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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1155/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Concetta NS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Siracusa, Viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'Avv. NOCILLA DANIELA
(C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ), sito in Siracusa via M. Politi Laudien Controparte_1 P.IVA_1
n. 3, in persona dell'amministratore p.t., con sede legale in Via Fontane Bianche n.
15, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Polibio n. 70, presso lo studio dell'Avv. TRIGILIO ROBERTO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), con sede in Bologna Controparte_2 P.IVA_2
Via Stalingrado n. 45, già denominata in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. SCOLARO LAURA ( , presso il cui studio, in Siracusa V.le Tunisi 29, è C.F._4
elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
Con ordinanza del 21.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.02.2018, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, il in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., al fine di sentirlo dichiarare responsabile dei danni dalla stessa patiti a seguito della caduta avvenuta all'interno del “ e, CP_1 CP_1
per l'effetto, condannarlo al risarcimento degli stessi nella misura di € 19.389,00, o in quella maggiore o minore somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice, a sostegno della propria domanda, esponeva che, in data 01.12.2013, verso le ore 20:00, in Siracusa percorreva a piedi la Via Politi
Laudien, allorquando giunta nei pressi del civico 3 cadeva al suolo a causa di una insidiosa anomalia del piano di calpestio allocata in prossimità di una grata di scolo delle acque piovane, non visibile e non segnalata.
Affermava inoltre che il tratto di strada in questione fosse di pertinenza del convenuto, il quale doveva, dunque, considerarsi custode e, di CP_1
conseguenza, responsabile dell'accaduto, per non aver tempestivamente messo in sicurezza i luoghi. Precisava che, a seguito della caduta, subiva lesioni tali da rendersi necessario il trasporto presso il P.S. del Presidio Ospedaliero Umberto I di Siracusa, ove i sanitari di turno le diagnosticavano “Frattura della base del quinto metatarpo” lesioni successivamente dichiarate guarite in data 03.06.2014, con postumi invalidanti, come accertato nella relazione medico-legale a firma del Dott. Per_1
, versata in atti.
[...] Con comparsa di costituzione e risposta del 01.06.2018, si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore p.t., il quale, preliminarmente, Controparte_1
chiedeva fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c., con CP_4
cui aveva stipulato un contratto di assicurazione per rischi di tal fattispecie. Nel merito e in via principale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del CP_1
in quanto il tratto di marciapiede luogo del presunto sinistro non era di pertinenza sicché il convenuto, non avendo né il possesso né la proprietà dei CP_5
suddetti luoghi, non aveva alcun obbligo di effettuare riparazioni o manutenzioni.
Chiedeva pertanto, rigettarsi la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto o comunque, in subordine, dare atto del concorso di colpa della attrice ex art. 1227 c.c. in misura non inferiore al 90%, contestando, altresì, il quantum risarcitorio richiesto.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, domandava di dichiararsi il terzo tenuto a manlevare il CP_4 [...]
Politi Laudien 3 e per l'effetto condannarlo al rimborso di quanto da Controparte_6
questo versato alla attrice, a qualunque titolo, per i fatti di cui è causa.
Successivamente, ricevuta comunicazione da parte di circa la competenza alla CP_4
gestione dei sinistri occorsi in data antecedente all'1.1.2015
[...]
chiedeva ulteriore differimento dell'udienza di prima Parte_2
comparizione al fine di chiamare in causa Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa della suddetta compagnia la stessa si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2018, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della chiamata in causa in quanto, dall'atto notificato ad istanza del Condominio” non è dato ricavare la tempestività della chiamata CP_1
in causa di , né la ritualità della stessa, con conseguente Controparte_7
inammissibilità per violazione degli artt. 167 e 269 c.p.c. Nel merito e in via principale, chiedevadichiararsi il difetto di legittimazione passiva del CP_1
e l'insussistenza di ogni obbligo di indennizzo della compagnia chiamata in
[...] causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, e in via meramente gradata, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda, la compagnia terza chiamata in causa chiedeva ridurre, anche ai sensi dell'art 1227 e 2056 c.c., la pretesa risarcitoria al danno effettivamente patito e provato e proporzionalmente al grado di colpa accertato in capo all'attrice.
In caso di accoglimento della domanda attorea e nella ipotesi di ammissibilità della chiamata in causa, la istava perché fosse ritenuta tenuta a Controparte_2
manlevare il di quanto obbligato a pagare in favore dell'attrice Controparte_1
ove provate l'esistenza dell'invocata garanzia assicurativa, la operatività della stessa al momento dell'evento, nonché l'adempimento a tutte le condizioni cui la polizza subordinava la propria validità ed efficacia.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attrice e le prove testimoniali.
Indi, con ordinanza del 21.05.2025 resa all'esito dell'udienza del 09.01.2025 svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal fondata sull'assunto che il tratto di marciapiede Controparte_1
luogo del presunto sinistro non è in di proprietà del convenuto, né si CP_1
trova o sorge su suolo condominiale e pertanto non essendone né possessore, né proprietario non esiste alcun obbligo in capo allo stesso di manutenzione o riparazione.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta.
Giovi osservare come tanto il codice della strada quanto la Giurisprudenza consolidata considera i marciapiedi parte integrante della strada pubblica e, pertanto, appartenente al demanio comunale. Tale principio vale anche per i marciapiedi antistanti edifici privati o condominiali, salvo che non vi sia una prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita. Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità ha testualmente statuito. “ La custodia e manutenzione dei marciapiedi -ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali- fa capo all'ente pubblico proprietario della strada stessa, essendo destinatari al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche o tombini sussistenti sul marciapiedi non risponde il dell'antistante stabile, CP_1
salvo prova del precipuo rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima da parte del custode. Va infatti precisato che la custodia può anche far capo a diversi soggetti, a pari o diverso titolo e ciò avviene quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene che rappresenta ai sensi dell'art. 2051 c.c. il criterio di imputabilità per i danni cagionati
a terzi da cosa in custodia.” (cfr tribunale di Marsala 15/07/2021 , n. 539) idem il
Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 1408/2023 che così ha statuito “ Gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evidenziare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni”. Nello stesso senso il Tribunale di Catania , Sez III 03/03/2020
n. 850 che testualmente ha statuito: “ Gli obblighi di manutenzione dell'Ente
Pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare
l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne segue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiedi non risponde il
dell' antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato CP_1
nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento” . principio precedentemente richiamato dalla Corte Suprema di Cassazione Sez III del 03.08.2005 n. 16226.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato né la proprietà, né il possesso del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro in capo al convenuto. CP_1
E' invece emerso l'appartenenza dello stesso al demanio comunale. Ed infatti rispondendo affermativamente in sede di interrogatorio Parte_1
formale sugli articolati di cui alla seconda memoria depositata dal CP_1 CP_1
ha confermato di essere caduta mentre camminava sul marciapiedi di Via Maria Politi
Laudien, specificando che il tratto di strada percorso dall'attrice a piedi è ubicato all'esterno dell'area condominiale. Ha inoltre precisato, che il marciapiede è situato all'esterno della recinzione che delimita il suolo così confermando CP_5
l'esclusione della titolarità del bene in capo al , e dunque il dovere di CP_1
custodia del sul predetto marciapiede CP_1
Tale circostanza è stata confermata anche dal teste , il quale Tes_1
riconoscendo nelle rappresentazioni fotografiche mostrategli i luoghi del sinistro, ha pressochè confermato quanto dichiarato dall'attrice . A nulla rileva la documentazione proveniente dal prodotta dall'attrice circa l'appartenenza CP_8
del marciapiedi al stante l'inopponibilità della stessa al Controparte_1
. CP_1
Palesandosi, dunque, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del né discende il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni, comprese quelle relative al rapporto di assicurazione tra il condominio e la Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti per il corrispondente scaglione di riferimento di cui al D.M. della Giustizia n.55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva ed istruttoria espletata, avuto riguardo alla natura ed alla non complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria
Concetta NS, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del e, per Controparte_1
l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
2. Condanna alla refusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali così liquidate € 2.500,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Compensa interamente le spese tra il Condominio e la Controparte_2
Così deciso in Siracusa il 9/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta NS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1155/2018
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Concetta NS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Siracusa, Viale Zecchino n. 156, presso lo studio dell'Avv. NOCILLA DANIELA
(C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ), sito in Siracusa via M. Politi Laudien Controparte_1 P.IVA_1
n. 3, in persona dell'amministratore p.t., con sede legale in Via Fontane Bianche n.
15, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Polibio n. 70, presso lo studio dell'Avv. TRIGILIO ROBERTO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), con sede in Bologna Controparte_2 P.IVA_2
Via Stalingrado n. 45, già denominata in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. SCOLARO LAURA ( , presso il cui studio, in Siracusa V.le Tunisi 29, è C.F._4
elettivamente domiciliata;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
Con ordinanza del 21.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.02.2018, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, il in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., al fine di sentirlo dichiarare responsabile dei danni dalla stessa patiti a seguito della caduta avvenuta all'interno del “ e, CP_1 CP_1
per l'effetto, condannarlo al risarcimento degli stessi nella misura di € 19.389,00, o in quella maggiore o minore somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice, a sostegno della propria domanda, esponeva che, in data 01.12.2013, verso le ore 20:00, in Siracusa percorreva a piedi la Via Politi
Laudien, allorquando giunta nei pressi del civico 3 cadeva al suolo a causa di una insidiosa anomalia del piano di calpestio allocata in prossimità di una grata di scolo delle acque piovane, non visibile e non segnalata.
Affermava inoltre che il tratto di strada in questione fosse di pertinenza del convenuto, il quale doveva, dunque, considerarsi custode e, di CP_1
conseguenza, responsabile dell'accaduto, per non aver tempestivamente messo in sicurezza i luoghi. Precisava che, a seguito della caduta, subiva lesioni tali da rendersi necessario il trasporto presso il P.S. del Presidio Ospedaliero Umberto I di Siracusa, ove i sanitari di turno le diagnosticavano “Frattura della base del quinto metatarpo” lesioni successivamente dichiarate guarite in data 03.06.2014, con postumi invalidanti, come accertato nella relazione medico-legale a firma del Dott. Per_1
, versata in atti.
[...] Con comparsa di costituzione e risposta del 01.06.2018, si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore p.t., il quale, preliminarmente, Controparte_1
chiedeva fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c., con CP_4
cui aveva stipulato un contratto di assicurazione per rischi di tal fattispecie. Nel merito e in via principale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del CP_1
in quanto il tratto di marciapiede luogo del presunto sinistro non era di pertinenza sicché il convenuto, non avendo né il possesso né la proprietà dei CP_5
suddetti luoghi, non aveva alcun obbligo di effettuare riparazioni o manutenzioni.
Chiedeva pertanto, rigettarsi la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto o comunque, in subordine, dare atto del concorso di colpa della attrice ex art. 1227 c.c. in misura non inferiore al 90%, contestando, altresì, il quantum risarcitorio richiesto.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, domandava di dichiararsi il terzo tenuto a manlevare il CP_4 [...]
Politi Laudien 3 e per l'effetto condannarlo al rimborso di quanto da Controparte_6
questo versato alla attrice, a qualunque titolo, per i fatti di cui è causa.
Successivamente, ricevuta comunicazione da parte di circa la competenza alla CP_4
gestione dei sinistri occorsi in data antecedente all'1.1.2015
[...]
chiedeva ulteriore differimento dell'udienza di prima Parte_2
comparizione al fine di chiamare in causa Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa della suddetta compagnia la stessa si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2018, chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della chiamata in causa in quanto, dall'atto notificato ad istanza del Condominio” non è dato ricavare la tempestività della chiamata CP_1
in causa di , né la ritualità della stessa, con conseguente Controparte_7
inammissibilità per violazione degli artt. 167 e 269 c.p.c. Nel merito e in via principale, chiedevadichiararsi il difetto di legittimazione passiva del CP_1
e l'insussistenza di ogni obbligo di indennizzo della compagnia chiamata in
[...] causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, e in via meramente gradata, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda, la compagnia terza chiamata in causa chiedeva ridurre, anche ai sensi dell'art 1227 e 2056 c.c., la pretesa risarcitoria al danno effettivamente patito e provato e proporzionalmente al grado di colpa accertato in capo all'attrice.
In caso di accoglimento della domanda attorea e nella ipotesi di ammissibilità della chiamata in causa, la istava perché fosse ritenuta tenuta a Controparte_2
manlevare il di quanto obbligato a pagare in favore dell'attrice Controparte_1
ove provate l'esistenza dell'invocata garanzia assicurativa, la operatività della stessa al momento dell'evento, nonché l'adempimento a tutte le condizioni cui la polizza subordinava la propria validità ed efficacia.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, l'interrogatorio formale dell'attrice e le prove testimoniali.
Indi, con ordinanza del 21.05.2025 resa all'esito dell'udienza del 09.01.2025 svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal fondata sull'assunto che il tratto di marciapiede Controparte_1
luogo del presunto sinistro non è in di proprietà del convenuto, né si CP_1
trova o sorge su suolo condominiale e pertanto non essendone né possessore, né proprietario non esiste alcun obbligo in capo allo stesso di manutenzione o riparazione.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta.
Giovi osservare come tanto il codice della strada quanto la Giurisprudenza consolidata considera i marciapiedi parte integrante della strada pubblica e, pertanto, appartenente al demanio comunale. Tale principio vale anche per i marciapiedi antistanti edifici privati o condominiali, salvo che non vi sia una prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita. Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità ha testualmente statuito. “ La custodia e manutenzione dei marciapiedi -ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali- fa capo all'ente pubblico proprietario della strada stessa, essendo destinatari al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche o tombini sussistenti sul marciapiedi non risponde il dell'antistante stabile, CP_1
salvo prova del precipuo rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima da parte del custode. Va infatti precisato che la custodia può anche far capo a diversi soggetti, a pari o diverso titolo e ciò avviene quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene che rappresenta ai sensi dell'art. 2051 c.c. il criterio di imputabilità per i danni cagionati
a terzi da cosa in custodia.” (cfr tribunale di Marsala 15/07/2021 , n. 539) idem il
Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 1408/2023 che così ha statuito “ Gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evidenziare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni”. Nello stesso senso il Tribunale di Catania , Sez III 03/03/2020
n. 850 che testualmente ha statuito: “ Gli obblighi di manutenzione dell'Ente
Pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare
l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne segue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiedi non risponde il
dell' antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato CP_1
nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento” . principio precedentemente richiamato dalla Corte Suprema di Cassazione Sez III del 03.08.2005 n. 16226.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato né la proprietà, né il possesso del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro in capo al convenuto. CP_1
E' invece emerso l'appartenenza dello stesso al demanio comunale. Ed infatti rispondendo affermativamente in sede di interrogatorio Parte_1
formale sugli articolati di cui alla seconda memoria depositata dal CP_1 CP_1
ha confermato di essere caduta mentre camminava sul marciapiedi di Via Maria Politi
Laudien, specificando che il tratto di strada percorso dall'attrice a piedi è ubicato all'esterno dell'area condominiale. Ha inoltre precisato, che il marciapiede è situato all'esterno della recinzione che delimita il suolo così confermando CP_5
l'esclusione della titolarità del bene in capo al , e dunque il dovere di CP_1
custodia del sul predetto marciapiede CP_1
Tale circostanza è stata confermata anche dal teste , il quale Tes_1
riconoscendo nelle rappresentazioni fotografiche mostrategli i luoghi del sinistro, ha pressochè confermato quanto dichiarato dall'attrice . A nulla rileva la documentazione proveniente dal prodotta dall'attrice circa l'appartenenza CP_8
del marciapiedi al stante l'inopponibilità della stessa al Controparte_1
. CP_1
Palesandosi, dunque, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del né discende il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni, comprese quelle relative al rapporto di assicurazione tra il condominio e la Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti per il corrispondente scaglione di riferimento di cui al D.M. della Giustizia n.55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva ed istruttoria espletata, avuto riguardo alla natura ed alla non complessità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria
Concetta NS, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del e, per Controparte_1
l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
2. Condanna alla refusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali così liquidate € 2.500,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Compensa interamente le spese tra il Condominio e la Controparte_2
Così deciso in Siracusa il 9/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta NS