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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1385/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1385 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
LEONARDO DA VINCI N. 12 CASSINO, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
, (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Bologna, CF e PIVA ), in persona del legale rappresentantepro-tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA LUIGI TOSTI N.38 CASSINO (FR) presso lo studio dell'Avv.
CARBONE ROSAMARIA e rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASELLI PIERO giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
, CP_2
, CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89/2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
FATTO E DIRITTO
1 N. 1385/2021 R.G.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Sora la d'ora in avanti anche Controparte_1
l'Assicurazione), e , al fine di ottenere la condanna degli CP_2 Parte_2 stessi in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 22.01.2014.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 22.01.2014 alle ore 8.15,
l'autovettura Mercedes M1 tg. CZ343BX, di sua proprietà, parcheggiata sul lato destro di via Ferri, direzione via Costantinopoli, veniva urtata dal veicolo Fiat NT t.g DC186AA di proprietà e condotto da il quale non riusciva ad evitare l'urto con l'autoveicolo Peugeut t.g CP_2
ER597KR di proprietà e condotto da che non procedeva a velocità adeguata;
- che CP_3 la Fiat NT andava ad urtare con la parte anteriore sinistra della sua autovettura, spingendola verso il marciapiede;
- che a seguito dell'incidente il veicolo riportava dannai per un valore di euro
20.000,00; - che la proposta stragiudiziale di bonario componimento non veniva accettata dall'Assicurazione convenuta.
Si costituiva eccependo l'incompetenza per valore Controparte_1 del Giudice di Pace;
la carenza di legittimazione attiva di , in quanto la Mercedes Parte_1 risultava di proprietà e nella disponibilità di;
l'improcedibilità della domanda dal Persona_1 momento che il veicolo non veniva messo a disposizione per gli accertamenti previsti dall'art. 148
C.d.a.; nel merito, chiedeva il rigetto, deducendo in subordine il concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte del il quale sostava in un area non consentita. Pt_1
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 89/2017 il Giudice di Pace di Sora rigettava la domanda.
Con atto di appello del 2.01.2018 proponeva appello avverso la Parte_1 citata sentenza, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, avendo il giudice di prime cure errato nel non ritenerlo proprietario del veicolo danneggiato e nell'aver ritenuto non provato il quantum debeautur. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di e nella causazione del sinistro e di condannarli in CP_2 CP_3 solido con l' al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 20.000,00, oltre CP_1 interessi.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, eccependo la tardività dell'appello.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice di secondo grado, con sentenza n. 698/2018 riteneva fondata l'eccezione, dichiarava inammissibile l'appello e condannava Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell' di euro 1000,00, oltre oneri di legge. CP_1
2 N. 1385/2021 R.G.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino veniva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l'errata interpretazione del giudice di seconde cure dell'art. 327
c.p.c. che stabilisce i termini di decadenza per la proposizione dell'appello.
Con ordinanza n. 1106/2021 la Corte di Cassazione accoglieva il suddetto motivo di ricorso, riteneva assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Cassino in diversa composizione.
Con atto d'appello in riassunzione regolarmente notificato, riproponeva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Cassino i medesimi motivi d'appello e, pertanto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89/2917, chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_2
e nella causazione del sinistro e di condannarli in solido con l' al
[...] CP_3 CP_1 risarcimento dei danni subiti nella miisra di euro 20.000,00, oltre interessi.
Si costituiva nel giudizio riassunto l' deducendo, preliminarmente, Controparte_1
l'ianmmisibilità dell'atto di appello in riassunzione per tardività dello stesso e l'incompetenza per valore del giudice di Pace di Sora nonché l'improcedibilità e improponibilità della domanda per non essere il veicolo stato messo a disposizione per le ispezioni previste dalla legge, in violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., la nullità delle domande;
nel merito, l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'estinzione del processo per la mancata tempestiva riassunzione nei confronti delle altre parti del giudizio, e CP_2 CP_3
litisconsorti necessari, nel termine perentorio previsto dall'art. 392, comma primo, c.p.c.; -
[...] nel merito del gravame, ferma l'eccezione di estinzione del processo, accogliere le eccezioni preliminari ritenute assorbite dal Giudice di Pace e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Sora, essendo competente per valore il Tribunale di Cassino, ovvero dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande avanzate dall'attore appellante in riassunzione per violazione dell'art. 145 cod. ass. ovvero dichiarare la nullità delle domande spiegate con l'originario atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Sora;
- sempre nel merito e sempre ferma l'eccezione di estinzione del processo nonché le eccezioni preliminari ritenute assorbite dal Giudice di Pace, respingere per infondatezza l'appello in riassunzione proposto dal
Sig. ; - in estremo subordine e salva ogni ulteriore impugnativa, nella denegata Parte_1 ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello avversario, ritenere la concorsuale e preponderante responsabilità dell'attore appellante in riassunzione nella causazione del sinistro de quo, liquidando secondo giustizia i reali danni effettivamente accertati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale, rigettando ogni ulteriore domanda;
- compensare le spese del giudizio di legittimità, alla luce dell'affidamento qualificato della controricorrente, appellata in riassunzione, al momento della notificazione del controricorso, in un consolidato
3 N. 1385/2021 R.G.
indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità di norme processuali [D.L. n. 179 del
2012, art. 16-septies, convertito con modificazioni, in L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del
2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014] successivamente dichiarate incostituzionali;
- in ogni caso, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfaitario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, di tutti i gradi di giudizio, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M.
55/2014 per il presente grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_2 CP_3 gli stessi non si costituivano e all'udienza del 22.09.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancata notifica ai litisconsorti necessari, essendo stata ordinata in corso di causa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti di e CP_2 CP_3 trattandosi di litisconsorzio necessario processuale, atteso che il processo è stato validamente instaurato nei confronti dell'altro legittimato passivo, ritualmente costituitosi in giudizio (Cass.
18853/2014).
Va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace sollevata dalla convenuta in primo grado e risposta in appello. Va, infatti, rilevato che, dal verbale d'udienza dell'11.10.2016, risulta la volontà dell'attore di limitare la propria richiesta di risarcimento del danno e dunque il valore della causa, entro la somma di euro 20.000, radicando, dunque, la competenza per valore del Giudice di Pace ( cfr. verbali d'udienza allegati all'atto d'appello).
Meritevole, invece, di accoglimento è l'eccezione di improponibilità proposta dall'Assicurazione appellata per non avere l'attore messo a disposizione il veicolo per l'ispezione, in violazione dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Tale norma prevede che la richiesta di risarcimento, per i sinistri con soli danni a cose, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
4 N. 1385/2021 R.G.
Per come ritenuto dalla giurisprudenza condivisa dal Tribunale, lo scopo del legislatore che ispira la norma è di carattere deflattivo e non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta giorni (o novanta in caso di danno alla persona) ma, soprattutto, al procedimento ex art. 148 menzionato, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora richiamata possa operare, è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua.
La proponibilità della domanda risarcitoria è, pertanto, legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito, v. Cass. civ., ord. n. 19354 del 30.09.2016) -, ma anche ad un requisito sostanziale: poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass. civ., ord. n.
19354 del 30.9.2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea a evitare il giudizio (cfr. Cass.18940/2017).
Si ritiene, dunque, condivisibilmente, che, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 D.lgs.
209/2005 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” (Cass. 1829/2018, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie in cui è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile la domanda per essersi l'attore sottratto all'ispezione della bicicletta, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria). Invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, viene meno a tale dovere di collaborazione - subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - il danneggiato che si è sottratto all'ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria (Cass. civ., sez. VI, 20.01.2022, n. 1756).
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha dedotto che il in violazione dell'art. CP_1 Pt_1
148 Cda, non rendeva disponibile per l'ispezione la propria autovettura, nonostante formale
5 N. 1385/2021 R.G.
richiesta. L'attore si è limitato a dedurre di non aver ricevuto alcun invito a perizia e di aver fornito prova sufficiente dei danni attraverso la documentazione fotografica, i verbali dei carabinieri e le testimonianze.
Orbene, risulta dagli atti che in data 24.01.2014, quindi due giorni dopo l'avvenuto sinistro
(del 22.01.2014), l'attore esportava all'estero il veicolo, nonostante la formale richiesta di ispezione pervenuta (cfr. raccomandate del 29.1.2014, 19.2.2014 e 23.9.2014 allegate al fascicolo di primo grado di parte convenuta;
invito del perito del 30.1.2014 allegato al fascicolo di primo grado parte attrice).
Ne consegue che, alla luce dei principi esposti, la domanda risarcitoria sarebbe in via preliminare impropoponibile, avendo l'attore con la propria condotta impedito all'assicurazione la formulazione di una congrua offerta, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente rigetto dell'appello, come peraltro evidenziato dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza.
In ogni caso, il giudice di pace, con motivazione assorbente, ha rigettato la domanda nel merito, per non avere l'attore provato di essere proprietario del veicolo al momento del sinistro e per la mancata prova del pregiudizio economico subito.
Tale motivazione è immune da censure e condivisibile. Invero, dai documenti prodotti la proprietà del veicolo, al momento dell'incidente, risultava in capo a tale , il Persona_2 quale riceveva e saldava la fattura del 24.1.2014 della ditta per il trasporto ed il Controparte_4 deposito dell'autovettura Mercedes ML, targata CZ343BX, come da documentazione prodotta dall'attore, nonché pagava la sanzione amministrativa del 22.1.2014 per violazione dell'art. 193 cd e chiedeva ed otteneva il dissequestro dell'autovettura, che veniva disposto in suo favore come da verbale del 24 gennaio 2014 prodotto in atti. La mera fattura, non sottoscritta, datata 5.5.2011 prodotta dall'attore al fine di provare l'acquisto da parte sua del veicolo in questione, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia pratiche auto Cucciniello snc risultano invero insufficienti a fornire la prova contraria delle risultanze di cui alla carta di circolazione.
Né l'attore ha provato il pregiudizio economico subito. In proposito, il si è limitato a Pt_1 dedurre che l'entità dei danni sarebbe stata ricavabile dal verbale della Polizia locale di Sora intervenuta a seguito del sinistro e in ogni caso quantificabile in via equitativa dal giudice. Ebbene, come correttamente già evidenziato dal giudice di prime cure, nel succitato verbale i danni riportati dal veicolo sono individuati in maniera sommaria (danni visibile parte laterale, paraurti e parafango), mentre le fotografie prodotte risultano di scarsa qualità, con conseguente impossibilità di una valutazione equitativa.
Le altre questioni vengono assorbite.
6 N. 1385/2021 R.G.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89 del 2017.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto dell'esito del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89 del 2017;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 1984,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) compensa le spese di lite del giudizio di legittimità;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1385 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
LEONARDO DA VINCI N. 12 CASSINO, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
, (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Bologna, CF e PIVA ), in persona del legale rappresentantepro-tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA LUIGI TOSTI N.38 CASSINO (FR) presso lo studio dell'Avv.
CARBONE ROSAMARIA e rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASELLI PIERO giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
, CP_2
, CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89/2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024.
FATTO E DIRITTO
1 N. 1385/2021 R.G.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Sora la d'ora in avanti anche Controparte_1
l'Assicurazione), e , al fine di ottenere la condanna degli CP_2 Parte_2 stessi in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 22.01.2014.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 22.01.2014 alle ore 8.15,
l'autovettura Mercedes M1 tg. CZ343BX, di sua proprietà, parcheggiata sul lato destro di via Ferri, direzione via Costantinopoli, veniva urtata dal veicolo Fiat NT t.g DC186AA di proprietà e condotto da il quale non riusciva ad evitare l'urto con l'autoveicolo Peugeut t.g CP_2
ER597KR di proprietà e condotto da che non procedeva a velocità adeguata;
- che CP_3 la Fiat NT andava ad urtare con la parte anteriore sinistra della sua autovettura, spingendola verso il marciapiede;
- che a seguito dell'incidente il veicolo riportava dannai per un valore di euro
20.000,00; - che la proposta stragiudiziale di bonario componimento non veniva accettata dall'Assicurazione convenuta.
Si costituiva eccependo l'incompetenza per valore Controparte_1 del Giudice di Pace;
la carenza di legittimazione attiva di , in quanto la Mercedes Parte_1 risultava di proprietà e nella disponibilità di;
l'improcedibilità della domanda dal Persona_1 momento che il veicolo non veniva messo a disposizione per gli accertamenti previsti dall'art. 148
C.d.a.; nel merito, chiedeva il rigetto, deducendo in subordine il concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte del il quale sostava in un area non consentita. Pt_1
Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 89/2017 il Giudice di Pace di Sora rigettava la domanda.
Con atto di appello del 2.01.2018 proponeva appello avverso la Parte_1 citata sentenza, deducendo l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, avendo il giudice di prime cure errato nel non ritenerlo proprietario del veicolo danneggiato e nell'aver ritenuto non provato il quantum debeautur. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'appellata sentenza, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di e nella causazione del sinistro e di condannarli in CP_2 CP_3 solido con l' al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 20.000,00, oltre CP_1 interessi.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, eccependo la tardività dell'appello.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice di secondo grado, con sentenza n. 698/2018 riteneva fondata l'eccezione, dichiarava inammissibile l'appello e condannava Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell' di euro 1000,00, oltre oneri di legge. CP_1
2 N. 1385/2021 R.G.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino veniva proposto ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l'errata interpretazione del giudice di seconde cure dell'art. 327
c.p.c. che stabilisce i termini di decadenza per la proposizione dell'appello.
Con ordinanza n. 1106/2021 la Corte di Cassazione accoglieva il suddetto motivo di ricorso, riteneva assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Cassino in diversa composizione.
Con atto d'appello in riassunzione regolarmente notificato, riproponeva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Cassino i medesimi motivi d'appello e, pertanto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89/2917, chiedeva di dichiarare l'esclusiva responsabilità di CP_2
e nella causazione del sinistro e di condannarli in solido con l' al
[...] CP_3 CP_1 risarcimento dei danni subiti nella miisra di euro 20.000,00, oltre interessi.
Si costituiva nel giudizio riassunto l' deducendo, preliminarmente, Controparte_1
l'ianmmisibilità dell'atto di appello in riassunzione per tardività dello stesso e l'incompetenza per valore del giudice di Pace di Sora nonché l'improcedibilità e improponibilità della domanda per non essere il veicolo stato messo a disposizione per le ispezioni previste dalla legge, in violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., la nullità delle domande;
nel merito, l'infondatezza dello stesso in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'estinzione del processo per la mancata tempestiva riassunzione nei confronti delle altre parti del giudizio, e CP_2 CP_3
litisconsorti necessari, nel termine perentorio previsto dall'art. 392, comma primo, c.p.c.; -
[...] nel merito del gravame, ferma l'eccezione di estinzione del processo, accogliere le eccezioni preliminari ritenute assorbite dal Giudice di Pace e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Sora, essendo competente per valore il Tribunale di Cassino, ovvero dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande avanzate dall'attore appellante in riassunzione per violazione dell'art. 145 cod. ass. ovvero dichiarare la nullità delle domande spiegate con l'originario atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Sora;
- sempre nel merito e sempre ferma l'eccezione di estinzione del processo nonché le eccezioni preliminari ritenute assorbite dal Giudice di Pace, respingere per infondatezza l'appello in riassunzione proposto dal
Sig. ; - in estremo subordine e salva ogni ulteriore impugnativa, nella denegata Parte_1 ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello avversario, ritenere la concorsuale e preponderante responsabilità dell'attore appellante in riassunzione nella causazione del sinistro de quo, liquidando secondo giustizia i reali danni effettivamente accertati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale, rigettando ogni ulteriore domanda;
- compensare le spese del giudizio di legittimità, alla luce dell'affidamento qualificato della controricorrente, appellata in riassunzione, al momento della notificazione del controricorso, in un consolidato
3 N. 1385/2021 R.G.
indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità di norme processuali [D.L. n. 179 del
2012, art. 16-septies, convertito con modificazioni, in L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del
2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014] successivamente dichiarate incostituzionali;
- in ogni caso, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfaitario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, di tutti i gradi di giudizio, con l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M.
55/2014 per il presente grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_2 CP_3 gli stessi non si costituivano e all'udienza del 22.09.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancata notifica ai litisconsorti necessari, essendo stata ordinata in corso di causa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti di e CP_2 CP_3 trattandosi di litisconsorzio necessario processuale, atteso che il processo è stato validamente instaurato nei confronti dell'altro legittimato passivo, ritualmente costituitosi in giudizio (Cass.
18853/2014).
Va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace sollevata dalla convenuta in primo grado e risposta in appello. Va, infatti, rilevato che, dal verbale d'udienza dell'11.10.2016, risulta la volontà dell'attore di limitare la propria richiesta di risarcimento del danno e dunque il valore della causa, entro la somma di euro 20.000, radicando, dunque, la competenza per valore del Giudice di Pace ( cfr. verbali d'udienza allegati all'atto d'appello).
Meritevole, invece, di accoglimento è l'eccezione di improponibilità proposta dall'Assicurazione appellata per non avere l'attore messo a disposizione il veicolo per l'ispezione, in violazione dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Tale norma prevede che la richiesta di risarcimento, per i sinistri con soli danni a cose, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
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Per come ritenuto dalla giurisprudenza condivisa dal Tribunale, lo scopo del legislatore che ispira la norma è di carattere deflattivo e non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale di sessanta giorni (o novanta in caso di danno alla persona) ma, soprattutto, al procedimento ex art. 148 menzionato, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora richiamata possa operare, è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua.
La proponibilità della domanda risarcitoria è, pertanto, legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito, v. Cass. civ., ord. n. 19354 del 30.09.2016) -, ma anche ad un requisito sostanziale: poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)” (Cass. civ., ord. n.
19354 del 30.9.2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea a evitare il giudizio (cfr. Cass.18940/2017).
Si ritiene, dunque, condivisibilmente, che, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 D.lgs.
209/2005 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” (Cass. 1829/2018, pronunciatasi in relazione ad una fattispecie in cui è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile la domanda per essersi l'attore sottratto all'ispezione della bicicletta, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria). Invero, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, viene meno a tale dovere di collaborazione - subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - il danneggiato che si è sottratto all'ispezione del mezzo, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria (Cass. civ., sez. VI, 20.01.2022, n. 1756).
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha dedotto che il in violazione dell'art. CP_1 Pt_1
148 Cda, non rendeva disponibile per l'ispezione la propria autovettura, nonostante formale
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richiesta. L'attore si è limitato a dedurre di non aver ricevuto alcun invito a perizia e di aver fornito prova sufficiente dei danni attraverso la documentazione fotografica, i verbali dei carabinieri e le testimonianze.
Orbene, risulta dagli atti che in data 24.01.2014, quindi due giorni dopo l'avvenuto sinistro
(del 22.01.2014), l'attore esportava all'estero il veicolo, nonostante la formale richiesta di ispezione pervenuta (cfr. raccomandate del 29.1.2014, 19.2.2014 e 23.9.2014 allegate al fascicolo di primo grado di parte convenuta;
invito del perito del 30.1.2014 allegato al fascicolo di primo grado parte attrice).
Ne consegue che, alla luce dei principi esposti, la domanda risarcitoria sarebbe in via preliminare impropoponibile, avendo l'attore con la propria condotta impedito all'assicurazione la formulazione di una congrua offerta, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente rigetto dell'appello, come peraltro evidenziato dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza.
In ogni caso, il giudice di pace, con motivazione assorbente, ha rigettato la domanda nel merito, per non avere l'attore provato di essere proprietario del veicolo al momento del sinistro e per la mancata prova del pregiudizio economico subito.
Tale motivazione è immune da censure e condivisibile. Invero, dai documenti prodotti la proprietà del veicolo, al momento dell'incidente, risultava in capo a tale , il Persona_2 quale riceveva e saldava la fattura del 24.1.2014 della ditta per il trasporto ed il Controparte_4 deposito dell'autovettura Mercedes ML, targata CZ343BX, come da documentazione prodotta dall'attore, nonché pagava la sanzione amministrativa del 22.1.2014 per violazione dell'art. 193 cd e chiedeva ed otteneva il dissequestro dell'autovettura, che veniva disposto in suo favore come da verbale del 24 gennaio 2014 prodotto in atti. La mera fattura, non sottoscritta, datata 5.5.2011 prodotta dall'attore al fine di provare l'acquisto da parte sua del veicolo in questione, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia pratiche auto Cucciniello snc risultano invero insufficienti a fornire la prova contraria delle risultanze di cui alla carta di circolazione.
Né l'attore ha provato il pregiudizio economico subito. In proposito, il si è limitato a Pt_1 dedurre che l'entità dei danni sarebbe stata ricavabile dal verbale della Polizia locale di Sora intervenuta a seguito del sinistro e in ogni caso quantificabile in via equitativa dal giudice. Ebbene, come correttamente già evidenziato dal giudice di prime cure, nel succitato verbale i danni riportati dal veicolo sono individuati in maniera sommaria (danni visibile parte laterale, paraurti e parafango), mentre le fotografie prodotte risultano di scarsa qualità, con conseguente impossibilità di una valutazione equitativa.
Le altre questioni vengono assorbite.
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Alla luce di quanto sopra, dunque, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89 del 2017.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n.
162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto dell'esito del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 89 del 2017;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 1984,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) compensa le spese di lite del giudizio di legittimità;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 12.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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