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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Federico Bonechi
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ;
[...]
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 8 Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta del 3.6.2025 per “l'accoglimento del ricorso, ovvero dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di emesso in data CP_2
11 Dicembre 2023 e notificato all'interessato in data 19 Febbraio 2024 e riconoscere al ricorrente il titolo di soggiorno richiesto.”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto di aver presentato in data 14 Marzo 2023, presso la Questura di Arezzo, istanza di rilascio di titolo di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana. In data 11.12.2023 la Questura di , Ufficio Immigrazione, ha CP_2
adottato il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente, stante la carenza dei requisiti soggettivi, dovendosi accertare la pericolosità sociale del ricorrente.
Secondo parte ricorrente, la valutazione della pericolosità sociale formulata dalla Questura sarebbe stata fatta discendere dal reato di omicidio, di cui egli si era reso responsabile nel
2008, senza considerazione della condizione del ricorrente nel suo complesso. Non era infatti stato soppesato il tentativo del ricorrente di inserirsi nel contesto socio-economico: egli, infatti, il 23.7.2022 ha contratto matrimonio con una cittadina italiana, vive stabilmente con la propria coniuge nell'immobile condotto dalla medesima in Controparte_3
locazione, ed è altresì in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, pur dovendosi considerare il fatto di reato di cui egli si è reso responsabile, occorre tenere presente quanto è emerso dalla Perizia Psichiatrica d'Ufficio redatta dal Dott. Per_1
e richiesta dall'Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di
[...]
Reggio Emilia. La perizia era volta a valutare la capacità di intendere e di volere al momento del compimento del reato, la capacità processuale dell'imputato, nonchè la pericolosità del soggetto. Secondo il perito, il ricorrente, al momento dell'evento delittuoso, non era nel pieno delle proprie capacità, tanto che ha ritenuto la sua capacità di intendere e di volere fortemente scemata.
Il ricorrente ha quindi chiesto “voglia l'Illmo Giudice adito, fissata con decreto l'udienza di
pagina 2 di 8 comparizione in giudizio, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di
emesso in data 11 Dicembre 2023 e notificato all'interessato in data 19 Febbario 2024, CP_2
riconoscere al ricorrente il titolo di soggiorno richiesto. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.”
La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è passata in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 3.6.2025, depositate per la trattazione ex art. 127ter cpc del 5.6.2025.
Venendo la causa in decisione, si rileva preliminarmente come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di parte ricorrente debba inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999, e che tale permesso di soggiorno derivi, quindi, dal divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana e dal conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 19, comma 2, lettera c) D.lgs. n. 286/1998, infatti, dispone che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.” A norma dell'art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 394/1999, inoltre, è previsto, che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico.”.
La normativa vigente (combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999), quale presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al coniuge di cittadino italiano, richiede il requisito della convivenza effettiva.
Al riguardo, si rileva come risulti dall'intestazione del ricorso e dalla nota dell'ottobre 2024, che il ricorrente fosse domiciliato in Talla (AR), Loc Bicciano CS Carra 18D, e non presso la casa familiare condotta in locazione dalla coniuge sin dall'aprile 2024 ad , Loc CP_2
Giovi 175 (domicilio aggiornato solo nella nota del 22.5.2025).
pagina 3 di 8 Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha riconsiderato, ai fini del rilascio del permesso oggetto di causa, il presupposto della convivenza tra coniugi: infatti, “Il requisito della
"convivenza effettiva" del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b), essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato (Cass. n. 5378 del 27/02/2020; Cass. n. 10925 del 18/04/2019; Cass. n. 5303 del
06/03/2014; Cass. n. 12745 del 23/05/2013)”, come affermato dalla Corte di Cassazione
Civile, sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep.08/02/2021), n. 2925.
Tale questione, inoltre, non è stata posta a motivo del diniego della Questura, e quindi esula dall'accertamento in questa sede (cfr. Corte di Cassazione del 15.2.2019, n. 10925 per cui
“(…) l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo e deve limitarsi al riscontro, alla luce della disciplina applicabile, delle condizioni riconducibili all'unione coniugale. (…) Orbene, la sentenza impugnata ha respinto il ricorso della richiedente proprio in forza del carattere fittizio del matrimonio, ma si è in tal modo discostata, in violazione dell'art.
112 cpc, dal thema decidendum del presente giudizio, quale determinato dalla motivazione del provvedimento di diniego del questore e dai motivi della impugnazione della ricorrente, che delimitano
l'ambito dell'accertamento giurisdizionale.”.
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario del D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato
pagina 4 di 8 art. 13.” (v. Cass. 14159/2017, Cass. 701/2018, Cass. 5883/2020).
Ex art. 5, comma 5-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, “Nel valutare la pericolosità dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato […] ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre sancito che “In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza.
Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5
(cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del
d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).” (v. Cass. 17070/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al parere espresso dal PM nel presente procedimento, risulta che il ricorrente è stato destinatario di una sola condanna penale della
Corte d'Appello di Assise di Bologna per il reato di omicidio previsto dall'art. 575 c.p. irrevocabile dal 03.07.2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni 15 di reclusione. Il Decreto impugnato basa il diniego su tale condanna, e sulla considerazione pagina 5 di 8 che la condotta posta in essere, di gravissimo allarme sociale, possa essere reiterata.
Secondo la parte ricorrente, invece, sia l'inserimento lavorativo, sia il nuovo matrimonio del
2022 sarebbero indici di positiva integrazione, in senso di rottura con il fatto di reato risalente al 23.8.2008, quando il ricorrente, con diversi colpi inferti con un coltello, ha ucciso la precedente moglie di nazionalità russa. Secondo parte ricorrente, anche la stessa condotta criminosa avrebbe dovuto essere valutata in senso non indicativo di pericolosità sociale: dalla perizia psichiatrica allegata al ricorso risulta infatti come il ricorrente, al momento del fatto, fosse affetto da un “disturbo della personalità non altrimenti specificato”, e che tale infermità abbia scemato grandemente la sua capacità di intendere e di volere, senza però che tale infermità lo qualifichi come persona socialmente pericolosa.
Inoltre, la stessa perizia ha dato conto di come i presupposti del reato e della pericolosità del ricorrente non siano elementi persistenti e intrinseci alla sua persona, ma “frutto di una specifica e peculiare combinazione di eventi difficilmente ripetibili”, e di come non sarebbe emerso un rischio attivo di commettere, a causa di infermità mentale, fatti considerati reati.
In senso contrario alla prognosi di non ripetibilità del fatto, tuttavia, nella sentenza di condanna in primo grado, allegata al ricorso del 25.3.2010, il GUP di Reggio Emilia, a pag.
5 e 6, si dà conto di un delitto, commesso per ragioni di gelosia, nato in [...] precedenti vessazioni e violenze ai danni della vittima: alcune lesioni sul corpo della stessa, infatti, sono state collocate in epoca antecedente a quelle che ne hanno provocato il decesso, e sono indicative di percosse ricevute dalla vittima nei giorni precedenti il delitto.
Anche il rinvenimento nella casa familiare di materiale informativo di un centro antiviolenza di Reggio Emilia depone per un delitto nato in [...] contesto di protratte vessazioni, e non frutto di un raptus isolato.
A conferma di tale circostanza, la sentenza di primo grado, confermata in appello e in
Cassazione, riporta un ulteriore elemento indiziario, la deposizione di un'amica della vittima, sentita a sommarie informazioni. Si riporta di seguito il passaggio richiamato a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia:
pagina 6 di 8 In definitiva, sebbene per l'evento delittuoso sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 89 cpc, si deve ritenere che il delitto sia maturato all'esito di una protratta condizione di vessazioni e violenze da parte del ricorrente nei confronti della precedente moglie, che qualifica la gravità del reato commesso, al di là della efferatezza delle sue modalità di estrinsecazione, e impone di valutarlo non come frutto di una combinazione di eventi difficilmente ripetibili.
In conclusione, il delitto di omicidio rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 380 c.p.p., che, per espressa disposizione di legge, ex art. 5, comma 5-bis D.Lgs. 286 del 1998, possono essere prese in esame nella valutazione di pericolosità dello straniero per “l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato”, unici due ambiti che legittimano, a norma dell'art. 13, comma 1 D.Lgs.
286 del 1998, richiamato dall'art. 19, comma 2 del medesimo decreto, l'espulsione dello straniero anche se convivente con il coniuge di cittadinanza italiana.
Inoltre, dovendosi procedere a un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'accertamento, a carico del ricorrente, del contesto di violenza e vessazione in cui è scaturita la condotta delittuosa a carico della precedente coniuge del ricorrente depone per la condivisibilità della valutazione compiuta nel Decreto impugnato, per cui non è possibile escludere, con valutazione prognostica, che la condotta posta in essere, di gravissimo allarme sociale, possa essere reiterata.
pagina 7 di 8 Il ricorso va quindi rigettato.
La soccombenza della parte ricorrente comporta la sua condanna al pagamento alle spese di lite a favore della parte convenuta, in considerazione delle fasi del giudizio di studio e introduttiva patrocinate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e del valore di giudizio indeterminabile, sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014;
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2767,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, e accessori di legge.
Si comunichi.
Firenze, 6.6.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Federico Bonechi
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ;
[...]
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 8 Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta del 3.6.2025 per “l'accoglimento del ricorso, ovvero dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di emesso in data CP_2
11 Dicembre 2023 e notificato all'interessato in data 19 Febbraio 2024 e riconoscere al ricorrente il titolo di soggiorno richiesto.”.
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto di aver presentato in data 14 Marzo 2023, presso la Questura di Arezzo, istanza di rilascio di titolo di soggiorno quale coniuge di cittadina italiana. In data 11.12.2023 la Questura di , Ufficio Immigrazione, ha CP_2
adottato il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente, stante la carenza dei requisiti soggettivi, dovendosi accertare la pericolosità sociale del ricorrente.
Secondo parte ricorrente, la valutazione della pericolosità sociale formulata dalla Questura sarebbe stata fatta discendere dal reato di omicidio, di cui egli si era reso responsabile nel
2008, senza considerazione della condizione del ricorrente nel suo complesso. Non era infatti stato soppesato il tentativo del ricorrente di inserirsi nel contesto socio-economico: egli, infatti, il 23.7.2022 ha contratto matrimonio con una cittadina italiana, vive stabilmente con la propria coniuge nell'immobile condotto dalla medesima in Controparte_3
locazione, ed è altresì in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, pur dovendosi considerare il fatto di reato di cui egli si è reso responsabile, occorre tenere presente quanto è emerso dalla Perizia Psichiatrica d'Ufficio redatta dal Dott. Per_1
e richiesta dall'Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di
[...]
Reggio Emilia. La perizia era volta a valutare la capacità di intendere e di volere al momento del compimento del reato, la capacità processuale dell'imputato, nonchè la pericolosità del soggetto. Secondo il perito, il ricorrente, al momento dell'evento delittuoso, non era nel pieno delle proprie capacità, tanto che ha ritenuto la sua capacità di intendere e di volere fortemente scemata.
Il ricorrente ha quindi chiesto “voglia l'Illmo Giudice adito, fissata con decreto l'udienza di
pagina 2 di 8 comparizione in giudizio, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di
emesso in data 11 Dicembre 2023 e notificato all'interessato in data 19 Febbario 2024, CP_2
riconoscere al ricorrente il titolo di soggiorno richiesto. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.”
La convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è passata in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta di parte ricorrente del 3.6.2025, depositate per la trattazione ex art. 127ter cpc del 5.6.2025.
Venendo la causa in decisione, si rileva preliminarmente come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di parte ricorrente debba inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999, e che tale permesso di soggiorno derivi, quindi, dal divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana e dal conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 19, comma 2, lettera c) D.lgs. n. 286/1998, infatti, dispone che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.” A norma dell'art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 394/1999, inoltre, è previsto, che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico.”.
La normativa vigente (combinato disposto degli articoli 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999), quale presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al coniuge di cittadino italiano, richiede il requisito della convivenza effettiva.
Al riguardo, si rileva come risulti dall'intestazione del ricorso e dalla nota dell'ottobre 2024, che il ricorrente fosse domiciliato in Talla (AR), Loc Bicciano CS Carra 18D, e non presso la casa familiare condotta in locazione dalla coniuge sin dall'aprile 2024 ad , Loc CP_2
Giovi 175 (domicilio aggiornato solo nella nota del 22.5.2025).
pagina 3 di 8 Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha riconsiderato, ai fini del rilascio del permesso oggetto di causa, il presupposto della convivenza tra coniugi: infatti, “Il requisito della
"convivenza effettiva" del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b), essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato (Cass. n. 5378 del 27/02/2020; Cass. n. 10925 del 18/04/2019; Cass. n. 5303 del
06/03/2014; Cass. n. 12745 del 23/05/2013)”, come affermato dalla Corte di Cassazione
Civile, sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep.08/02/2021), n. 2925.
Tale questione, inoltre, non è stata posta a motivo del diniego della Questura, e quindi esula dall'accertamento in questa sede (cfr. Corte di Cassazione del 15.2.2019, n. 10925 per cui
“(…) l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo e deve limitarsi al riscontro, alla luce della disciplina applicabile, delle condizioni riconducibili all'unione coniugale. (…) Orbene, la sentenza impugnata ha respinto il ricorso della richiedente proprio in forza del carattere fittizio del matrimonio, ma si è in tal modo discostata, in violazione dell'art.
112 cpc, dal thema decidendum del presente giudizio, quale determinato dalla motivazione del provvedimento di diniego del questore e dai motivi della impugnazione della ricorrente, che delimitano
l'ambito dell'accertamento giurisdizionale.”.
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario del D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato
pagina 4 di 8 art. 13.” (v. Cass. 14159/2017, Cass. 701/2018, Cass. 5883/2020).
Ex art. 5, comma 5-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, “Nel valutare la pericolosità dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato […] ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre sancito che “In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza.
Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5
(cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del
d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).” (v. Cass. 17070/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al parere espresso dal PM nel presente procedimento, risulta che il ricorrente è stato destinatario di una sola condanna penale della
Corte d'Appello di Assise di Bologna per il reato di omicidio previsto dall'art. 575 c.p. irrevocabile dal 03.07.2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni 15 di reclusione. Il Decreto impugnato basa il diniego su tale condanna, e sulla considerazione pagina 5 di 8 che la condotta posta in essere, di gravissimo allarme sociale, possa essere reiterata.
Secondo la parte ricorrente, invece, sia l'inserimento lavorativo, sia il nuovo matrimonio del
2022 sarebbero indici di positiva integrazione, in senso di rottura con il fatto di reato risalente al 23.8.2008, quando il ricorrente, con diversi colpi inferti con un coltello, ha ucciso la precedente moglie di nazionalità russa. Secondo parte ricorrente, anche la stessa condotta criminosa avrebbe dovuto essere valutata in senso non indicativo di pericolosità sociale: dalla perizia psichiatrica allegata al ricorso risulta infatti come il ricorrente, al momento del fatto, fosse affetto da un “disturbo della personalità non altrimenti specificato”, e che tale infermità abbia scemato grandemente la sua capacità di intendere e di volere, senza però che tale infermità lo qualifichi come persona socialmente pericolosa.
Inoltre, la stessa perizia ha dato conto di come i presupposti del reato e della pericolosità del ricorrente non siano elementi persistenti e intrinseci alla sua persona, ma “frutto di una specifica e peculiare combinazione di eventi difficilmente ripetibili”, e di come non sarebbe emerso un rischio attivo di commettere, a causa di infermità mentale, fatti considerati reati.
In senso contrario alla prognosi di non ripetibilità del fatto, tuttavia, nella sentenza di condanna in primo grado, allegata al ricorso del 25.3.2010, il GUP di Reggio Emilia, a pag.
5 e 6, si dà conto di un delitto, commesso per ragioni di gelosia, nato in [...] precedenti vessazioni e violenze ai danni della vittima: alcune lesioni sul corpo della stessa, infatti, sono state collocate in epoca antecedente a quelle che ne hanno provocato il decesso, e sono indicative di percosse ricevute dalla vittima nei giorni precedenti il delitto.
Anche il rinvenimento nella casa familiare di materiale informativo di un centro antiviolenza di Reggio Emilia depone per un delitto nato in [...] contesto di protratte vessazioni, e non frutto di un raptus isolato.
A conferma di tale circostanza, la sentenza di primo grado, confermata in appello e in
Cassazione, riporta un ulteriore elemento indiziario, la deposizione di un'amica della vittima, sentita a sommarie informazioni. Si riporta di seguito il passaggio richiamato a pag. 3 della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia:
pagina 6 di 8 In definitiva, sebbene per l'evento delittuoso sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 89 cpc, si deve ritenere che il delitto sia maturato all'esito di una protratta condizione di vessazioni e violenze da parte del ricorrente nei confronti della precedente moglie, che qualifica la gravità del reato commesso, al di là della efferatezza delle sue modalità di estrinsecazione, e impone di valutarlo non come frutto di una combinazione di eventi difficilmente ripetibili.
In conclusione, il delitto di omicidio rientra nelle ipotesi contemplate dall'art. 380 c.p.p., che, per espressa disposizione di legge, ex art. 5, comma 5-bis D.Lgs. 286 del 1998, possono essere prese in esame nella valutazione di pericolosità dello straniero per “l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato”, unici due ambiti che legittimano, a norma dell'art. 13, comma 1 D.Lgs.
286 del 1998, richiamato dall'art. 19, comma 2 del medesimo decreto, l'espulsione dello straniero anche se convivente con il coniuge di cittadinanza italiana.
Inoltre, dovendosi procedere a un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'accertamento, a carico del ricorrente, del contesto di violenza e vessazione in cui è scaturita la condotta delittuosa a carico della precedente coniuge del ricorrente depone per la condivisibilità della valutazione compiuta nel Decreto impugnato, per cui non è possibile escludere, con valutazione prognostica, che la condotta posta in essere, di gravissimo allarme sociale, possa essere reiterata.
pagina 7 di 8 Il ricorso va quindi rigettato.
La soccombenza della parte ricorrente comporta la sua condanna al pagamento alle spese di lite a favore della parte convenuta, in considerazione delle fasi del giudizio di studio e introduttiva patrocinate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e del valore di giudizio indeterminabile, sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014;
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 2767,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, e accessori di legge.
Si comunichi.
Firenze, 6.6.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Condò
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