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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5870/2022, 15879/2023, 309/2024, 1329/2024,
2960/2024, 4652/2024, 4754/2024 del Ruolo Generale vertenti
TRA
n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 [...]
(Avv. MADONIA MANLIO), (Avv. Persona_1 Parte_2
TARANTINO ERASMO), (Avv. RUSSO ANTONINO), Parte_3
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER), Parte_4 Parte_5
Avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO e LEONE FILIPPO),
[...] Parte_6
(Avv. DE MICHELE RITA), (Avv. CUPPARI LUCA) Parte_7
ricorrenti
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che il minore è in possesso dei Persona_1
requisiti sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita di revisione del novembre 2021;
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2
per conseguire l'assegno mensile di assistenza e dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 con decorrenza dalla visita di revisione del 19/01/2023;
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti Parte_3
sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari Parte_4
per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che la ricorrente in possesso dei requisiti sanitari Parte_5
per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti Parte_6
sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti Parte_7
sanitari per conseguire la pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuna parte CP_1
ricorrente, liquidate per ognuna di esse in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in favore della difesa di ogni ricorrente ex art. 93
c.p.c.;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che le ricorrenti convenivano in giudizio l' chiedendo accertarsi la CP_1
sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni indicate nei rispettivi ricorsi, condizioni negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto delle opposizioni, delle quali deduceva l'infondatezza;
ritenuto che le opposizioni siano fondate atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha confermato in ciascuna delle ricorrenti la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate, e ciò sulla scorta di una accurata disamina delle parti stesse e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le CP_1
spese delle CCTTUU, delle quali quella esperita in occasione dell'a.t.p. è stata già
liquidata nella precedente fase del giudizio e quella espletata nella fase di merito viene quivi liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 4 marzo 2025.
- 4 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5870/2022, 15879/2023, 309/2024, 1329/2024,
2960/2024, 4652/2024, 4754/2024 del Ruolo Generale vertenti
TRA
n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 [...]
(Avv. MADONIA MANLIO), (Avv. Persona_1 Parte_2
TARANTINO ERASMO), (Avv. RUSSO ANTONINO), Parte_3
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER), Parte_4 Parte_5
Avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO e LEONE FILIPPO),
[...] Parte_6
(Avv. DE MICHELE RITA), (Avv. CUPPARI LUCA) Parte_7
ricorrenti
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che il minore è in possesso dei Persona_1
requisiti sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla visita di revisione del novembre 2021;
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2
per conseguire l'assegno mensile di assistenza e dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 con decorrenza dalla visita di revisione del 19/01/2023;
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti Parte_3
sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari Parte_4
per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che la ricorrente in possesso dei requisiti sanitari Parte_5
per conseguire l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti Parte_6
sanitari per conseguire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ Dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti Parte_7
sanitari per conseguire la pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuna parte CP_1
ricorrente, liquidate per ognuna di esse in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distratte in favore della difesa di ogni ricorrente ex art. 93
c.p.c.;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che le ricorrenti convenivano in giudizio l' chiedendo accertarsi la CP_1
sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle prestazioni indicate nei rispettivi ricorsi, condizioni negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto delle opposizioni, delle quali deduceva l'infondatezza;
ritenuto che le opposizioni siano fondate atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha confermato in ciascuna delle ricorrenti la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate, e ciò sulla scorta di una accurata disamina delle parti stesse e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le CP_1
spese delle CCTTUU, delle quali quella esperita in occasione dell'a.t.p. è stata già
liquidata nella precedente fase del giudizio e quella espletata nella fase di merito viene quivi liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 4 marzo 2025.
- 4 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro