede, avendo ritenuto non esaustiva la relazione, cioè il doc. 13 richiamato nella memoria depositata in appello, oltre ad avere ritenuto rilevante l’omessa menzione dell’impianto nell’offerta di IC (atteso che il punteggio riguarda proprio la sussistenza di impianti destinati allo smaltimento), considerando comunque determinanti i codici CER.
Ne deriva che, se la “riqualificazione” dei rifiuti costituisce un assunto difensivo, la non espressa considerazione non riveste portata revocatoria risultando decisiva la pronuncia laddove si afferma la rilevanza dell’espresso richiamo agli specifici codici richiamati nell’offerta tecnica e il riferimento agli impianti.
Se, invece, costituisce un profilo di censura diverso, e aggiuntivo rispetto a quello ritualmente dedotto (e sopra richiamato), così come affermato dalla stessa ricorrente in revocazione, avrebbe meritato di essere proposto con atto ritualmente notificato, nei termini di decadenza, in primo grado e poi in appello.
Pertanto al più avrebbe comportato una decisione di inammissibilità.
15.2. Mancano i presupposti di fatto per ritenere che il Consiglio di Stato sia incorso in un errore di fatto avente portata revocatoria, non risultando decisivo pe ri motivi sopra esposti.
16. Il quinto (asserito) errore revocatorio riguarda l’omessa (in tesi) delibazione di “eccezione”, proposta da IC, “la quale aveva affermato l’equivalenza tra lo smaltimento dei codici CER 070108* - 070708 in impianti dedicati e il loro smaltimento con “riclassificazione” nel Codice (più tutelante) 191301*, riferito ai per rifiuti pericolosi derivanti da bonifica di terreni”.
16.1. La stessa ricorrente in revocazione ha dapprima (con il motivo appena sopra esaminato) qualificato la questione relativa alla “riqualificazione” dei rifiuti come profilo di censura, e quindi come domanda, proposta in primo grado e riproposta in appello in quanto non esaminata dal Tar.
Con il mezzo qui in esame ha riqualificato l’assunto come eccezione.
Detta riqualificazione è innanzitutto in contraddizione con quanto sostenuto da IC nello stesso ricorso, così da rendere l’argomentazione perplessa.
In ogni caso, costituendo un assunto dedotto al fine di sostenere la domanda della ricorrente in primo grado del giudizio a quo , sul quale il Tar non si è pronunciato, non veicola nel processo un fatto impeditivo, modificativo o estintivo ma un fatto che supporta la domanda, non potendo pertanto essere qualificata come “eccezione”, con le conseguenze già sopra delineate in relazione alla mancanza di portata revocatoria dell’assunto.
17. Le censure contenute nel ricorso per revocazione non risultano quindi conducenti, non integrando gli elementi che connotano l’errore di fatto revocatorio i sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
18. In conclusione il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile, in quanto non è idoneo a superare la fase rescindente.
19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente in revocazione a rifondere le spese del presente giudizio a LI Santo s.r.l., che si liquidano in euro 8.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO