Versione
23 febbraio 2000
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19 novembre 2003
19 novembre 2003
Art. 11. Obblighi di comunicazione 1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all' articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".
Commentario • 1
- 1. Par condicio, disciplina ed evoluzioneGianluigi Delle Cave · https://www.filodiritto.com/ · 2 maggio 2014 · 7.3510413
[…]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/10/2020, n. 6372Provvedimento: […] 15.1. E' sulla predetta operatività che l'amministrazione si è correttamente focalizzata nel valutare i presupposti per l'applicazione della decadenza di cui all'art. 13, co. 11 della legge regionale n. 28/2000, il quale prevede che “ La chiusura o inattività della struttura, intervenuta ai sensi del precedente art. 9, co. 1, lett. f), qualora si protragga senza giustificato motivo per oltre sei mesi, produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione ”.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- ordinanza cautelare·
- regime di accreditamento istituzionale·
- nesso di pregiudizialità·
- attività sanitaria privata·
- normativa regionale sulla sanità·
- art. 13, co. 11, L.R. n. 28/2000·
- sospensione dell'attività in regime di accreditamento·
- sospensione dell'autorizzazione·
- decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria·
- sospensione del contratto per prestazioni sanitarie·
- procedimento sanzionatorio·
- improcedibilità del ricorso