Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19826
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Sentenza 28 agosto 2013

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In tema di responsabilità del datore di lavoro per un inadempimento ricollegabile allo svolgimento del rapporto di lavoro e prospettato con riguardo all'esercizio del potere discrezionale di scelta del personale da promuovere, il lavoratore non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetto all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore abbia posto in essere un comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19826
    Data del deposito : 28 agosto 2013

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