Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2022, proposto da
Cave di San Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Enzo Robaldo, con studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, siti in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Città Metropolitana di Milano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso e Marialuisa Bernadette Pozzi, con domicilio eletto presso l’avvocato Marialuisa Ferrari, con studio in Milano, via Vivaio, 1;
nei confronti
Comune di San Vittore Olona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cerro Maggiore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Regionale, 28 giugno 2022 - n. XI/2501 (approvazione del « Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 - PRS TER 09.02.19 »), pubblicata sul B.U.R.L. del 22 luglio 2022, con riferimento alle determinazioni relative all’ATEg5;
- di tutti gli allegati alla deliberazione sopra citata, con particolare riferimento alla VAS - Parere Motivato Ambientale, nelle parti relative all’ATEg5;
- della deliberazione del Consiglio metropolitano, rep. n. 11/2019 del 14 marzo 2019 (« Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano: Adozione definitiva e trasmissione alla Regione Lombardia per la sua approvazione ») e dei relativi allegati relative all’ATEg5;
- di tutti gli atti presupposti alla deliberazione sopra citata, con particolare riferimento alla nota 1° giugno 2022 della Città Metropolitana di Milano;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; della Città Metropolitana di Milano e del Comune di San Vittore Olona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 5 dicembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un compendio estrattivo sito nel comune di Cusago, facente parte dell’ATEg5 del precedente piano cave, presso il quale svolge l’attività di lavorazione e trasformazione degli aggregati e di recupero di rifiuti inerti.
2. In data 8 giugno 2017 è stato avviato il procedimento di redazione della nuova pianificazione.
3. Il 29 settembre 2017 la ricorrente ha inviato alla Città Metropolitana una nota nella quale venivano presentate alcune considerazioni.
4. Il 24 luglio 2018 è stata pubblicata la proposta della pianificazione per il decennio 2019/2029, che, per quanto qui di interesse, prevedeva lo stralcio delle aree su cui si trovano gli impianti della ricorrente.
5. Il 24 settembre la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni, che sono state ulteriormente precisate il successivo 27 settembre.
6. Il 28 settembre 2018 il Comune di San Vittore Olona ha presentato le proprie considerazioni.
7. Il 31 gennaio 2019 la proposta ha ottenuto una Valutazione di incidenza favorevole e, il successivo 20 febbraio, l'Autorità competente per la VAS ha rilasciato il proprio parere sull’intero progetto.
8. Il 14 marzo 2019 è stata adottata la proposta della nuova pianificazione.
9. In data 8 marzo 2022 la ricorrente ha proposto le proprie osservazioni alla Regione, con contestuale istanza di audizione, che si è svolta il successivo 6 aprile 2022.
10. Il 28 giugno 2022, dopo l’ottenimento dei pareri e delle osservazioni dei soggetti interessati, il nuovo piano cave è stato definitivamente approvato e, per quanto qui di interesse, l’ATEg5 è stato riparametrato, in modo da incidere solo sul territorio del comune di Cerro Maggiore.
11. Con ricorso, notificato il 21 ottobre 2022 e depositato il successivo 15 novembre, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , unitamente a tutti gli atti a esso propedeutici, perché asseritamente illegittimo.
12. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
13. Ciò posto, prima di approfondire il merito del ricorso, il Collegio è tenuto a ribadire una serie di considerazioni e principi generali che regolano la materia in esame.
In primo luogo, per giurisprudenza pacifica, il piano cave è un atto di pianificazione e programmazione generale, caratterizzato da discrezionalità incensurabile, una volta che ne sia fatto un uso corretto e non emergano evidenti vizi di illogicità e irragionevolezza. Le scelte tecnico-valutative sono sindacabili in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, eventualmente anche sotto l'aspetto della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4159).
In particolare, è stato precisato che « l'attività estrattiva di cava coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell'impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell'attività edilizia, non è mai completamente libera, ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati; dalla natura programmatica dell'intervento pubblicistico e dai valori costituzionali in gioco ne discende che in sede di approvazione del piano delle cave, in applicazione della norma sancita dall'art. 3, l. n. 241 del 1990, le scelte riguardanti le singole aree non abbisognano di una specifica motivazione in considerazione dell'elevato numero di destinatari e dell'interdipendenza reciproca delle varie previsioni, specie se poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6928).
Ne consegue che, a fronte di tale ampia discrezionalità « il privato operatore del settore non vanta un'aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma di un ambito territoriale estrattivo (ATE) previsto nel piano precedente, né all'attribuzione di specifici volumi, dovendo l'Amministrazione contemperare l'interesse economico privato con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio e il contenimento del consumo di suolo; le garanzie partecipative si intendono rispettate qualora le osservazioni del privato siano state esaminate e motivatamente disattese, anche se con esito sfavorevole » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 marzo 2025, n. 192).
14. Tanto premesso in linea generale, con il proprio ricorso, le cui doglianze possono essere trattate congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente censura la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14; 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
In particolare, essa sostiene di aver presentato alla Regione le proprie considerazioni, che, però, esattamente come il contenuto dell’audizione, non sarebbero state adeguatamente valorizzate.
A ciò si aggiungerebbe il difetto di motivazione dell’atto impugnato, posto che né in esso né nei relativi atti dell’istruttoria emergerebbero le ragioni sottese alle decisioni dell’amministrazione.
Le doglianze sono infondate.
In primo luogo, occorre evidenziare che il procedimento è stato ispirato alla massima partecipazione dei soggetti interessati, all’esito del quale l’amministrazione procedente ha ritenuto di dover riparametrare l’ATEg in esame.
In particolare, nel riscontrare le osservazioni dalla ricorrente, la Città Metropolitana ha sostenuto che la richiesta di inserire nuovamente le aree stralciate nel perimetro dell’ambito non poteva essere accolta perché lo stralcio era « il frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di VAS ».
Ci si riferisce nello specifico all’allegato studio di incidenza, da cui si evince che il ridimensionamento mira proprio « alla riqualificazione dei siti ed alla valorizzazione del territorio, in funzione della posizione strategica tra i due PLIS del Mughetti e dei Mulini, allo scopo di favorirne la connessione ecologica ».
Per tali ragioni l’autorità competente alla VAS ha ritenuto che il Piano, « così come modificato, presenti elementi di maggior sostenibilità ».
Si tratta di considerazioni analoghe a quanto esposto nel rapporto ambientale del 2019, da cui emerge che l’ATE in esame si trova « al confine fra il PLIS dei Mughetti e il PLIS dei Mulini. Il Parco dei Mughetti si estende lungo il corso inferiore del torrente Bozzente e interessa un territorio composto prevalentemente da seminativi e da boschi di latifoglie. Il Parco realizza un’importante connessione ecologica confinando a nord con il PLIS del Fontanile di San Giacomo e con il PLIS del Rugareto, e distando solo pochi chilometri dal PLIS del Lura e dal PLIS dei Mulini.
Il PLIS dei Mulini é situato lungo il corso del fiume Olona, in una delle aree a più elevata urbanizzazione e industrializzazione della Città Metropolitana, dove si sono storicamente insediate l’industria tessile e l’attività molitoria. Il Parco ha come obiettivo primario la difesa e la riprogettazione paesistica di spazi aperti interstiziali e la tutela del corso dell’Olona. Le aree protette sono quasi totalmente adibite ad usi agricoli, mentre è rara la presenza di boschi.
Il nuovo Piano Cave propone per entrambi gli Ambiti estrattivi un ridimensionamento di superficie interessata e volumi cavabili; il recupero proposto ad uso prevalentemente naturalistico è mirato alla riqualificazione dei siti ed alla valorizzazione del territorio, in funzione della posizione strategica tra i due PLIS del Mughetti e dei Mulini, allo scopo di favorirne la connessione ecologica ».
Inoltre, il Comune di Parabiago ha rilevato che il nuovo piano considera « molti gli aspetti che riguardano la pianificazione di comparto, non solo quelli meramente estrattivi; in particolare si tiene conto della rete ecologia e del ruolo assunto nella stessa dai parchi locali di interesse sovracomunale ».
A ciò si aggiunga che il Comune, concordando con il rapporto ambientale, ha sottolineato che « Nel territorio del Comune di Parabiago sono presenti due ambiti estrattivi ATEg5 e ATEg6 in un contesto fortemente urbanizzato, con problemi di viabilità e gravi ripercussioni di traffico e di inquinamento sulle zone residenziali ad esse immediatamente limitrofe. Entrambi gli ATE si trovano, inoltre, nei pressi del PLIS Parco dei Mulini e Parco dei Mughetti ed in particolare l'ATEg5 si trova lungo un corridoio ecologico pianificato nel PTCP» e ha pertanto richiesto che «venga stabilito il termine certo dell’attività estrattiva, il ripristino ambientale dei luoghi funzionalmente alla rete ecologica e la restituzione degli stessi alla collettività ».
Inoltre, il paragrafo 16 della relazione istruttoria, allegata alla delibera della Giunta regionale del 14 giugno 2021, dopo aver dato atto dell’esame delle osservazioni della ricorrente, evidenzia che il « Rapporto Ambientale, fin dalle fasi preliminari di analisi dello stato di fatto e nella parte valutativa, evidenzia come l'ATEg5 presenta criticità ambientali rappresentate dalla prossimità dei PLIS dei Mulini e dei Mughetti e dal fatto che è lambito da un corridoio ecologico secondario» e che «già il Decreto VIA n. 111 del 13/01/2013, nonché i provvedimenti autorizzativi dell’attività di coltivazione (Provvedimenti n. 2566/2015 del 23/03/2015 e n. 8529 del 09/12/2019), hanno previsto lo spostamento degli impianti siti in comune di Parabiago e San Vittore Olona al termine della fase di coltivazione n. 1 con conseguente recupero (ultimazione del rimodellamento, stesura del terreno di coltivo, inerbimento e piantumazione) delle relative aree ».
Per tale ragione la Regione ha ritenuto che « non si rilevano motivazioni per l’accoglimento della richiesta della società Cave San Lorenzo S.r.l., in quanto la Città Metropolitana di Milano, nelle proprie controdeduzioni, ha accolto la richiesta di modifica della perimetrazione dell’area impianti a Nord, come da proposta della medesima società, pur stralciando le aree in comune di Parabiago e San Vittore Olona ».
Si evidenzia, infine, che la ricorrente era ben conscia della necessità di spostare gli impianti: dalle controdeduzioni della Regione emerge, infatti, che « il Decreto VIA n. 111 del 13/01/2013, nonché i provvedimenti autorizzativi dell’attività di coltivazione (Provvedimenti n. 2566/2015 del 23/03/2015 e n. 8529 del 09/12/2019), hanno previsto lo spostamento degli impianti siti in comune di Parabiago e San Vittore Olona al termine della fase di coltivazione n. 1 con conseguente recupero (ultimazione del rimodellamento, stesura del terreno di coltivo, inerbimento e piantumazione) delle relative aree ».
Tanto presso, si evidenzia che la decisione dell’amministrazione procedente oltre che essere ragionevole è anche in linea con il contenuto dell’articolo 1 della legge regionale 20/21, la quale prevede proprio che il piano cave deve avere come obiettivi: la promozione dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; la salvaguardia del giacimento coltivabile; il ripristino del suolo; la limitazione del suo consumo nonché la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.
La ragionevolezza della decisione emerge infine dal fatto che, proprio in un’ottica di bilanciamento tra le contrapposte esigenze, la Città Metropolitana ha accolto la richiesta di ampliamento dell’area impianti a nord, in modo che la società possa fruire di un perimetro adeguato per svolgere la propria attività.
15. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
16. In virtù della complessità della vicenda il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
UC PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | GI NI |
IL SEGRETARIO