Sentenza 28 agosto 2013
Massime • 1
In tema di responsabilità del datore di lavoro per un inadempimento ricollegabile allo svolgimento del rapporto di lavoro e prospettato con riguardo all'esercizio del potere discrezionale di scelta del personale da promuovere, il lavoratore non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetto all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore abbia posto in essere un comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2013, n. 19826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19826 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29651-2007 proposto da:
FA IN, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE VINCENTIS GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA COOPERATIVA TERRA DI LAVORO S.C.A.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6262/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2006 R.G.N. 6474/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato DE FRANCESCO GIOVANNI per delega DE VINCENTIS GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto di Vigilanza Privata Cooperativa Terra di Lavoro a r.l. ed a modifica della decisione del Tribunale di Benevento, rigettava la domanda proposta da IN AL diretta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di maresciallo maggiore con decorrenza 8/5/1995 e la conseguente corresponsione delle differenze retributive ovvero in subordine il risarcimento del danno derivato al dipendente dal mancato ricorso da parte dell'Istituto di Vigilanza alle selezioni di personale. Riteneva la Corte territoriale che il diritto al superiore inquadramento rivendicato non potesse essere messo in relazione esclusivamente alla maturazione di quattro anni di servizio nel grado (inferiore) di maresciallo capo, essendo lo stesso subordinato all'espletamento di prove selettive per titoli ed esami cui poteva accedere il personale con quattro anni di servizio nel grado inferiore. Escludeva, inoltre, la Corte partenopea la violazione da parte dell'Istituto di Vigilanza di principi di buona fede e correttezza nella scelta del personale da promuovere, evidenziando che le acquisizioni probatorie non avessero offerto alcun riscontro agli assunti relativi alla violazione, nelle promozioni, delle disposizioni regolamentari. Riteneva, altresì, che il comportamento datoriale non fosse censurabile neppure sotto il profilo dell'inerzia nell'adozione delle procedure selettive in quanto non aveva il lavoratore provato l'illiceità dell'altrui condotta (sotto il profilo della vacanza di posti in organico che avrebbe giustificato l'indizione di procedure selettive).
Per la cassazione di tale sentenza IN AL propone ricorso affidato a due motivi.
È rimasto solo intimato l'Istituto di Vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Illegittimità della sentenza per omesso esame di un documento decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)". Si duole del fatto che la Corte di appello abbia basato la propria decisione sul contenuto dell'art. 21 del regolamento della Società Coop. di Vigilanza Privata "Terra di Lavoro", approvato dall'assemblea dei soci l'11/3/1995, omettendo, però, di considerare che in calce al medesimo Regolamento vi era una annotazione prevedente l'esecutività dello stesso dal quindicesimo giorno dal 29/5/1995 e, quindi, dal 14 giugno 1995, e cioè in epoca successiva alla maturazione del diritto invocato dal AL. In conseguenza la decisione andava adottata sulla base del Regolamento precedente, approvato dal Prefetto di Caserta il 4 settembre 1967, che prevedeva l'automaticità dell'inquadramento quale maresciallo maggiore per chi avesse maturato almeno quattro anni di servizio quale maresciallo capo (condizione che, nel caso del ricorrente, inquadrato come maresciallo capo sin dal 19 ottobre 1981, sussisteva).
2. Il motivo non merita accoglimento.
Si rileva innanzitutto che, diversamente da quanto il ricorrente fa con il regolamento del 1995, di quello del 1967 non riproduce il contenuto ne' allega tale documento al ricorso per cassazione ovvero indica quando e dove il medesimo sia stato prodotto nel giudizio di merito (insufficiente essendo a tal fine la mera integrale trascrizione del ricorso introduttivo di primo grado). Si aggiunga che, come si evince dal contenuto della sentenza di primo grado (riportato in sede di ricorso per cassazione), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva posto a base della decisione (favorevole al AL) non il Regolamento del 1967 bensì in quello del 1995 ("il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica superiore di maresciallo maggiore trovava fondamento già nel Regolamento della società convenuta approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 11/3/95 e in data 28-29/7/95 e succ. modifiche, espressamente richiamato nella nota di reinquadramento dell'8/5/95").
Del regolamento del 1967 non è, inoltre, traccia nella sentenza qui impugnata ed il ricorrente non chiarisce se la relativa questione (pretermessa dal giudice di primo grado) sia stata comunque riproposta dalla parte interessata dinanzi al giudice di appello. Si aggiunga che del tutto nuove sono le argomentazioni che il ricorrente, in questa sede, pretende di ricavare dall'annotazione apposta in calce al Regolamento del 1995 (ai fini di una postergazione nel tempo dell'efficacia del Regolamento stesso, neppure considerata dal giudice di primo grado nella decisione favorevole al AL) atteso che alle stesse non è fatto alcun riferimento nel ricorso introduttivo del giudizio ovvero nella sentenza impugnata.
Di conseguenza, non essendo stati specificati gli argomenti, le deduzioni o le istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati nel giudizio di merito tanto in relazione al Regolamento del 1967 quanto in relazione all'annotazione apposta in calce al Regolamento del 1995 (ed anzi non risultando gli stessi proprio formulati dell'atto introduttivo), non assume rilievo la dedotta mancata valutazione di tali prove documentali essendo giuridicamente irrilevante la sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del principio dell'onere della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Si duole dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'appellato AL avrebbe dovuto fornire la prova (contraria) in ordine ai fatti allegati dall'Istituto appellante - così la (in)sussistenza di posti disponibili nel ruolo di maresciallo maggiore -.
4. Anche tale motivo è infondato.
Le censure risultano prive della necessaria decisività dal momento che la iniziale prospettazione del ricorrente (si veda, sul punto, sempre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) era stata incentrata sulla pretesa violazione dei principi di buona fede e correttezza in relazione al "comportamento omissivo della cooperativa che nulla ha mai compiutamente motivato ne' mai ha fatto ricorso ad effettive selezioni secondo i richiamati principi". Dunque, il prospettato danno era stato posto dal ricorrente in relazione alle "promozioni generalizzate" effettuate dalla Cooperativa senza il ricorso a procedure selettive ma non vi era stata una precisa deduzione in ordine alla sussistenza di un obbligo, derivante da previsione regolamentare, di fare ricorso a tale tipo di procedura nè il preteso risarcimento era stato specificamente ricollegato alla violazione di tale obbligo. In tema di responsabilità del datore di lavoro per un inadempimento ricollegabile allo svolgimento del rapporto di lavoro) se è vero che la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi Privata Cooperativa Terra di Lavoro dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - la stessa è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate. Solo a fronte del rituale adempimento di tale onere il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova liberatoria. Sul punto il ricorrente si limita a dedurre di aver assolto al suddetto onere "attraverso il deposito abbondante di prova documentale nonché attraverso la richiesta di ammissione del mezzo istruttorio, regolarmente ammesso ed espletato". Tuttavia la genericità delle deduzioni e la mancata specificazione e puntualizzazione dei forniti elementi probatori ritenuti a tal fine rilevanti non consentono di valutare, alla luce delle indicate regole processuali, il comportamento datoriale. Peraltro la Corte territoriale, con decisione incensurabile in questa sede di legittimità, ha escluso che nello specifico vi fosse stata, da parte dell'Istituto di Vigilanza, una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esercizio del potere discrezionale di scelta del personale da promuovere, implicante l'imparzialità nella stima degli aspiranti e comunque ritenuto che la condotta dello stesso fosse risultata coerente con le disposizioni regolamentari applicabili (ciò argomentando anche sulla base del rilievo che incongruo sarebbe stato il preteso automatismo laddove le stesse promozioni al settimo ruolo ordinario, inferiori a quello rivendicato dal AL, postulavano l'emanazione di una Delib. del CdA per merito o per vacanza di posti in organico).
5. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
6. Infine, nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità essendo rimasto l'Istituto di Vigilanza solo intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013