Art. 124. (Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro)
Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali e' altresi' esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157 .
Alla liquidazione e al pagamento della indennita' di inabilita' assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.
Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.
Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali e' altresi' esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157 .
Alla liquidazione e al pagamento della indennita' di inabilita' assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.
Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.