Articolo 8 della Legge 13 aprile 1983, n. 122
Articolo 7
Versione
11 maggio 1983
Art. 8.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 490 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 maggio 1983