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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6484/2019 R.G.A.C. vertente TRA ( C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Marcellinara (CZ) alla Via San Francesco di Paola n. 5, presso lo studio dell'avv. Noemi Balsamo dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
-ATTRICE- E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 ifeso in forza di mandato in calce P.IVA_1 all'a zione, dall'Avv. Saverio Molica, e Santa Durante elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del CP_1
in Catanzaro (CZ), alla via Jannoni – Palazzo De CP_1
-CONVENUTO- Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti a questo tribunale, il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei dann di un incidente occorsole nella sera del 09/06/2017, verso le ore 21,00 allorquando percorreva, a piedi il Lungomare di Catanzaro Lido. Deduceva l'attrice che a causa delle irregolarità del piano stradale di detta via e più specificatamente a causa di una piastrella divelta in prossimità di un gradino non segnalato e non visibile inciampava facendola cadere a terra e causandole la frattura degli omeri destro e sinistro. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. che ai sensi dell'art 2043 c.c. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_1
, il quale con comparsa costitutiva, ha contestato l
[...]
a pretesa risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto, attribuendo la caduta ad una presunta disattenzione di parte attrice chiedendo, pertanto ,il rigetto della causa. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato la causa per la precisazione della conclusioni alla udienza del 28.04.2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. 2. Nel merito della domanda occorre osservare che il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.. di conseguenza, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). 3. Orbene, nel caso di specie, il teste escusso all'udienza del 25.10.2021, sig. ha reso dichiarazioni logiche, concordanti e precise Parte_2 sui esso infatti a precisa domanda “Vero è che in data 9.06.2017alle ore 21.00 circa l'odierna attrice percorreva regolarmente a piedi il tratto
Pagina 2 di 6 del lungomare di Catanzaro Lido all'altezza dell'intersezione con la Via Otranto quando a causa di una piastrella divelta in prossimità di un gradino ivi presente cadeva rovinosamente a terra;
ha risposto :” Confermo la circostanza stavo passeggiando con mia moglie e la sig.ra si trovava di fronte a me” così confermando che Pt_1
l'infortunio occorso all'attrice si è verificato sul Lungomare di Catanzaro Lido all'altezza dell'intersezione con la Via Otranto, nel giorno e nell'ora indicati dall'atto introduttivo. Anche il secondo teste citato da parte attrice sig. , marito dell'attrice, della cui testimonianza non vi è Testimone_1 motivo per dubitare, ha confermato la predetta circostanza affermando di essere stato a fianco della propria moglie. Lo stesso poi sulle circostanze dedotte da parte attrice nelle memorie n. 2 ex art 183 c.p.c. ( 2
) “Vero è che a seguito della caduta la SI.ra subiva delle lesioni personali Pt_1 tanto che si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza” 3) Vero è che veniva trasportata presso l'Ospedale Civile di Catanzaro dove le veniva riscontrata la frattura degli omeri destro e sinistro” confermava le circostanze dovendosi , pertanto, ritenere raggiunta oltre alla prova in ordine al fatto che il sinistro occorso a si sia verificato a Catanzaro Lido, sul Lungomare Parte_1 al tre lo stava percorrendo inciampava su una piastrella divelta in prossimità di un gradino, ma anche che la stessa è stata trasportata presso l'Ospedale di Catanzaro. Le circostanze di cui sopra, risultano infatti confermate dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice da cui è facilmente evincibile come l'anomalia in parola risulta essere la mancanza di una mattonella il cui sedime risulta ricoperto da erba ed attiguo ad una ampia zona ricoperta dalla stessa erba, priva di sfalcio, che non lasciano intravedere il dislivello di circa 5 cm con il resto della pavimentazione( cfr. foto n. 2 e 3 ). L'anomalia risulta altresì non segnalata e non visibile, per cui nell'atto di camminare, vista la presenza di erba alta, ha reso impercettibile il dislivello creatosi, causando la caduta della sig.ra
Pt_1 onsabilità per l'evento occorso deve, quindi , essere imputata esclusivamente al , proprietario della strada sulla Controparte_1 quale l'attrice ha subito l'infortunio , il quale non ha fornito la prova del fortuito. 5. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , può procedersi alla determinazione Controparte_1 del quantum debeatur. Il CTU medico-legale, dott. nella relazione depositata Persona_1 in data 24/06/2023 pur rilevando che in atti non vi era il verbale del
Pagina 3 di 6 pronto soccorso, la cartella clinica ed il verbale di intervento dei sanitari sul luogo, elementi questi che permettono di conoscere e/o disconoscere il nesso di causalità , ha comunque riferito che in base alla documentazione sanitaria esaminata, le lesioni risultano compatibili con la caduta. In merito giova rilevare come nel caso specifico l'utilizzo di elementi probatori alternativi come le testimonianze effettuate e la documentazione fotografica, nonché le altre certificazioni mediche depositate in atti, consentono di ricostruire l'accaduto e il collegamento tra la cosa e il danno subito. Il CTU , ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, l'attrice ha riportato ” postumi di pregressa frattura collo anatomico e testa omero sinistro operata di protesi inversa spalla sinistra, postumi di frattura testa e collo omero destro operata di osteosintesi con fissatore esterno” I danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale - ha indicato nel 14% quanto al danno biologico permanente;
in giorni 29 di inabilità temporanea totale, in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%; in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50 % ed in giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 25%. Non occorre procedere alla liquidazione del danno morale in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972)che hanno ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno e pertanto la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione. Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale come di seguito effettuata. Ne deriva, dunque, che il danno biologico permanente, nella misura del 14%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (69 anni), deve essere quantificato in euro 28.564,00 secondo le Tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024.
Pagina 4 di 6 A tale somma deve essere aggiunta quella di € 8.510,00 per danno da invalidità temporanea (di cui € 3.335,00 a titolo di I.T.T., € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 75% ; € 1.725,00 a titolo di I.T.P. al 50% ed € 862,50 a titolo di I.T.P. al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere, somma minima sempre secondo i criteri tabellari meneghini di cui innanzi, da ritenersi congrua stante la mancata acquisizione - neppure sotto il profilo della mera allegazione - di elementi che inducano ad una personalizzazione di diversa entità. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base dall'ultimo D.M. emanato in materia. Il CTU ha ritenuto altresì congrue le spese mediche documentate pari ad euro 2.843,01. Deriva da quanto innanzi che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €.39.917,01 a titolo di risarcimento del danno. Le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 37.074,00 sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (09/06/2017) e rivalutata anno per anno secondo l'incide dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute e pari ad euro 2.843,01 rappresenta debito di valore ed ad essi va riconosciuto rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso fino al soddisfo. 6. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto del 26.09.2023 dovranno essere poste definitivamente a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al paga della somma di € Parte_1
37.074,00, titolo di risarcimento dei danni non patrimoniale oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro( 09/06/2017) e
Pagina 5 di 6 rivalutata anno per anno secondo l'incide dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di 2.843,01. Parte_1 quali spese mediche oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso fino al soddisfo.
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 dell e giudizio liquidate nell
[...] complessiva di € 4.354,00 (di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c. al Procuratore costituito.
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro, 18 settembre 2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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