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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1552/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
14/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. RONCATO MARCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MARANI CONSUELO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i figli avranno residenza e collocazione prevalente presso la madre. Ogni decisione di maggiore interesse per i figli (in via esemplificativa quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della località di residenza dei minori) verrà assunta di comune accordo, dovendo le parti tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Montebelluna (TV) in via Cimitero al n.14 C, di proprietà del sig. verrà Pt_2
restituita entro la fine del mese di marzo 2025, dovendo la sig.ra liberarla delle sue cose. Le chiavi Pt_1
verranno messe a disposizione del sig. qualche giorno prima della scadenza affinché lo stesso Pt_2
provveda a liberare la casa attualmente in locazione e che deve restituire per la stessa scadenza.
3. I figli staranno con il papà ogni due settimane dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, da dopo pranzo secondo un orario concordato) a domenica sera (con rientro a casa della mamma dopo cena).
Nella settimana in cui i figli non saranno con il padre durante il week-end, questi li terrà con sé un pomeriggio da determinare, dall'uscita di scuola (ovvero, nei periodi non scolastici, da dopo pranzo) con pernotto e rientro a scuola la mattina successiva (ovvero a casa della mamma entro le ore 9:00 del giorno
2 successivo). Se possibile, verrà data preferenza ad un giorno vicino al week-end.
Nel corso delle altre due settimane (quelle in cui ci sarà il w-e con il padre), saranno individuati ulteriori
2 pomeriggi (uno per ciascuna settimana) che i bambini passeranno con il papà dall'uscita da scuola a dopo cena, in relazione ai turni del papà stesso. In caso di impossibilità legate ai turni di lavoro in ospedale, gli ulteriori pomeriggi potranno essere ridotti a uno solo ogni due settimane.
In casi eccezionali, per le esigenze dell'una o dell'altra parte, i fine settimana potrebbero non essere alternati. Se l'orario di inizio del w-e non fosse compatibile con gli orari del padre, egli si farà carico del prelevamento attraverso terze persone (i nonni o una baby sitter approvata dalla madre ovvero la madre solo laddove fosse la stessa, eventualmente richiesta dal padre, a proporsi per poi portare i bambini dal padre).
L'individuazione delle frequentazioni sopra indicate (e gli orari particolari di cui si è sopra detto) verrà concordata sulla base dei turni mensili del sig. che provvederà a formulare la proposta alla sig.ra Pt_2
quando i turni saranno disponibili, mese per mese, in modo da evitare fraintendimenti e contrasti Pt_1
tra i genitori e per consentire agli stessi di programmarsi.
Durante le vacanze scolastiche, sia quanto al fine settimana che quanto ai giorni infrasettimanali, l'accordo preciserà l'orario di presa in carico e riconsegna dei bambini alla madre e il luogo dove a tanto le parti provvederanno;
l'orario potrebbe essere più ampio (presa in carico anticipata, rientro a casa della mamma posticipato) o più limitato (presa in carico posticipata, rientro a casa della mamma anticipato). Se per esempio il padre la mattina dopo fosse di turno (ipotesi di carattere eccezionale posto che di regola la scelta dei giorni dipende già dai turni), i bambini potrebbero comunque pernottare dal papà ma verrebbero riportati dalla madre alle 7:00): in ogni caso ogni aspetto dovrà essere concordato preventivamente fra le parti con la programmazione mensile.
I genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze natalizie, con modalità alternate, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal primo pomeriggio
3 del 31 dicembre e sino a fine vacanza;
I genitori si impegnano a prevedere dove possibile la modalità dello scambio dei doni di Natale (per esempio la vigilia se i bambini fossero ancora in zona) o quantomeno una videochiamata per gli auguri.
Le festività di Pasqua verranno concordate prevedendo l'alternanza fra i genitori tra Pasqua e Pasquetta.
Durante l'estate i bambini potranno trascorrere due settimane anche continuative con il padre. In caso di lunghi periodi (le due settimane continuative del padre ovvero vacanze altrettanto lunghe della madre al di fuori dell'abitazione abituale, le parti concorderanno l'orario di videochiamate fra il genitore non presente e i figli;
le parti si impegnano a concordare tempestivamente i periodi di ferie con i figli per evitare sovrapposizioni. A tal fine i piani ferie verranno comunicati appena disponibili.
La madre, al fine di consentire la frequentazione padre figli, si impegna ad evitare di portare via i figli per le vacanze lontano da casa per periodi consecutivi superiori a 2 settimane.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 1.200,00 (600 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (primo aggiornamento a un anno dall'udienza cartolare che verrà fissata). È inoltre stabilito il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie. Quanto alla definizione di spese ordinarie, spese straordinarie con necessità di concertazione fra i genitori e spese straordinarie “obbligatorie” per le quale non è prevista la necessità di concertazione, nonché alla modalità di espressione del dissenso, le parti si riferiranno a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso
01/12/2016 da intendersi qui espressamente richiamato. Le parti concordano che non sono da considerare spese straordinarie da rimborsare al 50% le spese della scuola dell'infanzia (che rimangono quindi a carico della mamma). Le spese di babysitter rimarranno sempre a carico delle parti che ne usufruiscono.
Assegno unico per i figli a favore della sig.ra . Pt_1
Le comunicazioni fra i due genitori non devono mai essere eccessive per frequenza o lunghezza o ridondanti e saranno sempre finalizzate al loro impegno genitoriale.
4 Dovranno essere precise per evitare disguidi. Laddove non vi siano particolari ragioni potrebbe non essere necessaria la comunicazione ogni singolo giorno.
Le comunicazioni potranno riguardare anche aspetti organizzativi.
I ricorrenti si impegnano a comunicare fra loro con tempestività problemi di salute dei bambini o altre urgenze che dovessero verificarsi. Laddove si verificassero queste circostanze, il genitore che ha con sé il figlio si impegna anche a relazionare quotidianamente l'altro. In caso di significativa modifica della situazione già comunicata, le parti si impegnano a darne tempestiva comunicazione all'altro (per esempio: il bambino non ha più la febbre). Entrambi i genitori devono essere informati delle visite mediche dei bambini, anche di routine, e devono essere messi in condizione di essere presenti alle visite oltre che in caso di esami o ricoveri.
I genitori si impegnano anche a confrontarsi su aspetti che riguardano le capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli al fine delle comuni determinazioni sulle scelte che verranno chiamati a fare.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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