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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CA AR Presidente
Dott.ssa UD NO Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2023 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
LA NG ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB), Via XX Settembre, n. 21;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato Simone Scelsa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Barnaba
32;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI per il ricorrente:
Voglia L'ILL.MO TRIBUNALE, respinta ogni avversa domanda, così giudicare
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CE AD tra il Sig. e la Sig.ra in data 04/10/2008, come risulta dall'estratto per Parte_1 Controparte_1 riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CE AD (MB)- Anno 2008 – Atto n.
68, Parte II, serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE AD di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
- DISPORRE l'affidamento di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione del Sig. disponendo che la madre possa vedere e tenere con sé la FI nei tempi ritenuti Pt_1 congrui dall'Ill.mo Tribunale anche in considerazione delle difficoltà di gestione quotidiana riportate dagli assistenti nella relazione del 06/06/25 e, fermo restando, anche successivamente al termine del presente giudizio, il divieto di frequentazione tra la minore ed il Signor . Persona_2
IN VIA SUBORDINATA SUL PUNTO: DISPORRE l'affidamento di ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione paritetica della minore presso ciascun genitore secondo la turnazione ritenuta più congrua dall'Ill,mo Tribunale anche in considerazione delle difficoltà di gestione quotidiana riportate dagli assistenti Per_ nella relazione del 06/06/25 e possibilmente facendo sì che trascorra il giorno di Natale ed il proprio compleanno alternativamente negli anni con ciascun genitore e fermo restando, anche successivamente al termine del presente giudizio, il divieto di frequentazione tra la minore ed il Signor . Persona_2
- DISPORRE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della FI, durante il rispettivo periodo di collocamento, rinunciando il Sig. in caso di collocazione prevalente presso di sé al contributo al Pt_1 mantenimento da parte della Signora CP_1
IN VIA SUBORDINATA SUL PUNTO: DISPORRE che il Sig. contribuisca al mantenimento di Pt_1
per i giorni in cui la stessa sarà collocata presso la madre, con un importo da calcolarsi in misura Persona_1 non eccedente la quota proporzionale ai giorni di effettiva permanenza presso la madre, rispetto all'importo mensile di € 826,00 che la Signora ha documentato di pagare mensilmente nell'interesse per la FI CP_1 ed in ogni caso in misura non superiore ad € 600,00 mensili.
DISPORRE, in relazione alle spese straordinarie, che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese scolastiche (libri, corredo di inizio anno, trasporto, rette….), sportive (rette e attrezzature, iscrizioni alle attività) e ricreative relative alla FI, con adozione del Protocollo del Tribunale di Monza in relazione alle modalità di accordo, comunicazione e rimborso. Il Signor attualmente gode del FASDAC e di Pt_1 una polizza sanitaria integrativa, pertanto, si farà carico delle spese mediche mutuabili (ticket) e non mutuabili in misura pari a quanto rimborsato dalla polizza assicurativa stessa;
l'eccedenza e comunque le spese non rimborsate/rimborsabili verranno suddivise in maniera paritetica tra i genitori. Parimenti i genitori pagina 2 di 28 suddivideranno in misura paritetica tutte le spese mediche straordinarie qualora dette coperture assicurative dovessero venire meno.
DICHIARARE che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio propri Per_ e per la FI .
- RESPINGERE ogni avversa domanda ed eccezione e, per l'effetto:
- DISPORRE che nulla sia dovuto dal Sig. a titolo di assegno divorzile in favore della Signora Pt_1
Controparte_1
- DISPORRE che il Signor non sia più tenuto a corrispondere alla Signora la Pt_1 Controparte_1 percentuale del 10% dell'importo netto del premio variabile eventualmente corrispostogli nel mese di maggio da CP_2
- RESPINGERE l'avversa istanza di condanna del Sig. al risarcimento del danno per (la pretesa) Pt_1 responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art 96 cpc;
In ogni caso:
CONDANNARE la Signora alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, Controparte_1 ivi compresi rimborso forfettario spese generali, contributo CPA ed IVA.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in atti sia a prova diretta che contraria
per la resistente:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così statuire:
In via principale
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 ontratto in CE AD il 4.10.2008 come risulta dagli atti di matrimonio del Comune di CE
[...]
AD (anno 2008 – atto n. 68 – parte II Serie A) ordinando all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni di rispettiva residenza di provvedere all'annotazione della Sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
2) Nulla disporre sulla casa coniugale di esclusiva proprietà della signora con quanto l'arreda. CP_1
3) Respingere ogni richiesta di affido esclusivo e/o paritetico non confacente all'interesse della minore e, confermare l'affido condiviso di a entrambi i genitori con collocazione e residenza della bambina Persona_3 presso la madre, in CE AD (MB), Via San Luca n. 10.
4) Salva una diversa determinazione in esisto all'auspicata CTU psicoattitudinale sui genitori, disporre che possa stare con il padre a week end alternati da venerdì sera a domenica sera. Il signor Persona_3 Pt_1 quando non lavora o lavora da casa, potrà tenere la minore fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà Per_ a scuola. Come concordato nel week end di competenza, il padre prenderà il venerdì sera intorno alle
19.30 presso la casa coniugale e ivi la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00. Il tutto tenendo conto pagina 3 di 28 delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della FI ed in accordo con la madre.
Qualora la tenga anche il pernotto della domenica la riaccompagnerà a scuola il lunedì. Per_ Il padre trascorrerà, altresì, con una sera a settimana, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 indicativamente il martedì, con possibilità di modifica del giorno in funzione degli impegni di lavoro del padre ed impegni scolastici o extrascolastici della FI e previo accordo con la madre. Sarà comunque sempre premura dei genitori preavvisarsi reciprocamente di possibili impegni o impedimenti.
5) Disporre che trascorra 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive con la madre e 15 Persona_3
(quindici) giorni con il padre, oltre a una settimana nel periodo chiusura scuola. Tali periodi verranno concordati indicativamente tra i coniugi entro il 31 maggi di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze Per_ natalizie trascorrerà ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Trascorrerà altresì tre giorni delle vacanze pasquali con la madre e tre giorni con il padre e gli ulteriori periodi di vacanza in occasione dei ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) alternativamente con i due genitori. Il giorno del compleanno verrà trascorso con il singolo genitore ad anni alterni.
6) Confermare che continui a mantenere uno stretto rapporto con i nonni materni e paterni – Persona_3 come peraltro già avvenuto – posto l'impegno reciproco delle parti nelle condizioni di separazione a non frapporre mai ostacoli di nessun tipo e a collaborare nell'interesse della minore e della sua crescita. Posto, Per_ inoltre, che i genitori hanno sempre consentito a di trascorrere l'estate (dalla chiusura della scuola al rientro) presso la casa dei nonni a Teglio, in provincia di Sondrio, stabilire che possa trascorrere Persona_3 anche 30 giorni consecutivi o non consecutivi, con i nonni materni anche presso la casa di Teglio.
7) Rigettare la richiesta di mantenimento diretto e rigettare la richiesta di esclusione al contributo al Per_ mantenimento, stabilendo che il signor contribuisca al mantenimento della FI , sino al Pt_1 raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, versando alla madre in via anticipata entro il giorno
15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, la somma complessiva di euro 1.500,00 mensili a titolo di mantenimento o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, tenendo conto dei maggiori bisogni della minore. Con aggiornamento Istat a far data dall'anno successivo al primo versamento.
8) Accertato che i genitori hanno provveduto a formalizzare l'iscrizione di sofia Chloé presso la scuola paritetica, secondaria di primo grado, Maristi di CE AD stabilire che il padre continui a provvedere all'integrale pagamento della retta scolastica (doc. 13).
9) Con riferimento alle spese straordinarie, in riferimento alla differenza patrimoniale e reddituale delle parti condannare il signor al pagamento in ragione del 80% alle ulteriori spese scolastiche, sportive e Pt_1 ricreative necessarie alla FI come da protocollo del Tribunale di Monza, disponendo che sia il signor a dover anticipare i costi sostenuti che dovranno essere rimborsati pro quota dalla signora Pt_1 CP_1 pagina 4 di 28 Condannare il signor al pagamento integrale di tutte le spese mediche necessarie a in Pt_1 Persona_3 virtù dalla polizza assicurativa FASDAC, dallo stesso stipulata.
10) Confermare che la signora continui a percepire integralmente l'assegno unico per Controparte_1
Per_
. Confermare che le detrazioni a favore della FI siano stabilite al 50% per ciascun genitore.
11) Alla luce del fatto che la signora percepisce dal signor l'assegno di mantenimento di CP_1 Pt_1 euro 272,25 che il signor corrisponde entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno oltre Pt_1 alla percentuale del 10% dell'importo netto del premio variabile che lo stesso riceve dall'attuale datore di lavoro nel mese di maggio di ogni anno, ovviamente fintanto che lo stesso rimanga assunto CP_3 regolarmente alle dipendenze della citata azienda solo in caso di erogazione del premio stesso ricorrendo i presupposti di legge, condannare il signor al pagamento dell'assegno divorzile e/o Parte_1 alimentare a favore della signora dell'importo di euro 600,00 (comprensivo anche del Controparte_1
Bonus aziendale) entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, importo rivalutabile all'ISTAT dal marzo 2024.
In via istruttoria
12) disporre CTU psico attitudinale volta ad accertare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto ai bisogni specifici di , nonché alla predisposizione di un progetto di affidamento condiviso con Persona_3 indicazione del miglior collocamento della minore stabilendo i tempi, le modalità e le occasioni della presenza dei figli presso ciascun genitore;
13) ammettere, ove ritenuto opportuno, i seguenti capitoli di prova per testimoni, indicando le signore
, residente a [...] e Testimone_1 Tes_2 residente a [...] Corso della Libertà 77:
[...]
1) Vero che la signora partecipa attivamente alla vita e agli impegni scolastici di CP_1 Persona_4 interessandosi agli impegni didattici e al programma di classe?
2) Dica la teste se e quante volte ha visto il signor sostituirsi alla signora nelle Parte_1 CP_1 funzioni di rappresentante di classe, ovvero se e quante volte ha avuto modo di vedere il signor Parte_1
Per_ confrontarsi con il corpo degli insegnanti di;
[...]
3) Dica la teste se e quante volte ha visto il signor accompagnare la FI a scuola e se e Parte_1 quante volte lo ha visto riprendere la FI da scuola al termine delle lezioni;
14) ammettere, ove ritenuto opportuno, i seguenti capitoli di prova per testimoni, indicando il signor della società Pic Nic S.r.l., residente a [...], affinché risponda alle Testimone_3 seguenti domande:
4) Vero che la signora prestando la propria opera lavorativa in regime di c.d. “smart working”, CP_1 trascorre molto tempo al telefono con altri dipendenti e dirigenti della società datrice di lavoro?
pagina 5 di 28 5) Vero che il regime di “smart working” è stato concesso alla signora anche perché la stessa è una CP_1 madre single e deve potersi occupare della FI?
6) Vero che la signora durante l'orario di lavoro, deve essere sempre reperibile telefonicamente? CP_1
Ed è vero che nella quasi totalità dei casi, ogni volta che viene chiamata sulla sua utenza personale la linea è libera?
In ogni caso
15) In applicazione di quanto previsto dall'art.337 quater comma II° c.p.c., condannare Parte_1 al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. in misura pari ad almeno tre mensilità della sua retribuzione, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
16) Spese e competenze di causa rifuse ex art.91 c.p.c.
Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 4.10.2008 in Parte_1 Controparte_1
CE AD.
- Dall'unione è nata in data [...] Persona_1
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 8.2.2022 nel procedimento di separazione consensuale, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 8.2.2022, alle seguenti condizioni:
In relazione alla FI
I coniugi vivranno separati assicurandosi comunque il mutuo rispetto;
Per_ 1. La FI verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre, ovvero presso la casa oggi in comproprietà tra i coniugi, sita in CE AD (MB), Via San Luca n. 10.
2. La casa coniugale verrà assegnata alla Signora con quanto l'arreda, fatto salvo per i beni che il Signor CP_1 Pt_1 asporterà (di cui infra). Per_
3. Con riferimento alla FI minorenne , le parti stabiliscono un regime di visita classico con week end alternati ma con criteri di massima libertà in merito alla facoltà di visita, fermo restando almeno due week end al mese che il padre trascorrerà Per_ Per_ con . In particolare, nel week end di competenza, il padre prenderà il venerdì sera intorno alle 20.30 presso la casa coniugale e ivi la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00. Il tutto tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della FI ed in accordo con la madre. Per_
4. Il padre trascorrerà, altresì, con una sera a settimana, dalle ore 20 alle ore 22.30, indicativamente il mercoledì, con possibilità di modifica del giorno in funzione degli impegni di lavoro del padre -il quale dovrà comunicare la variazione almeno
24 ore prima- e previo accordo con la madre. Sarà comunque sempre premura dei genitori preavvisarsi reciprocamente di possibili impegni o impedimenti. pagina 6 di 28
5. La FI trascorrerà, altresì, 15 giorni durante le vacanze estive con la madre e 15 giorni con il padre;
tale periodo verrà Per_ concordato indicativamente tra i coniugi entro il 31 Maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 Dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore. Trascorrerà altresì tre giorni delle vacanze pasquali con la madre e tre giorni con il padre e gli ulteriori periodi di vacanza in occasione dei ponti (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre) alternativamente con i due genitori. Il giorno del compleanno verrà trascorso con il singolo genitore ad anni alterni, con facoltà di entrambi i genitori di partecipare insieme alle feste organizzate per la minore. Il tutto tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della FI ma comunque in ossequio a quanto legislativamente previsto, ossia al diritto della FI ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. I coniugi agiranno di comune accordo ed in totale collaborazione per seguire la FI anche in altri periodi al fine di avere la possibilità di organizzarsi ed impegnare diversamente il proprio tempo libero o gli impegni sopravvenuti. Per_
6. Per quanto riguarda il periodo estivo, si evidenzi come negli anni i genitori si siano sempre accordati sul permettere a di trascorrere l'estate (dalla chiusura della scuola al rientro) presso la casa dei nonni materni a Teglio, in provincia di Sondrio. Per Per_ l'anno 2022 i genitori sono concordi nel mantenere tale prassi, consentendo, però, al padre di stare con almeno due week Per_ end al mese, secondo un calendario già condiviso dai genitori. A tal fine, la madre lascerà il venerdì presso i nonni paterni
a Monza, ove il padre andrà a prenderla. Successivamente, quest'ultimo la riporterà presso la casa coniugale a CE AD dalla madre, la quale la riaccompagnerà a Teglio.
7. A partire dall'anno 2023 i genitori decideranno se mantenere in essere quanto indicato al punto 7. Diversamente, valuteranno se modificare le condizioni di cui sopra con previsione di un ampliamento dei week end di competenza del padre da 2 a 3 e/o valutare un giorno infrasettimanale di visita del padre. Per_
8. Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento della FI , sino al raggiungimento della maggiore età e/o Pt_1 dell'autonomia economica della stessa, versando alla moglie in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, la somma complessiva di € 1.330,00 (milletrecentotrenta/00) mensili a titolo di mantenimento oltre ad € 220,00 Per_ (duecentoventi/00) mensili per il pagamento della retta scolastica relativa all'istituto attualmente frequentato da , e così per Per_ un totale pari ad € 1.550,00. Allorquando cambierà scuola, il Signor continuerà a versare l'importo di € Pt_1
Per_ 1.330,00 a titolo di mantenimento, oltre al 50% della retta mensile dei vari istituti scolastici che frequenterà in futuro. Il restante 50% sarà versato dalla Signora Il tutto sarà rivalutabile annualmente al 100% sulla base dell'indice Istat- CP_1
Costo Vita prendendo come indice base quello della data odierna.
9. Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola media, prevista per l'anno 2023, i coniugi danno atto che la madre ha già Per_ provveduto ad iscrivere all'istituto Fratelli Maristi di CE AD, al fine di non perdere l'opportunità per mancanza di posti. In ogni caso, posto che tale iscrizione non è vincolante, i coniugi si impegnano a valutare altri istituti scolastici ove Per_ eventualmente iscrivere , cooperando per assumere la decisione migliore per la bambina in funzione del proprio corso di studi.
pagina 7 di 28 10. Con riferimento alle spese straordinarie, il Sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese scolastiche (libri, cancelleria, Pt_1 trasporto, tasse universitarie ecc. ), sportive (rette e attrezzature, iscrizioni alle attività) e ricreative relative alla FI. Ciò a fronte dell'esibizione di idoneo giustificativo ed entro 30 giorni dall'effettivo esborso. Resta inteso che le spese straordinarie andranno preventivamente concordate tra i genitori nell'interesse della FI (tali ad esempio vacanze studio, sport particolari quali nautici, equitazione, corsi di sci, ecc. ecc.); con riferimento alla spese sanitarie mediche mutuabili (ticket) e non mutuabili il Sig. contribuirà alle stesse in misura pari a quanto rimborsato dalla polizza assicurativa dallo stesso stipulata in Pt_1 favore della minore in base agli interventi che saranno necessari e alla parte di spesa non rimborsata e/o non coperta da tale assicurazione.
11. Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento della Signora versando alla moglie in via anticipata entro Pt_1 CP_1 il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, quale contributo al proprio mantenimento, rivalutabili annualmente al 100% sulla base dell'indice Istat-Costo Vita prendendo come indice base quello della data odierna.
12. Con riferimento alle spese sanitarie mediche mutuabili (ticket) e non mutuabili della Signora il Sig. CP_1 Pt_1 contribuirà alle stesse in misura pari a quanto rimborsato dalla polizza assicurativa dallo stesso stipulata in favore della stessa in base agli interventi che saranno necessari;
l'eventuale parte di spesa non rimborsata e/o non coperta da tale assicurazione resterà a carico della Signora CP_1
13. Del pari in caso di cessazione per ragioni lavorative dell'esecutività di tale polizza, dette spese verranno corrisposte in ragione Per_ del 50% ciascuno per la FI .
14. Per le detrazioni per figli a carico le parti dichiareranno ai fini fiscali il 50% ciascuno.
15. Gli assegni familiari verranno percepiti dal genitore collocatario, ossia dalla Signora CP_1
16. Le parti intendono, altresì, fare tutto quanto in loro potere per garantire che la FI continui a mantenere uno stretto rapporto con i nonni paterni e materni – come peraltro già avviene – e si impegnano a tal fine a non frapporre mai ostacoli di nessun tipo e a collaborare nell'interesse della minore e della loro crescita.
In relazione agli aspetti patrimoniali
1. In merito alla casa coniugale, intestata oggi ad entrambi i coniugi, il Signor si impegna a cedere gratuitamente alla Pt_1
Signora la quota del 50% appartenente allo stesso relativa all'immobile che gli stessi hanno in comproprietà sito in CP_1
CE AD (MB), Via San Luca n. 10; trattasi in particolare di:
-appartamento sito in CE AD (MB), Via San Luca n. 10, disposto su due livelli, composto da due locali e cucina, oltre servizi e accessori tutti, al piano terzo, e vano solaio e locale caldaia al piano quarto sottotetto, collegati tra loro da scala interna di proprietà, oltre ad annesso vano cantina pertinenziale sito al piano cantina, censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: foglio 11, particella 586, subalterno 13, Via San Luca n. 10, piano 3-4-s1, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale totale 121 metri quadrati, rendita catastale euro 619,75.
pagina 8 di 28 - vano cantina pertinenziale sito al piano cantina, censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio 11, particella
586, subalterno 703, Via San Luca n. 10, piano S1, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 7, superficie catastale totale 8, rendita catastale euro 10,85.
- locale box ad uso autorimessa pertinenziale sito al piano cantina, censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio
11, particella 586, subalterno 31, Via San Luca n. 10, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 34, superficie catastale totale 40, rendita catastale euro 80,77.
Il tutto come da visura catastale prodotta sub. Doc. 3.
2. Le spese notarili relative a tale operazione saranno sostenute dalla Sig.ra Resta inteso che detta scrittura avrà CP_1 efficacia esecutiva e sarà seguita da rogito notarile solo successivamente alla sottoscrizione della separazione consensuale alla celebranda udienza ed unicamente al buon esito del presente procedimento. Il rogito notarile verrà effettuato entro un mese dall'emissione della relativa sentenza di separazione.
3. Il Signor si impegna a spostare la propria residenza presso altro indirizzo entro e non oltre la data dell'Udienza Pt_1
Presidenziale e comunque entro e non oltre la data del passaggio di proprietà di cui al punto 1 del presente paragrafo. Lo stesso, inoltre, si impegna ad asportare dal suddetto immobile tutti i suoi beni personali entro e non oltre le date di cui sopra (Doc. 4 elenco beni da asportare).
4. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'abitazione saranno interamente a carico della Signora a CP_1 far data dall'atto notarile.
5. Le utenze della casa coniugale saranno intestate alla Sig.ra che ne sosterrà interamente la spesa a far data dall'atto CP_1 notarile.
6. Con riferimento alle tasse di proprietà (IMU, TASI, ecc. ecc.) saranno interamente a carico della Signora a far CP_1 data dall'atto notarile.
7. L'arredamento presente all'interno della casa coniugale rimarrà di proprietà ed in uso della Signora fatta eccezione CP_1 per quanto verrà asportato dal Signor (di cui all'elenco allegato sub. Doc. 4). Pt_1
8. In merito al denaro presente sul conto corrente comune e agli stessi oggi intestato in quota pari al 50% ciascuno, le parti danno atto che l'intero importo verrà intestato unicamente al Signor Pt_1
9. A fronte di quanto sopra il Signor verserà alla Signora la somma di € 100.000,00 contestualmente al Pt_1 CP_1 rogito notarile.
10. Sino al rogito notarile, i coniugi si impegnano ad utilizzare i fondi presenti sul conto corrente comune come sino ad oggi fatto secondo l'ordinario menage familiare, relativamente ai bisogni della famiglia e delle spese della casa (ordinarie e straordinarie).
11. Il Signor si impegna, altresì, a corrispondere alla Signora entro il 30 giugno di ogni anno, la percentuale Pt_1 CP_1 del 10% dell'importo netto del premio variabile che lo stesso riceve dall'attuale datore di lavoro ) nel mese di CP_3 maggio di ogni anno, ovviamente fintanto che lo stesso rimanga assunto regolarmente alle dipendenze della citata azienda solo in caso di erogazione del premio stesso.
pagina 9 di 28 12. In merito alla macchina oggi intestata alla Signora (Audi Q2), la stessa resterà in uso e in proprietà di CP_1 quest'ultima. In caso di necessaria sostituzione e/o riparazioni antieconomiche le parti si accorderanno sull'acquisto di una nuova autovettura corrispondendo il 50% ciascuno del valore relativo, e la stessa verrà intestata alla Signora fino alla CP_1 data di omologa della presente separazione.
13. Il Signor acconsente a che la Signora continui a percepire in qualità di unica proprietaria, dopo la cessione Pt_1 CP_1 di cui sopra, il rimborso fiscale previsto per le ristrutturazioni poste in essere sull'abitazione sino al termine del rimborso. A tal fine, la Signora contestualmente alla propria dichiarazione dei redditi allegherà copia delle fatture relative per avere CP_1 detto rimborso.
- con ricorso depositato in data 21.2.2023 domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Pt_1
Per_ l'affidamento condiviso con collocamento paritetico di per 15 giorni consecutivi dal padre e per i Per_ restanti 15 giorni dalla madre;
il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore, oltre alla ripartizione del 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle mediche coperte dall'assicurazione
FASDAC; a sostegno delle sue domande esponeva di non essere stato favorevole alla separazione e di aver scoperto solo dopo la stessa che la moglie intratteneva da due anni relazione extraconiugale con tale;
Per_2 di aver scoperto che il nuovo compagno della resistente era un uomo violento, con lavori precari e precedenti penali;
che gli aveva precedentemente narrato di avere questa frequentazione amicale, chiedendogli CP_1 di intercedere presso le sue conoscenze per far trovare a un lavoro;
che ciò avveniva, ma che Per_2 Per_2 perdeva il lavoro per un grave fatto di violenza ai danni di un collega;
che la moglie lavorava part time a tempo indeterminato, in smart working, con reddito mensile di euro 1.400; che in sede di separazione, ignorando la relazione extraconiugale, egli le aveva ceduto a titolo gratuito la metà della casa coniugale (del valore di 400.000 euro) e 100.000 euro di denaro liquido;
di essere dirigente di e di aver chiesto ed CP_2 ottenuto di poter lavorare in smart working;
di aver iniziato una relazione dopo la separazione e di aver Per_ intenzione di intraprendere una convivenza;
che era molto legata alla sua nuova compagna ed ai di lei figli;
che la minore invece non aveva un buon rapporto con il nuovo compagno della madre.
In data 16.6.2023 si costituiva la resistente, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Per_ del matrimonio, con affido condiviso e conferma di collocamento e tempi di permanenza di presso i Per_ genitori come da condizioni di separazione;
la conferma del contributo al mantenimento di da parte del ricorrente di euro 1.448,37 mensili, oltre al 100% della retta della scuola paritetica, oltre all'80% delle spese straordinarie ed al 100% delle mediche coperte da FASDC;
di poter percepire il 100% dell'Assegno
Unico; che fosse posto a carico del ricorrente un contributo al suo mantenimento di euro 272,25 mensili oltre al 10% dell'importo netto del premio variabile percepito da a maggio di ogni anno;
a sostegno Pt_1 delle sue domande la resistente esponeva che la relazione tra le parti si era deteriorata a causa del disinteresse Per_ di di aver sacrificato le sue aspettative professionali per dedicarsi alla casa ed a;
che ciò aveva Pt_1 permesso a di avere una brillante carriera (da operaio specializzato a Dirigente del settore fresco di Pt_1 pagina 10 di 28 , senza preoccuparsi della crescita della FI;
di aver sempre seguito le attività scolastiche (essendo CP_2
Per_ stata per anni rappresentante di classe e seguendo la FI nei compiti) ed extrascolastiche di (che ha accompagnato dal pediatra, a chitarra, a catechismo, agli sport, …), anche con l'aiuto dei nonni materni;
che Per_ la casa coniugale era cointestata ed acquistata anche con denaro della sua famiglia;
che finalmente accettava la separazione dei genitori ed era serena;
che il lavoro part-time era stato da lei richiesto su istanza del marito, che voleva che ella si occupasse della casa e della famiglia;
che godeva di autovettura, Pt_1 cellulare e PC aziendali.
- all'udienza del 26.6.2023 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo a CE AD, convivo con la mia compagna, a casa sua, è circa un mese che mi sono Email_1 trasferito. La casa della mia compagna non è gravata da mutuo, la mia compagna lavora nella azienda del padre, si occupa di amministrazione, con retribuzione di circa 1800/2000 euro mensili. Io lavoro in come dirigente, con retribuzione CP_2 mensile di circa euro 8.000 netti su 14 mensilità. Lavoro a Limito di Pioltello, con orario flessibile, anche perché non mi occupo più di un singolo stabilimento, ma sono responsabile degli acquisti freschissimi (carne, pesce, versura e frutta) con orario 8 - Per_ 17.30 e la possibilità di fare due giorni in smart working. Attualmente vedo il martedì sera per cena, e ogni due settimane dal venerdì alle 19.30 sino alla domenica sera alle 21. È meno di quello che vorrei, i rapporti con mia FI sono ottimi, anche Per_ Per_ con la mia compagna e i due figli della mia compagna, che hanno un'età simile a quella di . va a scuola dal lunedì al venerdì, dalle 8 e due giorni esce alle 12.30 circa, per tre giorni invece alle 16.30. viene accompagnata dai nonni e ripresa dalla mamma o dai nonni materni, le attività pomeridiane sono il mercoledì danza dalle 18 alle 19 e il venerdì chitarra, alle
16.30 circa. Il mercoledì ha anche catechismo. Il rientro di danza è con il nonno materno, a chitarra l'accompagna la mamma con il suo nuovo compagno. L'assegno unico lo percepisce la signora. Sono preoccupato perché il compagno di ha CP_1 procedimenti penali per maltrattamenti e usa cocaina.
: vivo a CE AD, in una casa di mia proprietà non gravata da mutuo, vivo da sola con Controparte_1
Per_
, lavoro a Milano, in un'agenzia di pubblicità, sono referente amministrativa e finanziaria. La mia retribuzione è di circa
1200 euro, oltre 13ma e 14ma. Lavoro part time 8.30/13.30 e due giorni in presenza, il resto in smart working. Preciso che Per_
esce alle 13.00 nei giorni in cui non fa rientro, ha un'attività aggiuntiva il mercoledì e si fermava a scuola fino alle 15.30. il catechismo è dalle 17 alle 18 e poi dalle 18 alle 19 ha danza. è il venerdì dalle 16.20 alle 17.10. alle attività Per_5 pomeridiane l'accompagno io e poi mi aiuta anche mio papà per il recupero. Io frequento una persona, ma non è Persona_2 un compagino che vive con me. Non ha precedenti penali, ha un procedimento in corso con la ex moglie. Io non metto in discussione Per_ la compagna di mio marito e non vedo perché lui debba farlo, io sono rappresentante di classe di e mi occupo molto di lei. Per_ Non l'ho mai messa in situazioni di pericolo, sto frequentando persone, ma il mio obiettivo è stare bene con . Mio marito Per si è messo in contatto con la ex moglie del mio compagno che adesso mi stalkerizza. non è mai stata affidata a nessun Per_ altro se non a me, io non l'affido mai a soggetti terzi e non ho mai negato a di ampliare i tempi con il padre. Percepisco il
100% dell'assegno unico, che adesso è di 150 euro mensili circa.
pagina 11 di 28 Per_
- all'udienza del 11.7.2023 dichiarava: Stamattina ero a casa con la mamma e l'ho truccata. Trascorro un weekend sì e uno no con la mamma e il papà, poi il martedì vedo papà. Settimana scorsa sono andata in Costa Azzurra con mio papà, Per
che è la sua compagna e i due figli, che ha 12 anni e che frequenta la terza elementare. Io mi trovo Per_6 Tes_3
Per_ bene con tutti e tre, li conosco da circa da due anni e mezzo, li ho conosciuti al cinema a dicembre. Mi trovo meglio con andiamo d'accordo mentre con bisticciamo un po', ci chiamiamo e Io sto molto bene con papà, Tes_3 Per_8 Per_9
Per giochiamo e ci divertiamo, al suo compleanno gli abbiamo regalato una parrucca. Io, , e ci chiamiamo Per_6 Tes_3 banda o associazione a delinquere. Mi diverto anche con la mamma, ma in modo diverso, guardiamo i film, facciamo i giri in Per_1 bici o ci facciamo le maschere di bellezza. I nonni paterni si chiamano e stare con la nonna è un po' stressante Per_10 perché è molto attiva, mentre con il nonno è più tranquillo, mi fa i massaggi ai piedi. Con i nonni materni, che si chiamano
e , andiamo anche in vacanza in montagna, nonno mi porta a varie attività, è molto presente. Conosco Per_12 Per_13 Per_12
Per_ anche il fidanzato di mamma, io lo chiamo telefono perché l'ho conosciuto al telefono, ma si chiama non ricordo bene da quanto lo conosco, penso da meno di un anno. Ora sta lavorando di notte e quindi lo sto vedendo poco, però mi capita di vederlo
e andiamo al cinema o fare i giri in bici con la mamma, quando non voglio vederlo posso dirlo alla mamma. Mi è già capitato di dire alla mamma che avrei preferito stare sola con lei, in alcune occasioni. Anche ha figli ma non li conosco, dovrebbero Per_2 essere due, so che ha 8 fratelli, ma non so altro. Questa estate non so ancora cosa farò, se ho capito bene tra 3 settimane vado in vacanza con papà in Sardegna, a casa di , è una casa bellissima dove siamo stati anche l'anno scorso. questo weekend Per_6 dovrei andare in montagna con la mamma e i nonni, ma senza In generale mi piacerebbe trascorrere più tempo con papà, Per_2 io lo sento al telefono sia a mezzogiorno che la sera ma ci vediamo poco, mi piacerebbe trascorrere più tempo con lui sia durante le vacanze che durante l'anno. Penso che l'anno prossimo sarà l'ultimo anno di chitarra perché è un corso che seguo alle medie, mentre danza vorrei continuare a farla per sempre. Per_ Il Giudice dava atto che è una ragazzina solare e serena, che racconta di sé e dei suoi rapporti con i familiari con ironia, diventa più seria e composta solo quando accenna al compagno della madre. Per_
- A scioglimento della riserva, il Giudice disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola e ogni settimana dal martedì alla uscita da scuola sino al mercoledì al rientro a scuola, riduceva ad euro 1.300 mensili a far data da Per_ Per_ luglio 2023 l'importo del contributo al mantenimento ordinario di;
disponeva che non avesse contatti con;
incaricava i servizi sociali competenti per il territorio di CE AD di monitorare Per_2 il nucleo familiare. Per_
- all'udienza del 12.12.2023 il legale del ricorrente esponeva che il rapporto tra e la madre era peggiorato, Per_ e che aveva aggredito la FI;
chiedeva cambio di collocamento di . CP_1
Per_
- a scioglimento della riserva il Giudice disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola ed ogni settimana dal martedì alla uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola, riduceva ad euro 1.000 mensili l'importo del pagina 12 di 28 Per_ contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento ordinario di , confermava nel resto i provvedimenti in essere.
- in data 27.12.2023 il legale del ricorrente depositava istanza urgente di modifica dei provvedimenti Per_ provvisori, allegando che il 26.12.2023 riferiva di essere stata vessata ed insultata da una zia materna alla presenza della madre;
che la minore aveva chiesto alla madre di poter rientrare prima presso la casa paterna, ed era stata presa per i capelli e trascinata da che la madre si rivolgeva alla FI CP_1
Per_ apostrofandola come “traditrice”, “ingrata” e “bugiarda”; che aveva espresso la volontà di non trascorrere il Capodanno con la madre;
domandava la modifica dei provvedimenti provvisori, con Per_ collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna con possibilità per di vedere e tenere CP_1
Per_ con sé due volte la settimana per qualche ora durante la giornata, ma senza pernottamento ed alla presenza di soggetti terzi (nonni materni, zii, assistenti sociali).
- il Giudice, con decreto del 27.12.2023, sospendeva in via provvisoria ed urgente i tempi di permanenza di Per_
presso la madre e, ritenuto necessario instaurare il contradditorio sull'istanza, fissava udienza in data
9.1.2024.
- all'udienza del 9.1.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: Per_ Per_
il 26 dicembre era con la mamma, e fino alle 21, non ci voleva andare, perché c'erano stati episodi di Pt_1 violenza fisica, ma io le ho detto che era importante andasse. Le ho chiesto poi via messaggio se sarebbe tornata per cena, poi è tornata a casa alle 20.30, aveva già mangiato, e mi ha raccontato che la prozia le ha detto che è una bugiarda, cattiva, che non Per_ Per_ vuole bene alla mamma. mi ha detto che alle 18 voleva tornare a casa, la mamma le ha detto di no, si è alzata, è Per_ andata verso la porta e l'ha presa per i capelli e la ha messa sul divano, si è alzata di nuovo e di nuovo è stata CP_1
Per_ Per_ trascinata per i capelli, fino alle scale. è andata in camera, ha chiamato e la prozia, poi ha mangiato CP_1 Per_2 da lei ed è venuta da me. da me è scoppiata a piangere, in modo disperato, faceva fatica a respirare, le ho detto di calmarsi.
Faceva fatica anche a raccontare. Nei giorni successivi è andato tutto bene, era tranquilla, ma mi cercava molto, chiedeva che dormissi in camera con lei, domenica sera ha iniziato ad andare in ansia, in vista di questa udienza. Ha sentito la mamma in questi giorni, con telefonate e messaggi. Per Codibue: ho trovato una lettera per me nella scrivania di per me che chiedo di poter produrre. Già i giorni prima del 26 Per_
mi ha chiesto di tornare prima perché il papà aveva organizzato una serata con gli amici e le ho chiesto di poterne parlare con lei. Quando è arrivata a casa mia ed ha aperto i regali è rimasta delusa perché non potevano competere con i regali del padre, molto più costosi. Poi il padre ha iniziato a chiederle di tornare prima, per cena, e lei diventa scontrosa. Alle 17 mi ha cominciato
a chiedere di tornare dal padre, mia zia non ha detto nulla, non è vero che le ha detto bugiarda o cattiva. Mio padre le ha detto che ci era rimasto male del fatto che lei non fosse serena del tempo trascorso in famiglia. Ma siamo tornati a casa e lei ha preso la giacca e presa a calci la porta perché voleva tornare a casa dal padre, a questa cena con gli amici. Io non ho mai messo le mani Per_ addosso a , non lo ho mai fatto, ma abbiamo discusso e l'ho allontanata dalla porta. Tra l'altro la cena con gli amici era Per_ una bugia, non c'era. È vero che con discutiamo, non mi va bene che si trucchi e si lavi poco. Io ho detto a che Pt_1 pagina 13 di 28 Per_
si comporta male con me, e lui mi ha accusato di non conoscerla. Gli assistenti sociali mi hanno detto che sono dispiaciuti di quello che sta succedendo.
- a scioglimento della riserva il Giudice modificava i tempi di permanenza della minore presso il padre durante le festività e nel resto confermava i provvedimenti in essere.
- in data 6.2.2024 la resistente si costituiva con un nuovo difensore, il quale si riportava a tutto quanto già prodotto e dedotto dal precedente, facendo altresì proprie le conclusioni.
-il Giudice rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti e disponeva l'ascolto degli operatori dei servizi sociali.
- all'udienza del 27.2.2025 l'assistente sociale Ilaria Colombo e la dott.ssa Maria Elena Corti psicologa Per_ Per esponevano di essere preoccupate per , che è affaticata, sono stati fatti incontri con i genitori, anche a domicilio, continua ad essere molto appesantita dalla situazione in atto, ma non è iniziato ancora l'intervento educativo, perché c'era Per_ incompatibilità di orario in base agli impegni sportivi di , la mamma diceva che la danza non si può spostare, mentre il padre riteneva che si potesse spostare al venerdì per far partite l'intervento educativo. Quindi adesso anche volendo non avremmo
l'educatore. Se il Tribunale darà il mandato per un nuovo intervento educativo dovrà essere fatta una nuova ricerca. I rimandi Per_ di sono gli stessi già portati e forse il fatto di aver parlato l'ha messa in una situazione di maggior fatica con la mamma.
La mamma ed il papà stanno facendo percorsi di supporto, ma non si vedono ancora risultati, è nella relazione con la minore
Per_ che ci sono le fatiche per . Stanno finendo le valutazioni psicodiagnostiche anche sulla minore. Siamo preoccupati anche
Per_ perché ci sono stili educativi diversi e sta crescendo e le cose diventano più difficili. (…) che in questo momento di crescita
Per_ e fatica di forse un approccio più plastico sarebbe stato più opportuno. Non c'è nessun attacco alla figura materna, cui
Per_ Per
è legata, ma è demoralizzata.
- il Giudice istruttore confermava i provvedimenti in essere e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, all'esito delle valutazioni psicodiagnostiche.
-le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-viene confermato l'affido condiviso di (n. 4.12.2012) ad entrambi i genitori. Persona_1
pagina 14 di 28 La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente monitorato dai servizi sociali competenti, è stato disposto Per_ ascolto di in data 11.7.2023, sono state sentite le parti e gli operatori dei servizi sociali, è stata acquisita documentazione afferente il nuovo compagno della madre, stanti le gravi allegazioni operate da sulle Pt_1 condotte dell'uomo. Per_ Sentita alla udienza del 11.7.2023, è apparsa una ragazza serena e solare, legata ad entrambi i genitori, che evidentemente le hanno manifestato autentico affetto ed attenzioni.
Ella ha espresso entusiasmo per la frequentazione con la compagna del padre e i di lei figli, e manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con è peraltro incontroverso che fino a qual momento Pt_1 CP_1 si sia sempre dedicata all'accudimento morale e materiale della FI. Per_ Durante l'ascolto di del luglio 2023, gli accenni a sono stati peraltro gli unici momenti in cui Per_2
l'atteggiamento solare e spensierato della minore ha lasciato posto a serietà e compostezza, quasi che il riferimento all'uomo inducesse nella ragazza poca serenità.
Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del
12.12.2023 è emersa l'elevata conflittualità tra le parti;
anche i nonni paterni e materni sono apparsi partecipi di tale conflittualità e schierati con i rispettivi figli. Per_ A dire di sarebbe in difficoltà rispetto agli sbalzi di umore materni, in quanto avrebbe Pt_1 CP_1 reazioni sproporzionate per intensità e frequenza;
per tale motivo, la minore preferirebbe comunicare con la Per_ madre via messaggio quando non è presso di lei;
riferisce altresì che rientrerebbe dalla casa Pt_1 materna nervosa, anche in ragione della presenza di . Per_2
Gli operatori hanno conosciuto i nuovi compagni delle parti;
a due figli nati nel 2015 e nel 2016; Per_14 agli operatori, ha riferito di svolgere l'attività di artigiano serramentista, a partita IVA;
di non avere Per_2 rapporti frequenti con i propri figli ( , 9.5.2006, ed , 3.3.2011) a causa delle continue richieste Per_15 Per_16 materiali che essi gli formulano ed alle quali egli non risponde positivamente, in quanto a suo dire intenderebbe trasmettere loro spirito di sacrificio;
egli ha negato l'utilizzo di sostanze, ed ha esposto di essere risultato positivo agli esami effettuati a causa dell'assunzione di una farmaco antidolorifico.
Dalla documentazione acquisita è emerso che è sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti Per_2 nei confronti della ex moglie;
dagli atti del procedimento di separazione emerge che egli è stato ripetutamente pagina 15 di 28 invitato ad accedere al SERD per la verifica dell'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, verifica che ha dato esito positivo (provvedimento del 11.5.2023 reso nel procedimento rgn. 6601/2021); dovrebbe incontrare i figli in spazio neutro, ma entrambi rifiutano contatti con il padre. Per_ Dalla relazione dei servizi sociali del dicembre 2023 emerge che ha indirizzato il dialogo con gli operatori sul rapporto con la madre, evidenziando che la donna è spesso al telefono durante i tempi di Per_ permanenza della FI presso di lei e che non ha tempo per dialogare con di alcun argomento, a differenza di quanto avverrebbe con il padre.
Gli operatori hanno concluso evidenziando la necessità di percorso di supporto psicologico per entrambe le figure genitoriali, al fine di consentire loro la rielaborazione dei vissuti separativi;
hanno evidenziato la Per_ necessità di osservare le dinamiche di vita di presso entrambi i contesti e proposto l'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, sino a giungere ad un collocamento prevalente presso di lui;
hanno evidenziato infine la necessità di colloqui con gli insegnanti della minore.
Il Giudice ha aumentato i tempi di permanenza presso il padre e disposto prosecuzione del monitoraggio.
In data 27.12.2023 ha depositato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, allegando che il Pt_1
Per_ giorno di Santo NO 2023 è stata insultata da una zia materna alla presenza della madre e percossa da dopo aver manifestato il desiderio di tornare a casa del padre. CP_1
Per_ La resistente ha eccepito di non aver mai percosso la FI;
che al contrario era ad aver assunto atteggiamenti violenti verso la madre;
ha chiesto l'ascolto della minore e l'effettuazione di valutazioni psicodiagnostiche su tutti i membri del nucleo familiare. Per_ Il Giudice ha modificato i tempi di permanenza di presso i genitori durante i ponti e le festività, ha Parte disposto presso l'abitazione materna ed il completamento delle valutazioni anche psicodiagnostiche sul nucleo.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista dell'udienza del 4.6.2024 è emerso che le parti hanno una visione divergente della condizione della FI rispetto alla relazione con la madre;
è Pt_1 preoccupato per tali frequentazioni, anche in relazione agli scatti di ira che la resistente avrebbe verso la FI, mentre ritiene che la minore sia serena;
la resistente ha iniziato in ogni caso un percorso di supporto CP_1 psicologico e di sostegno pedagogico. Per_ Ascoltata anche dagli operatori dei servizi, ha riportato un progressivo affievolimento del rapporto con la madre, percepita come distante emotivamente ed accusatoria verso di lei;
ha lamentato altresì il troppo tempo che la madre trascorrerebbe al telefono con il compagno, sottraendole attenzioni;
la minore ritiene la situazione immodificabile e teme che la madre potrebbe prendersela con lei in relazione alle dichiarazioni rese agli operatori;
la minore riferisce invece che il rapporto con il padre e la di lui compagna è buono;
ella si sente accolta ed ascoltata.
pagina 16 di 28 Alla udienza del 27.2.2025 sono stati ascoltati gli operatori dei servizi sociali che hanno dichiarato di essere Per_ Per_ preoccupate per , che è affaticata, sono stati fatti incontri con i genitori, anche a domicilio, continua ad essere molto appesantita dalla situazione in atto, ma non è iniziato ancora l'intervento educativo, perché c'era incompatibilità di orario in Per base agli impegni sportivi di , la mamma diceva che la danza non si può spostare, mentre il padre riteneva che si potesse spostare al venerdì per far partite l'intervento educativo. Quindi adesso anche volendo non avremmo l'educatore. Se il Tribunale Per_ darà il mandato per un nuovo intervento educativo dovrà essere fatta una nuova ricerca. I rimandi di sono gli stessi già portati e forse il fatto di aver parlato l'ha messa in una situazione di maggior fatica con la mamma. La mamma ed il papà stanno facendo percorsi di supporto, ma non si vedono ancora risultati, è nella relazione con la minore che ci sono le fatiche per Per_
. Stanno finendo le valutazioni psicodiagnostiche anche sulla minore. Siamo preoccupati anche perché ci sono stili educativi Per_ Per diversi e sta crescendo e le cose diventano più difficili. (…) che in questo momento di crescita e fatica di forse un Per_ Per_ approccio più plastico sarebbe stato più opportuno. Non c'è nessun attacco alla figura materna, cui è legata, ma è demoralizzata.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti in vista della udienza del 10.6.2025 è emerso che sono state Per_ concluse le valutazioni psicodiagnostiche sui membri del nucleo;
agli operatori ha ribadito la sintonia esistente con il padre e le difficoltà relazionali con la madre.
Dalla valutazione psicodiagnostica di emerge come la stessa riferisca di una famiglia di origine CP_1 serena;
lei e si sono conosciuti nell'ambito dell'oratorio e la donna riferisce di aver apprezzato la Pt_1 visione del marito come uomo forte;
di aver però talvolta faticato a contenerne la determinazione, sfociata a suo dire in prepotenza ed oppressione;
secondo la sua opinione, la crisi familiare è scaturita da un momento di difficoltà connesso alla perdita di lavoro ed alla malattia dei di lei familiari, alla necessità di accudimento di Per_
ed al maggior impegno lavorativo di che l'avrebbe fatta sentire sola;
ella riferisce di un clima Pt_1 sempre più conflittuale a casa, e di episodi di violenza;
di aver quindi chiesto la separazione, dopo aver maturato la decisione anche in relazione a nuove conoscenze fatte in occasione di un periodo di cura e riabilitazione per un delicato intervento chirurgico.
Riferisce di aver iniziato una relazione con nel periodo della separazione e che egli non riveste un Per_2
Per_ ruolo accuditivo, ma piuttosto ludico rispetto a;
la valutazione esclude la sussistenza di una psicopatologia maggiore, ma evidenzia la presenza di tratti istrionici, dipendenti e compulsivi, che portano a ricercare approvazione e appoggio nei soggetti intorno a lei, per garantirsi affetto a guida;
la CP_1 valutazione conclude evidenziando la necessità che ella prosegua il percorso di psicoterapia in atto.
Nel corso della valutazione psicodiagnostica, evidenzia di aver avuto una famiglia di origine unita ed Pt_1 affettivamente connotata;
riferisce con piacere le proprie vicende nel corso dell'adolescenza, anche in relazione ai gruppi di amici con i quali è cresciuto;
verso i 20 anni ha avuto una relazione di due anni con l'attuale compagna;
successivamente ha conosciuto egli riferisce di un rapporto sereno, che si è CP_1 modificato in concomitanza del suo maggior impegno lavorativo, dal 2017 in poi, e dell'intervento chirurgico pagina 17 di 28 subito dalla moglie nel 2019; egli riferisce che da quel momento ha modificato il proprio carattere, CP_1 divenendo a suo dire più volgare ed attenta ai beni materiali;
che dopo qualche tempo ella gli ha comunicato di volersi separare;
egli nel 2022 ha iniziato a frequentare l'attuale compagna, con la quale convive;
riferisce di un buon clima familiare anche con i di lei figli;
esprime preoccupazione per la frequentazione di CP_1 con;
la valutazione evidenzia la sussistenza di un funzionamento rigido e rispettoso delle regole, e di Per_2 tratti austeri e severi;
anche per EL non emergono psicopatologie maggiori, ma modesta elevazione alla scala istrionica e significativa elevazione a quella ossessivo compulsiva.
Per il ricorrente, la valutazione conclude suggerendo la prosecuzione della psicoterapia in atto. Per_ Dalla valutazione di emerge una buona capacità introspettiva, anche rispetto all'orientamento scolastico ed ai rapporti con i genitori, che descrive in modo attento;
ella racconta con sofferenza il periodo separativo, anche per aver assistito a grandi reazioni rabbiose da parte dei genitori. Per_
riferisce che attualmente la madre è meno arrabbiata e dunque il rapporto con lei è migliorato;
ella riferisce di avere un buon rapporto con il padre, la di lei compagna e i figli di quest'ultima; di sentirsi più sola a casa della madre;
che frequenta un poco di buono; la minore non circostanzia ulteriormente tale CP_1 affermazione.
Anche per la minore, la valutazione non riscontra elementi psicopatologici, quanto la difficoltà di gestire due contesti di vita profondamente diversi tra loro;
non viene suggerito un percorso di sostegno individuale, ma emerge l'indicazione a che i genitori effettuino percorso di sostegno alla genitorialità.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 2.9.2025 emerge che si è presentata al servizio con la propria CP_1 terapeuta, lamentando che le proprie istanze e allegazioni di maltrattamenti non sono state adeguatamente accolte, a differenza di quelle di Pt_1
Gli operatori hanno evidenziato che il focus è portato sulla posizione della minore, invitando la resistente a concentrarsi maggiormente su tale aspetto. Per_ Le parti sono state incontrate congiuntamente e con per la presentazione del progetto di ADM e, all'esito dell'incontro, ha lamentato la presenza nel parcheggio di , circostanza che avrebbe Pt_1 Per_2
Per_ allarmato;
ha riferito di non voler più effettuare colloqui congiunti. Pt_1 ha nuovamente allegato di aver subito maltrattamenti da all'uscita del parcheggio dopo il CP_1 Pt_1 colloquio congiunto e di essersi rivolta ad un centro antiviolenza;
ha esposto di non ritenere necessario l'intervento di ADM. Parte Per_ Dalla prima relazione dell'educatrice di emerge un buon legame tra e la madre;
la minore narra con entusiasmo del fine settimana in montagna, trascorso con la madre ed i nonni materni;
l'educatrice Per_ evidenzia come fatichi a sintonizzarsi su aspetti più emotivi;
all'emergere di possibili conflitti, CP_1 si pone in una condizione di pacificazione e tende a smussare eventuali contrasti;
ciò a scapito dell'espressione più profonda dei propri sentimenti. pagina 18 di 28 Per_ Anche tende invero ad evitare argomenti emotivamente dolorosi, come la separazione dei genitori.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la denuncia di verso e la ex moglie di CP_1 Pt_1 Per_2 per molestie è stata archiviata perché il fatto non sussiste (documento 56 C ricorrente).
Alla luce di tutto quanto precede, non si ravvisano elementi sufficienti per una modifica dell'affido condiviso.
Tra le parti – nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione personale – permane una forte conflittualità ed esse hanno stili di vita molto differenti: a ricreato un contesto familiare simil idilliaco Pt_1 con la nuova compagna, molto benestante, ed i due figli di lei;
continua a gestire la FI di fatto da CP_1 mamma – single e con l'aiuto dei nonni materni, escludendo da tale gestione il nuovo compagno , Per_2
Per_ anche per imposizione del Tribunale, che ha ravvisato elementi di potenziale pregiudizio per in tale frequentazione.
Tuttavia, tali elementi negativi non hanno sino ad ora inciso sulla capacità delle parti di assumere le principali Per_ determinazioni educative in modo orientato al benessere di (scelta della scuola, dello sport, delle attività extrascolastiche,…).
Entrambe le parti hanno peraltro concluso domandando l'affido condiviso, a conferma della capacità delle stesse, nonostante tutto, di confrontarsi in modo costruttivo sulle primarie scelte evolutive che afferiscono la minore. Per_
-Quanto ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore, in sede di separazione consensuale le parti
Per_ si erano accordate perché il padre potesse vedere e tenere con sé a fine settimana alternati (quattro pernottamenti al mese) e una cena alla settimana, oltre che durante ferie e festività.
Per_ Nel corso del procedimento, anche su richiesta espressa da nel corso dell'ascolto, ed in ragione
Per_ dell'andamento dei rapporti tra i membri del nucleo (ivi compresa la lite del 26.12.2023 tra e la madre),
Per_ i tempi di permanenza di presso il padre sono stati aumentati, dapprima a due fine settimana al mese e un pernotto la settimana (per un totale di 10 pernotti al mese) e poi a due fine settimana al mese e due pernotti la settimana (per un totale di 14 pernotti al mese) e con modifica del calendario delle vacanze, accorpando i giorni di permanenza per rendere la frequenza maggiormente continuativa.
Per_ Tale calendario appare rispondente al diritto di a mantenere regolari e costanti rapporti con entrambi i
Per_ genitori, nel rispetto del diritto della minore e delle parti alla bigenitorialità: non ha più manifestato il Parte desiderio di modificare i tempi di permanenza con l'uno o l'altro genitore, e l'intervento di ha evidenziato il buon legame esistente con la madre.
All'educatrice, la minore ha recentemente narrato con entusiasmo del tempo trascorso in montagna con la madre ed i nonni materni.
È incontroverso che si sia sempre occupata della FI, anche grazie al lavoro part time, e di tutti i CP_1 suoi impegni scolastici ed extrascolastici: ne è stata rappresentante di classe, l'ha portata alle visite mediche, alle attività sportive (danza) e non (chitarra e catechismo). pagina 19 di 28 Per_ Un'eventuale ulteriore modifica dei tempi di permanenza di presso i genitori, oltre che non auspicata dalla minore, sarebbe a) in contrasto con il suo diritto a vivere in modo paritetico entrambe le figure Per_ genitoriali, cui è molto legata, b) fautrice di ulteriori sconvolgimenti logistici, dei quali non si ravvisa allo stato la necessità, nonché c) punitiva per una madre che si è sempre dedicata alla minore con affetto e sincero interesse. Per_
-il collocamento anagrafico di viene dunque mantenuto presso la madre e vengono confermati gli attuali tempi e modi di permanenza presso ciascun genitore.
-Con riferimento a , si osserva che l'articolo 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha diritto di Per_2 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata nel primo comma (…) il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa (…) determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
E dunque, salvo sussistano elementi di pregiudizio per il minore, il pieno accesso al genitore, quale imprescindibile presupposto del diritto del figlio alla bigenitorialità, postula necessariamente la sua partecipazione ad ogni aspetto della vita dell'ascendente, ivi compresa la frequentazione di eventuali compagni.
Nel caso di specie, tuttavia, la condizione personale e sanitaria di , quale emersa dagli elementi acquisiti, Per_2 induce fondati dubbi sulla compatibilità della sua frequentazione con il migliore interesse della minore: agli operatori, ha riferito di svolgere l'attività di artigiano serramentista, a partita IVA;
di non avere Per_2 rapporti frequenti con i propri figli ( , 9.5.2006, ed , 3.3.2011) a causa delle continue richieste Per_15 Per_16 materiali che essi gli formulano ed alle quali egli non risponde positivamente, in quanto a suo dire intenderebbe trasmettere loro spirito di sacrificio;
ha negato l'utilizzo di sostanze, ed ha esposto di essere risultato positivo agli esami effettuati a causa dell'assunzione di una farmaco antidolorifico.
Dalla documentazione acquisita è emerso che è sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti Per_2 nei confronti della ex moglie;
dagli atti del procedimento di separazione emerge che egli è stato ripetutamente invitato ad accedere al SERD per la verifica dell'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, verifica che ha dato esito positivo (provvedimento del 11.5.2023 reso nel procedimento rgn. 6601/2021); dovrebbe incontrare i figli in spazio neutro, ma entrambi rifiutano contatti con il padre.
Dal documento 52 ricorrente emerge che è stato condannato in data 17/06/25 dal Tribunale di Per_2
Monza a 4 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 572 e artt. 81 cpv.,582 e 585 c.p. nei confronti dei figli e della moglie;
dalla sentenza emerge che egli avrebbe minacciato ripetutamente di morte e ingiuriato la moglie ("Devi pulire,lavare e cucinare perché sei una schiava" " Puttana, sei una cattiva mamma, sei una cattiva moglie;
tu dipendi da me", "Ti mando in ospedale,ti uccido" “stai rischiando la vita.... Ti farò piangere come non hai mai pianto.... Ti smonto a te e a lui ... pezzente... lavori con la bocca...puttana". ) ed il figlio maggiore ("sei una merda...non pagina 20 di 28 dovevi venite al mondo"), e percosso in più occasioni la moglie, cagionandole in una di queste circostanze lesioni consistite in distorsione e distrazione del collo e algia alla coscia sinistra con ematoma sottocutaneo.
Alla luce di quanto precede, viste le condotte violente dell'uomo e la sua possibile condizione di dipendenza Per_ da sostanze appare necessario, a tutela della serenità di , continuare ad escludere frequentazioni tra la stessa e . Per_2
-si incaricano i servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nella predisposizione di Parte
presso l'abitazione materna, per verificare la situazione di benessere della minore e l'andamento dei Per_ rapporti tra le parti e i genitori e .
-Quanto agli aspetti economici, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. pagina 21 di 28 E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass. n.
11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli
2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c.. pagina 22 di 28 E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico
– patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Tale valutazione, con riferimento agli indicatori assistenziali, è supportata dall'esistenza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni
e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'esercizio di tale potere ufficioso incontra il limite di una contestazione specifica effettuata da una parte della situazione economico - patrimoniale delineata dall'altra
(cfr. Cass. Sent. n. 9756/1996 In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria è subordinato alla disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge.
Cfr. anche Cass. sent. n. 496/1996 Per "contestazione" - prevista dalla norma quale condizione per l'esperimento di
(ulteriori) indagini - si intende la negazione (non in sé, ma) supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza Cass. Sent. n.
2098/2011 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad pagina 23 di 28 assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati)
Se l'indagine sulla effettiva sperequazione tra la condizione economico patrimoniale delle parti può dunque giovarsi dei poteri istruttori d'ufficio, nei limiti sopra citati, la valutazione dei parametri perequativi e compensativi non può prescindere, per richiamare le Sezioni Unite, da un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Tale accertamento, si ritiene, deve essere condotto secondo gli ordinari principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.
Nel caso di specie, è dirigente di importante società di grande distribuzione, e nell'anno di imposta Pt_1
2020 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 225.779 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 10.828 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 247.317, in crescita rispetto al precedente e pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 11.822 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di euro 299.440 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 14.238 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Il suo reddito netto è cresciuto di oltre il 30% nel corso del giudizio.
Vive ospite della sua compagna, in abitazione non gravata da mutuo;
la compagna lavora nell'azienda di famiglia, con reddito che nell'anno di imposta è stato pari ad euro 57.712 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 3.246 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500 mensili) la disponibilità mensile di dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, è di euro 13.738 in base all'ultimo Pt_1 anno di imposta considerato.
Egli allega di essere titolare di investimenti per euro 510.000 circa;
è titolare di conto corrente proprio con saldo di euro 30.000 circa e di conto corrente cointestato con la compagna con saldo di euro 2.000 circa
(documentazione depositata in data 29.5.2025).
Gode di benefit come l'auto aziendale e il telefono (circostanza incontroversa).
La resistente nell'anno di imposta 2020 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente part time di euro
19.994 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1587 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato un reddito a lavoro dipendente presso Picnic s.r.l. di euro 22.487 ed euro 2625 presso società di architettura, pari – dedotti gli oneri tributari anche per imposta sostituiva – a complessivi euro 1780 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità. pagina 24 di 28 Il suo reddito è cresciuto di meno del 10% nel corso del giudizio.
Vive nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà e non gravata da mutuo;
la metà dell'immobile le è stato donato da a seguito di accordi di separazione (valore allegato dal ricorrente euro 400.000), siccome Pt_1 euro 100.000 in liquidità, attualmente investiti in titoli.
È titolare di conto corrente con saldo di euro 5000 circa e di altro conto con saldo di euro 3000 circa (cfr. documentazione prodotta il 27.5.2025).
Percepisce euro 98 mensili di assegno unico.
Allega spese condominiali di euro 433 mensili, di rimborsare due finanziamenti con rata mensile di euro 117 ed euro 206; considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 622.
Dall'esame degli estratti conto depositati in data 27.5.2025 emerge che tra gennaio 2023 e maggio 2025 ella ha effettuato bonifici a favore di per euro 11.400 circa dal conto 230 e 17900 circa dal conto 442, Per_2 alcuni per cifre importanti (ad esempio euro 5.000 il 20 giugno 2023 dal conto 230, euro 3500 il 28.8.2024 dal conto 442) ed altri in piccole somme (euro 50, euro 100…), alcuni dei quali anche a distanza ravvicinata
(un giorno dopo l'altro, cfr. euro 1500 ed euro 750 il 3.2.2025 dal conto 442); il tutto per un totale di euro
29.270 circa.
Di questi importi, ha provveduto alla restituzione soltanto di euro 7.221,85, di cui 1860 a ridosso della Per_2 definizione del procedimento, dopo che il Tribunale ha ordinato alla resistente la produzione in giudizio degli estratti conto non omissati nei destinatari dei bonifici, come invece aveva fatto in data 20.2.2025. CP_1
Per_ E dunque la resistente – che lamenta che abbia possibilità economiche inferiori quando è con lei rispetto a quelle godute con il padre (cfr. da ultimo pagina 12 comparsa conclusionale resistente) – negli ultimi 2 anni ha destinato circa 30.000 euro (e dunque oltre 1000 euro mensili) al suo nuovo compagno, in luogo che utilizzarli per il mantenimento della FI.
La resistente allega – senza provarlo – che trattasi di pagamenti per lavori edili effettuati;
la circostanza è sguarnita di prova, ed in ogni caso inattendibile considerato che a) sussistono bonifici istantanei ravvicinati, anche per importi minimi (100, 150, 50 euro), b) nessuna delle causali di bonifico fa riferimento ai lavori effettuati, c) tali esborsi sono stati in (minima) parte restituiti.
Se peraltro la causale dei versamenti fosse quella allegata, non vi sarebbe stata ragione per l'omissione dei destinatari dei bonifici, come fatto nella produzione documentale del 20.2.2025.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze della prole
(accresciute in relazione al progredire dell'età) e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate.
pagina 25 di 28 L'intero importo della retta scolastica verrà versato da stante la evidente disparità economica tra le Pt_1 parti;
avendo contratto assicurazione sanitaria, le spese mediche dalla stessa coperte verranno Pt_1 sostenute al 100% dal padre.
Infine, alla luce di quanto precede, considerato che a) la disparità economica tra le parti è anche connessa all'impegno delle risorse fatto da a favore CP_1 di (ben 30.000 euro in due anni), Per_2
b) in sede di separazione ha elargito alla moglie ingenti cespiti patrimoniali (la metà della casa Pt_1 coniugale ed euro 100.000) che appaiono idonei ad assolvere la funzione perequativa;
c) la resistente per età, titolo di studio, pregresse esperienze professionali appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, che ben potrà consentirle di reperire ulteriori fonti di reddito, Per_ anche in relazione ai minori impegni connessi alla gestione di ,
d) ha infine da tempo una relazione con altro soggetto, che costituisce legame affettivo stabile CP_1
e duraturo, in virtù del quale le parti si sono spontaneamente e volontariamente assunte reciprochi impegni di assistenza morale e materiale estrinsecatesi in obbligazioni naturali di mantenimento (cfr.
Cass. sent. n. 14151/2022 e Cass. sent. n. 3645/2023), e che appare dunque idonea a recidere i vincoli di solidarietà post matrimoniale, non si ravvisano i presupposti per porre in capo a un contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1
-L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito da come sinora accaduto. CP_1
-la soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese di lite
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1718 /2023 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in CE AD in data 4.10.2008 (atto n. 68 parte II serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CE AD);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CE AD , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; Per_
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
4. Colloca la residenza anagrafica della minore presso la madre;
Per_
5. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola ed ogni settimana dal martedì alla uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore pagina 26 di 28 (Pasqua 2026 con il padre); durante le vacanze Natalizie, il giorno di Natale e quello di Santo NO, dalle 9 alle 22 con l'uno o l'altro genitore in alternanza annuale (2025: Natale con il padre e Santo
NO con la madre;
viceversa nel 2026), nonché il periodo 27 dicembre /31 dicembre sino alle ore
9, oppure 31 dicembre dalle 9 sino al rientro a scuola a gennaio (2025 primo periodo con il padre, secondo periodo con la madre;
viceversa nell'anno 2026); ponti scolastici in alternanza tra l'uno e l'altro genitore, solo se vi sia interruzione delle lezioni scolastiche;
in difetto di interruzione delle Per_ lezioni, si applicherà il calendario ordinario;
trascorrerà, altresì, 15 giorni durante le vacanze estive con la madre e 15 giorni con il padre;
tale periodo verrà concordato indicativamente tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno;
Per_
6. Dispone che non abbia contatti di persona, mediante chiamate o videochiamate con
[...]
; Per_2
7. Con decorrenza ottobre 2025 pone a carico del ricorrente l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della FI. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025.
Pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle rette scolastiche, il 100% delle spese mediche coperte da assicurazione FASDAC, e l'80% delle ulteriori spese scolastiche, mediche e sportive della FI, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni pagina 27 di 28 scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Per_
8. Dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico per;
9. Incarica i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica della minore, personale delle parti, ai Per_ rapporti tra i membri del nucleo familiare e di con i nuovi compagni dei genitori, e ciò mediante colloqui con le parti, la minore, soggetti terzi (nuovi compagni delle parti, insegnanti) e predisposizione di ADM presso l'abitazione materna;
10. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per il territorio di CE AD.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente
CA AR
Il Giudice
UD NO
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CA AR Presidente
Dott.ssa UD NO Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2023 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
LA NG ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda (MB), Via XX Settembre, n. 21;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato Simone Scelsa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Barnaba
32;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI per il ricorrente:
Voglia L'ILL.MO TRIBUNALE, respinta ogni avversa domanda, così giudicare
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CE AD tra il Sig. e la Sig.ra in data 04/10/2008, come risulta dall'estratto per Parte_1 Controparte_1 riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CE AD (MB)- Anno 2008 – Atto n.
68, Parte II, serie A, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE AD di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
- DISPORRE l'affidamento di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione del Sig. disponendo che la madre possa vedere e tenere con sé la FI nei tempi ritenuti Pt_1 congrui dall'Ill.mo Tribunale anche in considerazione delle difficoltà di gestione quotidiana riportate dagli assistenti nella relazione del 06/06/25 e, fermo restando, anche successivamente al termine del presente giudizio, il divieto di frequentazione tra la minore ed il Signor . Persona_2
IN VIA SUBORDINATA SUL PUNTO: DISPORRE l'affidamento di ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione paritetica della minore presso ciascun genitore secondo la turnazione ritenuta più congrua dall'Ill,mo Tribunale anche in considerazione delle difficoltà di gestione quotidiana riportate dagli assistenti Per_ nella relazione del 06/06/25 e possibilmente facendo sì che trascorra il giorno di Natale ed il proprio compleanno alternativamente negli anni con ciascun genitore e fermo restando, anche successivamente al termine del presente giudizio, il divieto di frequentazione tra la minore ed il Signor . Persona_2
- DISPORRE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della FI, durante il rispettivo periodo di collocamento, rinunciando il Sig. in caso di collocazione prevalente presso di sé al contributo al Pt_1 mantenimento da parte della Signora CP_1
IN VIA SUBORDINATA SUL PUNTO: DISPORRE che il Sig. contribuisca al mantenimento di Pt_1
per i giorni in cui la stessa sarà collocata presso la madre, con un importo da calcolarsi in misura Persona_1 non eccedente la quota proporzionale ai giorni di effettiva permanenza presso la madre, rispetto all'importo mensile di € 826,00 che la Signora ha documentato di pagare mensilmente nell'interesse per la FI CP_1 ed in ogni caso in misura non superiore ad € 600,00 mensili.
DISPORRE, in relazione alle spese straordinarie, che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese scolastiche (libri, corredo di inizio anno, trasporto, rette….), sportive (rette e attrezzature, iscrizioni alle attività) e ricreative relative alla FI, con adozione del Protocollo del Tribunale di Monza in relazione alle modalità di accordo, comunicazione e rimborso. Il Signor attualmente gode del FASDAC e di Pt_1 una polizza sanitaria integrativa, pertanto, si farà carico delle spese mediche mutuabili (ticket) e non mutuabili in misura pari a quanto rimborsato dalla polizza assicurativa stessa;
l'eccedenza e comunque le spese non rimborsate/rimborsabili verranno suddivise in maniera paritetica tra i genitori. Parimenti i genitori pagina 2 di 28 suddivideranno in misura paritetica tutte le spese mediche straordinarie qualora dette coperture assicurative dovessero venire meno.
DICHIARARE che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio propri Per_ e per la FI .
- RESPINGERE ogni avversa domanda ed eccezione e, per l'effetto:
- DISPORRE che nulla sia dovuto dal Sig. a titolo di assegno divorzile in favore della Signora Pt_1
Controparte_1
- DISPORRE che il Signor non sia più tenuto a corrispondere alla Signora la Pt_1 Controparte_1 percentuale del 10% dell'importo netto del premio variabile eventualmente corrispostogli nel mese di maggio da CP_2
- RESPINGERE l'avversa istanza di condanna del Sig. al risarcimento del danno per (la pretesa) Pt_1 responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art 96 cpc;
In ogni caso:
CONDANNARE la Signora alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, Controparte_1 ivi compresi rimborso forfettario spese generali, contributo CPA ed IVA.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in atti sia a prova diretta che contraria
per la resistente:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così statuire:
In via principale
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 ontratto in CE AD il 4.10.2008 come risulta dagli atti di matrimonio del Comune di CE
[...]
AD (anno 2008 – atto n. 68 – parte II Serie A) ordinando all'Ufficiale dello stato civile dei Comuni di rispettiva residenza di provvedere all'annotazione della Sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
2) Nulla disporre sulla casa coniugale di esclusiva proprietà della signora con quanto l'arreda. CP_1
3) Respingere ogni richiesta di affido esclusivo e/o paritetico non confacente all'interesse della minore e, confermare l'affido condiviso di a entrambi i genitori con collocazione e residenza della bambina Persona_3 presso la madre, in CE AD (MB), Via San Luca n. 10.
4) Salva una diversa determinazione in esisto all'auspicata CTU psicoattitudinale sui genitori, disporre che possa stare con il padre a week end alternati da venerdì sera a domenica sera. Il signor Persona_3 Pt_1 quando non lavora o lavora da casa, potrà tenere la minore fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà Per_ a scuola. Come concordato nel week end di competenza, il padre prenderà il venerdì sera intorno alle
19.30 presso la casa coniugale e ivi la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00. Il tutto tenendo conto pagina 3 di 28 delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della FI ed in accordo con la madre.
Qualora la tenga anche il pernotto della domenica la riaccompagnerà a scuola il lunedì. Per_ Il padre trascorrerà, altresì, con una sera a settimana, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 indicativamente il martedì, con possibilità di modifica del giorno in funzione degli impegni di lavoro del padre ed impegni scolastici o extrascolastici della FI e previo accordo con la madre. Sarà comunque sempre premura dei genitori preavvisarsi reciprocamente di possibili impegni o impedimenti.
5) Disporre che trascorra 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive con la madre e 15 Persona_3
(quindici) giorni con il padre, oltre a una settimana nel periodo chiusura scuola. Tali periodi verranno concordati indicativamente tra i coniugi entro il 31 maggi di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze Per_ natalizie trascorrerà ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Trascorrerà altresì tre giorni delle vacanze pasquali con la madre e tre giorni con il padre e gli ulteriori periodi di vacanza in occasione dei ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) alternativamente con i due genitori. Il giorno del compleanno verrà trascorso con il singolo genitore ad anni alterni.
6) Confermare che continui a mantenere uno stretto rapporto con i nonni materni e paterni – Persona_3 come peraltro già avvenuto – posto l'impegno reciproco delle parti nelle condizioni di separazione a non frapporre mai ostacoli di nessun tipo e a collaborare nell'interesse della minore e della sua crescita. Posto, Per_ inoltre, che i genitori hanno sempre consentito a di trascorrere l'estate (dalla chiusura della scuola al rientro) presso la casa dei nonni a Teglio, in provincia di Sondrio, stabilire che possa trascorrere Persona_3 anche 30 giorni consecutivi o non consecutivi, con i nonni materni anche presso la casa di Teglio.
7) Rigettare la richiesta di mantenimento diretto e rigettare la richiesta di esclusione al contributo al Per_ mantenimento, stabilendo che il signor contribuisca al mantenimento della FI , sino al Pt_1 raggiungimento dell'autonomia economica della stessa, versando alla madre in via anticipata entro il giorno
15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, la somma complessiva di euro 1.500,00 mensili a titolo di mantenimento o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, tenendo conto dei maggiori bisogni della minore. Con aggiornamento Istat a far data dall'anno successivo al primo versamento.
8) Accertato che i genitori hanno provveduto a formalizzare l'iscrizione di sofia Chloé presso la scuola paritetica, secondaria di primo grado, Maristi di CE AD stabilire che il padre continui a provvedere all'integrale pagamento della retta scolastica (doc. 13).
9) Con riferimento alle spese straordinarie, in riferimento alla differenza patrimoniale e reddituale delle parti condannare il signor al pagamento in ragione del 80% alle ulteriori spese scolastiche, sportive e Pt_1 ricreative necessarie alla FI come da protocollo del Tribunale di Monza, disponendo che sia il signor a dover anticipare i costi sostenuti che dovranno essere rimborsati pro quota dalla signora Pt_1 CP_1 pagina 4 di 28 Condannare il signor al pagamento integrale di tutte le spese mediche necessarie a in Pt_1 Persona_3 virtù dalla polizza assicurativa FASDAC, dallo stesso stipulata.
10) Confermare che la signora continui a percepire integralmente l'assegno unico per Controparte_1
Per_
. Confermare che le detrazioni a favore della FI siano stabilite al 50% per ciascun genitore.
11) Alla luce del fatto che la signora percepisce dal signor l'assegno di mantenimento di CP_1 Pt_1 euro 272,25 che il signor corrisponde entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno oltre Pt_1 alla percentuale del 10% dell'importo netto del premio variabile che lo stesso riceve dall'attuale datore di lavoro nel mese di maggio di ogni anno, ovviamente fintanto che lo stesso rimanga assunto CP_3 regolarmente alle dipendenze della citata azienda solo in caso di erogazione del premio stesso ricorrendo i presupposti di legge, condannare il signor al pagamento dell'assegno divorzile e/o Parte_1 alimentare a favore della signora dell'importo di euro 600,00 (comprensivo anche del Controparte_1
Bonus aziendale) entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, importo rivalutabile all'ISTAT dal marzo 2024.
In via istruttoria
12) disporre CTU psico attitudinale volta ad accertare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto ai bisogni specifici di , nonché alla predisposizione di un progetto di affidamento condiviso con Persona_3 indicazione del miglior collocamento della minore stabilendo i tempi, le modalità e le occasioni della presenza dei figli presso ciascun genitore;
13) ammettere, ove ritenuto opportuno, i seguenti capitoli di prova per testimoni, indicando le signore
, residente a [...] e Testimone_1 Tes_2 residente a [...] Corso della Libertà 77:
[...]
1) Vero che la signora partecipa attivamente alla vita e agli impegni scolastici di CP_1 Persona_4 interessandosi agli impegni didattici e al programma di classe?
2) Dica la teste se e quante volte ha visto il signor sostituirsi alla signora nelle Parte_1 CP_1 funzioni di rappresentante di classe, ovvero se e quante volte ha avuto modo di vedere il signor Parte_1
Per_ confrontarsi con il corpo degli insegnanti di;
[...]
3) Dica la teste se e quante volte ha visto il signor accompagnare la FI a scuola e se e Parte_1 quante volte lo ha visto riprendere la FI da scuola al termine delle lezioni;
14) ammettere, ove ritenuto opportuno, i seguenti capitoli di prova per testimoni, indicando il signor della società Pic Nic S.r.l., residente a [...], affinché risponda alle Testimone_3 seguenti domande:
4) Vero che la signora prestando la propria opera lavorativa in regime di c.d. “smart working”, CP_1 trascorre molto tempo al telefono con altri dipendenti e dirigenti della società datrice di lavoro?
pagina 5 di 28 5) Vero che il regime di “smart working” è stato concesso alla signora anche perché la stessa è una CP_1 madre single e deve potersi occupare della FI?
6) Vero che la signora durante l'orario di lavoro, deve essere sempre reperibile telefonicamente? CP_1
Ed è vero che nella quasi totalità dei casi, ogni volta che viene chiamata sulla sua utenza personale la linea è libera?
In ogni caso
15) In applicazione di quanto previsto dall'art.337 quater comma II° c.p.c., condannare Parte_1 al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. in misura pari ad almeno tre mensilità della sua retribuzione, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
16) Spese e competenze di causa rifuse ex art.91 c.p.c.
Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 4.10.2008 in Parte_1 Controparte_1
CE AD.
- Dall'unione è nata in data [...] Persona_1
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 8.2.2022 nel procedimento di separazione consensuale, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 8.2.2022, alle seguenti condizioni:
In relazione alla FI
I coniugi vivranno separati assicurandosi comunque il mutuo rispetto;
Per_ 1. La FI verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre, ovvero presso la casa oggi in comproprietà tra i coniugi, sita in CE AD (MB), Via San Luca n. 10.
2. La casa coniugale verrà assegnata alla Signora con quanto l'arreda, fatto salvo per i beni che il Signor CP_1 Pt_1 asporterà (di cui infra). Per_
3. Con riferimento alla FI minorenne , le parti stabiliscono un regime di visita classico con week end alternati ma con criteri di massima libertà in merito alla facoltà di visita, fermo restando almeno due week end al mese che il padre trascorrerà Per_ Per_ con . In particolare, nel week end di competenza, il padre prenderà il venerdì sera intorno alle 20.30 presso la casa coniugale e ivi la riaccompagnerà la domenica sera alle ore 21.00. Il tutto tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della FI ed in accordo con la madre. Per_
4. Il padre trascorrerà, altresì, con una sera a settimana, dalle ore 20 alle ore 22.30, indicativamente il mercoledì, con possibilità di modifica del giorno in funzione degli impegni di lavoro del padre -il quale dovrà comunicare la variazione almeno
24 ore prima- e previo accordo con la madre. Sarà comunque sempre premura dei genitori preavvisarsi reciprocamente di possibili impegni o impedimenti. pagina 6 di 28
5. La FI trascorrerà, altresì, 15 giorni durante le vacanze estive con la madre e 15 giorni con il padre;
tale periodo verrà Per_ concordato indicativamente tra i coniugi entro il 31 Maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 Dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore. Trascorrerà altresì tre giorni delle vacanze pasquali con la madre e tre giorni con il padre e gli ulteriori periodi di vacanza in occasione dei ponti (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre) alternativamente con i due genitori. Il giorno del compleanno verrà trascorso con il singolo genitore ad anni alterni, con facoltà di entrambi i genitori di partecipare insieme alle feste organizzate per la minore. Il tutto tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della FI ma comunque in ossequio a quanto legislativamente previsto, ossia al diritto della FI ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. I coniugi agiranno di comune accordo ed in totale collaborazione per seguire la FI anche in altri periodi al fine di avere la possibilità di organizzarsi ed impegnare diversamente il proprio tempo libero o gli impegni sopravvenuti. Per_
6. Per quanto riguarda il periodo estivo, si evidenzi come negli anni i genitori si siano sempre accordati sul permettere a di trascorrere l'estate (dalla chiusura della scuola al rientro) presso la casa dei nonni materni a Teglio, in provincia di Sondrio. Per Per_ l'anno 2022 i genitori sono concordi nel mantenere tale prassi, consentendo, però, al padre di stare con almeno due week Per_ end al mese, secondo un calendario già condiviso dai genitori. A tal fine, la madre lascerà il venerdì presso i nonni paterni
a Monza, ove il padre andrà a prenderla. Successivamente, quest'ultimo la riporterà presso la casa coniugale a CE AD dalla madre, la quale la riaccompagnerà a Teglio.
7. A partire dall'anno 2023 i genitori decideranno se mantenere in essere quanto indicato al punto 7. Diversamente, valuteranno se modificare le condizioni di cui sopra con previsione di un ampliamento dei week end di competenza del padre da 2 a 3 e/o valutare un giorno infrasettimanale di visita del padre. Per_
8. Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento della FI , sino al raggiungimento della maggiore età e/o Pt_1 dell'autonomia economica della stessa, versando alla moglie in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, la somma complessiva di € 1.330,00 (milletrecentotrenta/00) mensili a titolo di mantenimento oltre ad € 220,00 Per_ (duecentoventi/00) mensili per il pagamento della retta scolastica relativa all'istituto attualmente frequentato da , e così per Per_ un totale pari ad € 1.550,00. Allorquando cambierà scuola, il Signor continuerà a versare l'importo di € Pt_1
Per_ 1.330,00 a titolo di mantenimento, oltre al 50% della retta mensile dei vari istituti scolastici che frequenterà in futuro. Il restante 50% sarà versato dalla Signora Il tutto sarà rivalutabile annualmente al 100% sulla base dell'indice Istat- CP_1
Costo Vita prendendo come indice base quello della data odierna.
9. Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola media, prevista per l'anno 2023, i coniugi danno atto che la madre ha già Per_ provveduto ad iscrivere all'istituto Fratelli Maristi di CE AD, al fine di non perdere l'opportunità per mancanza di posti. In ogni caso, posto che tale iscrizione non è vincolante, i coniugi si impegnano a valutare altri istituti scolastici ove Per_ eventualmente iscrivere , cooperando per assumere la decisione migliore per la bambina in funzione del proprio corso di studi.
pagina 7 di 28 10. Con riferimento alle spese straordinarie, il Sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese scolastiche (libri, cancelleria, Pt_1 trasporto, tasse universitarie ecc. ), sportive (rette e attrezzature, iscrizioni alle attività) e ricreative relative alla FI. Ciò a fronte dell'esibizione di idoneo giustificativo ed entro 30 giorni dall'effettivo esborso. Resta inteso che le spese straordinarie andranno preventivamente concordate tra i genitori nell'interesse della FI (tali ad esempio vacanze studio, sport particolari quali nautici, equitazione, corsi di sci, ecc. ecc.); con riferimento alla spese sanitarie mediche mutuabili (ticket) e non mutuabili il Sig. contribuirà alle stesse in misura pari a quanto rimborsato dalla polizza assicurativa dallo stesso stipulata in Pt_1 favore della minore in base agli interventi che saranno necessari e alla parte di spesa non rimborsata e/o non coperta da tale assicurazione.
11. Il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento della Signora versando alla moglie in via anticipata entro Pt_1 CP_1 il giorno 15 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, la somma complessiva di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, quale contributo al proprio mantenimento, rivalutabili annualmente al 100% sulla base dell'indice Istat-Costo Vita prendendo come indice base quello della data odierna.
12. Con riferimento alle spese sanitarie mediche mutuabili (ticket) e non mutuabili della Signora il Sig. CP_1 Pt_1 contribuirà alle stesse in misura pari a quanto rimborsato dalla polizza assicurativa dallo stesso stipulata in favore della stessa in base agli interventi che saranno necessari;
l'eventuale parte di spesa non rimborsata e/o non coperta da tale assicurazione resterà a carico della Signora CP_1
13. Del pari in caso di cessazione per ragioni lavorative dell'esecutività di tale polizza, dette spese verranno corrisposte in ragione Per_ del 50% ciascuno per la FI .
14. Per le detrazioni per figli a carico le parti dichiareranno ai fini fiscali il 50% ciascuno.
15. Gli assegni familiari verranno percepiti dal genitore collocatario, ossia dalla Signora CP_1
16. Le parti intendono, altresì, fare tutto quanto in loro potere per garantire che la FI continui a mantenere uno stretto rapporto con i nonni paterni e materni – come peraltro già avviene – e si impegnano a tal fine a non frapporre mai ostacoli di nessun tipo e a collaborare nell'interesse della minore e della loro crescita.
In relazione agli aspetti patrimoniali
1. In merito alla casa coniugale, intestata oggi ad entrambi i coniugi, il Signor si impegna a cedere gratuitamente alla Pt_1
Signora la quota del 50% appartenente allo stesso relativa all'immobile che gli stessi hanno in comproprietà sito in CP_1
CE AD (MB), Via San Luca n. 10; trattasi in particolare di:
-appartamento sito in CE AD (MB), Via San Luca n. 10, disposto su due livelli, composto da due locali e cucina, oltre servizi e accessori tutti, al piano terzo, e vano solaio e locale caldaia al piano quarto sottotetto, collegati tra loro da scala interna di proprietà, oltre ad annesso vano cantina pertinenziale sito al piano cantina, censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: foglio 11, particella 586, subalterno 13, Via San Luca n. 10, piano 3-4-s1, categoria A/2, classe 2, vani 6, superficie catastale totale 121 metri quadrati, rendita catastale euro 619,75.
pagina 8 di 28 - vano cantina pertinenziale sito al piano cantina, censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio 11, particella
586, subalterno 703, Via San Luca n. 10, piano S1, categoria C/2, classe 2, metri quadrati 7, superficie catastale totale 8, rendita catastale euro 10,85.
- locale box ad uso autorimessa pertinenziale sito al piano cantina, censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio
11, particella 586, subalterno 31, Via San Luca n. 10, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 34, superficie catastale totale 40, rendita catastale euro 80,77.
Il tutto come da visura catastale prodotta sub. Doc. 3.
2. Le spese notarili relative a tale operazione saranno sostenute dalla Sig.ra Resta inteso che detta scrittura avrà CP_1 efficacia esecutiva e sarà seguita da rogito notarile solo successivamente alla sottoscrizione della separazione consensuale alla celebranda udienza ed unicamente al buon esito del presente procedimento. Il rogito notarile verrà effettuato entro un mese dall'emissione della relativa sentenza di separazione.
3. Il Signor si impegna a spostare la propria residenza presso altro indirizzo entro e non oltre la data dell'Udienza Pt_1
Presidenziale e comunque entro e non oltre la data del passaggio di proprietà di cui al punto 1 del presente paragrafo. Lo stesso, inoltre, si impegna ad asportare dal suddetto immobile tutti i suoi beni personali entro e non oltre le date di cui sopra (Doc. 4 elenco beni da asportare).
4. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'abitazione saranno interamente a carico della Signora a CP_1 far data dall'atto notarile.
5. Le utenze della casa coniugale saranno intestate alla Sig.ra che ne sosterrà interamente la spesa a far data dall'atto CP_1 notarile.
6. Con riferimento alle tasse di proprietà (IMU, TASI, ecc. ecc.) saranno interamente a carico della Signora a far CP_1 data dall'atto notarile.
7. L'arredamento presente all'interno della casa coniugale rimarrà di proprietà ed in uso della Signora fatta eccezione CP_1 per quanto verrà asportato dal Signor (di cui all'elenco allegato sub. Doc. 4). Pt_1
8. In merito al denaro presente sul conto corrente comune e agli stessi oggi intestato in quota pari al 50% ciascuno, le parti danno atto che l'intero importo verrà intestato unicamente al Signor Pt_1
9. A fronte di quanto sopra il Signor verserà alla Signora la somma di € 100.000,00 contestualmente al Pt_1 CP_1 rogito notarile.
10. Sino al rogito notarile, i coniugi si impegnano ad utilizzare i fondi presenti sul conto corrente comune come sino ad oggi fatto secondo l'ordinario menage familiare, relativamente ai bisogni della famiglia e delle spese della casa (ordinarie e straordinarie).
11. Il Signor si impegna, altresì, a corrispondere alla Signora entro il 30 giugno di ogni anno, la percentuale Pt_1 CP_1 del 10% dell'importo netto del premio variabile che lo stesso riceve dall'attuale datore di lavoro ) nel mese di CP_3 maggio di ogni anno, ovviamente fintanto che lo stesso rimanga assunto regolarmente alle dipendenze della citata azienda solo in caso di erogazione del premio stesso.
pagina 9 di 28 12. In merito alla macchina oggi intestata alla Signora (Audi Q2), la stessa resterà in uso e in proprietà di CP_1 quest'ultima. In caso di necessaria sostituzione e/o riparazioni antieconomiche le parti si accorderanno sull'acquisto di una nuova autovettura corrispondendo il 50% ciascuno del valore relativo, e la stessa verrà intestata alla Signora fino alla CP_1 data di omologa della presente separazione.
13. Il Signor acconsente a che la Signora continui a percepire in qualità di unica proprietaria, dopo la cessione Pt_1 CP_1 di cui sopra, il rimborso fiscale previsto per le ristrutturazioni poste in essere sull'abitazione sino al termine del rimborso. A tal fine, la Signora contestualmente alla propria dichiarazione dei redditi allegherà copia delle fatture relative per avere CP_1 detto rimborso.
- con ricorso depositato in data 21.2.2023 domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Pt_1
Per_ l'affidamento condiviso con collocamento paritetico di per 15 giorni consecutivi dal padre e per i Per_ restanti 15 giorni dalla madre;
il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore, oltre alla ripartizione del 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle mediche coperte dall'assicurazione
FASDAC; a sostegno delle sue domande esponeva di non essere stato favorevole alla separazione e di aver scoperto solo dopo la stessa che la moglie intratteneva da due anni relazione extraconiugale con tale;
Per_2 di aver scoperto che il nuovo compagno della resistente era un uomo violento, con lavori precari e precedenti penali;
che gli aveva precedentemente narrato di avere questa frequentazione amicale, chiedendogli CP_1 di intercedere presso le sue conoscenze per far trovare a un lavoro;
che ciò avveniva, ma che Per_2 Per_2 perdeva il lavoro per un grave fatto di violenza ai danni di un collega;
che la moglie lavorava part time a tempo indeterminato, in smart working, con reddito mensile di euro 1.400; che in sede di separazione, ignorando la relazione extraconiugale, egli le aveva ceduto a titolo gratuito la metà della casa coniugale (del valore di 400.000 euro) e 100.000 euro di denaro liquido;
di essere dirigente di e di aver chiesto ed CP_2 ottenuto di poter lavorare in smart working;
di aver iniziato una relazione dopo la separazione e di aver Per_ intenzione di intraprendere una convivenza;
che era molto legata alla sua nuova compagna ed ai di lei figli;
che la minore invece non aveva un buon rapporto con il nuovo compagno della madre.
In data 16.6.2023 si costituiva la resistente, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Per_ del matrimonio, con affido condiviso e conferma di collocamento e tempi di permanenza di presso i Per_ genitori come da condizioni di separazione;
la conferma del contributo al mantenimento di da parte del ricorrente di euro 1.448,37 mensili, oltre al 100% della retta della scuola paritetica, oltre all'80% delle spese straordinarie ed al 100% delle mediche coperte da FASDC;
di poter percepire il 100% dell'Assegno
Unico; che fosse posto a carico del ricorrente un contributo al suo mantenimento di euro 272,25 mensili oltre al 10% dell'importo netto del premio variabile percepito da a maggio di ogni anno;
a sostegno Pt_1 delle sue domande la resistente esponeva che la relazione tra le parti si era deteriorata a causa del disinteresse Per_ di di aver sacrificato le sue aspettative professionali per dedicarsi alla casa ed a;
che ciò aveva Pt_1 permesso a di avere una brillante carriera (da operaio specializzato a Dirigente del settore fresco di Pt_1 pagina 10 di 28 , senza preoccuparsi della crescita della FI;
di aver sempre seguito le attività scolastiche (essendo CP_2
Per_ stata per anni rappresentante di classe e seguendo la FI nei compiti) ed extrascolastiche di (che ha accompagnato dal pediatra, a chitarra, a catechismo, agli sport, …), anche con l'aiuto dei nonni materni;
che Per_ la casa coniugale era cointestata ed acquistata anche con denaro della sua famiglia;
che finalmente accettava la separazione dei genitori ed era serena;
che il lavoro part-time era stato da lei richiesto su istanza del marito, che voleva che ella si occupasse della casa e della famiglia;
che godeva di autovettura, Pt_1 cellulare e PC aziendali.
- all'udienza del 26.6.2023 le parti rispettivamente dichiaravano: vivo a CE AD, convivo con la mia compagna, a casa sua, è circa un mese che mi sono Email_1 trasferito. La casa della mia compagna non è gravata da mutuo, la mia compagna lavora nella azienda del padre, si occupa di amministrazione, con retribuzione di circa 1800/2000 euro mensili. Io lavoro in come dirigente, con retribuzione CP_2 mensile di circa euro 8.000 netti su 14 mensilità. Lavoro a Limito di Pioltello, con orario flessibile, anche perché non mi occupo più di un singolo stabilimento, ma sono responsabile degli acquisti freschissimi (carne, pesce, versura e frutta) con orario 8 - Per_ 17.30 e la possibilità di fare due giorni in smart working. Attualmente vedo il martedì sera per cena, e ogni due settimane dal venerdì alle 19.30 sino alla domenica sera alle 21. È meno di quello che vorrei, i rapporti con mia FI sono ottimi, anche Per_ Per_ con la mia compagna e i due figli della mia compagna, che hanno un'età simile a quella di . va a scuola dal lunedì al venerdì, dalle 8 e due giorni esce alle 12.30 circa, per tre giorni invece alle 16.30. viene accompagnata dai nonni e ripresa dalla mamma o dai nonni materni, le attività pomeridiane sono il mercoledì danza dalle 18 alle 19 e il venerdì chitarra, alle
16.30 circa. Il mercoledì ha anche catechismo. Il rientro di danza è con il nonno materno, a chitarra l'accompagna la mamma con il suo nuovo compagno. L'assegno unico lo percepisce la signora. Sono preoccupato perché il compagno di ha CP_1 procedimenti penali per maltrattamenti e usa cocaina.
: vivo a CE AD, in una casa di mia proprietà non gravata da mutuo, vivo da sola con Controparte_1
Per_
, lavoro a Milano, in un'agenzia di pubblicità, sono referente amministrativa e finanziaria. La mia retribuzione è di circa
1200 euro, oltre 13ma e 14ma. Lavoro part time 8.30/13.30 e due giorni in presenza, il resto in smart working. Preciso che Per_
esce alle 13.00 nei giorni in cui non fa rientro, ha un'attività aggiuntiva il mercoledì e si fermava a scuola fino alle 15.30. il catechismo è dalle 17 alle 18 e poi dalle 18 alle 19 ha danza. è il venerdì dalle 16.20 alle 17.10. alle attività Per_5 pomeridiane l'accompagno io e poi mi aiuta anche mio papà per il recupero. Io frequento una persona, ma non è Persona_2 un compagino che vive con me. Non ha precedenti penali, ha un procedimento in corso con la ex moglie. Io non metto in discussione Per_ la compagna di mio marito e non vedo perché lui debba farlo, io sono rappresentante di classe di e mi occupo molto di lei. Per_ Non l'ho mai messa in situazioni di pericolo, sto frequentando persone, ma il mio obiettivo è stare bene con . Mio marito Per si è messo in contatto con la ex moglie del mio compagno che adesso mi stalkerizza. non è mai stata affidata a nessun Per_ altro se non a me, io non l'affido mai a soggetti terzi e non ho mai negato a di ampliare i tempi con il padre. Percepisco il
100% dell'assegno unico, che adesso è di 150 euro mensili circa.
pagina 11 di 28 Per_
- all'udienza del 11.7.2023 dichiarava: Stamattina ero a casa con la mamma e l'ho truccata. Trascorro un weekend sì e uno no con la mamma e il papà, poi il martedì vedo papà. Settimana scorsa sono andata in Costa Azzurra con mio papà, Per
che è la sua compagna e i due figli, che ha 12 anni e che frequenta la terza elementare. Io mi trovo Per_6 Tes_3
Per_ bene con tutti e tre, li conosco da circa da due anni e mezzo, li ho conosciuti al cinema a dicembre. Mi trovo meglio con andiamo d'accordo mentre con bisticciamo un po', ci chiamiamo e Io sto molto bene con papà, Tes_3 Per_8 Per_9
Per giochiamo e ci divertiamo, al suo compleanno gli abbiamo regalato una parrucca. Io, , e ci chiamiamo Per_6 Tes_3 banda o associazione a delinquere. Mi diverto anche con la mamma, ma in modo diverso, guardiamo i film, facciamo i giri in Per_1 bici o ci facciamo le maschere di bellezza. I nonni paterni si chiamano e stare con la nonna è un po' stressante Per_10 perché è molto attiva, mentre con il nonno è più tranquillo, mi fa i massaggi ai piedi. Con i nonni materni, che si chiamano
e , andiamo anche in vacanza in montagna, nonno mi porta a varie attività, è molto presente. Conosco Per_12 Per_13 Per_12
Per_ anche il fidanzato di mamma, io lo chiamo telefono perché l'ho conosciuto al telefono, ma si chiama non ricordo bene da quanto lo conosco, penso da meno di un anno. Ora sta lavorando di notte e quindi lo sto vedendo poco, però mi capita di vederlo
e andiamo al cinema o fare i giri in bici con la mamma, quando non voglio vederlo posso dirlo alla mamma. Mi è già capitato di dire alla mamma che avrei preferito stare sola con lei, in alcune occasioni. Anche ha figli ma non li conosco, dovrebbero Per_2 essere due, so che ha 8 fratelli, ma non so altro. Questa estate non so ancora cosa farò, se ho capito bene tra 3 settimane vado in vacanza con papà in Sardegna, a casa di , è una casa bellissima dove siamo stati anche l'anno scorso. questo weekend Per_6 dovrei andare in montagna con la mamma e i nonni, ma senza In generale mi piacerebbe trascorrere più tempo con papà, Per_2 io lo sento al telefono sia a mezzogiorno che la sera ma ci vediamo poco, mi piacerebbe trascorrere più tempo con lui sia durante le vacanze che durante l'anno. Penso che l'anno prossimo sarà l'ultimo anno di chitarra perché è un corso che seguo alle medie, mentre danza vorrei continuare a farla per sempre. Per_ Il Giudice dava atto che è una ragazzina solare e serena, che racconta di sé e dei suoi rapporti con i familiari con ironia, diventa più seria e composta solo quando accenna al compagno della madre. Per_
- A scioglimento della riserva, il Giudice disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola e ogni settimana dal martedì alla uscita da scuola sino al mercoledì al rientro a scuola, riduceva ad euro 1.300 mensili a far data da Per_ Per_ luglio 2023 l'importo del contributo al mantenimento ordinario di;
disponeva che non avesse contatti con;
incaricava i servizi sociali competenti per il territorio di CE AD di monitorare Per_2 il nucleo familiare. Per_
- all'udienza del 12.12.2023 il legale del ricorrente esponeva che il rapporto tra e la madre era peggiorato, Per_ e che aveva aggredito la FI;
chiedeva cambio di collocamento di . CP_1
Per_
- a scioglimento della riserva il Giudice disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola ed ogni settimana dal martedì alla uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola, riduceva ad euro 1.000 mensili l'importo del pagina 12 di 28 Per_ contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente per il mantenimento ordinario di , confermava nel resto i provvedimenti in essere.
- in data 27.12.2023 il legale del ricorrente depositava istanza urgente di modifica dei provvedimenti Per_ provvisori, allegando che il 26.12.2023 riferiva di essere stata vessata ed insultata da una zia materna alla presenza della madre;
che la minore aveva chiesto alla madre di poter rientrare prima presso la casa paterna, ed era stata presa per i capelli e trascinata da che la madre si rivolgeva alla FI CP_1
Per_ apostrofandola come “traditrice”, “ingrata” e “bugiarda”; che aveva espresso la volontà di non trascorrere il Capodanno con la madre;
domandava la modifica dei provvedimenti provvisori, con Per_ collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna con possibilità per di vedere e tenere CP_1
Per_ con sé due volte la settimana per qualche ora durante la giornata, ma senza pernottamento ed alla presenza di soggetti terzi (nonni materni, zii, assistenti sociali).
- il Giudice, con decreto del 27.12.2023, sospendeva in via provvisoria ed urgente i tempi di permanenza di Per_
presso la madre e, ritenuto necessario instaurare il contradditorio sull'istanza, fissava udienza in data
9.1.2024.
- all'udienza del 9.1.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: Per_ Per_
il 26 dicembre era con la mamma, e fino alle 21, non ci voleva andare, perché c'erano stati episodi di Pt_1 violenza fisica, ma io le ho detto che era importante andasse. Le ho chiesto poi via messaggio se sarebbe tornata per cena, poi è tornata a casa alle 20.30, aveva già mangiato, e mi ha raccontato che la prozia le ha detto che è una bugiarda, cattiva, che non Per_ Per_ vuole bene alla mamma. mi ha detto che alle 18 voleva tornare a casa, la mamma le ha detto di no, si è alzata, è Per_ andata verso la porta e l'ha presa per i capelli e la ha messa sul divano, si è alzata di nuovo e di nuovo è stata CP_1
Per_ Per_ trascinata per i capelli, fino alle scale. è andata in camera, ha chiamato e la prozia, poi ha mangiato CP_1 Per_2 da lei ed è venuta da me. da me è scoppiata a piangere, in modo disperato, faceva fatica a respirare, le ho detto di calmarsi.
Faceva fatica anche a raccontare. Nei giorni successivi è andato tutto bene, era tranquilla, ma mi cercava molto, chiedeva che dormissi in camera con lei, domenica sera ha iniziato ad andare in ansia, in vista di questa udienza. Ha sentito la mamma in questi giorni, con telefonate e messaggi. Per Codibue: ho trovato una lettera per me nella scrivania di per me che chiedo di poter produrre. Già i giorni prima del 26 Per_
mi ha chiesto di tornare prima perché il papà aveva organizzato una serata con gli amici e le ho chiesto di poterne parlare con lei. Quando è arrivata a casa mia ed ha aperto i regali è rimasta delusa perché non potevano competere con i regali del padre, molto più costosi. Poi il padre ha iniziato a chiederle di tornare prima, per cena, e lei diventa scontrosa. Alle 17 mi ha cominciato
a chiedere di tornare dal padre, mia zia non ha detto nulla, non è vero che le ha detto bugiarda o cattiva. Mio padre le ha detto che ci era rimasto male del fatto che lei non fosse serena del tempo trascorso in famiglia. Ma siamo tornati a casa e lei ha preso la giacca e presa a calci la porta perché voleva tornare a casa dal padre, a questa cena con gli amici. Io non ho mai messo le mani Per_ addosso a , non lo ho mai fatto, ma abbiamo discusso e l'ho allontanata dalla porta. Tra l'altro la cena con gli amici era Per_ una bugia, non c'era. È vero che con discutiamo, non mi va bene che si trucchi e si lavi poco. Io ho detto a che Pt_1 pagina 13 di 28 Per_
si comporta male con me, e lui mi ha accusato di non conoscerla. Gli assistenti sociali mi hanno detto che sono dispiaciuti di quello che sta succedendo.
- a scioglimento della riserva il Giudice modificava i tempi di permanenza della minore presso il padre durante le festività e nel resto confermava i provvedimenti in essere.
- in data 6.2.2024 la resistente si costituiva con un nuovo difensore, il quale si riportava a tutto quanto già prodotto e dedotto dal precedente, facendo altresì proprie le conclusioni.
-il Giudice rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti e disponeva l'ascolto degli operatori dei servizi sociali.
- all'udienza del 27.2.2025 l'assistente sociale Ilaria Colombo e la dott.ssa Maria Elena Corti psicologa Per_ Per esponevano di essere preoccupate per , che è affaticata, sono stati fatti incontri con i genitori, anche a domicilio, continua ad essere molto appesantita dalla situazione in atto, ma non è iniziato ancora l'intervento educativo, perché c'era Per_ incompatibilità di orario in base agli impegni sportivi di , la mamma diceva che la danza non si può spostare, mentre il padre riteneva che si potesse spostare al venerdì per far partite l'intervento educativo. Quindi adesso anche volendo non avremmo
l'educatore. Se il Tribunale darà il mandato per un nuovo intervento educativo dovrà essere fatta una nuova ricerca. I rimandi Per_ di sono gli stessi già portati e forse il fatto di aver parlato l'ha messa in una situazione di maggior fatica con la mamma.
La mamma ed il papà stanno facendo percorsi di supporto, ma non si vedono ancora risultati, è nella relazione con la minore
Per_ che ci sono le fatiche per . Stanno finendo le valutazioni psicodiagnostiche anche sulla minore. Siamo preoccupati anche
Per_ perché ci sono stili educativi diversi e sta crescendo e le cose diventano più difficili. (…) che in questo momento di crescita
Per_ e fatica di forse un approccio più plastico sarebbe stato più opportuno. Non c'è nessun attacco alla figura materna, cui
Per_ Per
è legata, ma è demoralizzata.
- il Giudice istruttore confermava i provvedimenti in essere e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, all'esito delle valutazioni psicodiagnostiche.
-le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
-viene confermato l'affido condiviso di (n. 4.12.2012) ad entrambi i genitori. Persona_1
pagina 14 di 28 La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente monitorato dai servizi sociali competenti, è stato disposto Per_ ascolto di in data 11.7.2023, sono state sentite le parti e gli operatori dei servizi sociali, è stata acquisita documentazione afferente il nuovo compagno della madre, stanti le gravi allegazioni operate da sulle Pt_1 condotte dell'uomo. Per_ Sentita alla udienza del 11.7.2023, è apparsa una ragazza serena e solare, legata ad entrambi i genitori, che evidentemente le hanno manifestato autentico affetto ed attenzioni.
Ella ha espresso entusiasmo per la frequentazione con la compagna del padre e i di lei figli, e manifestato il desiderio di trascorrere più tempo con è peraltro incontroverso che fino a qual momento Pt_1 CP_1 si sia sempre dedicata all'accudimento morale e materiale della FI. Per_ Durante l'ascolto di del luglio 2023, gli accenni a sono stati peraltro gli unici momenti in cui Per_2
l'atteggiamento solare e spensierato della minore ha lasciato posto a serietà e compostezza, quasi che il riferimento all'uomo inducesse nella ragazza poca serenità.
Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del
12.12.2023 è emersa l'elevata conflittualità tra le parti;
anche i nonni paterni e materni sono apparsi partecipi di tale conflittualità e schierati con i rispettivi figli. Per_ A dire di sarebbe in difficoltà rispetto agli sbalzi di umore materni, in quanto avrebbe Pt_1 CP_1 reazioni sproporzionate per intensità e frequenza;
per tale motivo, la minore preferirebbe comunicare con la Per_ madre via messaggio quando non è presso di lei;
riferisce altresì che rientrerebbe dalla casa Pt_1 materna nervosa, anche in ragione della presenza di . Per_2
Gli operatori hanno conosciuto i nuovi compagni delle parti;
a due figli nati nel 2015 e nel 2016; Per_14 agli operatori, ha riferito di svolgere l'attività di artigiano serramentista, a partita IVA;
di non avere Per_2 rapporti frequenti con i propri figli ( , 9.5.2006, ed , 3.3.2011) a causa delle continue richieste Per_15 Per_16 materiali che essi gli formulano ed alle quali egli non risponde positivamente, in quanto a suo dire intenderebbe trasmettere loro spirito di sacrificio;
egli ha negato l'utilizzo di sostanze, ed ha esposto di essere risultato positivo agli esami effettuati a causa dell'assunzione di una farmaco antidolorifico.
Dalla documentazione acquisita è emerso che è sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti Per_2 nei confronti della ex moglie;
dagli atti del procedimento di separazione emerge che egli è stato ripetutamente pagina 15 di 28 invitato ad accedere al SERD per la verifica dell'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, verifica che ha dato esito positivo (provvedimento del 11.5.2023 reso nel procedimento rgn. 6601/2021); dovrebbe incontrare i figli in spazio neutro, ma entrambi rifiutano contatti con il padre. Per_ Dalla relazione dei servizi sociali del dicembre 2023 emerge che ha indirizzato il dialogo con gli operatori sul rapporto con la madre, evidenziando che la donna è spesso al telefono durante i tempi di Per_ permanenza della FI presso di lei e che non ha tempo per dialogare con di alcun argomento, a differenza di quanto avverrebbe con il padre.
Gli operatori hanno concluso evidenziando la necessità di percorso di supporto psicologico per entrambe le figure genitoriali, al fine di consentire loro la rielaborazione dei vissuti separativi;
hanno evidenziato la Per_ necessità di osservare le dinamiche di vita di presso entrambi i contesti e proposto l'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, sino a giungere ad un collocamento prevalente presso di lui;
hanno evidenziato infine la necessità di colloqui con gli insegnanti della minore.
Il Giudice ha aumentato i tempi di permanenza presso il padre e disposto prosecuzione del monitoraggio.
In data 27.12.2023 ha depositato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, allegando che il Pt_1
Per_ giorno di Santo NO 2023 è stata insultata da una zia materna alla presenza della madre e percossa da dopo aver manifestato il desiderio di tornare a casa del padre. CP_1
Per_ La resistente ha eccepito di non aver mai percosso la FI;
che al contrario era ad aver assunto atteggiamenti violenti verso la madre;
ha chiesto l'ascolto della minore e l'effettuazione di valutazioni psicodiagnostiche su tutti i membri del nucleo familiare. Per_ Il Giudice ha modificato i tempi di permanenza di presso i genitori durante i ponti e le festività, ha Parte disposto presso l'abitazione materna ed il completamento delle valutazioni anche psicodiagnostiche sul nucleo.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista dell'udienza del 4.6.2024 è emerso che le parti hanno una visione divergente della condizione della FI rispetto alla relazione con la madre;
è Pt_1 preoccupato per tali frequentazioni, anche in relazione agli scatti di ira che la resistente avrebbe verso la FI, mentre ritiene che la minore sia serena;
la resistente ha iniziato in ogni caso un percorso di supporto CP_1 psicologico e di sostegno pedagogico. Per_ Ascoltata anche dagli operatori dei servizi, ha riportato un progressivo affievolimento del rapporto con la madre, percepita come distante emotivamente ed accusatoria verso di lei;
ha lamentato altresì il troppo tempo che la madre trascorrerebbe al telefono con il compagno, sottraendole attenzioni;
la minore ritiene la situazione immodificabile e teme che la madre potrebbe prendersela con lei in relazione alle dichiarazioni rese agli operatori;
la minore riferisce invece che il rapporto con il padre e la di lui compagna è buono;
ella si sente accolta ed ascoltata.
pagina 16 di 28 Alla udienza del 27.2.2025 sono stati ascoltati gli operatori dei servizi sociali che hanno dichiarato di essere Per_ Per_ preoccupate per , che è affaticata, sono stati fatti incontri con i genitori, anche a domicilio, continua ad essere molto appesantita dalla situazione in atto, ma non è iniziato ancora l'intervento educativo, perché c'era incompatibilità di orario in Per base agli impegni sportivi di , la mamma diceva che la danza non si può spostare, mentre il padre riteneva che si potesse spostare al venerdì per far partite l'intervento educativo. Quindi adesso anche volendo non avremmo l'educatore. Se il Tribunale Per_ darà il mandato per un nuovo intervento educativo dovrà essere fatta una nuova ricerca. I rimandi di sono gli stessi già portati e forse il fatto di aver parlato l'ha messa in una situazione di maggior fatica con la mamma. La mamma ed il papà stanno facendo percorsi di supporto, ma non si vedono ancora risultati, è nella relazione con la minore che ci sono le fatiche per Per_
. Stanno finendo le valutazioni psicodiagnostiche anche sulla minore. Siamo preoccupati anche perché ci sono stili educativi Per_ Per diversi e sta crescendo e le cose diventano più difficili. (…) che in questo momento di crescita e fatica di forse un Per_ Per_ approccio più plastico sarebbe stato più opportuno. Non c'è nessun attacco alla figura materna, cui è legata, ma è demoralizzata.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti in vista della udienza del 10.6.2025 è emerso che sono state Per_ concluse le valutazioni psicodiagnostiche sui membri del nucleo;
agli operatori ha ribadito la sintonia esistente con il padre e le difficoltà relazionali con la madre.
Dalla valutazione psicodiagnostica di emerge come la stessa riferisca di una famiglia di origine CP_1 serena;
lei e si sono conosciuti nell'ambito dell'oratorio e la donna riferisce di aver apprezzato la Pt_1 visione del marito come uomo forte;
di aver però talvolta faticato a contenerne la determinazione, sfociata a suo dire in prepotenza ed oppressione;
secondo la sua opinione, la crisi familiare è scaturita da un momento di difficoltà connesso alla perdita di lavoro ed alla malattia dei di lei familiari, alla necessità di accudimento di Per_
ed al maggior impegno lavorativo di che l'avrebbe fatta sentire sola;
ella riferisce di un clima Pt_1 sempre più conflittuale a casa, e di episodi di violenza;
di aver quindi chiesto la separazione, dopo aver maturato la decisione anche in relazione a nuove conoscenze fatte in occasione di un periodo di cura e riabilitazione per un delicato intervento chirurgico.
Riferisce di aver iniziato una relazione con nel periodo della separazione e che egli non riveste un Per_2
Per_ ruolo accuditivo, ma piuttosto ludico rispetto a;
la valutazione esclude la sussistenza di una psicopatologia maggiore, ma evidenzia la presenza di tratti istrionici, dipendenti e compulsivi, che portano a ricercare approvazione e appoggio nei soggetti intorno a lei, per garantirsi affetto a guida;
la CP_1 valutazione conclude evidenziando la necessità che ella prosegua il percorso di psicoterapia in atto.
Nel corso della valutazione psicodiagnostica, evidenzia di aver avuto una famiglia di origine unita ed Pt_1 affettivamente connotata;
riferisce con piacere le proprie vicende nel corso dell'adolescenza, anche in relazione ai gruppi di amici con i quali è cresciuto;
verso i 20 anni ha avuto una relazione di due anni con l'attuale compagna;
successivamente ha conosciuto egli riferisce di un rapporto sereno, che si è CP_1 modificato in concomitanza del suo maggior impegno lavorativo, dal 2017 in poi, e dell'intervento chirurgico pagina 17 di 28 subito dalla moglie nel 2019; egli riferisce che da quel momento ha modificato il proprio carattere, CP_1 divenendo a suo dire più volgare ed attenta ai beni materiali;
che dopo qualche tempo ella gli ha comunicato di volersi separare;
egli nel 2022 ha iniziato a frequentare l'attuale compagna, con la quale convive;
riferisce di un buon clima familiare anche con i di lei figli;
esprime preoccupazione per la frequentazione di CP_1 con;
la valutazione evidenzia la sussistenza di un funzionamento rigido e rispettoso delle regole, e di Per_2 tratti austeri e severi;
anche per EL non emergono psicopatologie maggiori, ma modesta elevazione alla scala istrionica e significativa elevazione a quella ossessivo compulsiva.
Per il ricorrente, la valutazione conclude suggerendo la prosecuzione della psicoterapia in atto. Per_ Dalla valutazione di emerge una buona capacità introspettiva, anche rispetto all'orientamento scolastico ed ai rapporti con i genitori, che descrive in modo attento;
ella racconta con sofferenza il periodo separativo, anche per aver assistito a grandi reazioni rabbiose da parte dei genitori. Per_
riferisce che attualmente la madre è meno arrabbiata e dunque il rapporto con lei è migliorato;
ella riferisce di avere un buon rapporto con il padre, la di lei compagna e i figli di quest'ultima; di sentirsi più sola a casa della madre;
che frequenta un poco di buono; la minore non circostanzia ulteriormente tale CP_1 affermazione.
Anche per la minore, la valutazione non riscontra elementi psicopatologici, quanto la difficoltà di gestire due contesti di vita profondamente diversi tra loro;
non viene suggerito un percorso di sostegno individuale, ma emerge l'indicazione a che i genitori effettuino percorso di sostegno alla genitorialità.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 2.9.2025 emerge che si è presentata al servizio con la propria CP_1 terapeuta, lamentando che le proprie istanze e allegazioni di maltrattamenti non sono state adeguatamente accolte, a differenza di quelle di Pt_1
Gli operatori hanno evidenziato che il focus è portato sulla posizione della minore, invitando la resistente a concentrarsi maggiormente su tale aspetto. Per_ Le parti sono state incontrate congiuntamente e con per la presentazione del progetto di ADM e, all'esito dell'incontro, ha lamentato la presenza nel parcheggio di , circostanza che avrebbe Pt_1 Per_2
Per_ allarmato;
ha riferito di non voler più effettuare colloqui congiunti. Pt_1 ha nuovamente allegato di aver subito maltrattamenti da all'uscita del parcheggio dopo il CP_1 Pt_1 colloquio congiunto e di essersi rivolta ad un centro antiviolenza;
ha esposto di non ritenere necessario l'intervento di ADM. Parte Per_ Dalla prima relazione dell'educatrice di emerge un buon legame tra e la madre;
la minore narra con entusiasmo del fine settimana in montagna, trascorso con la madre ed i nonni materni;
l'educatrice Per_ evidenzia come fatichi a sintonizzarsi su aspetti più emotivi;
all'emergere di possibili conflitti, CP_1 si pone in una condizione di pacificazione e tende a smussare eventuali contrasti;
ciò a scapito dell'espressione più profonda dei propri sentimenti. pagina 18 di 28 Per_ Anche tende invero ad evitare argomenti emotivamente dolorosi, come la separazione dei genitori.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la denuncia di verso e la ex moglie di CP_1 Pt_1 Per_2 per molestie è stata archiviata perché il fatto non sussiste (documento 56 C ricorrente).
Alla luce di tutto quanto precede, non si ravvisano elementi sufficienti per una modifica dell'affido condiviso.
Tra le parti – nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione personale – permane una forte conflittualità ed esse hanno stili di vita molto differenti: a ricreato un contesto familiare simil idilliaco Pt_1 con la nuova compagna, molto benestante, ed i due figli di lei;
continua a gestire la FI di fatto da CP_1 mamma – single e con l'aiuto dei nonni materni, escludendo da tale gestione il nuovo compagno , Per_2
Per_ anche per imposizione del Tribunale, che ha ravvisato elementi di potenziale pregiudizio per in tale frequentazione.
Tuttavia, tali elementi negativi non hanno sino ad ora inciso sulla capacità delle parti di assumere le principali Per_ determinazioni educative in modo orientato al benessere di (scelta della scuola, dello sport, delle attività extrascolastiche,…).
Entrambe le parti hanno peraltro concluso domandando l'affido condiviso, a conferma della capacità delle stesse, nonostante tutto, di confrontarsi in modo costruttivo sulle primarie scelte evolutive che afferiscono la minore. Per_
-Quanto ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore, in sede di separazione consensuale le parti
Per_ si erano accordate perché il padre potesse vedere e tenere con sé a fine settimana alternati (quattro pernottamenti al mese) e una cena alla settimana, oltre che durante ferie e festività.
Per_ Nel corso del procedimento, anche su richiesta espressa da nel corso dell'ascolto, ed in ragione
Per_ dell'andamento dei rapporti tra i membri del nucleo (ivi compresa la lite del 26.12.2023 tra e la madre),
Per_ i tempi di permanenza di presso il padre sono stati aumentati, dapprima a due fine settimana al mese e un pernotto la settimana (per un totale di 10 pernotti al mese) e poi a due fine settimana al mese e due pernotti la settimana (per un totale di 14 pernotti al mese) e con modifica del calendario delle vacanze, accorpando i giorni di permanenza per rendere la frequenza maggiormente continuativa.
Per_ Tale calendario appare rispondente al diritto di a mantenere regolari e costanti rapporti con entrambi i
Per_ genitori, nel rispetto del diritto della minore e delle parti alla bigenitorialità: non ha più manifestato il Parte desiderio di modificare i tempi di permanenza con l'uno o l'altro genitore, e l'intervento di ha evidenziato il buon legame esistente con la madre.
All'educatrice, la minore ha recentemente narrato con entusiasmo del tempo trascorso in montagna con la madre ed i nonni materni.
È incontroverso che si sia sempre occupata della FI, anche grazie al lavoro part time, e di tutti i CP_1 suoi impegni scolastici ed extrascolastici: ne è stata rappresentante di classe, l'ha portata alle visite mediche, alle attività sportive (danza) e non (chitarra e catechismo). pagina 19 di 28 Per_ Un'eventuale ulteriore modifica dei tempi di permanenza di presso i genitori, oltre che non auspicata dalla minore, sarebbe a) in contrasto con il suo diritto a vivere in modo paritetico entrambe le figure Per_ genitoriali, cui è molto legata, b) fautrice di ulteriori sconvolgimenti logistici, dei quali non si ravvisa allo stato la necessità, nonché c) punitiva per una madre che si è sempre dedicata alla minore con affetto e sincero interesse. Per_
-il collocamento anagrafico di viene dunque mantenuto presso la madre e vengono confermati gli attuali tempi e modi di permanenza presso ciascun genitore.
-Con riferimento a , si osserva che l'articolo 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha diritto di Per_2 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata nel primo comma (…) il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa (…) determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
E dunque, salvo sussistano elementi di pregiudizio per il minore, il pieno accesso al genitore, quale imprescindibile presupposto del diritto del figlio alla bigenitorialità, postula necessariamente la sua partecipazione ad ogni aspetto della vita dell'ascendente, ivi compresa la frequentazione di eventuali compagni.
Nel caso di specie, tuttavia, la condizione personale e sanitaria di , quale emersa dagli elementi acquisiti, Per_2 induce fondati dubbi sulla compatibilità della sua frequentazione con il migliore interesse della minore: agli operatori, ha riferito di svolgere l'attività di artigiano serramentista, a partita IVA;
di non avere Per_2 rapporti frequenti con i propri figli ( , 9.5.2006, ed , 3.3.2011) a causa delle continue richieste Per_15 Per_16 materiali che essi gli formulano ed alle quali egli non risponde positivamente, in quanto a suo dire intenderebbe trasmettere loro spirito di sacrificio;
ha negato l'utilizzo di sostanze, ed ha esposto di essere risultato positivo agli esami effettuati a causa dell'assunzione di una farmaco antidolorifico.
Dalla documentazione acquisita è emerso che è sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti Per_2 nei confronti della ex moglie;
dagli atti del procedimento di separazione emerge che egli è stato ripetutamente invitato ad accedere al SERD per la verifica dell'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, verifica che ha dato esito positivo (provvedimento del 11.5.2023 reso nel procedimento rgn. 6601/2021); dovrebbe incontrare i figli in spazio neutro, ma entrambi rifiutano contatti con il padre.
Dal documento 52 ricorrente emerge che è stato condannato in data 17/06/25 dal Tribunale di Per_2
Monza a 4 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 572 e artt. 81 cpv.,582 e 585 c.p. nei confronti dei figli e della moglie;
dalla sentenza emerge che egli avrebbe minacciato ripetutamente di morte e ingiuriato la moglie ("Devi pulire,lavare e cucinare perché sei una schiava" " Puttana, sei una cattiva mamma, sei una cattiva moglie;
tu dipendi da me", "Ti mando in ospedale,ti uccido" “stai rischiando la vita.... Ti farò piangere come non hai mai pianto.... Ti smonto a te e a lui ... pezzente... lavori con la bocca...puttana". ) ed il figlio maggiore ("sei una merda...non pagina 20 di 28 dovevi venite al mondo"), e percosso in più occasioni la moglie, cagionandole in una di queste circostanze lesioni consistite in distorsione e distrazione del collo e algia alla coscia sinistra con ematoma sottocutaneo.
Alla luce di quanto precede, viste le condotte violente dell'uomo e la sua possibile condizione di dipendenza Per_ da sostanze appare necessario, a tutela della serenità di , continuare ad escludere frequentazioni tra la stessa e . Per_2
-si incaricano i servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nella predisposizione di Parte
presso l'abitazione materna, per verificare la situazione di benessere della minore e l'andamento dei Per_ rapporti tra le parti e i genitori e .
-Quanto agli aspetti economici, la disciplina dell'assegno divorzile è stata modificata dalla l. 74/1987, a seguito della quale l'articolo 5 l. 898/1970, per quanto di interesse, recita: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Dopo la novella legislativa, la giurisprudenza si è da subito orientata ad una distinzione tra criteri attributivi del contributo ('insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive”) e criteri determinativi (assistenziali "le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi", compensativi "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune” e risarcitorio "le ragioni della decisione"), questi ultimi tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio.
Tale orientamento è stato recepito e specificato nella sentenza Cass. S.U. 11490/ 1990, secondo la quale i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi, inteso come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
All'accertamento del diritto non è necessario il riscontro di uno stato di bisogno, essendo sufficiente l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate.
Ove sussista tale presupposto (l'an del contributo), la liquidazione in concreto deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. pagina 21 di 28 E dunque, secondo la giurisprudenza formatasi immediatamente dopo la novella legislativa, i criteri indicati nella prima parte della norma hanno funzione meramente determinativa dell'assegno, da attribuirsi sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
Dopo quasi un trentennio, tale consolidato orientamento è stato posto in discussione da Cass. Sent. n.
11507/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante la non autosufficienza economica dello stesso, individualmente inteso, ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possono essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.
Le ragioni del revirement sono motivate dalla Cassazione con la ritenuta inattualità del precedente orientamento e la sua incapacità di valorizzare le scelte personali e le loro conseguenze sotto il profilo dell'autoresponsabilità.
Chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale, la Cassazione, con la pronuncia a Sez. Unite n.
18287/2018, ha analizzato la natura del contributo al mantenimento, ed ha infine sancito il superamento della dicotomia tra an dell'attribuzione ed il quantum del contributo;
secondo le Sezioni Unite tale dicotomia non è pienamente rispettosa del dato normativo e dei precetti costituzionali, in quanto è idonea a privare di rilevanza i criteri assistenziali, compensativi, risarcitori e la durata del vincolo, ove non venga riscontrata inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, a prescindere dal parametro utilizzato per ravvisare tale inadeguatezza.
Le Sezioni Unite evidenziano comunque come tale criticità interpretativa è stata acuita dalla sentenza Cass. n.
11507/2017, che ha appunto parametrato l'adeguatezza dei mezzi alla mera autosufficienza economica dell'istante, al fine di valorizzare i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità.
L'esito di tale orientamento, secondo le Sezioni Unite, è che i criteri di cui alla prima parte della norma (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio) vengono di fatto completamente pretermessi dalla valutazione sulla spettanza del contributo, ove il soggetto risulti economicamente autosufficiente secondo un parametro oggettivamente valutabile, con sostanziale disapplicazione del dato normativo.
Le Sezioni Unite evidenziano peraltro come i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità debbano essere necessariamente declinati nell'ambito della realtà sociale in cui si svolge la vita dell'individuo, ex articoli
2, 3 e 29 Costituzione (con riferimento alla famiglia): se la scelta di porre fine al vincolo coniugale può essere autonomamente assunta da un solo coniuge, la condizione economica delle parti all'esito della storia di coppia può essere strettamente connessa alle scelte operate dai coniugi durante la sussistenza del vincolo, anche ex articolo 143 c.c.. pagina 22 di 28 E dunque, secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi non può essere condotta né avendo come parametro la mera autosufficienza economica, oggettivamente intesa, né l'insufficienza degli stessi a conservare all'istante un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: ciò al fine di valorizzare appunto l'autoresponsabilità e le determinazioni assunte nell'ambito del progetto di vita coniugale, ed evitare locupletazioni da parte di chi si trovi in una situazione di oggettivo squilibrio economico
– patrimoniale con il partner, non determinato dall'effettuazione consapevole di comuni scelte di vita nell'ambito di un vincolo di apprezzabile durata temporale: Il c.d. assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa;
il suo riconoscimento postula dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante non già al conseguimento di un' astratta autosufficienza economica, bensì al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Il giudizio sulla debenza e sulla quantificazione del contributo deve dunque essere effettuato all'esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
E dunque, superata la dicotomia tra parametri attributivi e determinativi, gli indicatori assistenziali, perequativi, compensativi, e la durata temporale del vincolo permeano il giudizio sulla adeguatezza dei mezzi, nell'ambito di una valutazione necessariamente specifica della storia della coppia.
Tale valutazione, con riferimento agli indicatori assistenziali, è supportata dall'esistenza dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 5 c. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge 74/1987: I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni
e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'esercizio di tale potere ufficioso incontra il limite di una contestazione specifica effettuata da una parte della situazione economico - patrimoniale delineata dall'altra
(cfr. Cass. Sent. n. 9756/1996 In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria è subordinato alla disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge.
Cfr. anche Cass. sent. n. 496/1996 Per "contestazione" - prevista dalla norma quale condizione per l'esperimento di
(ulteriori) indagini - si intende la negazione (non in sé, ma) supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza Cass. Sent. n.
2098/2011 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio,
l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad pagina 23 di 28 assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati)
Se l'indagine sulla effettiva sperequazione tra la condizione economico patrimoniale delle parti può dunque giovarsi dei poteri istruttori d'ufficio, nei limiti sopra citati, la valutazione dei parametri perequativi e compensativi non può prescindere, per richiamare le Sezioni Unite, da un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Tale accertamento, si ritiene, deve essere condotto secondo gli ordinari principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.
Nel caso di specie, è dirigente di importante società di grande distribuzione, e nell'anno di imposta Pt_1
2020 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 225.779 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 10.828 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 247.317, in crescita rispetto al precedente e pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 11.822 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di euro 299.440 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 14.238 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Il suo reddito netto è cresciuto di oltre il 30% nel corso del giudizio.
Vive ospite della sua compagna, in abitazione non gravata da mutuo;
la compagna lavora nell'azienda di famiglia, con reddito che nell'anno di imposta è stato pari ad euro 57.712 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 3.246 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500 mensili) la disponibilità mensile di dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, è di euro 13.738 in base all'ultimo Pt_1 anno di imposta considerato.
Egli allega di essere titolare di investimenti per euro 510.000 circa;
è titolare di conto corrente proprio con saldo di euro 30.000 circa e di conto corrente cointestato con la compagna con saldo di euro 2.000 circa
(documentazione depositata in data 29.5.2025).
Gode di benefit come l'auto aziendale e il telefono (circostanza incontroversa).
La resistente nell'anno di imposta 2020 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente part time di euro
19.994 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1587 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Nell'anno di imposta 2024 ha dichiarato un reddito a lavoro dipendente presso Picnic s.r.l. di euro 22.487 ed euro 2625 presso società di architettura, pari – dedotti gli oneri tributari anche per imposta sostituiva – a complessivi euro 1780 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità. pagina 24 di 28 Il suo reddito è cresciuto di meno del 10% nel corso del giudizio.
Vive nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà e non gravata da mutuo;
la metà dell'immobile le è stato donato da a seguito di accordi di separazione (valore allegato dal ricorrente euro 400.000), siccome Pt_1 euro 100.000 in liquidità, attualmente investiti in titoli.
È titolare di conto corrente con saldo di euro 5000 circa e di altro conto con saldo di euro 3000 circa (cfr. documentazione prodotta il 27.5.2025).
Percepisce euro 98 mensili di assegno unico.
Allega spese condominiali di euro 433 mensili, di rimborsare due finanziamenti con rata mensile di euro 117 ed euro 206; considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 622.
Dall'esame degli estratti conto depositati in data 27.5.2025 emerge che tra gennaio 2023 e maggio 2025 ella ha effettuato bonifici a favore di per euro 11.400 circa dal conto 230 e 17900 circa dal conto 442, Per_2 alcuni per cifre importanti (ad esempio euro 5.000 il 20 giugno 2023 dal conto 230, euro 3500 il 28.8.2024 dal conto 442) ed altri in piccole somme (euro 50, euro 100…), alcuni dei quali anche a distanza ravvicinata
(un giorno dopo l'altro, cfr. euro 1500 ed euro 750 il 3.2.2025 dal conto 442); il tutto per un totale di euro
29.270 circa.
Di questi importi, ha provveduto alla restituzione soltanto di euro 7.221,85, di cui 1860 a ridosso della Per_2 definizione del procedimento, dopo che il Tribunale ha ordinato alla resistente la produzione in giudizio degli estratti conto non omissati nei destinatari dei bonifici, come invece aveva fatto in data 20.2.2025. CP_1
Per_ E dunque la resistente – che lamenta che abbia possibilità economiche inferiori quando è con lei rispetto a quelle godute con il padre (cfr. da ultimo pagina 12 comparsa conclusionale resistente) – negli ultimi 2 anni ha destinato circa 30.000 euro (e dunque oltre 1000 euro mensili) al suo nuovo compagno, in luogo che utilizzarli per il mantenimento della FI.
La resistente allega – senza provarlo – che trattasi di pagamenti per lavori edili effettuati;
la circostanza è sguarnita di prova, ed in ogni caso inattendibile considerato che a) sussistono bonifici istantanei ravvicinati, anche per importi minimi (100, 150, 50 euro), b) nessuna delle causali di bonifico fa riferimento ai lavori effettuati, c) tali esborsi sono stati in (minima) parte restituiti.
Se peraltro la causale dei versamenti fosse quella allegata, non vi sarebbe stata ragione per l'omissione dei destinatari dei bonifici, come fatto nella produzione documentale del 20.2.2025.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze della prole
(accresciute in relazione al progredire dell'età) e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, viene determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate.
pagina 25 di 28 L'intero importo della retta scolastica verrà versato da stante la evidente disparità economica tra le Pt_1 parti;
avendo contratto assicurazione sanitaria, le spese mediche dalla stessa coperte verranno Pt_1 sostenute al 100% dal padre.
Infine, alla luce di quanto precede, considerato che a) la disparità economica tra le parti è anche connessa all'impegno delle risorse fatto da a favore CP_1 di (ben 30.000 euro in due anni), Per_2
b) in sede di separazione ha elargito alla moglie ingenti cespiti patrimoniali (la metà della casa Pt_1 coniugale ed euro 100.000) che appaiono idonei ad assolvere la funzione perequativa;
c) la resistente per età, titolo di studio, pregresse esperienze professionali appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, che ben potrà consentirle di reperire ulteriori fonti di reddito, Per_ anche in relazione ai minori impegni connessi alla gestione di ,
d) ha infine da tempo una relazione con altro soggetto, che costituisce legame affettivo stabile CP_1
e duraturo, in virtù del quale le parti si sono spontaneamente e volontariamente assunte reciprochi impegni di assistenza morale e materiale estrinsecatesi in obbligazioni naturali di mantenimento (cfr.
Cass. sent. n. 14151/2022 e Cass. sent. n. 3645/2023), e che appare dunque idonea a recidere i vincoli di solidarietà post matrimoniale, non si ravvisano i presupposti per porre in capo a un contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1
-L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito da come sinora accaduto. CP_1
-la soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese di lite
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1718 /2023 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in CE AD in data 4.10.2008 (atto n. 68 parte II serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di CE AD);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CE AD , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; Per_
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
4. Colloca la residenza anagrafica della minore presso la madre;
Per_
5. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola sino al lunedì al rientro a scuola ed ogni settimana dal martedì alla uscita da scuola al giovedì al rientro a scuola;
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore pagina 26 di 28 (Pasqua 2026 con il padre); durante le vacanze Natalizie, il giorno di Natale e quello di Santo NO, dalle 9 alle 22 con l'uno o l'altro genitore in alternanza annuale (2025: Natale con il padre e Santo
NO con la madre;
viceversa nel 2026), nonché il periodo 27 dicembre /31 dicembre sino alle ore
9, oppure 31 dicembre dalle 9 sino al rientro a scuola a gennaio (2025 primo periodo con il padre, secondo periodo con la madre;
viceversa nell'anno 2026); ponti scolastici in alternanza tra l'uno e l'altro genitore, solo se vi sia interruzione delle lezioni scolastiche;
in difetto di interruzione delle Per_ lezioni, si applicherà il calendario ordinario;
trascorrerà, altresì, 15 giorni durante le vacanze estive con la madre e 15 giorni con il padre;
tale periodo verrà concordato indicativamente tra le parti entro il 31 Maggio di ogni anno;
Per_
6. Dispone che non abbia contatti di persona, mediante chiamate o videochiamate con
[...]
; Per_2
7. Con decorrenza ottobre 2025 pone a carico del ricorrente l'importo di euro 1.000,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della FI. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025.
Pone inoltre a carico del ricorrente il 100% delle rette scolastiche, il 100% delle spese mediche coperte da assicurazione FASDAC, e l'80% delle ulteriori spese scolastiche, mediche e sportive della FI, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni pagina 27 di 28 scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Per_
8. Dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico per;
9. Incarica i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica della minore, personale delle parti, ai Per_ rapporti tra i membri del nucleo familiare e di con i nuovi compagni dei genitori, e ciò mediante colloqui con le parti, la minore, soggetti terzi (nuovi compagni delle parti, insegnanti) e predisposizione di ADM presso l'abitazione materna;
10. Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per il territorio di CE AD.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 2.10.2025
Il Presidente
CA AR
Il Giudice
UD NO
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