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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3820/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3820 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 17/12/2025 e vertente
TRA
I (P.IVA ) in persona del l. r. p. t. Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, ed il Sig. , elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via
[...] Parte_3
Andrea d'Isernia 8, presso lo studio dell'Avv. Limata Ernesto Rao che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del l. r. p. t., Dott. , rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011, domiciliato in alla via Francesco A. Pigafetta n. 22; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 17/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione presso il Tribunale di Cassino, depositato in data 10/11/2022, a seguito dell'ordinanza del 18/08/2022 con cui il Tribunale di Isernia dichiarava la propria incompetenza territoriale, e Parte_4 Parte_5
1
[...] N. 3820/2022 R.G.
proponevano opposizione avverso il Decreto n. 772825/A emesso dal
[...]
, con il quale veniva erogata la sanzione Controparte_3 amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, per la violazione dell'art. 49, co. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n.
90, per aver trasferito denaro contante per il pagamento di fatture commerciali alla
[...]
” e ”, senza il tramite Controparte_4 Controparte_5 di banche, istituti di moneta elettronica e ed oltre la soglia consentita per legge, Controparte_6 per un importo complessivo di euro 5.556.528,40.
A tal fine, parte ricorrente deduceva: che in data 11/10/2021 veniva notificato al Sig.
e a il Decreto n. 772825/A (Ufficio Parte_3 Parte_4
Antiriciclaggio di Pos.ni nn. 772822-772823- 772824-772825/A/RM Ragioneria CP_1 CP_1 dello Stato di Roma) emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_1
, con il quale veniva erogata a carico di la sanzione
[...] Parte_3 amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 1, 65, comma 4, 67, comma 1 e comma 3 del D. Lgs 21 novembre 2007, nr.
231, da corrispondersi in solido con , per aver i ricorrenti trasferito Parte_4 denaro contante per il pagamento di fatture commerciali alla “ Controparte_4
” e ”, senza il tramite di banche, istituti di
[...] Controparte_5 moneta elettronica e ed oltre la soglia consentita per legge;
che, giusta istanza, Controparte_6 diretta ad ottenere il beneficio del pagamento in misura ridotta, proposta dai ricorrenti e ricevuta dall'ente impositore resistente in data 10/11/2021, il
[...]
con propria nota (m_ef.RTS-RM.REGISTRO Controparte_1
UFFICIALE.0197284.10-12-2021) comunicava l'accoglimento della riduzione della sanzione ex art. 68 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231; che la sanzione amministrativa era estinta per tardività ex art. 14 L. n. 689/1981, per tardività della contestazione dell'illecito amministrativo;
che il decreto sanzionatorio n. 772825/A risultava notificato tardivamente;
che era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative da parte dell'Ente Impositore;
che il decreto sanzionatorio è illegittimo e infondato in fatto e in diritto.
Parte ricorrente chiedeva pertanto, previa adozione di ordinanza di sospensione del decreto n. 772825/A emesso dal Controparte_1 in data 11/10/2021, di dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il Decreto n.
[...]
772825/A; in subordine, l'applicazione del minimo edittale della sanzione amministrativa, nonché
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di condannare l'ente convenuto alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Si costituiva il resistente chiedendo, previo rigetto dell'istanza cautelare, di respingere in toto il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
A tal fine, parte resistente deduceva: che risulta rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 per la contestazione dell'illecito amministrativo;
- che risulta rispettato il termine di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio;
che è infondata l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/81 per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;
- che sussiste la violazione con conseguente legittimità, nel merito, del decreto sanzionatorio;
che non sussistono i presupposti normativamente richiesti per la concessione della misura cautelare con riferimento sia al periculum in mora che al fumus boni iuris.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione di tardività della notifica del processo verbale di contestazione.
L'art. 14 della legge 689/81 recita che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)”.
Come noto, il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-05-2014).
Tale termine, infatti, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi
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ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L. n. 689 del
1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica
(Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171). In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, Sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, Sent. n. 9311 del 2007).
In definitiva: ““…in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati
a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per
l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione” (cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 04/08/2022 n. 24209).
Nel caso di specie, non può considerarsi dies a quo per il computo del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 la data del 10/11/2018, poiché la trasmissione della documentazione richiesta rientra nell'attività di ispezione avente carattere endoprocedimentale.
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Invero, le attività di accertamento traggono origine dall'attività di verifica fiscale nei confronti della e della ” per il periodo CP_5 Controparte_5 CP_4 che va dall'1.01.2014 al 31.08.2018. Sempre nel corso di queste attività, la Guardia di Finanza -
Tenenza di Sora, a seguito della mancata esibizione della documentazione contabile amministrativa da parte delle predette società, ha richiesto ai Reparti territorialmente competenti l'effettuazione di
[. opportuni riscontri di coerenza esterna presso la loro clientela, tra cui anche la ricorrente società “
. Pertanto, è seguito un controllo incrociato finalizzato alla rilevazione dei Parte_4 rapporti commerciali intercorsi tra le parti venditrici e ”, e le CP_7 CP_4 società acquirenti ed , Parte_4 Parte_6 attraverso l'esame e l'analisi di tutte le fatture emesse, le modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento utile.
È evidente come la mole di documentazione acquisita, in considerazione delle annualità interessate dall'attività di verifica espletata (periodo che va dall'1.01.2014 al 31.08.2018), abbia inciso sui tempi dell'attività di accertamento, attività istruttoria necessaria ed imprescindibile ai fini dell'individuazione della sussistenza della violazione di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007.
Pertanto, tenuto conto della complessità dell'accertamento, solo con i verbali di contestazione, emanati dalla Guardia di Finanza in data 01/10/2019, può dirsi completato l'accertamento dei presupposti della violazione. Pertanto, la notifica perfezionatasi in data
30/10/2019 risulta coerente con il termine di 90 giorni richiesto dall'art. 14 L. 689/1981.
Parimenti, è infondata l'eccezione di tardività nell'emanazione del provvedimento sanzionatorio.
L'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007, in tema di termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio, prevede che “[…] il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. […] le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
Il dato letterale della norma richiede che avvenga la notifica della contestazione all'amministrazione procedente e dispone che dalla ricezione di tale notifica decorra il termine decadenziale di due anni.
Nel caso di specie, i verbali di contestazione emanati dalla Guardia di Finanza risultano Contr essere stati trasmessi dalla RTS AQUILA al in data 21/01/2020 (cfr. decreto impugnato) e il
5 N. 3820/2022 R.G.
successivo decreto sanzionatorio n. 772825/A veniva notificato in data 11/10/2021, dunque tempestivamente, nel termine di due anni (che risulta rispettato anche considerando la data di notifica del 4.11.2019, indicata da parte resistente).
Parte opponente deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 69 D.LGS N. 231/2007, in quanto frutto della riforma introdotta dal Decreto legislativo del 04/10/2019 n. 125 Articolo 4, che è entrato in vigore in data 10/11/2019. Tale deduzione risulta infondata, atteso che l'art. 69 è stato aggiunto al D.lgs.n. 231/2007 dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II. Le modifiche apportate dal D.lgs. 125/2019 non riguardano il comma 2, che risulta del tutto invariato.
Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, si osserva quanto segue.
L'art. 28 della Legge n. 689 del 1981, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione
e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria,
è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione […] In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.
2943 c.c.” (Cass. Civ. 07/07/2023, n. 19330; Cass. civ., sez. II, 12.1.2022, n. 787; Cass. civ., sez.
V, 20.7.2016, n. 14886).
Nel caso in esame, posto che la notifica del verbale di contestazione è avvenuta in data
30.10.2019, risulterebbe prescritto il diritto a riscuotere la sanzione per l'anno d'imposta 2014 sino al 30/10/2014. Tuttavia, tenuto conto della natura unitaria della violazione contestata in relazione a più annualità, occorre verificare se l'accertata prescrizione incida o meno in concreto nella determinazione della sanzione oggetto di ingiunzione.
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Ai ricorrenti viene contestata la violazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per il pagamento di fatture commerciali alla Ditta Individuale
[...]
” e alla società , senza il tramite di banche, istituti CP_4 Controparte_5 di moneta elettronica e oltre la soglia consentita per legge, per un importo Controparte_6
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complessivo di euro 5.556.528,40, che al netto dell'annualità prescritta, va rideterminato in euro
4.268.693,80.
Gli opponenti deducono in sintesi l'illegittimità del decreto opposto, trasponendo di fatto, nel ricorso introduttivo, tutte le ragioni esposte in sede di procedimento amministrativo, con le memorie difensive presentate ex art. 18 della legge n. 689/81. In particolare, gli opponenti deducono che ogni fattura corrisponde ad una autonoma cessione di beni immediata e che non si tratta di fatture differite.
Al riguardo, come già evidenziato dall'amministrazione, si osserva che ai fini della violazione non rileva il fatto che siano state emesse fatture immediate e non differite, in quanto ciò che conta è il valore complessivo dell'operazione, significando che è da prendere in considerazione il valore oggetto del trasferimento riferito all'intera operazione economica, per il quale è vietato il pagamento in contanti, anche quando è effettuato con più operazioni inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate (vedasi anche il parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 secondo cui non si ha cumulo se i trasferimenti riguardano distinte ed autonome operazioni o se, pur riferendosi alla stessa operazione, rappresentano il frazionamento di una somma maggiore, frazionamento o connaturato alla struttura dell'operazione o frutto di un preventivo accordo fra le parti). In merito si richiama la FAQ n. 7 della Sezione prevenzione dei reati finanziari del
Dipartimento del Tesoro, che recita “non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate […]ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti, riferiti alla stessa operazione, sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.
Nel caso di specie, premesso che il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano, per la sussistenza della violazione, le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori, non può in concreto dubitarsi dell'unitarietà dell'operazione economica.
Infatti, non appare dirimente la circostanza che la natura dei rapporti commerciali intercorsi con le società de quo abbia interessato i “tartufi distinti nella loro qualità ed origine”, in quanto pur esistendo numerose e differenti tipologie del prodotto in argomento, tuttavia, alla luce della consolidata attività economica/commerciale intrattenuta per tutti gli anni di imposta per i quali si è proceduto agli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, non sussistono elementi per poter
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ritenere che ogni acquisto di tartufi di diverse specie e qualità integrasse una distinta operazione economica, trattandosi sempre del medesimo bene, proveniente dallo stesso fornitore.
Invero, come evidenziato dall'opposta, dall'esame delle fatture acquisite agli atti, anche a voler ammettere che si debba configurare una operazione autonoma ogni qualvolta l'acquisto abbia ad oggetto tartufi neri o bianchi o estivi, nel caso di specie, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la violazione, poiché si rinvengono numerosi acquisti aventi ad oggetto prodotti della stessa qualità; acquisti effettuati spesso nello stesso giorno, i quali hanno il chiaro intento elusorio di frazionamento di un'operazione unitaria. Si rinvengono, infatti, fatture emesse nella stessa giornata
(o a distanza di uno o di pochi giorni) aventi ad oggetto lo stesso tipo di tartufi (per esempio, più fatture, ciascuna per un importo sottosoglia, tutte aventi ad oggetto tartufi bianchi) e non tartufi differenti (si vedano solo a titolo esemplificativo le fatture di cui agli allegati n. 9, n. 9a, n. 9b e n.
9c).
Peraltro, l'intento elusivo della normativa antiriciclaggio per mezzo del frazionamento di una medesima operazione, si desume con chiarezza anche dall'importo delle singole fatture, tutte sottosoglia a seconda dell'annualità di riferimento. In proposito, si rileva che il periodo di accertamento si estende dal 2014 al 31 agosto 2018 e che, in relazione all'anno di imposta 2014 e sino al 31 dicembre 2015, il limite stabilito dalla legge è stato fissato in euro 1.000,00, mentre per gli anni di imposta a partire dal 01 gennaio 2016 e sino al 31 agosto 2018 il limite è stato fissato in euro 3.000,00.
Orbene, dall'esame della documentazione contabile/amministrativa, le migliaia di fatture emesse per gli anni di imposta contestati e per gli importi indicati negli atti, sono state tutte regolate per denaro cassa contante, il cui importo, riferito ad ognuna di esse, non superava mai i 990,00 euro fino a quando era in vigore il limite di 1.000,00, e, allo stesso modo, tale importo era sempre di poco inferiore a 3.000,00 quando era in vigore quest'ultimo limite.
Le circostanze poste in evidenza trovano altresì riscontro nelle dichiarazioni rese all'organo accertatore dalla sig.ra n.q. di legale rappresentante p.t. della CP_5 [...]
e dal sig. n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (v. verbale n. Controparte_5 CP_4
1 e n. 2 in atti), quali controparti di tutte le operazioni contestate, per come trascritte nel relativo processo verbale di verifica (che fa piena prova fino a querela di falso), dove si legge che la condotta posta in essere, ovvero “di frazionare i pagamenti al fine concordato di non superare il limite del contante imposto dalla legge”, è stata presa in accordo con i propri clienti data l'esigenza di dover pagare subito i cavatori (cercatori e fornitori di tartufi), i quali non volevano essere pagati con assegni.
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Inoltre, dal processo verbale di contestazione della GdF del 10 novembre 2018, risulta che
“non sono mai esistiti tra le parti accordi commerciali, contratti periodici ed ordini di alcun tipo” che qualora fossero stati provati e documentati, previa specifica ed attenta valutazione, avrebbero potuto essere presi in considerazione per l'esame della fattispecie giuridica che la legge individua come operazione artificiosamente frazionata, come riportato nelle motivazioni del decreto sanzionatorio.
Infine, per quanto attiene la circostanza che il descritto modus operandi si concludeva con il controllo del sistema bancario (redazione del prescritto modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi e per gli effetti degli art. 15 e ss. del D.Lgs. 231/2007), ossia specificatamente che ogni qualvolta dovevano essere pagate fatture nei confronti del fornitore, al fine di procurarsi la provvista di danaro contante necessario per il pagamento delle fatture stesse, dal sig. veniva emesso e versato sul proprio conto corrente un assegno intestato a “me Pt_3
Cont medesimo” ( ”), si evidenzia che, invece, sarebbe stato lecito, possibile e logico emettere titoli di credito o bonifici bancari direttamente nei confronti dei soggetti venditori e ciò soprattutto considerata la durata, la cadenza temporale e la vastità delle operazioni commerciali in essere.
Né può essere eccepito come esimente il controllo dell'istituto di credito effettuato per l'identificazione ed adeguata verifica della clientela, in quanto nel caso di specie, in base al D.Lgs.
231/2007, i soggetti obbligati sono solo tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui agli artt. 35 e 50, qualora ne ravvisino i presupposti, ma rientra nella competenza degli organi previsti dall'art. 65, la valutazione delle contestazioni e delle segnalazioni di infrazioni ai fini del procedimento sanzionatorio.
In definitiva, i rapporti descritti sono senza dubbio riconducibili ad un'unica operazione commerciale posta in atto in elusione del limite legislativo, tramite un artificioso frazionamento dell'importo, così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. v) del D.lgs. 231/2007.
Da ultimo, parte opponente ha chiesto la riduzione della sanzione in misura prossima al minimo edittale.
Come noto, l'art. 11 della L. 681/81 dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie, il decreto opposto ha applicato una sanzione di euro 150.000,00 (pari alla sanzione massima di 50.000 euro, aumentata del triplo) ai sensi del combinato disposto degli artt.
63, comma 1, 65, comma 4, 67, comma 1 e comma 3 del D.Lgs 21 novembre 2007, nr. 231.
9 N. 3820/2022 R.G.
Reputa il Tribunale, considerata la durata della violazione, connotata dal carattere di eccezionale gravità e rilevanza, e gli importi complessivamente contestati, nonché la natura unitaria della violazione contestata in relazione a più annualità, tenuto conto che l'annualità prescritta
(importi trasferiti complessivamente pari ad euro 1.287834,60 per l'anno 2014) non incide sostanzialmente sull'entità della violazione accertata (per complessivi euro 4.268.693,80), risulta legittima l'applicazione del massimo edittale e l'aumento del triplo ai sensi dell'art. 8 della L.
689/81.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a titolo di compensi alla resistente, giacché essa si è difesa in proprio e non ha documentato le spese vive sostenute. Invero, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. 30597/2017). Né può applicarsi l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, essendo tale norma applicabile soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., e ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_9 avvalga della difesa diretta (Cass. 19034/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto n. 772825/A;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino il 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3820 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 17/12/2025 e vertente
TRA
I (P.IVA ) in persona del l. r. p. t. Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, ed il Sig. , elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via
[...] Parte_3
Andrea d'Isernia 8, presso lo studio dell'Avv. Limata Ernesto Rao che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del l. r. p. t., Dott. , rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2011, domiciliato in alla via Francesco A. Pigafetta n. 22; CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza del 17/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione presso il Tribunale di Cassino, depositato in data 10/11/2022, a seguito dell'ordinanza del 18/08/2022 con cui il Tribunale di Isernia dichiarava la propria incompetenza territoriale, e Parte_4 Parte_5
1
[...] N. 3820/2022 R.G.
proponevano opposizione avverso il Decreto n. 772825/A emesso dal
[...]
, con il quale veniva erogata la sanzione Controparte_3 amministrativa pecuniaria di € 150.000,00, per la violazione dell'art. 49, co. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n.
90, per aver trasferito denaro contante per il pagamento di fatture commerciali alla
[...]
” e ”, senza il tramite Controparte_4 Controparte_5 di banche, istituti di moneta elettronica e ed oltre la soglia consentita per legge, Controparte_6 per un importo complessivo di euro 5.556.528,40.
A tal fine, parte ricorrente deduceva: che in data 11/10/2021 veniva notificato al Sig.
e a il Decreto n. 772825/A (Ufficio Parte_3 Parte_4
Antiriciclaggio di Pos.ni nn. 772822-772823- 772824-772825/A/RM Ragioneria CP_1 CP_1 dello Stato di Roma) emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Controparte_1
, con il quale veniva erogata a carico di la sanzione
[...] Parte_3 amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 1, 65, comma 4, 67, comma 1 e comma 3 del D. Lgs 21 novembre 2007, nr.
231, da corrispondersi in solido con , per aver i ricorrenti trasferito Parte_4 denaro contante per il pagamento di fatture commerciali alla “ Controparte_4
” e ”, senza il tramite di banche, istituti di
[...] Controparte_5 moneta elettronica e ed oltre la soglia consentita per legge;
che, giusta istanza, Controparte_6 diretta ad ottenere il beneficio del pagamento in misura ridotta, proposta dai ricorrenti e ricevuta dall'ente impositore resistente in data 10/11/2021, il
[...]
con propria nota (m_ef.RTS-RM.REGISTRO Controparte_1
UFFICIALE.0197284.10-12-2021) comunicava l'accoglimento della riduzione della sanzione ex art. 68 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231; che la sanzione amministrativa era estinta per tardività ex art. 14 L. n. 689/1981, per tardività della contestazione dell'illecito amministrativo;
che il decreto sanzionatorio n. 772825/A risultava notificato tardivamente;
che era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative da parte dell'Ente Impositore;
che il decreto sanzionatorio è illegittimo e infondato in fatto e in diritto.
Parte ricorrente chiedeva pertanto, previa adozione di ordinanza di sospensione del decreto n. 772825/A emesso dal Controparte_1 in data 11/10/2021, di dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo il Decreto n.
[...]
772825/A; in subordine, l'applicazione del minimo edittale della sanzione amministrativa, nonché
2 N. 3820/2022 R.G.
di condannare l'ente convenuto alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Si costituiva il resistente chiedendo, previo rigetto dell'istanza cautelare, di respingere in toto il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
A tal fine, parte resistente deduceva: che risulta rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 per la contestazione dell'illecito amministrativo;
- che risulta rispettato il termine di cui all'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio;
che è infondata l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/81 per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;
- che sussiste la violazione con conseguente legittimità, nel merito, del decreto sanzionatorio;
che non sussistono i presupposti normativamente richiesti per la concessione della misura cautelare con riferimento sia al periculum in mora che al fumus boni iuris.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Preliminarmente, priva di pregio è l'eccezione di tardività della notifica del processo verbale di contestazione.
L'art. 14 della legge 689/81 recita che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)”.
Come noto, il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-05-2014).
Tale termine, infatti, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi
3 N. 3820/2022 R.G.
ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L. n. 689 del
1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica
(Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171). In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, Sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, Sent. n. 9311 del 2007).
In definitiva: ““…in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati
a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per
l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione” (cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 04/08/2022 n. 24209).
Nel caso di specie, non può considerarsi dies a quo per il computo del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 la data del 10/11/2018, poiché la trasmissione della documentazione richiesta rientra nell'attività di ispezione avente carattere endoprocedimentale.
4 N. 3820/2022 R.G.
Invero, le attività di accertamento traggono origine dall'attività di verifica fiscale nei confronti della e della ” per il periodo CP_5 Controparte_5 CP_4 che va dall'1.01.2014 al 31.08.2018. Sempre nel corso di queste attività, la Guardia di Finanza -
Tenenza di Sora, a seguito della mancata esibizione della documentazione contabile amministrativa da parte delle predette società, ha richiesto ai Reparti territorialmente competenti l'effettuazione di
[. opportuni riscontri di coerenza esterna presso la loro clientela, tra cui anche la ricorrente società “
. Pertanto, è seguito un controllo incrociato finalizzato alla rilevazione dei Parte_4 rapporti commerciali intercorsi tra le parti venditrici e ”, e le CP_7 CP_4 società acquirenti ed , Parte_4 Parte_6 attraverso l'esame e l'analisi di tutte le fatture emesse, le modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento utile.
È evidente come la mole di documentazione acquisita, in considerazione delle annualità interessate dall'attività di verifica espletata (periodo che va dall'1.01.2014 al 31.08.2018), abbia inciso sui tempi dell'attività di accertamento, attività istruttoria necessaria ed imprescindibile ai fini dell'individuazione della sussistenza della violazione di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007.
Pertanto, tenuto conto della complessità dell'accertamento, solo con i verbali di contestazione, emanati dalla Guardia di Finanza in data 01/10/2019, può dirsi completato l'accertamento dei presupposti della violazione. Pertanto, la notifica perfezionatasi in data
30/10/2019 risulta coerente con il termine di 90 giorni richiesto dall'art. 14 L. 689/1981.
Parimenti, è infondata l'eccezione di tardività nell'emanazione del provvedimento sanzionatorio.
L'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007, in tema di termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio, prevede che “[…] il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. […] le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
Il dato letterale della norma richiede che avvenga la notifica della contestazione all'amministrazione procedente e dispone che dalla ricezione di tale notifica decorra il termine decadenziale di due anni.
Nel caso di specie, i verbali di contestazione emanati dalla Guardia di Finanza risultano Contr essere stati trasmessi dalla RTS AQUILA al in data 21/01/2020 (cfr. decreto impugnato) e il
5 N. 3820/2022 R.G.
successivo decreto sanzionatorio n. 772825/A veniva notificato in data 11/10/2021, dunque tempestivamente, nel termine di due anni (che risulta rispettato anche considerando la data di notifica del 4.11.2019, indicata da parte resistente).
Parte opponente deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 69 D.LGS N. 231/2007, in quanto frutto della riforma introdotta dal Decreto legislativo del 04/10/2019 n. 125 Articolo 4, che è entrato in vigore in data 10/11/2019. Tale deduzione risulta infondata, atteso che l'art. 69 è stato aggiunto al D.lgs.n. 231/2007 dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II. Le modifiche apportate dal D.lgs. 125/2019 non riguardano il comma 2, che risulta del tutto invariato.
Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, si osserva quanto segue.
L'art. 28 della Legge n. 689 del 1981, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione
e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria,
è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione […] In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.
2943 c.c.” (Cass. Civ. 07/07/2023, n. 19330; Cass. civ., sez. II, 12.1.2022, n. 787; Cass. civ., sez.
V, 20.7.2016, n. 14886).
Nel caso in esame, posto che la notifica del verbale di contestazione è avvenuta in data
30.10.2019, risulterebbe prescritto il diritto a riscuotere la sanzione per l'anno d'imposta 2014 sino al 30/10/2014. Tuttavia, tenuto conto della natura unitaria della violazione contestata in relazione a più annualità, occorre verificare se l'accertata prescrizione incida o meno in concreto nella determinazione della sanzione oggetto di ingiunzione.
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Ai ricorrenti viene contestata la violazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 per aver trasferito denaro contante per il pagamento di fatture commerciali alla Ditta Individuale
[...]
” e alla società , senza il tramite di banche, istituti CP_4 Controparte_5 di moneta elettronica e oltre la soglia consentita per legge, per un importo Controparte_6
6 N. 3820/2022 R.G.
complessivo di euro 5.556.528,40, che al netto dell'annualità prescritta, va rideterminato in euro
4.268.693,80.
Gli opponenti deducono in sintesi l'illegittimità del decreto opposto, trasponendo di fatto, nel ricorso introduttivo, tutte le ragioni esposte in sede di procedimento amministrativo, con le memorie difensive presentate ex art. 18 della legge n. 689/81. In particolare, gli opponenti deducono che ogni fattura corrisponde ad una autonoma cessione di beni immediata e che non si tratta di fatture differite.
Al riguardo, come già evidenziato dall'amministrazione, si osserva che ai fini della violazione non rileva il fatto che siano state emesse fatture immediate e non differite, in quanto ciò che conta è il valore complessivo dell'operazione, significando che è da prendere in considerazione il valore oggetto del trasferimento riferito all'intera operazione economica, per il quale è vietato il pagamento in contanti, anche quando è effettuato con più operazioni inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate (vedasi anche il parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 secondo cui non si ha cumulo se i trasferimenti riguardano distinte ed autonome operazioni o se, pur riferendosi alla stessa operazione, rappresentano il frazionamento di una somma maggiore, frazionamento o connaturato alla struttura dell'operazione o frutto di un preventivo accordo fra le parti). In merito si richiama la FAQ n. 7 della Sezione prevenzione dei reati finanziari del
Dipartimento del Tesoro, che recita “non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate […]ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti, riferiti alla stessa operazione, sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.
Nel caso di specie, premesso che il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano, per la sussistenza della violazione, le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori, non può in concreto dubitarsi dell'unitarietà dell'operazione economica.
Infatti, non appare dirimente la circostanza che la natura dei rapporti commerciali intercorsi con le società de quo abbia interessato i “tartufi distinti nella loro qualità ed origine”, in quanto pur esistendo numerose e differenti tipologie del prodotto in argomento, tuttavia, alla luce della consolidata attività economica/commerciale intrattenuta per tutti gli anni di imposta per i quali si è proceduto agli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, non sussistono elementi per poter
7 N. 3820/2022 R.G.
ritenere che ogni acquisto di tartufi di diverse specie e qualità integrasse una distinta operazione economica, trattandosi sempre del medesimo bene, proveniente dallo stesso fornitore.
Invero, come evidenziato dall'opposta, dall'esame delle fatture acquisite agli atti, anche a voler ammettere che si debba configurare una operazione autonoma ogni qualvolta l'acquisto abbia ad oggetto tartufi neri o bianchi o estivi, nel caso di specie, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la violazione, poiché si rinvengono numerosi acquisti aventi ad oggetto prodotti della stessa qualità; acquisti effettuati spesso nello stesso giorno, i quali hanno il chiaro intento elusorio di frazionamento di un'operazione unitaria. Si rinvengono, infatti, fatture emesse nella stessa giornata
(o a distanza di uno o di pochi giorni) aventi ad oggetto lo stesso tipo di tartufi (per esempio, più fatture, ciascuna per un importo sottosoglia, tutte aventi ad oggetto tartufi bianchi) e non tartufi differenti (si vedano solo a titolo esemplificativo le fatture di cui agli allegati n. 9, n. 9a, n. 9b e n.
9c).
Peraltro, l'intento elusivo della normativa antiriciclaggio per mezzo del frazionamento di una medesima operazione, si desume con chiarezza anche dall'importo delle singole fatture, tutte sottosoglia a seconda dell'annualità di riferimento. In proposito, si rileva che il periodo di accertamento si estende dal 2014 al 31 agosto 2018 e che, in relazione all'anno di imposta 2014 e sino al 31 dicembre 2015, il limite stabilito dalla legge è stato fissato in euro 1.000,00, mentre per gli anni di imposta a partire dal 01 gennaio 2016 e sino al 31 agosto 2018 il limite è stato fissato in euro 3.000,00.
Orbene, dall'esame della documentazione contabile/amministrativa, le migliaia di fatture emesse per gli anni di imposta contestati e per gli importi indicati negli atti, sono state tutte regolate per denaro cassa contante, il cui importo, riferito ad ognuna di esse, non superava mai i 990,00 euro fino a quando era in vigore il limite di 1.000,00, e, allo stesso modo, tale importo era sempre di poco inferiore a 3.000,00 quando era in vigore quest'ultimo limite.
Le circostanze poste in evidenza trovano altresì riscontro nelle dichiarazioni rese all'organo accertatore dalla sig.ra n.q. di legale rappresentante p.t. della CP_5 [...]
e dal sig. n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (v. verbale n. Controparte_5 CP_4
1 e n. 2 in atti), quali controparti di tutte le operazioni contestate, per come trascritte nel relativo processo verbale di verifica (che fa piena prova fino a querela di falso), dove si legge che la condotta posta in essere, ovvero “di frazionare i pagamenti al fine concordato di non superare il limite del contante imposto dalla legge”, è stata presa in accordo con i propri clienti data l'esigenza di dover pagare subito i cavatori (cercatori e fornitori di tartufi), i quali non volevano essere pagati con assegni.
8 N. 3820/2022 R.G.
Inoltre, dal processo verbale di contestazione della GdF del 10 novembre 2018, risulta che
“non sono mai esistiti tra le parti accordi commerciali, contratti periodici ed ordini di alcun tipo” che qualora fossero stati provati e documentati, previa specifica ed attenta valutazione, avrebbero potuto essere presi in considerazione per l'esame della fattispecie giuridica che la legge individua come operazione artificiosamente frazionata, come riportato nelle motivazioni del decreto sanzionatorio.
Infine, per quanto attiene la circostanza che il descritto modus operandi si concludeva con il controllo del sistema bancario (redazione del prescritto modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi e per gli effetti degli art. 15 e ss. del D.Lgs. 231/2007), ossia specificatamente che ogni qualvolta dovevano essere pagate fatture nei confronti del fornitore, al fine di procurarsi la provvista di danaro contante necessario per il pagamento delle fatture stesse, dal sig. veniva emesso e versato sul proprio conto corrente un assegno intestato a “me Pt_3
Cont medesimo” ( ”), si evidenzia che, invece, sarebbe stato lecito, possibile e logico emettere titoli di credito o bonifici bancari direttamente nei confronti dei soggetti venditori e ciò soprattutto considerata la durata, la cadenza temporale e la vastità delle operazioni commerciali in essere.
Né può essere eccepito come esimente il controllo dell'istituto di credito effettuato per l'identificazione ed adeguata verifica della clientela, in quanto nel caso di specie, in base al D.Lgs.
231/2007, i soggetti obbligati sono solo tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui agli artt. 35 e 50, qualora ne ravvisino i presupposti, ma rientra nella competenza degli organi previsti dall'art. 65, la valutazione delle contestazioni e delle segnalazioni di infrazioni ai fini del procedimento sanzionatorio.
In definitiva, i rapporti descritti sono senza dubbio riconducibili ad un'unica operazione commerciale posta in atto in elusione del limite legislativo, tramite un artificioso frazionamento dell'importo, così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. v) del D.lgs. 231/2007.
Da ultimo, parte opponente ha chiesto la riduzione della sanzione in misura prossima al minimo edittale.
Come noto, l'art. 11 della L. 681/81 dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie, il decreto opposto ha applicato una sanzione di euro 150.000,00 (pari alla sanzione massima di 50.000 euro, aumentata del triplo) ai sensi del combinato disposto degli artt.
63, comma 1, 65, comma 4, 67, comma 1 e comma 3 del D.Lgs 21 novembre 2007, nr. 231.
9 N. 3820/2022 R.G.
Reputa il Tribunale, considerata la durata della violazione, connotata dal carattere di eccezionale gravità e rilevanza, e gli importi complessivamente contestati, nonché la natura unitaria della violazione contestata in relazione a più annualità, tenuto conto che l'annualità prescritta
(importi trasferiti complessivamente pari ad euro 1.287834,60 per l'anno 2014) non incide sostanzialmente sull'entità della violazione accertata (per complessivi euro 4.268.693,80), risulta legittima l'applicazione del massimo edittale e l'aumento del triplo ai sensi dell'art. 8 della L.
689/81.
In conclusione, l'opposizione va respinta.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a titolo di compensi alla resistente, giacché essa si è difesa in proprio e non ha documentato le spese vive sostenute. Invero, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. 30597/2017). Né può applicarsi l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, essendo tale norma applicabile soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., e ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si CP_9 avvalga della difesa diretta (Cass. 19034/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto n. 772825/A;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino il 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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