Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 62
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto la questione palesemente strumentale, dato che l'ufficio aveva già prodotto in primo grado l'atto di attribuzione della delega di firma e l'elenco dei funzionari delegati.

  • Rigettato
    Illegittimità della maggiore pretesa tributaria accertata

    La Corte ha ritenuto non condivisibile il riconoscimento di costi forfettari senza pezze d'appoggio che ne dimostrino l'effettività e l'inerenza all'attività sociale, poiché tali deduzioni sottraggono materia imponibile e sono di stretta interpretazione.

  • Rigettato
    Detraibilità dell'IVA sugli acquisti

    La Corte ha confermato che la detraibilità dell'IVA è subordinata alla registrazione della fattura d'acquisto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72. Ha inoltre rilevato che la società ha omesso la dichiarazione IVA, non ha rispettato i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso e non ha presentato dichiarazioni integrative ai fini IVA. Pertanto, la società è decaduta dal diritto alla detrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 62
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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