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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12605/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Sannibale 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 20 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N.7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Sannibale 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 20 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N.7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2016/01707164/24 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/00404285/58 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/01034353/51 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/02124642/08 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/02565027/38 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/02565027/38 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2018/00542092/22, IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2018/01336949/08 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/00642386/45 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/01034540/18 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/02509813/32 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2020/01189653/83 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2020/01189654/84 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2020/01458298/51 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/00588466/31 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/00997638/03 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/01304134/64 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/02431974/00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2022/00408945/76 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2022/01135847/90 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9744/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, C.F.: P.IVA_1, el. dom. in Napoli al Indirizzo_1 Indirizzo_1, presso la Società_1 S.r.l. S.t.P. - Unipersonale, nella persona del Prof. Avv. Difensore_1
, C.F.: CF_Difensore_1, dal quale è rapp. e dif. giusta m. in calce al presente atto, con espressa richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni ai sensi degli artt. 125, co.1, c.p.c. e 16, co 1, D Lgs. 546/92, al seguente indirizzo p.e.c.: Email_1 ha impugnato le cartelle di pagamento 097/2016/01707164/24, 097/2017/00404285/58, 097/2017/01034353/51, 097/2017/02124642/08, 097/2017/02565027/38,
097/2018/00542092/22, 097/2018/01336949/08, 097/2019/00642386/45, 097/2019/01034540/18, 097/2019/02509813/32,
097/2020/01189653/83, 097/2020/01189654/84, 097/2020/01458298/51, 097/2021/00588466/31, 097/2021/00997638/03,
097/2021/01304134/64, 097/2021/02431974/00, 097/2022/00132269/75, 097/2022/00408945/76, 097/2022/01135847/90,
397/2021/00147028/55, 397/2022/00023178/64, 397/2022/00031747/77 per mancata notifica degli atti prodromici;
- le cartelle 097/2016/01707164/24, 097/2017/00404285/58, 097/2017/01034353/51, 097/2017/02124642/08,
097/2017/02565027/38, 097/2018/00542092/22, 097/2018/01336949/08, 097/2019/00642386/45, 097/2019/01034540/18,
097/2019/02509813/32, 097/2020/01189653/83, 097/2020/01189654/84, 097/2020/01458298/51, 097/2021/00588466/31,
097/2021/00997638/03, 097/2021/01304134/64, 097/2021/02431974/00, 097/2022/00408945/76, 097/2022/01135847/90 per inesistenza giuridica.
Ha eccepito inoltre la nullità dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione dell'art. 20 D.Lgs.
n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio si sono costituite in giudizio la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate riscossione,
l'Agenzia delle Entrate D.P.III e la Camera di Commercio insistendo per il rigetto del gravame, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile.
Per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della
“ragione più liquida” - Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008 -va osservato che le cartelle sono state notificate e la prescrizione non è decorsa.
Quanto alle pretese afferenti a diritti della Camera di Commercio la Ricorrente_1 S.R. L. non ha correttamente adempiuto al pagamento del diritto annuale commettendo diverse violazioni e, precisamente, tardando il pagamento dovuto per l'annualità 2014, versando in maniera incompleta quello dovuto per l'annualità 2016 ed omettendo il pagamento del 2019, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia e l'Ufficio ha provveduto, per la riscossione delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi), alla iscrizione del debitore negli appositi ruoli esattoriali formati secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. 602/73 ss.mm.ii., entro il termine previsto dei cinque anni successivi a quello in cui è avvenuta la violazione (Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 articolo 17 comma 3 ed articolo 20 comma 1).
Il ruolo è stato formato nel rispettivo della legge, è divenuto esecutivo ed è stato consegnato all'Agente della riscossione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione secondo quanto dispone l'articolo 20 comma 1 del Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997.
Sono stati applicati sanzioni ed interessi per ciascuna delle violazioni sopra indicate, ai sensi del Decreto
Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 e Circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C del 20/6/2005 che hanno disciplinato in modo organico la materia del diritto annuale camerale.
Gli interessi sono stati calcolati a partire dalla data di scadenza per il pagamento fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione, al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
Il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente, viene infatti stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Analizzando gli atti di causa la Regione Lazio ha provato che:
- la cartella n. 09720170103435351000 sia stata notificata in data 14.06.2017 con ruolo n. 6081/2017 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 23.01.2017 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720170212464208000 sia stata notificata in data 30.11.2017 con ruolo n. 13579/2017 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 16.08.2017 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720180133694908000 sia stata notificata in data 08.01.2019 con ruolo n. 14595/2018 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 14.09.2018 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720200118965484000 sia stata notificata in data 30.09.2021 con ruolo n. 15070/2019 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 04.09.2019 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720210058846631000 sia stata notificata in data 01.07.2022 con ruolo n. 15480/2020 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 13.10.2020 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720210243197400000 sia stata notificata in data 19.07.2022 con ruolo n. 11171/2021 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 15.06.2021 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720220113584790000 sia stata notificata in data 14.10.2022 con ruolo n. 6665/2022 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 28.02.2022 entro il termine triennale.
Avuto riguardo alle doglianze dell'Ader si rileva che i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate e non oppostenei termini di legge si sono cristallizzati e sono divenuti definitivi. Sono stati allegati tutti i procedimenti notificatori delle cartelle di competenza (v. 44 allegati, funditus). Inoltre la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione con i successivi avvisi di intimazione nn.09720199058113676000 e 09720239037650267000, ritualmente notificati e non impugnati.
Quanto infine alla prescrizione l'articolo n. 67 del decreto Legge n. 18 del 2020 ha previsto a livello generale una sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) delle attività amministrative tributarie e, fra queste, quelle di controllo e accertamento in primis. Il quarto comma ha previsto in particolare che: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. Successivamente l'articolo n. 157 del Decreto Rilancio n. 34 del 2020, senza alcuna abrogazione (né espressa né implicita) o assorbimento del precedente articolo n. 67 del Decreto Cura Italia n.18 del 2020, al fine di favorire “la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, ha previsto che gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 sarebbero stati notificati tra il primo marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022. Quindi l'articolo
67 avrebbe continuato ad operare nel 2020 ed anche successivamente a tale anno e secondo tale norma, tutti i termini di decadenza 'pendenti' alla data dell'8 marzo 2020 (ossia tutte le annualità d'imposta fino al
2018, cioè quelle per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) hanno goduto di una sospensione di 85 giorni.
Pertanto, applicando tale sospensione, il termine di decadenza che sarebbe scaduto ordinariamente al 31 dicembre 2023, sarebbe stato prorogato di ottanquinque giorni al 26 marzo 2024, con conseguente tempestività del decreto notificato in data 21 marzo 2024.
A ben vedere, mentre l'articolo n. 67 del decreto n.18 del 2020, in combinato disposto con l'articolo n. 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, ha portato generale;
l'articolo n. 157 del decreto n.34 del 2020 ha dettato una disciplina speciale che vale solo per quelle annualità che andavano in scadenza teorica entro la data del 31 dicembre 2020, ossia il 2015 ed il 2014 (nella sola ipotesi che la dichiarazione fosse stata omessa).
L'articolo 157 ha, quindi, un carattere di specialità rispetto all'articolo n. 67, sia con riferimento all'oggetto che alla portata dei suoi effetti, seppur limitatamente ad atti e imposte che scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Siffatti orientamenti sono stati soppiantati dalla Sentenza n. 17668 del 30/06/2025, proniunciata dalla Sezione quinta dalla Cassazione civile a mente del quale: "Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra.".
Facendo applicazione di siffatti principi al caso in esame, la decadenza e la prescrizione non sono maturate e il gravame va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del d.m. n. 55 del
2014 e succ. modifiche come da dispositivo, differenziando debitamente le posizioni sostanziali e processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate come segue: in favore di ADER euro 3000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
in favore della
Agenzia delle Entrate euro 2000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
in favore della
Regione Lazio euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
in favore della Camera di Commercio di Roma euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma
14.10.2025 Il Presidente Massimo Zanetti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12605/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Sannibale 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 20 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N.7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064870542 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Sannibale 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 20 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N.7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2016/01707164/24 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/00404285/58 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/01034353/51 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/02124642/08 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/02565027/38 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2017/02565027/38 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2018/00542092/22, IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2018/01336949/08 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/00642386/45 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/01034540/18 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/02509813/32 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2020/01189653/83 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2020/01189654/84 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2020/01458298/51 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/00588466/31 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/00997638/03 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/01304134/64 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2021/02431974/00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2022/00408945/76 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2022/01135847/90 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9744/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, C.F.: P.IVA_1, el. dom. in Napoli al Indirizzo_1 Indirizzo_1, presso la Società_1 S.r.l. S.t.P. - Unipersonale, nella persona del Prof. Avv. Difensore_1
, C.F.: CF_Difensore_1, dal quale è rapp. e dif. giusta m. in calce al presente atto, con espressa richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni ai sensi degli artt. 125, co.1, c.p.c. e 16, co 1, D Lgs. 546/92, al seguente indirizzo p.e.c.: Email_1 ha impugnato le cartelle di pagamento 097/2016/01707164/24, 097/2017/00404285/58, 097/2017/01034353/51, 097/2017/02124642/08, 097/2017/02565027/38,
097/2018/00542092/22, 097/2018/01336949/08, 097/2019/00642386/45, 097/2019/01034540/18, 097/2019/02509813/32,
097/2020/01189653/83, 097/2020/01189654/84, 097/2020/01458298/51, 097/2021/00588466/31, 097/2021/00997638/03,
097/2021/01304134/64, 097/2021/02431974/00, 097/2022/00132269/75, 097/2022/00408945/76, 097/2022/01135847/90,
397/2021/00147028/55, 397/2022/00023178/64, 397/2022/00031747/77 per mancata notifica degli atti prodromici;
- le cartelle 097/2016/01707164/24, 097/2017/00404285/58, 097/2017/01034353/51, 097/2017/02124642/08,
097/2017/02565027/38, 097/2018/00542092/22, 097/2018/01336949/08, 097/2019/00642386/45, 097/2019/01034540/18,
097/2019/02509813/32, 097/2020/01189653/83, 097/2020/01189654/84, 097/2020/01458298/51, 097/2021/00588466/31,
097/2021/00997638/03, 097/2021/01304134/64, 097/2021/02431974/00, 097/2022/00408945/76, 097/2022/01135847/90 per inesistenza giuridica.
Ha eccepito inoltre la nullità dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione dell'art. 20 D.Lgs.
n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio si sono costituite in giudizio la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate riscossione,
l'Agenzia delle Entrate D.P.III e la Camera di Commercio insistendo per il rigetto del gravame, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile.
Per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della
“ragione più liquida” - Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008 -va osservato che le cartelle sono state notificate e la prescrizione non è decorsa.
Quanto alle pretese afferenti a diritti della Camera di Commercio la Ricorrente_1 S.R. L. non ha correttamente adempiuto al pagamento del diritto annuale commettendo diverse violazioni e, precisamente, tardando il pagamento dovuto per l'annualità 2014, versando in maniera incompleta quello dovuto per l'annualità 2016 ed omettendo il pagamento del 2019, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia e l'Ufficio ha provveduto, per la riscossione delle somme dovute (tributo, sanzioni, interessi), alla iscrizione del debitore negli appositi ruoli esattoriali formati secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. 602/73 ss.mm.ii., entro il termine previsto dei cinque anni successivi a quello in cui è avvenuta la violazione (Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 articolo 17 comma 3 ed articolo 20 comma 1).
Il ruolo è stato formato nel rispettivo della legge, è divenuto esecutivo ed è stato consegnato all'Agente della riscossione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione secondo quanto dispone l'articolo 20 comma 1 del Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997.
Sono stati applicati sanzioni ed interessi per ciascuna delle violazioni sopra indicate, ai sensi del Decreto
Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 e Circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C del 20/6/2005 che hanno disciplinato in modo organico la materia del diritto annuale camerale.
Gli interessi sono stati calcolati a partire dalla data di scadenza per il pagamento fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione, al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
Il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato normativamente, viene infatti stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Analizzando gli atti di causa la Regione Lazio ha provato che:
- la cartella n. 09720170103435351000 sia stata notificata in data 14.06.2017 con ruolo n. 6081/2017 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 23.01.2017 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720170212464208000 sia stata notificata in data 30.11.2017 con ruolo n. 13579/2017 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 16.08.2017 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720180133694908000 sia stata notificata in data 08.01.2019 con ruolo n. 14595/2018 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 14.09.2018 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720200118965484000 sia stata notificata in data 30.09.2021 con ruolo n. 15070/2019 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 04.09.2019 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720210058846631000 sia stata notificata in data 01.07.2022 con ruolo n. 15480/2020 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 13.10.2020 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720210243197400000 sia stata notificata in data 19.07.2022 con ruolo n. 11171/2021 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 15.06.2021 entro il termine triennale;
- la cartella n. 09720220113584790000 sia stata notificata in data 14.10.2022 con ruolo n. 6665/2022 puntualmente tramesso con protocollo di minuta del giorno 28.02.2022 entro il termine triennale.
Avuto riguardo alle doglianze dell'Ader si rileva che i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate e non oppostenei termini di legge si sono cristallizzati e sono divenuti definitivi. Sono stati allegati tutti i procedimenti notificatori delle cartelle di competenza (v. 44 allegati, funditus). Inoltre la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione con i successivi avvisi di intimazione nn.09720199058113676000 e 09720239037650267000, ritualmente notificati e non impugnati.
Quanto infine alla prescrizione l'articolo n. 67 del decreto Legge n. 18 del 2020 ha previsto a livello generale una sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) delle attività amministrative tributarie e, fra queste, quelle di controllo e accertamento in primis. Il quarto comma ha previsto in particolare che: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”. Successivamente l'articolo n. 157 del Decreto Rilancio n. 34 del 2020, senza alcuna abrogazione (né espressa né implicita) o assorbimento del precedente articolo n. 67 del Decreto Cura Italia n.18 del 2020, al fine di favorire “la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, ha previsto che gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 sarebbero stati notificati tra il primo marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022. Quindi l'articolo
67 avrebbe continuato ad operare nel 2020 ed anche successivamente a tale anno e secondo tale norma, tutti i termini di decadenza 'pendenti' alla data dell'8 marzo 2020 (ossia tutte le annualità d'imposta fino al
2018, cioè quelle per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) hanno goduto di una sospensione di 85 giorni.
Pertanto, applicando tale sospensione, il termine di decadenza che sarebbe scaduto ordinariamente al 31 dicembre 2023, sarebbe stato prorogato di ottanquinque giorni al 26 marzo 2024, con conseguente tempestività del decreto notificato in data 21 marzo 2024.
A ben vedere, mentre l'articolo n. 67 del decreto n.18 del 2020, in combinato disposto con l'articolo n. 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, ha portato generale;
l'articolo n. 157 del decreto n.34 del 2020 ha dettato una disciplina speciale che vale solo per quelle annualità che andavano in scadenza teorica entro la data del 31 dicembre 2020, ossia il 2015 ed il 2014 (nella sola ipotesi che la dichiarazione fosse stata omessa).
L'articolo 157 ha, quindi, un carattere di specialità rispetto all'articolo n. 67, sia con riferimento all'oggetto che alla portata dei suoi effetti, seppur limitatamente ad atti e imposte che scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Siffatti orientamenti sono stati soppiantati dalla Sentenza n. 17668 del 30/06/2025, proniunciata dalla Sezione quinta dalla Cassazione civile a mente del quale: "Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra.".
Facendo applicazione di siffatti principi al caso in esame, la decadenza e la prescrizione non sono maturate e il gravame va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del d.m. n. 55 del
2014 e succ. modifiche come da dispositivo, differenziando debitamente le posizioni sostanziali e processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti liquidate come segue: in favore di ADER euro 3000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
in favore della
Agenzia delle Entrate euro 2000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
in favore della
Regione Lazio euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
in favore della Camera di Commercio di Roma euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma
14.10.2025 Il Presidente Massimo Zanetti