Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 876
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di intimazione siano stati notificati e che la prescrizione non sia decorsa.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica degli atti

    La Corte ha ritenuto che i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate e non opposte nei termini di legge si siano cristallizzati e siano divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli esattoriali

    La Corte ha ritenuto che il ruolo sia stato formato secondo legge, sia divenuto esecutivo e sia stato consegnato all'Agente della riscossione entro i termini previsti.

  • Rigettato
    Sanzioni ed interessi non dovuti per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non sia decorsa, applicando le sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 67 D.L. n. 18/2020 e art. 157 D.L. n. 34/2020) e la giurisprudenza della Cassazione civile (Sentenza n. 17668/2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 876
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 876
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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