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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6170 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3076/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4106/2021 pubblicata il 16.12.21 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto De Vita Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado proponeva opposizione al Controparte_1
Decreto n. 742242/A/NA del 29.6.2020, con il quale il
[...]
sede territoriale della in Parte_1 Parte_1 Pt_1 le aveva ingiunto, in solido con di pagare la sanzione CP_2 amministrativa di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 25 maggio 2007 n. 231, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017
n. 90 oltre le spese.
Il Ministero aveva imputato alla ricorrente di aver omesso unitamente all'Istituto Bancario la comunicazione dell'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art.49 comma 5, consentendo la negoziazione in banca dell'assegno bancario n.° 0101161233-04 dell'importo di euro 6.000,00 privo della clausola di non trasferibilità.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente eccepiva la nullità del decreto e dell'obbligo di pagamento della sanzione per estinzione del procedimento in quanto emesso oltre il termine biennale imposto dal procedimento sanzionatorio ex art. 69 co 2° del D. Lgs 231/2007; infatti a fronte della data in cui si sarebbe concluso l'accertamento dell'illecito commesso, il 26.06.2018 -data in cui l'Istituto
Bancario aveva confermato la negoziazione dell'assegno e il nominativo della allora ricorrente quale dipendente addetta alla verifica dei titoli- il successivo decreto sanzionatorio emesso in data 29 giugno 2020 appariva perento in quanto oltre il termine biennale come indicato dall'art. 69 commi 2° e 3° del D. Lgs.
231/2007.
Inoltre il termine previsto non poteva essere considerato prolungato di ulteriori mesi sei in quanto a fronte della presentazione da parte della ricorrente di memorie difensive con ulteriore richiesta di audizione, l'Amministrazione non aveva disposto la sua escussione.
La eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti per la CP_1 propria responsabilità poichè in entrambi gli atti, l'Amministrazione non aveva indicato quali fossero gli elementi relativi all'illecito contestato che pertanto appariva del tutto generico, facendo solo riferimento ad una normativa interna di senza ulteriori CP_2 specificità; al decreto emesso non risultava allegato né la circolare della Banca né l'informativa inviata dall'Ufficio ad con CP_2
pag. 2/14 conseguente nullità del decreto per assoluta genericità dell'illecito contestato.
La ricorrente eccepiva anche l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato poichè nel caso in esame l'assegno risultava essere stato negoziato attraverso lo sportello automatico quindi al di fuori della responsabilità personale e soggettiva di essa ricorrente.
Si costituiva in giudizio la che Parte_1 impugnava estensivamente le eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente, ritenendo che la sanzione irrogata rispondeva al più generale criterio della norma generale di vigilare su operazioni bancarie sospette per le quali era chiesta alla Banca e ai suoi dipendenti una diligenza superiore e non semplice, quale quella del buon padre di famiglia.
In ordine al termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio la PA faceva riferimento al termine ulteriore di cui all'art.14 della legge 689/81, di cui intendeva avvalersi ed al termine finale di due anni previsto dall'art.69 comma 2 del novellato
D. lgs. 231/2007, con la proroga di ulteriori mesi 12 per quei procedimenti ancora pendenti alla data della entrata in vigore della nuova normativa del 2017. Riteneva infatti che la proroga di ulteriori 12 mesi per la conclusione del procedimento era stata prevista per i casi in cui l'Amministrazione che eleva la contestazione non coincideva con l'Amministrazione che fosse competente per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento finale.
Ribadiva inoltre la legittimità del provvedimento adottato contenente la motivazione dell'addebito contestato alla ricorrente, valido anche con riferimento ad una motivazione per relationem come indicato dalla
Corte di Cassazione e in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 18 della Legge n.689/81.
pag. 3/14 Insisteva sulla prova anche dell'elemento soggettivo e oggettivo nel compimento dell'illecito, tenuto conto che la violazione della normativa è in re ipsa tutte le volte in cui negoziando un assegno privo della clausola non si proceda alla dovuta segnalazione, con la conseguenza che l'esclusione della responsabilità invocata dall'opponente risultava possibile solo qualora vi fossero casi di impossibilità ed imprevedibilità della violazione da parte del soggetto tenuto alla verifica.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l'opposizione ed annullava il Decreto n.° 742242 del 29.06.2020 per l'estinzione del procedimento ex art.69 comma 2 decreto legislativo 231/2007, e in ogni caso per le ulteriori motivazioni esposte (in quanto assorbite); condannava il convenuto alla refusione delle spese e Parte_1 competenze di lite liquidate in euro 98,00 per spese ed euro 900,00 per onorari, oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore.
Proponeva appello l'Amministrazione eccependo la violazione dell'art.69 co.2 del d.lgs n.231/07 sotto un duplice profilo: 1) per avere il Tribunale ritenuto che il dies a quo del citato termine coincidesse con il momento conclusivo dell'accertamento (26.8.2018, coincidente con il dies a quo del termine ex art. 14 l. 689/81) e non con la data di notificazione della contestazione al trasgressore
(11/8/2018), 2) per non aver considerato il Tribunale il disposto di cui all'art. 103 del D.L. n.18/2020 che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.
Sui motivi rimasti assorbiti, l'appellante rilevava che il Tribunale aveva errato:
-nel ritenere l'insussistenza dell'illecito in concreto motivando che la violazione dell'art. 49 cit., compiuta da e non Controparte_3
pag. 4/14 segnalata dalla ricorrente, non era idonea a consentire la circolazione del denaro in spregio della normativa antiriciclaggio,
-nell'aver ritenuto la sussistenza di un'esimente costituita dall'incasso dell'assegno mediante cassa automatica e la sussistenza di un'esimente costituita dalla affievolita sorveglianza nei confronti di tali illeciti giustificata dal fatto che le banche, dal
2011, non provvedevano più ad emettere libretti di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
Rilevava l'appellante che la violazione contestata all'appellata non era quella di cui all'art. 49 D.Lgs cit. ma quella di cui all'art. 51
– omessa segnalazione di infrazione di cui si è avuta notizia nell'esercizio delle proprie funzioni, per cui riferendosi l'art. 63 invocato dal Tribunale soltanto alle violazioni di cui all'art.49 cit., nessuna efficacia poteva avere in relazione alla fattispecie della omessa segnalazione di infrazione;
che l'art. 51 impone un onere di segnalazione la cui violazione si perfeziona con la mera condotta omissiva costituita dalla mancata segnalazione della violazione quando di essa il soggetto obbligato ne ha notizia, a nulla rilevando le motivazioni per cui tale segnalazione non sarebbe necessaria o ultronea;
che quelli di cui all'art. 51 sono configurabili come illeciti di pericolo, per cui il legislatore prevede un avanzamento della soglia di tutela finalizzato a stroncare il fenomeno del riciclaggio «così che la segnalazione ha solo ed unicamente lo scopo di portare all'attenzione dell'autorità preposta operazioni anomale, astrattamente idonee, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio in vista di un controllo successivo» (Cfr. Cass. civ.
n. 2326/10 e n. 8700/07), che era, pertanto, irrilevante che fosse realizzabile o meno in concreto il possibile reato che la norma mira pag. 5/14 a prevenire, che l'affievolimento degli oneri di controllo derivanti dal fatto che la macchina impedirebbe l'incasso di assegni privi della clausola di non trasferibilità e che la stessa sia stata forzata dall'utente, pure non costituivano motivi per esimere dalla segnalazione (e che, comunque, la circostanza non era stata provata in giudizio dalla opponente), che l'obbligo di segnalazione, per espressa previsione contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, spettava alla opponente quale soggetto indicato dal datore di lavoro, su cui è posto l'onere di verificare l'incasso degli assegni e completare la procedura di incasso e sul quale è imposto quindi il controllo sulla regolarità degli assegni, così come da normativa interna che delega l'attività di vigilanza al dipendente in questione,
chiedendo “in accoglimento del presente gravame, riformare
l'impugnata sentenza, e per l'effetto disporre il rigetto dell'avversa opposizione, dichiarando la piena legittimità del decreto sanzionatorio impugnato;
-condannare gli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Resisteva rilevando: Controparte_1
-che l'interpretazione data dalla appellante all'art. 69, co. 2°, D.
Lgs. 231/2007 quanto alla decorrenza del biennio dalla data di notifica della contestazione all'incolpata era palesemente infondata, atteso che la norma fa decorrere tale termine dalla notifica
«all'amministrazione procedente», non certo dalla notificazione all'incolpato, poiché nei procedimenti sanzionatori il dies a quo, secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, dev'essere fissato nella data in cui l'Autorità «abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata»,
pag. 6/14 -che nel caso de quo era lo stesso decreto annullato a fissare la data di inizio del procedimento sanzionatorio al 26/6/2018, giorno della ricezione della comunicazione con la quale la Banca, che aveva già ricevuto dalla medesima Amministrazione la comunicazione dell'illecito con la nota n.87567/2018, aveva a sua volta trasmesso alla stessa Amministrazione la conferma dell'avvenuta negoziazione del titolo e il nominativo della Sig.ra quale soggetto CP_1 asseritamente responsabile,
-che nel caso in esame, l'Autorità procedente aveva appreso della illecita negoziazione dell'assegno già in data precedente al
26/6/2018 ed aveva chiesto informazioni a con nota n. CP_2
87567/2018 per individuare i soggetti che avevano, rispettivamente, presentato all'incasso e accettato l'assegno e che da tale momento decorreva il termine per la contestazione (90 giorni ex art. 14 L.
689/1981) e la chiusura del procedimento (due anni ex art. 69, comma
2, D. Lgs. 231/07),
-che l'omessa indicazione di quando la era stata informata Parte_1 dell'illecita negoziazione del titolo rendeva il decreto impugnato nullo perché generico, dal momento che non indica(va) un elemento essenziale per verificarne la tempestività,
-che la pretesa di applicare la sospensione dei termini ex art. 103
D-L 18/2020 era inammissibile, perchè configurava un'eccezione nuova, inammissibile ex art.345 c.p.c. e, comunque, infondata poiché in mancanza di espressa e specifica previsione legislativa, la sospensione de quo non poteva applicarsi ai termini dei procedimenti sanzionatori, quale quello in esame, che hanno peraltro natura para- penale.
Quanto ai motivi di opposizione assorbiti la appellata deduceva:
pag. 7/14 -l'insussistenza dell'illecito per errata individuazione del soggetto obbligato alla segnalazione in quanto il decreto-ingiunzione opposto precisava solo apparentemente quale era la funzione o l'attività nell'espletamento della quale l'incolpata avrebbe avuto notizia dell'infrazione (riferimento alla circolare interna che CP_2 nulla precisava sul punto) ed inoltre perchè il soggetto obbligato alla comunicazione non doveva essere individuato nella persona fisica del dipendente che ha materialmente negoziato l'assegno bensì nell'ente intermediario,
-che il sistema del D. Lgs. 231/2007 escludeva che nella nozione di
«soggetto obbligato» potesse comprendersi implicitamente anche il dipendente del soggetto obbligato, essendo responsabile la sola banca,
-l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato in considerazione di una pluralità di circostanze: l'avvenuto incasso del titolo attraverso cassa automatica, la mancata attivazione del sistema di sbarramento automatico (i cd. alert), la rarità di assegni circolanti senza la clausola di non trasferibilità, l'avvenuto incasso dell'assegno direttamente sul conto del beneficiario.
La causa era incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 4.10.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 18.4.2023; seguivano due rinvii d'ufficio, in ultimo alla udienza del 22.4.2025; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa
Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 8/14 ************
Il motivo di appello spiegato dall'amministrazione in relazione al rispetto del termine biennale di conclusione del procedimento ex art. 69 co. 2 d.lgs n.237/07 è fondato nei termini che si vanno ad esporre
(con assorbimento della ulteriore censura spiegata sul punto).
Come già affermato da questa Corte in analogo procedimento (cfr. sentenza n.5788/2025 del 17.11.25) quanto alla violazione del termine biennale previsto dall'art. 69, co.2, D. lgs n.231/07 (“il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”) la sentenza appare corretta nella indicazione della scansione temporale.
Condivisibilmente (come rilevato anche dalla Corte di Appello di
Napoli n.297/2025 in tema) il termine biennale risulta chiaramente correlato al momento in cui l'Amministrazione sia posta in condizione di esercitare il potere sanzionatorio avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile, per cui nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa
Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, è evidente che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione.
Nel caso di specie la conoscenza della violazione va fatta coincidere con la comunicazione della alla del CP_2 Parte_1
26.6.18 con la quale sono stati comunicati i dati anagrafici del soggetto ( nato a [...] [...] residente a Controparte_3 Pt_1
Castel Volturno) che aveva girato e versato per l'incasso l'assegno n.101161253 di dell'importo di euro 6.000,00 senza Parte_2 clausola di trasferibilità sul conto n.400704081 intestato ad ed il nominativo del responsabile del controllo Controparte_4
pag. 9/14 della regolarità degli assegni, secondo la normativa interna di
(circolare CI0615/42), cioè l'odierna appellata che aveva CP_2 eseguito il riscontro del versamento sullo sportello automatico.
Solo alla ricezione di tali indispensabili dati la Ragioneria ha avuto compiuta conoscenza della violazione ed è stata in grado di procedere.
Il procedimento è stato poi concluso in data 29.6.2020 con la emissione del decreto che ha irrogato la sanzione ed oggetto di impugnazione.
Nel calcolo del termine biennale occorre tuttavia tener conto del disposto dell'art.103 DL 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), secondo cui “
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
Si tratta di applicazione di norma di legge d'ufficio (iura novit curia) rispetto alla quale non è configurabile il divieto di novum eccepito dalla appellata. Né il tenore letterale della norma determina una inapplicabilità al procedimento in esame atteso il pag. 10/14 riferimento generale ai termini dei procedimenti amministrativi quale
è quello in questione.
Poiché il procedimento amministrativo era pendente al 23.2.2020, si applica la sospensione prevista ed aggiungendo i 52 giorni di cui al periodo sospeso si giunge pacificamente a data successiva al 29.6.20
(cfr. il biennio secco sarebbe scaduto il 26.6.2020, cui vanno aggiunti i 52 gg di sospensione).
Pertanto il motivo principale dell'appello va accolto e deve passarsi ad esaminare le ulteriori censure spiegate avendo, peraltro, il
Giudice di primo grado esaminato le stesse in aggiunta alla pronunciata decadenza con specifica statuizione (cfr. dispositivo della sentenza appellata “dichiara annullato….e in ogni caso per le motivazioni esposte, in quanto assorbite”).
Nel ricorso in opposizione spiegato in primo grado, la dopo CP_1 aver eccepito (primo motivo) la nullità del decreto di ingiunzione ed estinzione del procedimento sanzionatorio e dell'obbligazione di pagamento della sanzione per superamento del termine biennale di cui all'art. 69, co. 2°, D. Lgs. 231/07, eccepiva: (punto 3 del ricorso)
“la mancata indicazione dei presupposti per affermare la responsabilità dell'incolpata” e “l'insussistenza di lesività dell'illecito” nonchè (punto 4 del ricorso) “l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato”.
La censura relativa alla mancata indicazione dei presupposti per affermare la responsabilità di essa appellata è infondata.
L'Autorità procedente ha indicato espressamente nel decreto opposto che la era responsabile dell'omessa segnalazione in quanto CP_1 era la dipendente bancaria che aveva eseguito il riscontro del versamento su sportello automatico, quindi responsabile del controllo della regolarità degli assegni secondo la normativa interna di pag. 11/14 (circolare CI0615/42), sulla scorta di quanto segnalato CP_2 dallo stesso datore di lavoro nella comunicazione del 26.2.2018, che aveva indicato, appunto, la quale addetta al controllo dei CP_1 versamenti allo sportello automatico.
Quindi non corrisponde a quanto documentalmente riscontrabile che vi sia stata l'omissione della indicazione della “funzione o l'attività nell'espletamento della quale l'incolpata avrebbe avuto notizia dell'infrazione alla disposizione di cui all'art. 49, co. 1°, D. Lgs.
231/2007 e che radicherebbe sulla stessa l'obbligo di comunicazione ex art. 51, co. 1°, D. Lgs. 231/2007”.
Né è condivisibile la prospettazione della laddove contesta CP_1 che nella circolare Unicredit invocata non si rinviene alcuna disposizione utile a individuare in essa la responsabile dell'omissione contestata, poiché il richiamo alla circolare serve proprio al fine di individuare le modalità di gestione degli assegni negoziati in Check Image Truncation (la circolare definisce le regole e i processi relativi alla gestione degli assegni in CIT sia per la fase negoziatrice che per quella trattaria) e quindi ad individuare il soggetto addetto al controllo (peraltro è incontestato dalla stessa che fosse lei l'addetta al controllo dei versamenti a mezzo cassa automatica bancomat il giorno in cui l'assegno è stato inserito per l'incasso).
Il decreto n.231/07 ha voluto costituire un sistema di vigilanza che deve essere realizzato in via preventiva per mezzo della collaborazione di una serie di soggetti identificati dal legislatore in modo sempre più ampio, attraverso posizioni di garanzia in cui questi vengano a trovarsi rispetto ai clienti ed ai rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che questi compiono attraverso di loro. La ratio della norma è quella di rendere più rischioso per i trasgressori tenere comportamenti illeciti pag. 12/14 "arruolando” tra gli ispettori della legalità operatori finanziari, professionisti e consulenti che normalmente assistono i potenziali trasgressori nelle loro operazioni. Gli operatori finanziari, infatti, sono titolari dell'attività di intermediazione finanziaria e pertanto rivestono il ruolo di operatori qualificati per l'attività di vigilanza, che dovrà essere svolta quindi con la diligenza qualificata del professionista e non con la semplice diligenza del buon padre di famiglia (Corte dì Cassazione Sezione Seconda Civile sentenza n. 20212 del 21.08.2017). Il legislatore ha voluto quindi precostituire un sistema di vigilanza particolarmente pregnante, soprattutto in materia di assegni, in modo da garantire che la segnalazione dell'operazione illecita comunque venga a conoscenza del titolare del potere sanzionatorio.
La circostanza che la fosse addetta al controllo dei CP_1 versamenti su sportello automatico il giorno in cui è stato versato l'assegno in contestazione e che non abbia eseguito la segnalazione della irregolarità dell'assegno in quanto privo della clausola di intrasferibilità integra appieno la condotta sanzionata dalla norma avendo la posto in essere il comportamento omissivo CP_1 descritto pur essendovi tenuta in base alle mansioni assegnate ed espletate in quel giorno.
Né l'insussistenza della sanzione può derivare dalla assenza di lesività dell'illecito in quanto l'assegno è stato girato per l'incasso dallo stesso intestatario del titolo, poichè l'illecito amministrativo in questione ha natura formale e funzione ostativa, sicché è integrato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso in cui la comunicazione omessa riguardi, come nel caso di specie, un assegno privo della clausola di non trasferibilità tratto in favore di sé stesso da chi poi si sia limitato a girarlo “per l'incasso” (cfr.
Corte di Appello di Napoli V sez. civile n. 4939/2023).
pag. 13/14 Inammissibile in questa sede è il motivo allegato dalla appellata circa l'esclusivo obbligo di comunicazione in capo all'istituto bancario e non anche in capo alla persona fisica del dipendente, trattandosi di motivo nuovo mai sollevato nel ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione al decreto n.742242/A/NA impugnato;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore della controparte, spese liquidate in euro 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al primo grado ed euro 1.458,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al presente grado.
Napoli 27.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3076/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4106/2021 pubblicata il 16.12.21 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto De Vita Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado proponeva opposizione al Controparte_1
Decreto n. 742242/A/NA del 29.6.2020, con il quale il
[...]
sede territoriale della in Parte_1 Parte_1 Pt_1 le aveva ingiunto, in solido con di pagare la sanzione CP_2 amministrativa di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 25 maggio 2007 n. 231, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017
n. 90 oltre le spese.
Il Ministero aveva imputato alla ricorrente di aver omesso unitamente all'Istituto Bancario la comunicazione dell'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art.49 comma 5, consentendo la negoziazione in banca dell'assegno bancario n.° 0101161233-04 dell'importo di euro 6.000,00 privo della clausola di non trasferibilità.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente eccepiva la nullità del decreto e dell'obbligo di pagamento della sanzione per estinzione del procedimento in quanto emesso oltre il termine biennale imposto dal procedimento sanzionatorio ex art. 69 co 2° del D. Lgs 231/2007; infatti a fronte della data in cui si sarebbe concluso l'accertamento dell'illecito commesso, il 26.06.2018 -data in cui l'Istituto
Bancario aveva confermato la negoziazione dell'assegno e il nominativo della allora ricorrente quale dipendente addetta alla verifica dei titoli- il successivo decreto sanzionatorio emesso in data 29 giugno 2020 appariva perento in quanto oltre il termine biennale come indicato dall'art. 69 commi 2° e 3° del D. Lgs.
231/2007.
Inoltre il termine previsto non poteva essere considerato prolungato di ulteriori mesi sei in quanto a fronte della presentazione da parte della ricorrente di memorie difensive con ulteriore richiesta di audizione, l'Amministrazione non aveva disposto la sua escussione.
La eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti per la CP_1 propria responsabilità poichè in entrambi gli atti, l'Amministrazione non aveva indicato quali fossero gli elementi relativi all'illecito contestato che pertanto appariva del tutto generico, facendo solo riferimento ad una normativa interna di senza ulteriori CP_2 specificità; al decreto emesso non risultava allegato né la circolare della Banca né l'informativa inviata dall'Ufficio ad con CP_2
pag. 2/14 conseguente nullità del decreto per assoluta genericità dell'illecito contestato.
La ricorrente eccepiva anche l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato poichè nel caso in esame l'assegno risultava essere stato negoziato attraverso lo sportello automatico quindi al di fuori della responsabilità personale e soggettiva di essa ricorrente.
Si costituiva in giudizio la che Parte_1 impugnava estensivamente le eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente, ritenendo che la sanzione irrogata rispondeva al più generale criterio della norma generale di vigilare su operazioni bancarie sospette per le quali era chiesta alla Banca e ai suoi dipendenti una diligenza superiore e non semplice, quale quella del buon padre di famiglia.
In ordine al termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio la PA faceva riferimento al termine ulteriore di cui all'art.14 della legge 689/81, di cui intendeva avvalersi ed al termine finale di due anni previsto dall'art.69 comma 2 del novellato
D. lgs. 231/2007, con la proroga di ulteriori mesi 12 per quei procedimenti ancora pendenti alla data della entrata in vigore della nuova normativa del 2017. Riteneva infatti che la proroga di ulteriori 12 mesi per la conclusione del procedimento era stata prevista per i casi in cui l'Amministrazione che eleva la contestazione non coincideva con l'Amministrazione che fosse competente per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento finale.
Ribadiva inoltre la legittimità del provvedimento adottato contenente la motivazione dell'addebito contestato alla ricorrente, valido anche con riferimento ad una motivazione per relationem come indicato dalla
Corte di Cassazione e in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 18 della Legge n.689/81.
pag. 3/14 Insisteva sulla prova anche dell'elemento soggettivo e oggettivo nel compimento dell'illecito, tenuto conto che la violazione della normativa è in re ipsa tutte le volte in cui negoziando un assegno privo della clausola non si proceda alla dovuta segnalazione, con la conseguenza che l'esclusione della responsabilità invocata dall'opponente risultava possibile solo qualora vi fossero casi di impossibilità ed imprevedibilità della violazione da parte del soggetto tenuto alla verifica.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l'opposizione ed annullava il Decreto n.° 742242 del 29.06.2020 per l'estinzione del procedimento ex art.69 comma 2 decreto legislativo 231/2007, e in ogni caso per le ulteriori motivazioni esposte (in quanto assorbite); condannava il convenuto alla refusione delle spese e Parte_1 competenze di lite liquidate in euro 98,00 per spese ed euro 900,00 per onorari, oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore.
Proponeva appello l'Amministrazione eccependo la violazione dell'art.69 co.2 del d.lgs n.231/07 sotto un duplice profilo: 1) per avere il Tribunale ritenuto che il dies a quo del citato termine coincidesse con il momento conclusivo dell'accertamento (26.8.2018, coincidente con il dies a quo del termine ex art. 14 l. 689/81) e non con la data di notificazione della contestazione al trasgressore
(11/8/2018), 2) per non aver considerato il Tribunale il disposto di cui all'art. 103 del D.L. n.18/2020 che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.
Sui motivi rimasti assorbiti, l'appellante rilevava che il Tribunale aveva errato:
-nel ritenere l'insussistenza dell'illecito in concreto motivando che la violazione dell'art. 49 cit., compiuta da e non Controparte_3
pag. 4/14 segnalata dalla ricorrente, non era idonea a consentire la circolazione del denaro in spregio della normativa antiriciclaggio,
-nell'aver ritenuto la sussistenza di un'esimente costituita dall'incasso dell'assegno mediante cassa automatica e la sussistenza di un'esimente costituita dalla affievolita sorveglianza nei confronti di tali illeciti giustificata dal fatto che le banche, dal
2011, non provvedevano più ad emettere libretti di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
Rilevava l'appellante che la violazione contestata all'appellata non era quella di cui all'art. 49 D.Lgs cit. ma quella di cui all'art. 51
– omessa segnalazione di infrazione di cui si è avuta notizia nell'esercizio delle proprie funzioni, per cui riferendosi l'art. 63 invocato dal Tribunale soltanto alle violazioni di cui all'art.49 cit., nessuna efficacia poteva avere in relazione alla fattispecie della omessa segnalazione di infrazione;
che l'art. 51 impone un onere di segnalazione la cui violazione si perfeziona con la mera condotta omissiva costituita dalla mancata segnalazione della violazione quando di essa il soggetto obbligato ne ha notizia, a nulla rilevando le motivazioni per cui tale segnalazione non sarebbe necessaria o ultronea;
che quelli di cui all'art. 51 sono configurabili come illeciti di pericolo, per cui il legislatore prevede un avanzamento della soglia di tutela finalizzato a stroncare il fenomeno del riciclaggio «così che la segnalazione ha solo ed unicamente lo scopo di portare all'attenzione dell'autorità preposta operazioni anomale, astrattamente idonee, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio in vista di un controllo successivo» (Cfr. Cass. civ.
n. 2326/10 e n. 8700/07), che era, pertanto, irrilevante che fosse realizzabile o meno in concreto il possibile reato che la norma mira pag. 5/14 a prevenire, che l'affievolimento degli oneri di controllo derivanti dal fatto che la macchina impedirebbe l'incasso di assegni privi della clausola di non trasferibilità e che la stessa sia stata forzata dall'utente, pure non costituivano motivi per esimere dalla segnalazione (e che, comunque, la circostanza non era stata provata in giudizio dalla opponente), che l'obbligo di segnalazione, per espressa previsione contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, spettava alla opponente quale soggetto indicato dal datore di lavoro, su cui è posto l'onere di verificare l'incasso degli assegni e completare la procedura di incasso e sul quale è imposto quindi il controllo sulla regolarità degli assegni, così come da normativa interna che delega l'attività di vigilanza al dipendente in questione,
chiedendo “in accoglimento del presente gravame, riformare
l'impugnata sentenza, e per l'effetto disporre il rigetto dell'avversa opposizione, dichiarando la piena legittimità del decreto sanzionatorio impugnato;
-condannare gli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Resisteva rilevando: Controparte_1
-che l'interpretazione data dalla appellante all'art. 69, co. 2°, D.
Lgs. 231/2007 quanto alla decorrenza del biennio dalla data di notifica della contestazione all'incolpata era palesemente infondata, atteso che la norma fa decorrere tale termine dalla notifica
«all'amministrazione procedente», non certo dalla notificazione all'incolpato, poiché nei procedimenti sanzionatori il dies a quo, secondo il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, dev'essere fissato nella data in cui l'Autorità «abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata»,
pag. 6/14 -che nel caso de quo era lo stesso decreto annullato a fissare la data di inizio del procedimento sanzionatorio al 26/6/2018, giorno della ricezione della comunicazione con la quale la Banca, che aveva già ricevuto dalla medesima Amministrazione la comunicazione dell'illecito con la nota n.87567/2018, aveva a sua volta trasmesso alla stessa Amministrazione la conferma dell'avvenuta negoziazione del titolo e il nominativo della Sig.ra quale soggetto CP_1 asseritamente responsabile,
-che nel caso in esame, l'Autorità procedente aveva appreso della illecita negoziazione dell'assegno già in data precedente al
26/6/2018 ed aveva chiesto informazioni a con nota n. CP_2
87567/2018 per individuare i soggetti che avevano, rispettivamente, presentato all'incasso e accettato l'assegno e che da tale momento decorreva il termine per la contestazione (90 giorni ex art. 14 L.
689/1981) e la chiusura del procedimento (due anni ex art. 69, comma
2, D. Lgs. 231/07),
-che l'omessa indicazione di quando la era stata informata Parte_1 dell'illecita negoziazione del titolo rendeva il decreto impugnato nullo perché generico, dal momento che non indica(va) un elemento essenziale per verificarne la tempestività,
-che la pretesa di applicare la sospensione dei termini ex art. 103
D-L 18/2020 era inammissibile, perchè configurava un'eccezione nuova, inammissibile ex art.345 c.p.c. e, comunque, infondata poiché in mancanza di espressa e specifica previsione legislativa, la sospensione de quo non poteva applicarsi ai termini dei procedimenti sanzionatori, quale quello in esame, che hanno peraltro natura para- penale.
Quanto ai motivi di opposizione assorbiti la appellata deduceva:
pag. 7/14 -l'insussistenza dell'illecito per errata individuazione del soggetto obbligato alla segnalazione in quanto il decreto-ingiunzione opposto precisava solo apparentemente quale era la funzione o l'attività nell'espletamento della quale l'incolpata avrebbe avuto notizia dell'infrazione (riferimento alla circolare interna che CP_2 nulla precisava sul punto) ed inoltre perchè il soggetto obbligato alla comunicazione non doveva essere individuato nella persona fisica del dipendente che ha materialmente negoziato l'assegno bensì nell'ente intermediario,
-che il sistema del D. Lgs. 231/2007 escludeva che nella nozione di
«soggetto obbligato» potesse comprendersi implicitamente anche il dipendente del soggetto obbligato, essendo responsabile la sola banca,
-l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato in considerazione di una pluralità di circostanze: l'avvenuto incasso del titolo attraverso cassa automatica, la mancata attivazione del sistema di sbarramento automatico (i cd. alert), la rarità di assegni circolanti senza la clausola di non trasferibilità, l'avvenuto incasso dell'assegno direttamente sul conto del beneficiario.
La causa era incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 4.10.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 18.4.2023; seguivano due rinvii d'ufficio, in ultimo alla udienza del 22.4.2025; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa
Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 8/14 ************
Il motivo di appello spiegato dall'amministrazione in relazione al rispetto del termine biennale di conclusione del procedimento ex art. 69 co. 2 d.lgs n.237/07 è fondato nei termini che si vanno ad esporre
(con assorbimento della ulteriore censura spiegata sul punto).
Come già affermato da questa Corte in analogo procedimento (cfr. sentenza n.5788/2025 del 17.11.25) quanto alla violazione del termine biennale previsto dall'art. 69, co.2, D. lgs n.231/07 (“il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”) la sentenza appare corretta nella indicazione della scansione temporale.
Condivisibilmente (come rilevato anche dalla Corte di Appello di
Napoli n.297/2025 in tema) il termine biennale risulta chiaramente correlato al momento in cui l'Amministrazione sia posta in condizione di esercitare il potere sanzionatorio avendo acquisito piena contezza della violazione da parte del responsabile, per cui nell'ipotesi in cui, come nella specie, il potere sanzionatorio spetti alla stessa
Autorità amministrativa preposta alla contestazione dell'illecito amministrativo, cumulando in sé anche tale potestà, è evidente che il termine biennale non possa che farsi decorrere dal momento in cui la predetta abbia avuto compiuta conoscenza della violazione.
Nel caso di specie la conoscenza della violazione va fatta coincidere con la comunicazione della alla del CP_2 Parte_1
26.6.18 con la quale sono stati comunicati i dati anagrafici del soggetto ( nato a [...] [...] residente a Controparte_3 Pt_1
Castel Volturno) che aveva girato e versato per l'incasso l'assegno n.101161253 di dell'importo di euro 6.000,00 senza Parte_2 clausola di trasferibilità sul conto n.400704081 intestato ad ed il nominativo del responsabile del controllo Controparte_4
pag. 9/14 della regolarità degli assegni, secondo la normativa interna di
(circolare CI0615/42), cioè l'odierna appellata che aveva CP_2 eseguito il riscontro del versamento sullo sportello automatico.
Solo alla ricezione di tali indispensabili dati la Ragioneria ha avuto compiuta conoscenza della violazione ed è stata in grado di procedere.
Il procedimento è stato poi concluso in data 29.6.2020 con la emissione del decreto che ha irrogato la sanzione ed oggetto di impugnazione.
Nel calcolo del termine biennale occorre tuttavia tener conto del disposto dell'art.103 DL 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), secondo cui “
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.
Si tratta di applicazione di norma di legge d'ufficio (iura novit curia) rispetto alla quale non è configurabile il divieto di novum eccepito dalla appellata. Né il tenore letterale della norma determina una inapplicabilità al procedimento in esame atteso il pag. 10/14 riferimento generale ai termini dei procedimenti amministrativi quale
è quello in questione.
Poiché il procedimento amministrativo era pendente al 23.2.2020, si applica la sospensione prevista ed aggiungendo i 52 giorni di cui al periodo sospeso si giunge pacificamente a data successiva al 29.6.20
(cfr. il biennio secco sarebbe scaduto il 26.6.2020, cui vanno aggiunti i 52 gg di sospensione).
Pertanto il motivo principale dell'appello va accolto e deve passarsi ad esaminare le ulteriori censure spiegate avendo, peraltro, il
Giudice di primo grado esaminato le stesse in aggiunta alla pronunciata decadenza con specifica statuizione (cfr. dispositivo della sentenza appellata “dichiara annullato….e in ogni caso per le motivazioni esposte, in quanto assorbite”).
Nel ricorso in opposizione spiegato in primo grado, la dopo CP_1 aver eccepito (primo motivo) la nullità del decreto di ingiunzione ed estinzione del procedimento sanzionatorio e dell'obbligazione di pagamento della sanzione per superamento del termine biennale di cui all'art. 69, co. 2°, D. Lgs. 231/07, eccepiva: (punto 3 del ricorso)
“la mancata indicazione dei presupposti per affermare la responsabilità dell'incolpata” e “l'insussistenza di lesività dell'illecito” nonchè (punto 4 del ricorso) “l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato”.
La censura relativa alla mancata indicazione dei presupposti per affermare la responsabilità di essa appellata è infondata.
L'Autorità procedente ha indicato espressamente nel decreto opposto che la era responsabile dell'omessa segnalazione in quanto CP_1 era la dipendente bancaria che aveva eseguito il riscontro del versamento su sportello automatico, quindi responsabile del controllo della regolarità degli assegni secondo la normativa interna di pag. 11/14 (circolare CI0615/42), sulla scorta di quanto segnalato CP_2 dallo stesso datore di lavoro nella comunicazione del 26.2.2018, che aveva indicato, appunto, la quale addetta al controllo dei CP_1 versamenti allo sportello automatico.
Quindi non corrisponde a quanto documentalmente riscontrabile che vi sia stata l'omissione della indicazione della “funzione o l'attività nell'espletamento della quale l'incolpata avrebbe avuto notizia dell'infrazione alla disposizione di cui all'art. 49, co. 1°, D. Lgs.
231/2007 e che radicherebbe sulla stessa l'obbligo di comunicazione ex art. 51, co. 1°, D. Lgs. 231/2007”.
Né è condivisibile la prospettazione della laddove contesta CP_1 che nella circolare Unicredit invocata non si rinviene alcuna disposizione utile a individuare in essa la responsabile dell'omissione contestata, poiché il richiamo alla circolare serve proprio al fine di individuare le modalità di gestione degli assegni negoziati in Check Image Truncation (la circolare definisce le regole e i processi relativi alla gestione degli assegni in CIT sia per la fase negoziatrice che per quella trattaria) e quindi ad individuare il soggetto addetto al controllo (peraltro è incontestato dalla stessa che fosse lei l'addetta al controllo dei versamenti a mezzo cassa automatica bancomat il giorno in cui l'assegno è stato inserito per l'incasso).
Il decreto n.231/07 ha voluto costituire un sistema di vigilanza che deve essere realizzato in via preventiva per mezzo della collaborazione di una serie di soggetti identificati dal legislatore in modo sempre più ampio, attraverso posizioni di garanzia in cui questi vengano a trovarsi rispetto ai clienti ed ai rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che questi compiono attraverso di loro. La ratio della norma è quella di rendere più rischioso per i trasgressori tenere comportamenti illeciti pag. 12/14 "arruolando” tra gli ispettori della legalità operatori finanziari, professionisti e consulenti che normalmente assistono i potenziali trasgressori nelle loro operazioni. Gli operatori finanziari, infatti, sono titolari dell'attività di intermediazione finanziaria e pertanto rivestono il ruolo di operatori qualificati per l'attività di vigilanza, che dovrà essere svolta quindi con la diligenza qualificata del professionista e non con la semplice diligenza del buon padre di famiglia (Corte dì Cassazione Sezione Seconda Civile sentenza n. 20212 del 21.08.2017). Il legislatore ha voluto quindi precostituire un sistema di vigilanza particolarmente pregnante, soprattutto in materia di assegni, in modo da garantire che la segnalazione dell'operazione illecita comunque venga a conoscenza del titolare del potere sanzionatorio.
La circostanza che la fosse addetta al controllo dei CP_1 versamenti su sportello automatico il giorno in cui è stato versato l'assegno in contestazione e che non abbia eseguito la segnalazione della irregolarità dell'assegno in quanto privo della clausola di intrasferibilità integra appieno la condotta sanzionata dalla norma avendo la posto in essere il comportamento omissivo CP_1 descritto pur essendovi tenuta in base alle mansioni assegnate ed espletate in quel giorno.
Né l'insussistenza della sanzione può derivare dalla assenza di lesività dell'illecito in quanto l'assegno è stato girato per l'incasso dallo stesso intestatario del titolo, poichè l'illecito amministrativo in questione ha natura formale e funzione ostativa, sicché è integrato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso in cui la comunicazione omessa riguardi, come nel caso di specie, un assegno privo della clausola di non trasferibilità tratto in favore di sé stesso da chi poi si sia limitato a girarlo “per l'incasso” (cfr.
Corte di Appello di Napoli V sez. civile n. 4939/2023).
pag. 13/14 Inammissibile in questa sede è il motivo allegato dalla appellata circa l'esclusivo obbligo di comunicazione in capo all'istituto bancario e non anche in capo alla persona fisica del dipendente, trattandosi di motivo nuovo mai sollevato nel ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione al decreto n.742242/A/NA impugnato;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore della controparte, spese liquidate in euro 1.278,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al primo grado ed euro 1.458,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge quanto al presente grado.
Napoli 27.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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