Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Bonaldi, Jonathan Pezzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti di DASPO nn. -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- adottati il -OMISSIS- dalla Questura di Lucca, con i quali veniva fatto divieto ai ricorrenti di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale e all’estero per la durata di anni due.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. CO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti - tifosi della squadra di calcio della SE - impugnano distinti provvedimenti di DASPO del -OMISSIS-, con i quali è stato loro vietato, per due anni, di accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive calcistiche alle quali partecipino squadre di calcio regolarmente iscritte alla F.I.G.C. .
La presente vicenda amministrativa - che trova il proprio fondamento nel medesimo fatto storico - trae origine da un accadimento avvenuto in data-OMISSIS-, in occasione dell’incontro di calcio di Lega PRO tra le squadre della SE e del Pescara, con inizio alle h 19.30 presso lo stadio “Porta Elisa” di Lucca.
Prima dell’incontro, nei pressi dello stadio, si era verificata una rissa tra un gruppo di ultras ES e un gruppo di giovani di colore (estranei alle tifoserie e rimasti non identificati).
Al momento dell’arrivo dei poliziotti della Digos, intervenuti per sedare la rissa, gli ultras si erano messi in fuga correndo; ne era seguito un inseguimento nel corso del quale un poliziotto era stato colpito al volto con un pugno da un tifoso della SE (quest’ultimo poi indagato per rissa, resistenza, violenza e lesioni aggravate a P.U.).
Questo poliziotto ferito si era poi messo ad inseguire il suo aggressore, ma in tale rincorsa sarebbe stato ad un certo punto ostacolato dagli odierni ricorrenti che si sarebbero frapposti fra i due, impedendo al poliziotto di bloccare e trarre in arresto l’inseguito.
Conseguentemente i tre odierni ricorrenti sono stati indagati per i reati di favoreggiamento personale e di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, in quanto avrebbero impedito “… scientemente e fattivamente a un operatore di polizia sebbene qualificatosi, l’arresto del responsabile di una aggressione in suo danno … in guisa tale da creare turbativa al servizio di ordine pubblico in corso …”
Al termine di una fase d’interlocuzione procedimentale sono stati quindi emessi i tre DASPO oggetto del presente ricorso, che sono stati cumulativamente gravati sotto plurimi profili.
In particolare, con il primo motivo si deduce il vizio di eccesso di potere, travisamento e difetto di istruttoria in ordine ai presupposti necessari per irrogare la misura preventiva in questione, essendosi la Questura basata su di una ricostruzione dei fatti non corrispondente alla realtà; ciò in quanto, secondo la versione dei ricorrenti, essi nulla sapevano della rissa che si era consumata in tutt’altra zona della città rispetto a quella dalla quale loro in quel frangente provenivano. Inoltre, inizialmente, trovandosi il poliziotto in abiti civili, lo avrebbero scambiato per un tifoso del Pescara. Infine essi si sarebbero avvicinati all’inseguitore (mantenendosi alle sue spalle) solo per capire cosa stesse succedendo; solo nel momento in cui il poliziotto aveva rallentato il passo dopo una lunga ed estenuante corsa, non riuscendo nell’intento di fermare il “fuggitivo”, egli si era rivolto ai tre ragazzi qualificandosi e mostrando loro il tesserino e chiedendo loro di rivelargli il nome del suo aggressore, presumendo erroneamente che questi ne fossero a conoscenza. In conclusione: non vi sarebbe stata alcuna frapposizione tra il poliziotto ed il ragazzo che fuggiva; né vi sarebbe stato alcun tentativo di ostacolare la corsa del poliziotto o di favorire la fuga dell’aggressore.
Con il secondo motivo si contesta invece il difetto di motivazione dei provvedimenti del Questore in riferimento alla pericolosità sociale di ciascuno dei tre soggetti e alla commisurazione della durata dei divieti.
Si è costituita in giudizio la Questura di Lucca per resistere al ricorso, depositando una relazione con allegata documentazione.
Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025, questo T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare “ stante la mancata emersione dagli atti di causa di elementi univoci che attestino il compimento da parte dei ricorrenti di una condotta consapevolmente ed univocamente agevolativa della fuga di un quarto tifoso della lucchese, non essendo fra l’altro chiaro con quali concrete modalità essi si siano frapposti fra quest’ultimo e l’agente di polizia ”.
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 la causa, all’esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, con specifico riferimento al primo motivo.
1.1. Occorre infatti ricordare che, in base all’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989: “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); (….)”.
1.2. Il divieto di accesso agli impianti sportivi costituisce una misura di prevenzione volta a evitare il prodursi, de futuro , di turbative all’ordine o alla sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni di carattere sportivo.
Si tratta di una misura che incide sulla libertà personale e intanto può essere ritenuta legittima, in quanto se ne faccia un’applicazione rigorosamente ancorata ai presupposti legislativamente stabiliti per la sua irrogazione.
Dunque, se all’Autorità amministrativa spetta il compito di valutare in concreto l'inaffidabilità dei soggetti in base ad un equo bilanciamento tra il prevalente interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente agli stadi, tuttavia è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (T.A.R. Toscana, IV sez., 21 maggio 2025, n. 907; T.A.R. Piemonte, I sez., 20 maggio 2020 n. 303).
La natura preventivo - cautelare del provvedimento giustifica che la soglia di rilevanza delle condotte contestate sia arretrata rispetto a quanto necessario per un procedimento penale, ma l’adozione di un DASPO postula comunque l’esistenza di elementi di fatto da cui, anche in via indiziaria, si desuma che l’interessato abbia personalmente posto in essere una condotta idonea ad integrare una delle situazioni specificamente indicate dalla norma, ovvero, per quello che qui rileva, abbia preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o nelle medesime circostanze abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
1.3. Nel caso di specie, i DASPO impugnati sono basati sull’assunto per cui gli odierni ricorrenti avrebbero volontariamente impedito l’arresto del presunto responsabile di una precedente aggressione, e in particolare ne avrebbero favorito la fuga frapponendosi fra questi e l’operatore di polizia che lo stava inseguendo.
Tuttavia, come già in parte osservato dal Collegio nell’ordinanza cautelare, dagli atti versati in giudizio non risulta chiaro con quali gesti tale azione di disturbo e di favoreggiamento si sia in concreto realizzata; venendo riportato nell’annotazione di P.G. in atti solo che i tre “… si interponevano fisicamente fra il poliziotto ed il giovane ultras …” e che “… per far guadagnare terreno al suo compagno -OMISSIS- -OMISSIS-riferiva (omissis) di non conoscere l’aggressore, del quale stava proteggendo la fuga ”.
Dunque, il quadro degli accadimenti rimane tuttora particolarmente sfocato; in particolare non si comprende se l’operatore di polizia sia stato accerchiato o si sia dovuto divincolare da un contatto fisico o non sia stato piuttosto egli stesso a fermarsi, rinunciando per un momento alla rincorsa, per chiedere ai tre tifosi della lucchese se conoscevano il nome del suo aggressore; e sembrerebbe più verosimile tale seconda ipotesi, in mancanza di una immediata identificazione e di un deferimento dei tre per violenza o resistenza a pubblico ufficiale. Appare poi più probabile che i tre odierni ricorrenti nulla sapessero dell’aggressione che si era verificata poco prima in altra parte della città, ed appare anche verosimile che gli stessi, almeno inizialmente, potessero essere incorsi in un fraintendimento sulla reale identità dell’inseguitore e sull’effettivo svolgersi di un’operazione di polizia, essendosi il poliziotto, vestito in abiti civili, qualificato come tale solo quando aveva rallentato il passo, mostrando il tesserino di riconoscimento (né risulta provato che qualcuno dei tre già avesse una conoscenza personale del poliziotto, come da quest’ultimo dichiarato). Di conseguenza, non sembra che dall’insieme di tali vaghi ed ambigui elementi di fatto si possa inferire con un adeguato grado di probabilità che i ricorrenti avessero sin da subito raggiunto una corretta percezione degli eventi e si fossero consapevolmente mossi per impedire l’arresto, da parte di un operatore di polizia, di un appartenente alla loro tifoseria.
2. Per tale assorbente e decisiva ragione i provvedimenti impugnati devono essere annullati, mancando sufficienti elementi indiziari del fatto che i ricorrenti abbiano coscientemente contribuito al verificarsi di episodi turbativi dell’ordine pubblico.
3. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto delle incertezze in ordine alla esatta ricostruzione della vicenda fattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IA, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CO NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NI | DO IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.