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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 136/2024
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24.06.2025
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi pagina 1 di 8 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 136/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura il calce al ricorso Parte_1
per rilascio di immobile concesso in comodato gratuito ex art. 1809 comma 2 cc dagli avv.ti Catapano Costantino e Patrone Mariarosaria presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla Via Pappalardo n. 95
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla Controparte_1
memoria difensiva dall'avv. Tufano Angelina presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (Na) alla Via Dei Mille n. 7
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile concesso in comodato gratuito a CP_1
destinazione di casa familiare.
Deduceva la ricorrente di essere proprietaria dell'immobile sito in Somma Vesuviana alla Via Pino Amato, 19, foglio 16, p.lla 852 sub. 6 e di aver concesso la metà del suddetto appartamento al figlio e alla moglie , uniti Controparte_2 Controparte_1
in matrimonio in data 02.08.1997.
Esponeva ancora che, in seguito alla separazione personale dei coniugi, il Tribunale di
Nola, con sentenza n. 2958/2013, assegnava la casa familiare a e ai Controparte_1
due figli e . Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 8 Deduceva, inoltre, che le condizioni economiche di erano peggiorate Controparte_2
e lo stesso risultava disoccupato ed impossibilitato a versare gli alimenti. Inoltre, a causa delle sue condizioni di salute, aveva ottenuto l'invalidità civile. Pertanto, CP_2
chiedeva la restituzione immediata dell'immobile al fine di aiutare il figlio in difficoltà economica e di salute, concedendogli l'appartamento.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'insussistenza dei Controparte_1
presupposti di fatto e di diritto legittimanti la richiesta di rilascio dell'immobile.
Deduceva, infatti, che il comodato era stato concesso al figlio in occasione del matrimonio di quest'ultimo e che, pertanto, si trattava di un comodato con vincolo di destinazione a casa familiare;
che, per tale motivo, la restituzione dell'immobile poteva conseguire solo all'esistenza di un bisogno urgente ed imprevisto, nel caso di specie non dimostrato dal comodante.
Per i motivi esposti chiedeva di rigettare la domanda di rilascio con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avendo richiesto Controparte_2
l'assegnazione della casa coniugale già nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, veniva fissata l'udienza di discussione.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Il comodato è un contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'articolo 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.
pagina 3 di 8 Vi è, poi, il comodato disciplinato dagli articoli 1803 e 1809 c.c. che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In questo caso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Tanto premesso, nel caso di specie, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato dell'immobile oggetto di causa costituisce un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa familiare del bene.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che il comodato che abbia ad oggetto un immobile destinato a casa familiare rientri nel comodato a termine, anche se le parti non abbiamo espressamente indicato una “scadenza”.
Secondo la Suprema Corte, anche se le parti non indicano espressamente un termine, deve ritenersi che sussista un termine implicito. Infatti, la circostanza che la casa sia destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative determina un vincolo di destinazione che conferisce all'immobile un termine implicito.
Peraltro, il fatto che il vincolo matrimoniale venga meno, non incide sulla durata del comodato, atteso che il termine non può considerarsi sciolto per effetto della crisi coniugale (Cass. S.U. 20448/2014).
Il comodante potrà pretendere la restituzione del bene soltanto alla scadenza del termine che, in caso di assegnazione, avviene al momento del raggiungimento della maggiore età
e dell'indipendenza economica della prole (Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2019, n. 19012).
L'inquadramento della fattispecie nell'ambito del comodato a termine (anziché in quello precario) comporta che i titolari del bene non possono chiederne la restituzione ad nutum, ma, al contrario, devono dimostrare un bisogno urgente e imprevisto, bisogno che deve avere i connotati di serietà, concretezza e imminenza (cfr. Cass. n.
24838/2014).
pagina 4 di 8 Pertanto, il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento.
Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il sopraggiungere di un bisogno, dimostrarne l'urgenza.
Nel caso di specie, non risulta contestata la destinazione impressa all'immobile oggetto del comodato a casa familiare, immobile che, a seguito della separazione, veniva assegnato a per abitarvi unitamente ai figli. Controparte_1
Al riguardo, la Suprema Corte è costante nel ritenere che nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà destinato a casa familiare, “il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno” (Cass. Civ. Sez. Un. 13603/04
e, nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012).
Nel caso di specie, , figlio della coppia, seppur maggiorenne non Persona_2
risulta avere una stabile occupazione. Il teste escusso sul punto ha, Testimone_1
infatti, riferito: “Si è vero. Conosco questa circostanza in quanto è mio TE e sta spesso con me. Attualmente fa l'elettricista per imparare il mestiere”.
Non è stato provato pertanto che lo stesso abbia raggiunto un'indipendenza economica, né può essere sufficiente a provare il contrario la sola dichiarazione del teste _2
, che, pur riferendo di un'indipendenza economica di , non sa
[...] Persona_2
pagina 5 di 8 precisare il tipo di lavoro “Non so però precisamente se mio TE faccia l'elettricista o
l'idraulico o anche entrambe le cose”.
Discende da ciò che, in mancanza della prova del raggiungimento del termine prefissato ovvero del venir meno dell'esigenza abitativa del nucleo familiare dei comodatari, non può trovare tutela l'intenzione della ricorrente di rimuovere l'occupante rimastone beneficiario, senza la prova di un bisogno urgente.
A tal proposito, va rilevato che l'urgenza è da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. In altri termini, deve esserci la necessità di un uso che obiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche se originariamente destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.
In ogni caso, essendo in gioco le esigenze di tutela della prole, il controllo della destinazione del bene richiede massima attenzione che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario (Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, del
29 settembre 2014, n. 20448).
La Suprema Corte ha precisato «l'accertamento del sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno del comodante spetta al giudice di merito – la giurisprudenza di legittimità sollecita quest'ultimo ad usare la massima attenzione onde operare il controllo di proporzionalità e di adeguatezza nel comparare le esigenze di tutela della famiglia con il contrapposto bisogno del comodante, giacché, qualora sia convenuto
l'utilizzo dell'immobile come abitazione, la rilevanza dell'interesse del comodatario diviene più significativa, imponendo una ponderazione delle esigenze del comodante improntata alla attenta valutazione dei requisiti di fattispecie posti a fondamento dell'esercizio del recesso – insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, ove scevra da vizi logici e giuridici» ( Cass. Civ. n. 6323/2019).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha provato alcuna urgenza, non potendosi ritenere dirimente il dedotto peggioramento delle condizioni economiche e fisiche del pagina 6 di 8 figlio il quale, come risulta dagli atti, è comunque percettore di Controparte_2
reddito di inclusione e di una pensione di invalidità, ha un'abitazione in cui vive con la compagna ed è titolare di una scuola di ballo, come riferito dal teste Testimone_1
“Si è vero il signor è titolare della scuola di ballo sotto casa sua Controparte_2
dove abita attualmente mia sorella nonché la madre di ”. Controparte_2
Va aggiunto che nel corso nel giudizio è stata depositata la sentenza n. 49/2025 con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Il Tribunale ha inoltre riconosciuto Controparte_2 Controparte_1
a carico di il mantenimento a favore di , non Controparte_2 Persona_2
avendo quest'ultimo uno stipendio e non essendo autonomo economicamente. Infine, ha assegnato la casa familiare a non essendo il figlio autosufficiente. Controparte_1
Ne consegue che, in assenza di un'urgenza imminente, attuale e concreta, la domanda non può essere accolta.
Parimenti va rigettata la domanda di danni per lite temeraria, formulata da parte resistente perché infondata oltre che non provata. Sul punto, infatti, ritiene il Tribunale che “la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1, richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede o quanto meno la colpa grave della parte di cui si chiede la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, sicché in mancanza di prova, come nella fattispecie in esame, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa” (cfr. Tribunale Bari, sez. II, 13/06/2012, n. 2143; Cassazione civile, sez. II, 18/02/2011, n. 3993).
pagina 7 di 8 Orbene nel caso in esame non risulta provato, con verosimile certezza, né l'elemento psicologico della mala fede (o colpa grave) né tanto meno la entità dei danni subiti da parte resistente, per cui la domanda risarcitoria va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna a pagare in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in complessivi € 3.803,00 per compenso professionale oltre IVA e
CPA come per legge e con attribuzione in favore dell'avv. Tufano Angelina dichiaratasi anticipataria.
Nola, 24.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24.06.2025
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi pagina 1 di 8 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 136/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura il calce al ricorso Parte_1
per rilascio di immobile concesso in comodato gratuito ex art. 1809 comma 2 cc dagli avv.ti Catapano Costantino e Patrone Mariarosaria presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla Via Pappalardo n. 95
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla Controparte_1
memoria difensiva dall'avv. Tufano Angelina presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (Na) alla Via Dei Mille n. 7
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile concesso in comodato gratuito a CP_1
destinazione di casa familiare.
Deduceva la ricorrente di essere proprietaria dell'immobile sito in Somma Vesuviana alla Via Pino Amato, 19, foglio 16, p.lla 852 sub. 6 e di aver concesso la metà del suddetto appartamento al figlio e alla moglie , uniti Controparte_2 Controparte_1
in matrimonio in data 02.08.1997.
Esponeva ancora che, in seguito alla separazione personale dei coniugi, il Tribunale di
Nola, con sentenza n. 2958/2013, assegnava la casa familiare a e ai Controparte_1
due figli e . Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 8 Deduceva, inoltre, che le condizioni economiche di erano peggiorate Controparte_2
e lo stesso risultava disoccupato ed impossibilitato a versare gli alimenti. Inoltre, a causa delle sue condizioni di salute, aveva ottenuto l'invalidità civile. Pertanto, CP_2
chiedeva la restituzione immediata dell'immobile al fine di aiutare il figlio in difficoltà economica e di salute, concedendogli l'appartamento.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'insussistenza dei Controparte_1
presupposti di fatto e di diritto legittimanti la richiesta di rilascio dell'immobile.
Deduceva, infatti, che il comodato era stato concesso al figlio in occasione del matrimonio di quest'ultimo e che, pertanto, si trattava di un comodato con vincolo di destinazione a casa familiare;
che, per tale motivo, la restituzione dell'immobile poteva conseguire solo all'esistenza di un bisogno urgente ed imprevisto, nel caso di specie non dimostrato dal comodante.
Per i motivi esposti chiedeva di rigettare la domanda di rilascio con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avendo richiesto Controparte_2
l'assegnazione della casa coniugale già nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, veniva fissata l'udienza di discussione.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Il comodato è un contratto, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'articolo 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.
pagina 3 di 8 Vi è, poi, il comodato disciplinato dagli articoli 1803 e 1809 c.c. che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza. In questo caso il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante ha, tuttavia, la facoltà di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Tanto premesso, nel caso di specie, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato dell'immobile oggetto di causa costituisce un contratto sorto per un uso specifico e, dunque, per un tempo determinabile “per relationem”, che può essere individuato nella destinazione a casa familiare del bene.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che il comodato che abbia ad oggetto un immobile destinato a casa familiare rientri nel comodato a termine, anche se le parti non abbiamo espressamente indicato una “scadenza”.
Secondo la Suprema Corte, anche se le parti non indicano espressamente un termine, deve ritenersi che sussista un termine implicito. Infatti, la circostanza che la casa sia destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative determina un vincolo di destinazione che conferisce all'immobile un termine implicito.
Peraltro, il fatto che il vincolo matrimoniale venga meno, non incide sulla durata del comodato, atteso che il termine non può considerarsi sciolto per effetto della crisi coniugale (Cass. S.U. 20448/2014).
Il comodante potrà pretendere la restituzione del bene soltanto alla scadenza del termine che, in caso di assegnazione, avviene al momento del raggiungimento della maggiore età
e dell'indipendenza economica della prole (Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2019, n. 19012).
L'inquadramento della fattispecie nell'ambito del comodato a termine (anziché in quello precario) comporta che i titolari del bene non possono chiederne la restituzione ad nutum, ma, al contrario, devono dimostrare un bisogno urgente e imprevisto, bisogno che deve avere i connotati di serietà, concretezza e imminenza (cfr. Cass. n.
24838/2014).
pagina 4 di 8 Pertanto, il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l'onere di provare, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento.
Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il sopraggiungere di un bisogno, dimostrarne l'urgenza.
Nel caso di specie, non risulta contestata la destinazione impressa all'immobile oggetto del comodato a casa familiare, immobile che, a seguito della separazione, veniva assegnato a per abitarvi unitamente ai figli. Controparte_1
Al riguardo, la Suprema Corte è costante nel ritenere che nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà destinato a casa familiare, “il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno” (Cass. Civ. Sez. Un. 13603/04
e, nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 16769 del 02/10/2012).
Nel caso di specie, , figlio della coppia, seppur maggiorenne non Persona_2
risulta avere una stabile occupazione. Il teste escusso sul punto ha, Testimone_1
infatti, riferito: “Si è vero. Conosco questa circostanza in quanto è mio TE e sta spesso con me. Attualmente fa l'elettricista per imparare il mestiere”.
Non è stato provato pertanto che lo stesso abbia raggiunto un'indipendenza economica, né può essere sufficiente a provare il contrario la sola dichiarazione del teste _2
, che, pur riferendo di un'indipendenza economica di , non sa
[...] Persona_2
pagina 5 di 8 precisare il tipo di lavoro “Non so però precisamente se mio TE faccia l'elettricista o
l'idraulico o anche entrambe le cose”.
Discende da ciò che, in mancanza della prova del raggiungimento del termine prefissato ovvero del venir meno dell'esigenza abitativa del nucleo familiare dei comodatari, non può trovare tutela l'intenzione della ricorrente di rimuovere l'occupante rimastone beneficiario, senza la prova di un bisogno urgente.
A tal proposito, va rilevato che l'urgenza è da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. In altri termini, deve esserci la necessità di un uso che obiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche se originariamente destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.
In ogni caso, essendo in gioco le esigenze di tutela della prole, il controllo della destinazione del bene richiede massima attenzione che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario (Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, del
29 settembre 2014, n. 20448).
La Suprema Corte ha precisato «l'accertamento del sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno del comodante spetta al giudice di merito – la giurisprudenza di legittimità sollecita quest'ultimo ad usare la massima attenzione onde operare il controllo di proporzionalità e di adeguatezza nel comparare le esigenze di tutela della famiglia con il contrapposto bisogno del comodante, giacché, qualora sia convenuto
l'utilizzo dell'immobile come abitazione, la rilevanza dell'interesse del comodatario diviene più significativa, imponendo una ponderazione delle esigenze del comodante improntata alla attenta valutazione dei requisiti di fattispecie posti a fondamento dell'esercizio del recesso – insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, ove scevra da vizi logici e giuridici» ( Cass. Civ. n. 6323/2019).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha provato alcuna urgenza, non potendosi ritenere dirimente il dedotto peggioramento delle condizioni economiche e fisiche del pagina 6 di 8 figlio il quale, come risulta dagli atti, è comunque percettore di Controparte_2
reddito di inclusione e di una pensione di invalidità, ha un'abitazione in cui vive con la compagna ed è titolare di una scuola di ballo, come riferito dal teste Testimone_1
“Si è vero il signor è titolare della scuola di ballo sotto casa sua Controparte_2
dove abita attualmente mia sorella nonché la madre di ”. Controparte_2
Va aggiunto che nel corso nel giudizio è stata depositata la sentenza n. 49/2025 con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Il Tribunale ha inoltre riconosciuto Controparte_2 Controparte_1
a carico di il mantenimento a favore di , non Controparte_2 Persona_2
avendo quest'ultimo uno stipendio e non essendo autonomo economicamente. Infine, ha assegnato la casa familiare a non essendo il figlio autosufficiente. Controparte_1
Ne consegue che, in assenza di un'urgenza imminente, attuale e concreta, la domanda non può essere accolta.
Parimenti va rigettata la domanda di danni per lite temeraria, formulata da parte resistente perché infondata oltre che non provata. Sul punto, infatti, ritiene il Tribunale che “la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1, richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede o quanto meno la colpa grave della parte di cui si chiede la condanna, ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, sicché in mancanza di prova, come nella fattispecie in esame, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa” (cfr. Tribunale Bari, sez. II, 13/06/2012, n. 2143; Cassazione civile, sez. II, 18/02/2011, n. 3993).
pagina 7 di 8 Orbene nel caso in esame non risulta provato, con verosimile certezza, né l'elemento psicologico della mala fede (o colpa grave) né tanto meno la entità dei danni subiti da parte resistente, per cui la domanda risarcitoria va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna a pagare in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in complessivi € 3.803,00 per compenso professionale oltre IVA e
CPA come per legge e con attribuzione in favore dell'avv. Tufano Angelina dichiaratasi anticipataria.
Nola, 24.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8