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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 3 aprile 2025 nella causa iscritta al N. 2530/24 R.G., all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., e promossa da
Parte_1
(Avv. M. Papa)
CONTRO
CP_1
(Avv. R. Carrea)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle domande, pronuncia la seguente sentenza di cui dà pubblica lettura
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...] conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per CP_1 sentir dichiarare nullità e/o annullare il licenziamento intimatogli in violazione dell'art. 7 l. 300/70 e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro;
in subordine per sentir dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento, in quanto non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta e/o per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giusta causa;
in applicazione del 4° comma dell'art.18 della L.300/1970, così come modificato dalla L.92/2012, condannare la resistente all'annullamento del licenziamento irrogato e alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
c) in via subordinata, per sentir accertare il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento, in quanto non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dalla resistente e/o per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giusta causa;
in applicazione del 4° comma dell'art.18 della L.300/1970, così come modificato dalla L.92/2012, condannare la resistente all'annullamento del licenziamento irrogato e alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
c) in via subordinata, per sentir dichiarare la insussistenza del fatto, ai sensi dell'ultimo capoverso del 6° comma art.18
l.300/1970; conseguentemente, ai sensi del comma 4° del medesimo articolo, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione del lavoratore, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
d) in via subordinata, per sentir dichiarare il licenziamento inefficace per violazione del requisito della motivazione ex art.37
l.92/2012; conseguentemente, ai sensi del 5° comma dell'art.18 della L.300/1970, condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria tra dodici e ventiquattro dell'ultima retribuzione globale di fatto;
e) in subordine, ai sensi del 6° comma dell'art. 18 della L.300/1970, per sentir condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria tra sei e dodici dell'ultima retribuzione globale di fatto;
f) in via subordinata, per sentir dichiarare il licenziamento inefficace per violazione della procedura di cui all'art.7 della Legge 20 maggio 1970,
n.300; conseguentemente, ai sensi del comma
6° dell'art.18 della L.300/1970, condannare la resistente all'indennità risarcitoria tra sei e dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla convenuta dal 18.1.2024 come operaio (con la mansione di operatore per macchine a terra) ed inquadramento al 2° livello CCNL imprese edili, esponeva di essere stato licenziato per giusta causa alla data del 10.4.2024 per mancanza dal luogo di lavoro dal 5.4.2024 al
10.4.2024.
Il ricorrente, stante la natura disciplinare del licenziamento, evidenziava la mancanza della preventiva contestazione disciplinare e rivendicava quindi il diritto alla reintegrazione, contestando in ogni caso la sussistenza del fatto. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. La società convenuta si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta riferiva che il ricorrete aveva richiesto ferie dal 28.3.2024 al 4.4.2024, ma nella serata del 4.4.2024 aveva comunicato che sarebbe rientrato la sera di lunedì 8.4.2024, presentandosi al lavoro solo la mattina del 9.4.2024, privo di tutti i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La dava quindi atto che il CP_1 [...]
era risultato assente venerdì 5 Pt_1 aprile e da lunedì 8 aprile a mercoledì 10 aprile (data del licenziamento). Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente è stato assunto dalla convenuta dal 18.1.2024 come operaio (con la mansione di operatore per macchine a terra) ed inquadramento al 2° livello CCNL imprese edili ed è stato licenziato per giusta causa
(assenza ingiustificata dal 5/4/2024) alla data del 10.4.2024 (v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
Si tratta, all'evidenza, di licenziamento disciplinare che non è stato preceduto dalla contestazione ai sensi dell'art. 7 l.
300/70.
Con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui alla L. 92/12 la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l'assenza di contestazione disciplinare determina l'insussistenza del fatto e dà luogo alla tutela reintegratoria e non a quella meramente indennitaria di cui al 5° comma dell'art. 18 L. 300/70, laddove il riferimento alla violazione della procedura di cui all'art. 7 L. 300/70 deve intendersi riferito ad altri vizi formali (v. Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2016, n. 25745; nonché Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio
2020, n. 4879).
E ciò, in quanto la totale mancanza di contestazione dell'infrazione disciplinare, elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, determina l'inesistenza della procedura e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione quindi della tutela reintegratoria.
Tali principi possono applicarsi anche all'apparato di cui al d.lgs. 23/15, dovendosi pure in questo caso ritenere che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determini l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano (v. Cass. Sentenza n. 4879 del
24/02/2020).
Infatti, l'espressione "fatto contestato"
(fatto materiale contestato nel regime del d.lgs. 23/2015), è “indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale” (v. Cass.
Sentenza n. 4879 del 24/02/2020).
Nell'ambito dell'apparato di cui al d.lgs.
23/15, come già osservato dal Tribunale di
Roma “il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art.3 Dlgs nel suo complesso si basa sulla valutazione dei fatti posti a giustificazione del licenziamento e precisamente sulla valutazione del “fatto materiale contestato”; la sussistenza o insussistenza del fatto vengono accertate in giudizio se il fatto è delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Pertanto, in questo meccanismo non può rientrare il caso in oggetto, che costituisce una violazione del procedimento consistente nella mancanza assoluta di contestazione, che mina le garanzie di difese previste dalla legge per il lavoratore incolpato” (così, Trib. Roma
10104/24).
Deve quindi concludersi che non si sia in presenza di una mera deviazione formale dallo schema procedimentale della norma disciplinare, bensì di una vera e propria nullità, con conseguente applicazione della tutale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs.
23/15 secondo cui “il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
Sotto il profilo risarcitorio, occorre considerare che il ricorrente nelle conclusioni di cui al ricorso afferenti alla domanda principale, che viene in questa sede accolta, si è limitato a domandare la condanna della resistente “alla reintegra”
(...) “nel proprio posto di lavoro”, senza formulare alcuna richiesta risarcitoria, espressamente formulata invece nelle conclusioni svolte in via subordinata.
Il inoltre, neppure ha Parte_1 documentato il proprio stato occupazionale, al fine di dare contezza se medio tempore abbia reperito una nuova occupazione.
Di conseguenza, anche in considerazione della brevissima durata del rapporto per cui
è causa, il risarcimento del danno conseguente al licenziamento va quantificato nella misura minima inderogabile di legge pari ad un'indennità commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Di conseguenza, va dichiarata la nullità del licenziamento intimato a Parte_1 con comunicazione del 10.4.2024 e per l'effetto va ordinato alla di CP_1 provvedere alla reintegrazione del medesimo ed al pagamento, nei Parte_1 confronti del medesimo Parte_1 di un'indennità commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, tutto oltre interessi e rivalutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1402/2023 R.G.
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato a con Parte_1 comunicazione del 10.4.2024 e per l'effetto ordina alla di CP_1 provvedere alla reintegrazione del medesimo e la Parte_1 condanna al pagamento, nei confronti del medesimo di Parte_1 un'indennità commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la al pagamento, CP_1
nei confronti del medesimo Parte_1
, delle spese processuali,
[...] liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini