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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 876/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Gritti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Giuseppe Verdi n. 18;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accertare che lo stato patologico del sig. è tale da Parte_1 integrare i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1
Legge 508/88, nonché il diritto del ricorrente al riconoscimento della condizione di gravità dell'handicap ex art 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza delle provvidenze a far data dalla domanda amministrativa del 02.12.2020. Si chiede sin da ora la rinnovazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio con medico specialista in geriatria e\o neurologia a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandosi sin da ora di nominare consulente tecnico di parte. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 18.02.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo sottovalutato, l'incidenza funzionale delle infermità obbiettivate sulla propria autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita, sulla deambulazione nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
L'istante ha, altresì, dedotto un peggioramento clinico delle proprie condizioni di salute, che, se congruamente valutato dal c.t.u. sulla scorta della ulteriore documentazione medica prodotta, condurrebbe al riconoscimento delle prestazioni richieste.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase,
[...] negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale con depressione del tono dell'umore; cardiopatia ipertensiva;
broncopneumopatia cronica ostruttiva (riferita Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno); ipoacusia bilaterale;
artrosi poliarticolare;
ipertrofia prostatica benigna”, precisando che “le infermità riportate in diagnosi erano presenti fin dalla presentazione della domanda amministrativa di invalidità
(28.11.2020), presentano i caratteri di permanenza, non hanno avuto un'evoluzione in peius, non sono insorte altre infermità di interesse medico-legale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u ha così osservato: “L'esaminando è affetto da cardiopatia ipertensiva. Da ecocardiogramma da noi richiesto e praticato presso U.O. di
Cardiologia Ospedale Loreto Crispi in data 11.02.2025, si riporta: “ …. Funzione ventricolare depressa con contrattilità segmentaria come da schema a ridotto spessore dei segmenti medio apicali di tutte le pareti ventricolari sx in assenza di immagini di plus in apice. Volume ventricolare sx lievemente aumentato. sx non dilatatato. Pattern transmitralico da alterato rilasciamento CP_2 diastolico con aumento delle pressioni di riempimento ventricolare. Valvola mitralica sclerotica con insufficienza di grado lieve-moderato. Valvola aortica tricisupide fibrosclerotica con conservata apertura valvolare …. Radice aortica nei limiti, aorta ascendente ed arco aortico mal valutabile…”.
Considerata la storia clinica della malattia ipertensiva dedotta dal racconto anamnestico e dall'attenta lettura della documentazione sanitaria in atti (in particolare l'ecocardiogramma da noi richiesto), possiamo affermare che l'esaminando è affetto fa cardiopatia ipertensiva ascrivibile ad una II classe funzionale YH (la malattia determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere un'attività fisica di lieve entità).
La Broncopneumopatia cronica ostruttiva è documentata dal solo esame spirometrico del
20.09.2020: “ …. Deficit di grado moderato-severo per diagnosi di BPCO ….”. Ricordiamo che la richiesta di un altro esame spirometrico per confermare la gravità della minorazione o documentarne una possibile ulteriore evoluzione in peius è stata disattesa. Ricordiamo, inoltre, che la Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap ASL distretto di Casalnuovo di Napoli, a seguito della visita medica collegiale del
16.02.2021, diagnostica una “ Sindrome delle Apnee Notturne del Sonno in terapia con C-PAP”.
Nella nostra valutazione medico-legale, teniamo conto di tale malattia, che, comunque, va ricordato, non è certificata né riferita dall'esaminando. Orbene, per i dati clinici e strumentali disponibili, possiamo concludere che l'esaminando è affetto da una malattia polmonare cronica che determina un deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio-grave, che non invalida in maniera determinante gli atti quotidiani della vita.
L'avvocato di parte ricorrente in fase di dissenso presentava un certificato rilasciato dallo specialista geriatra ASL Napoli 1 Centro: “…malattia cerebrovascolare cronica su base aterosclerotica con globale decadimento cognitivo complicata da turbe comportamentali e sindrome ansiosa depressiva endoreattiva di grado moderato-severo. Turbe del sonno con inversione del ritmo sonno-veglia…”.
Orbene, tale malattia non è documentata né clinicamente, né strumentalmente. All'esame clinico da noi effettuato nel corso degli attuali accertamenti peritali, abbiamo evidenziato “un soggetto tranquillo, normalmente orientato nel tempo e nello spazio, con buona la memoria a breve e lungo termine e con tono dell'umore tendente al versante depressivo”.
In altri termini, soltanto per l'età, possiamo affermare che l'esaminando risulta affetto da un quadro di sofferenza cerebrale su base vascolare aterosclerotica (da definire strumentalmente), che sostanzialmente non determina importanti deficit delle funzioni cerebrali superiori, con capacità mnesica sostanzialmente conservata e compatibile con la sua età, in assenza di turbe comportamentali, se non una depressione del tono dell'umore.
L'ipoacusia bilaterale documentata dall'unico esame audiometrico del 30.09.2020 presso l'
[...]
, consente all'esaminando di udire (senza protesi) con lieve difficoltà la voce Parte_2 parlata alla normale distanza di conversazione.
Il processo artrosico, considerata anche l'età dell'esaminando, si appalesa con un impegno funzionale poliarticolare e in particolare delle grosse articolazioni.
Certamente non assume il significato di vera e propria malattia artrosica, capace di compromettere la deambulazione autonoma ed i movimenti che normalmente si compiono nel corso della vita quotidiana.
La stazione eretta è mantenuta, i passaggi posturali e la deambulazione avvengono normalmente in autonomia.
Per concludere, in base all'osservazione clinica diretta del sottoscritto, alla raccolta delle notizie anamnestiche specifiche (riferite dall'esaminando) ed all'analisi della documentazione sanitaria versata in atti, si può affermare che il danno funzionale derivante dal complesso morboso rilevato non è tale da compromettere la capacità di svolgere i compiti della vita reale, fondamentali per il mantenimento della vita.
Ciò significa che, pur con le limitazioni derivanti dall'età e dal danno funzionale permanente riscontrato, non esiste uno stato di totale dipendenza funzionale nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Sulla scorta di tali valutazioni, il c.t.u. concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
3.1. Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025, ha contestato le valutazioni espresse dal consulente, rilevando in particolare che l'esame spirometrico dallo stesso richiesto era stato ritualmente trasmesso, ma non considerato
In ragione di tali rilievi critici, si è ritenuto opportuno invitare il c.t.u. a chiarimenti.
Ebbene, il consulente tecnico ha chiarito come segue: “
Si fa presente che il giudice nel conferire l'incarico di consulenza sottopone chiare direttive tra le quali la seguente: “…. Non acquisire documentazione medica recante data anteriore al momento del conferimento dell'incarico al CTU esibita dalla parte nel corso delle operazioni peritali ….”.
Orbene, l'esame spirometrico, pur se richiesto dal CTU al termine della visita medica al fine di accertare un eventuale aggravamento della funzione respiratoria, recava chiaramente un data antecedente a quella del conferimento dell'incarico.
Per precisione, la S.V. conferiva l'incarico di CTU in data 25.09.2024, l'esame spirometrico veniva eseguito presso l'ambulatorio di in data 3.01.2024. Controparte_3
Appare chiaro che l'esame spirometrico non poteva essere accettato, anche se sostanzialmente il
CTU ha, comunque, tenuto presente suddetto esame strumentale ai fini valutativi (vedi pag. 10 e 11 dell'elaborato peritale: deficit di grado moderato-severo per diagnosi di BPCO). …
Per quanto riguarda la presunta grave limitazione della funzione deambulatoria tale da consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (a tal proposito è infelice l'affermazione dell'avvocato di pare ricorrente “ …. non si deve stare su una sedia a rotelle per non essere autonomo nella deambulazione” …. “), il CTU pur riconoscendo che il processo artrosico, si appalesa con un impegno funzionale in particolare delle grandi articolazioni;
tuttavia, non assume il significato di vera e propria malattia artrosica, capace di compromettere la deambulazione autonoma ed i movimenti che normalmente si compiono nel corso della vita quotidiana.
Si riporta quanto obiettivato nel corso delle indagini peritali: “ …. Assenza di contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, riferita dolente la d.p. sulle spinose delle vertebre e sulle docce paravertebrali. Riferiti dolenti i movimenti propri del rachide cervicale, limitati ai gradi medi quelli del rachide lombo-sacrale. Arti superiori: non so apprezzano asimmetrie dei cingoli scapolari, limitati ai gradi estremi per insorgenza di dolore l'articolarità della spalla destra. Arti inferiori: flesso-estensione delle ginocchia limitata ai gradi estremi. Stazione eretta mantenuta, esegue normalmente i passaggi posturali, deambulazione nella norma “.
Per quanto riportato, appare del tutto “discrezionale” e “ingiustificata” l'affermazione dell'avvocato di parte ricorrente che la grave poliartrosi rappresenta un importante presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Lo stesso specialista ASL U.O.S. fasce deboli e cure domiciliari in data 26.01.2023 (con cui assolutamente non si concorda, specie quando certifica che utilizza presidio ortopedico – carrozzina- per assistenza nei luoghi …? ) si limita ad affermare che l'esaminando è affetto da “poliartrosi diffusa con maggiore localizzazione alle grandi articolazioni (coxartrosi e gonartrosi bilaterale) e al rachide cervicale e lombosacrale “, senza definirne la gravità”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante, non essendo idonee le contestazioni dell'istante contenute nelle odierne note di trattazione scritta ad inficiare la validità delle argomentazioni e conclusioni rassegnate dal consulente, esaurendosi le stesse in mero dissenso diagnostico, una difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, come tale irrilevante.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 876/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Gritti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Giuseppe Verdi n. 18;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accertare che lo stato patologico del sig. è tale da Parte_1 integrare i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1
Legge 508/88, nonché il diritto del ricorrente al riconoscimento della condizione di gravità dell'handicap ex art 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza delle provvidenze a far data dalla domanda amministrativa del 02.12.2020. Si chiede sin da ora la rinnovazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio con medico specialista in geriatria e\o neurologia a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandosi sin da ora di nominare consulente tecnico di parte. Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 18.02.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo sottovalutato, l'incidenza funzionale delle infermità obbiettivate sulla propria autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita, sulla deambulazione nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
L'istante ha, altresì, dedotto un peggioramento clinico delle proprie condizioni di salute, che, se congruamente valutato dal c.t.u. sulla scorta della ulteriore documentazione medica prodotta, condurrebbe al riconoscimento delle prestazioni richieste.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase,
[...] negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale con depressione del tono dell'umore; cardiopatia ipertensiva;
broncopneumopatia cronica ostruttiva (riferita Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno); ipoacusia bilaterale;
artrosi poliarticolare;
ipertrofia prostatica benigna”, precisando che “le infermità riportate in diagnosi erano presenti fin dalla presentazione della domanda amministrativa di invalidità
(28.11.2020), presentano i caratteri di permanenza, non hanno avuto un'evoluzione in peius, non sono insorte altre infermità di interesse medico-legale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u ha così osservato: “L'esaminando è affetto da cardiopatia ipertensiva. Da ecocardiogramma da noi richiesto e praticato presso U.O. di
Cardiologia Ospedale Loreto Crispi in data 11.02.2025, si riporta: “ …. Funzione ventricolare depressa con contrattilità segmentaria come da schema a ridotto spessore dei segmenti medio apicali di tutte le pareti ventricolari sx in assenza di immagini di plus in apice. Volume ventricolare sx lievemente aumentato. sx non dilatatato. Pattern transmitralico da alterato rilasciamento CP_2 diastolico con aumento delle pressioni di riempimento ventricolare. Valvola mitralica sclerotica con insufficienza di grado lieve-moderato. Valvola aortica tricisupide fibrosclerotica con conservata apertura valvolare …. Radice aortica nei limiti, aorta ascendente ed arco aortico mal valutabile…”.
Considerata la storia clinica della malattia ipertensiva dedotta dal racconto anamnestico e dall'attenta lettura della documentazione sanitaria in atti (in particolare l'ecocardiogramma da noi richiesto), possiamo affermare che l'esaminando è affetto fa cardiopatia ipertensiva ascrivibile ad una II classe funzionale YH (la malattia determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere un'attività fisica di lieve entità).
La Broncopneumopatia cronica ostruttiva è documentata dal solo esame spirometrico del
20.09.2020: “ …. Deficit di grado moderato-severo per diagnosi di BPCO ….”. Ricordiamo che la richiesta di un altro esame spirometrico per confermare la gravità della minorazione o documentarne una possibile ulteriore evoluzione in peius è stata disattesa. Ricordiamo, inoltre, che la Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap ASL distretto di Casalnuovo di Napoli, a seguito della visita medica collegiale del
16.02.2021, diagnostica una “ Sindrome delle Apnee Notturne del Sonno in terapia con C-PAP”.
Nella nostra valutazione medico-legale, teniamo conto di tale malattia, che, comunque, va ricordato, non è certificata né riferita dall'esaminando. Orbene, per i dati clinici e strumentali disponibili, possiamo concludere che l'esaminando è affetto da una malattia polmonare cronica che determina un deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio-grave, che non invalida in maniera determinante gli atti quotidiani della vita.
L'avvocato di parte ricorrente in fase di dissenso presentava un certificato rilasciato dallo specialista geriatra ASL Napoli 1 Centro: “…malattia cerebrovascolare cronica su base aterosclerotica con globale decadimento cognitivo complicata da turbe comportamentali e sindrome ansiosa depressiva endoreattiva di grado moderato-severo. Turbe del sonno con inversione del ritmo sonno-veglia…”.
Orbene, tale malattia non è documentata né clinicamente, né strumentalmente. All'esame clinico da noi effettuato nel corso degli attuali accertamenti peritali, abbiamo evidenziato “un soggetto tranquillo, normalmente orientato nel tempo e nello spazio, con buona la memoria a breve e lungo termine e con tono dell'umore tendente al versante depressivo”.
In altri termini, soltanto per l'età, possiamo affermare che l'esaminando risulta affetto da un quadro di sofferenza cerebrale su base vascolare aterosclerotica (da definire strumentalmente), che sostanzialmente non determina importanti deficit delle funzioni cerebrali superiori, con capacità mnesica sostanzialmente conservata e compatibile con la sua età, in assenza di turbe comportamentali, se non una depressione del tono dell'umore.
L'ipoacusia bilaterale documentata dall'unico esame audiometrico del 30.09.2020 presso l'
[...]
, consente all'esaminando di udire (senza protesi) con lieve difficoltà la voce Parte_2 parlata alla normale distanza di conversazione.
Il processo artrosico, considerata anche l'età dell'esaminando, si appalesa con un impegno funzionale poliarticolare e in particolare delle grosse articolazioni.
Certamente non assume il significato di vera e propria malattia artrosica, capace di compromettere la deambulazione autonoma ed i movimenti che normalmente si compiono nel corso della vita quotidiana.
La stazione eretta è mantenuta, i passaggi posturali e la deambulazione avvengono normalmente in autonomia.
Per concludere, in base all'osservazione clinica diretta del sottoscritto, alla raccolta delle notizie anamnestiche specifiche (riferite dall'esaminando) ed all'analisi della documentazione sanitaria versata in atti, si può affermare che il danno funzionale derivante dal complesso morboso rilevato non è tale da compromettere la capacità di svolgere i compiti della vita reale, fondamentali per il mantenimento della vita.
Ciò significa che, pur con le limitazioni derivanti dall'età e dal danno funzionale permanente riscontrato, non esiste uno stato di totale dipendenza funzionale nello svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Sulla scorta di tali valutazioni, il c.t.u. concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
3.1. Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025, ha contestato le valutazioni espresse dal consulente, rilevando in particolare che l'esame spirometrico dallo stesso richiesto era stato ritualmente trasmesso, ma non considerato
In ragione di tali rilievi critici, si è ritenuto opportuno invitare il c.t.u. a chiarimenti.
Ebbene, il consulente tecnico ha chiarito come segue: “
Si fa presente che il giudice nel conferire l'incarico di consulenza sottopone chiare direttive tra le quali la seguente: “…. Non acquisire documentazione medica recante data anteriore al momento del conferimento dell'incarico al CTU esibita dalla parte nel corso delle operazioni peritali ….”.
Orbene, l'esame spirometrico, pur se richiesto dal CTU al termine della visita medica al fine di accertare un eventuale aggravamento della funzione respiratoria, recava chiaramente un data antecedente a quella del conferimento dell'incarico.
Per precisione, la S.V. conferiva l'incarico di CTU in data 25.09.2024, l'esame spirometrico veniva eseguito presso l'ambulatorio di in data 3.01.2024. Controparte_3
Appare chiaro che l'esame spirometrico non poteva essere accettato, anche se sostanzialmente il
CTU ha, comunque, tenuto presente suddetto esame strumentale ai fini valutativi (vedi pag. 10 e 11 dell'elaborato peritale: deficit di grado moderato-severo per diagnosi di BPCO). …
Per quanto riguarda la presunta grave limitazione della funzione deambulatoria tale da consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (a tal proposito è infelice l'affermazione dell'avvocato di pare ricorrente “ …. non si deve stare su una sedia a rotelle per non essere autonomo nella deambulazione” …. “), il CTU pur riconoscendo che il processo artrosico, si appalesa con un impegno funzionale in particolare delle grandi articolazioni;
tuttavia, non assume il significato di vera e propria malattia artrosica, capace di compromettere la deambulazione autonoma ed i movimenti che normalmente si compiono nel corso della vita quotidiana.
Si riporta quanto obiettivato nel corso delle indagini peritali: “ …. Assenza di contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, riferita dolente la d.p. sulle spinose delle vertebre e sulle docce paravertebrali. Riferiti dolenti i movimenti propri del rachide cervicale, limitati ai gradi medi quelli del rachide lombo-sacrale. Arti superiori: non so apprezzano asimmetrie dei cingoli scapolari, limitati ai gradi estremi per insorgenza di dolore l'articolarità della spalla destra. Arti inferiori: flesso-estensione delle ginocchia limitata ai gradi estremi. Stazione eretta mantenuta, esegue normalmente i passaggi posturali, deambulazione nella norma “.
Per quanto riportato, appare del tutto “discrezionale” e “ingiustificata” l'affermazione dell'avvocato di parte ricorrente che la grave poliartrosi rappresenta un importante presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Lo stesso specialista ASL U.O.S. fasce deboli e cure domiciliari in data 26.01.2023 (con cui assolutamente non si concorda, specie quando certifica che utilizza presidio ortopedico – carrozzina- per assistenza nei luoghi …? ) si limita ad affermare che l'esaminando è affetto da “poliartrosi diffusa con maggiore localizzazione alle grandi articolazioni (coxartrosi e gonartrosi bilaterale) e al rachide cervicale e lombosacrale “, senza definirne la gravità”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante, non essendo idonee le contestazioni dell'istante contenute nelle odierne note di trattazione scritta ad inficiare la validità delle argomentazioni e conclusioni rassegnate dal consulente, esaurendosi le stesse in mero dissenso diagnostico, una difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, come tale irrilevante.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno